C. 4497 EPUB Proposta di legge presentata il 17 maggio 2017
Atto a cui si riferisce:
C.4497 Disposizioni in materia di turismo all'aria aperta
Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 4497 |
1. La presente legge ha come obiettivo la realizzazione di una politica nazionale sullo sviluppo del turismo all'aria aperta e delle forme di turismo ecosostenibile in conformità con i princìpi costituzionali e con la normativa vigente sul turismo.
2. Con particolare riguardo allo sviluppo di un sistema efficiente e capillare di turismo all'aria aperta, lo Stato, le regioni e gli enti locali promuovono forme di collaborazione e di intesa al fine di:
a) riconoscere il ruolo strategico del turismo all'aria aperta per lo sviluppo economico, sociale e occupazionale del Paese;
b) favorire la crescita competitiva dell'offerta del sistema turistico nazionale, regionale e locale, anche ai fini dell'attuazione del riequilibrio territoriale dei flussi turistici e in relazione all'opportunità di indirizzare le presenze soprattutto straniere verso le aree meno congestionate e i piccoli borghi rappresentativi del made in Italy;
c) potenziare le risorse ambientali e culturali delle diverse realtà italiane incrementando lo sviluppo turistico sostenibile per migliorare le connessioni tra sistemi della cultura, le produzioni artigianali locali e le organizzazioni che promuovono la sostenibilità ambientale;
d) sostenere il ruolo delle imprese operanti nel settore del turismo all'aria aperta, con particolare riguardo alle micro, piccole e medie imprese, al fine di migliorare la qualità dell'organizzazione, delle strutture e dei servizi, con particolare riferimento alle realtà localizzate nei territori colpiti da eventi sismici;
e) promuovere un sistema infrastrutturale e di trasporto volto alla massimizzazione dei flussi turistico-ricettivi anche
con particolare riguardo alle aree di maggiore sviluppo del turismo all'aria aperta;f) proporre azioni condivise per agevolare la fruizione dei servizi turistici, con particolare riguardo ai soggetti con ridotte capacità motorie e sensoriali, in conformità con la normativa nazionale e internazionale;
g) sviluppare il mercato interno del turismo e facilitare l'accesso alle vacanze dei cittadini italiani con particolare riguardo ai soggetti meno abbienti.
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le competenti Commissioni parlamentari, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, presenta un Piano nazionale per lo sviluppo del turismo all'aria aperta che definisce:
a) le caratteristiche delle strutture ricettive all'aperto quali strutture aperte al pubblico, a gestione unitaria, in aree recintate, con la necessaria distinzione tra villaggi turistici e campeggi sulla base della capacità ricettiva prevalente, rispettivamente in unità abitative o in allestimenti mobili, inclusi i posti acquei di ormeggio delimitati, che offrono ai turisti alloggio e altri servizi accessori per favorire il soggiorno, tra cui un numero di parcheggi adeguato alla capacità ricettiva, servizi adibiti a infermeria e a pronto soccorso, accettazione dei clienti, eventuali servizi di bar, ristorazione, spaccio e bazar, nonché impianti e attrezzature sportivi e ricreativi riservati ai clienti soggiornanti e ai loro eventuali ospiti;
b) le forme dell'ospitalità diffusa intesa come l'articolazione su aree diverse,
separate tra loro, delle strutture ricettive all'aperto;c) le caratteristiche delle aree di sosta dei camper quali strutture ricettive all'aria aperta destinate ad accogliere turisti provvisti di mezzi mobili di pernottamento;
d) le caratteristiche degli agricampeggio quali le strutture agrituristiche con spazi riservati ad area di sosta di camper o a campeggio;
e) le caratteristiche dei camping village quali campeggi che possiedono adeguati criteri tecnici e requisiti di sicurezza;
f) le caratteristiche dei campeggi municipali multifunzionali quali campeggi di rapido allestimento realizzati nei comuni dotati di un piano di protezione civile comunale;
g) l'introduzione di misure, ai sensi di quanto disposto dalla legge 28 dicembre 2015, n. 221, e dalle legislazioni regionali, volte a rendere pienamente compatibili le attività e i mezzi destinati al turismo all'aria aperta con altri ambiti normativi, con particolare riferimento alla possibilità di tenere in custodia i mezzi di pernottamento anche nei periodi di chiusura delle strutture ricettive.
2. La presente legge non si applica alle aree attrezzate per la sosta temporanea regolamentate dall'articolo 185, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Con il decreto di cui al comma 1 sono definiti i livelli minimi, uniformi in tutto il territorio nazionale, dei seguenti servizi nelle strutture ricettive all'aperto:
a) sorveglianza durante i periodi di apertura;
b) relazioni con il pubblico o assