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Atto a cui si riferisce:
C.4497 Disposizioni in materia di turismo all'aria aperta


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
Testo senza riferimenti normativi
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 4497


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
RICCIATTI, ROBERTA AGOSTINI, ALBINI, BERSANI, FRANCO BORDO, BOSSA, CAPODICASA, CIMBRO, D'ATTORRE, DURANTI, EPIFANI, FAVA, FERRARA, FOLINO, FONTANELLI, FORMISANO, FOSSATI, CARLO GALLI, KRONBICHLER, LAFORGIA, LEVA, MARTELLI, MURER, NICCHI, GIORGIO PICCOLO, PIRAS, QUARANTA, RAGOSTA, SANNICANDRO, SCOTTO, SPERANZA, STUMPO, ZACCAGNINI, ZAPPULLA, ZARATTI, ZOGGIA
Disposizioni in materia di turismo all'aria aperta
Presentata il 17 maggio 2017


      

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Onorevoli Colleghi! — Secondo le ultime rilevazioni dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in materia, nel 2015 gli esercizi ricettivi in Italia hanno registrato complessivamente circa 392,8 milioni di presenze ( 15 milioni sul 2014, pari a 4,0 per cento) e 113,4 milioni di arrivi ( 7 milioni, pari a 6,4 per cento). Negli esercizi alberghieri le presenze sono state circa 263 milioni e gli arrivi 89 milioni (rispettivamente 3,1 per cento e 5,6 per cento sull'anno precedente); la permanenza media, pari a circa tre notti per cliente, è risultata sostanzialmente stabile. Negli esercizi extra-alberghieri sono stati registrati 129,8 milioni di presenze ( 5,7 per cento rispetto al 2014) e 24,4 milioni di arrivi ( 9,2 per cento), con una permanenza media di 5,33 notti (-0,18 per cento dell'anno precedente). Nel 2016 si è stimato che le vacanze abbiano rappresentato circa l'81 per cento dei viaggi effettuati dai residenti in Italia negli esercizi ricettivi della penisola ( 7,9 per cento del 2014). I viaggi di lavoro, che hanno rappresentato il 19,4 per cento dei viaggi e il 9,2 per cento delle notti, sono diminuiti invece di circa il 22 per cento. Si è stimato che i residenti abbiano prenotato direttamente circa il 67 per cento dei viaggi con pernottamento negli esercizi ricettivi italiani, mentre il 22,5 per cento delle partenze è avvenuto senza prenotazione preventiva (entrambe le stime sono state stabili rispetto al 2014). Circa la metà dei viaggi è stata prenotata tramite internet (47,9 per cento), con un'incidenza maggiore nel caso dei viaggi per vacanza (50,8 per cento, in aumento dal 42,8 per cento del 2014; dall'ultimo Rapporto nazionale sul turismo in libertà in camper e in caravan del 2015) pubblicato dall'Associazione produttori caravan e camper (APC) emerge in modo chiaro come questa particolare tipologia di turismo sia una preziosa risorsa che ogni anno attrae un notevole afflusso di turisti stranieri nel nostro Paese. In tutto sono 2,7 milioni i turisti stranieri che nel 2015 (ultimo dato disponibile) hanno scelto di visitare l'Italia in caravan, camper o tenda, pari al 5,4 per cento del movimento turistico internazionale totale nella nostra penisola ed equivalenti a 22,9 milioni di notti trascorse in campeggi, punti di sosta o aree attrezzate, per un fatturato di 1,1 miliardi di euro annui. Per quanto riguarda i Paesi di provenienza, i turisti stranieri che vengono in Italia per una vacanza in caravan, camper o tenda sono principalmente tedeschi, olandesi, austriaci e francesi che, complessivamente, rappresentano circa il 76 per cento dei flussi generali e il 75 per cento della spesa totale per turismo incoming in libertà. Per quanto riguarda il turismo interno, invece, dal Rapporto dell'APC emerge come, secondo le stime del Centro internazionale di studi sull'economia turistica dell'università Ca’ Foscari di Venezia, elaborate a partire dagli ultimi dati resi disponibili dall'ISTAT, nel 2015 sono stati circa 3 milioni gli italiani che hanno trascorso lungo lo «stivale» una vacanza in camper, caravan o tenda, pari al 5,6 per cento dell'intero turismo domestico, per un totale di 30 milioni di notti e una spesa annua superiore a 1,5 miliardi di euro. Analizzando nel dettaglio le tipologie del turismo in libertà, il Rapporto mette in evidenza come il turismo incoming in caravan continui a svilupparsi rispetto alle altre modalità di viaggio (camper e tenda), consolidando nettamente il trend dell'anno precedente. I turisti in caravan sono aumentati del 5 per cento, mentre i pernottamenti del 2,5 per cento. Ancora più significativa è stata la crescita della spesa, che si è attestata su 7,5 per cento rispetto al 2014. È diminuito invece il turismo in camper e tenda (turisti –0,1 per cento, pernottamenti –1,5 per cento), anche se in maniera più contenuta rispetto agli anni precedenti. La spesa di questi vacanzieri è cresciuta intorno al 2 per cento; negli ultimi decenni, a causa dell'evoluzione lavorativa con la crescente occupazione del mondo femminile e con l'allungamento del periodo attivo, il ceto medio italiano ha radicalmente modificato le proprie abitudini per le vacanze estive, preferendo, al turismo itinerante, un turismo sociale e familiare ovvero la permanenza nel medesimo luogo di villeggiatura con la presenza congiunta o complementare di figli, genitori e nonni per la custodia dei minori durante le vacanze estive. Per tale ragione l'utilizzo delle roulotte ha subìto una radicale trasformazione: il turismo itinerante con la roulotte al seguito, che ha caratterizzato epoche storiche precedenti, è stato sostituito negli ultimi venti anni da un turismo da campeggio più tendente alla fidelizzazione e alla permanenza nello stesso luogo di villeggiatura. Il nuovo modello turistico ha modificato le abitudini dei campeggiatori anche con riferimento alla custodia della roulotte nel periodo invernale. Piuttosto che trasportarla ogni fine estate a casa, al fine di evitare le difficoltà di trovare in città condizioni comode, economiche e sicure per il suo rimessaggio, si preferisce di norma ricorrere alla presa in custodia delle roulotte, nel periodo autunnale e invernale, nel campeggio presso il quale si è già deciso di tornare l'anno successivo per le vacanze.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.

      1. La presente legge ha come obiettivo la realizzazione di una politica nazionale sullo sviluppo del turismo all'aria aperta e delle forme di turismo ecosostenibile in conformità con i princìpi costituzionali e con la normativa vigente sul turismo.
      2. Con particolare riguardo allo sviluppo di un sistema efficiente e capillare di turismo all'aria aperta, lo Stato, le regioni e gli enti locali promuovono forme di collaborazione e di intesa al fine di:

          a) riconoscere il ruolo strategico del turismo all'aria aperta per lo sviluppo economico, sociale e occupazionale del Paese;

          b) favorire la crescita competitiva dell'offerta del sistema turistico nazionale, regionale e locale, anche ai fini dell'attuazione del riequilibrio territoriale dei flussi turistici e in relazione all'opportunità di indirizzare le presenze soprattutto straniere verso le aree meno congestionate e i piccoli borghi rappresentativi del made in Italy;

          c) potenziare le risorse ambientali e culturali delle diverse realtà italiane incrementando lo sviluppo turistico sostenibile per migliorare le connessioni tra sistemi della cultura, le produzioni artigianali locali e le organizzazioni che promuovono la sostenibilità ambientale;

          d) sostenere il ruolo delle imprese operanti nel settore del turismo all'aria aperta, con particolare riguardo alle micro, piccole e medie imprese, al fine di migliorare la qualità dell'organizzazione, delle strutture e dei servizi, con particolare riferimento alle realtà localizzate nei territori colpiti da eventi sismici;

          e) promuovere un sistema infrastrutturale e di trasporto volto alla massimizzazione dei flussi turistico-ricettivi anche

con particolare riguardo alle aree di maggiore sviluppo del turismo all'aria aperta;

          f) proporre azioni condivise per agevolare la fruizione dei servizi turistici, con particolare riguardo ai soggetti con ridotte capacità motorie e sensoriali, in conformità con la normativa nazionale e internazionale;

          g) sviluppare il mercato interno del turismo e facilitare l'accesso alle vacanze dei cittadini italiani con particolare riguardo ai soggetti meno abbienti.

Art. 2.
(Piano nazionale per lo sviluppo del turismo all'aria aperta).

      1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le competenti Commissioni parlamentari, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, presenta un Piano nazionale per lo sviluppo del turismo all'aria aperta che definisce:

          a) le caratteristiche delle strutture ricettive all'aperto quali strutture aperte al pubblico, a gestione unitaria, in aree recintate, con la necessaria distinzione tra villaggi turistici e campeggi sulla base della capacità ricettiva prevalente, rispettivamente in unità abitative o in allestimenti mobili, inclusi i posti acquei di ormeggio delimitati, che offrono ai turisti alloggio e altri servizi accessori per favorire il soggiorno, tra cui un numero di parcheggi adeguato alla capacità ricettiva, servizi adibiti a infermeria e a pronto soccorso, accettazione dei clienti, eventuali servizi di bar, ristorazione, spaccio e bazar, nonché impianti e attrezzature sportivi e ricreativi riservati ai clienti soggiornanti e ai loro eventuali ospiti;

          b) le forme dell'ospitalità diffusa intesa come l'articolazione su aree diverse,

separate tra loro, delle strutture ricettive all'aperto;

          c) le caratteristiche delle aree di sosta dei camper quali strutture ricettive all'aria aperta destinate ad accogliere turisti provvisti di mezzi mobili di pernottamento;

          d) le caratteristiche degli agricampeggio quali le strutture agrituristiche con spazi riservati ad area di sosta di camper o a campeggio;

          e) le caratteristiche dei camping village quali campeggi che possiedono adeguati criteri tecnici e requisiti di sicurezza;

          f) le caratteristiche dei campeggi municipali multifunzionali quali campeggi di rapido allestimento realizzati nei comuni dotati di un piano di protezione civile comunale;

          g) l'introduzione di misure, ai sensi di quanto disposto dalla legge 28 dicembre 2015, n. 221, e dalle legislazioni regionali, volte a rendere pienamente compatibili le attività e i mezzi destinati al turismo all'aria aperta con altri ambiti normativi, con particolare riferimento alla possibilità di tenere in custodia i mezzi di pernottamento anche nei periodi di chiusura delle strutture ricettive.

      2. La presente legge non si applica alle aree attrezzate per la sosta temporanea regolamentate dall'articolo 185, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
      3. Con il decreto di cui al comma 1 sono definiti i livelli minimi, uniformi in tutto il territorio nazionale, dei seguenti servizi nelle strutture ricettive all'aperto:

          a) sorveglianza durante i periodi di apertura;

          b) relazioni con il pubblico o assistenza dei clienti fornita da ufficio o da una postazione con un responsabile della struttura o da un delegato preposto;

          c) copertura assicurativa per i rischi di responsabilità civile a favore dei clienti;

          d) accesso alla rete elettrica, idrica e ai servizi igienici.

Art. 3.
(Fondo per il turismo all'aria aperta).

      1. Per l'attuazione della presente legge è istituito nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo il Fondo per il turismo all'aria aperta, destinato al potenziamento delle strutture ricettive all'aria aperta, alle dotazioni, agli impianti e alla gestione dei rifiuti, alla promozione del comparto dei veicoli ricreazionali e all'introduzione di agevolazioni fiscali.
      2. Il Fondo per il turismo all'aria aperta ha una dotazione pari a 1 milione di euro per l'anno 2017 e a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020 ed è finanziato mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. A valere sugli importi di cui al presente comma, nei limiti di 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, sono stabilite, altresì, le misure agevolative di carattere fiscale, preventivamente concordate con la Commissione europea al fine di renderle compatibili con il regime degli aiuti di Stato, per incentivare gli interventi connessi all'attuazione della presente legge.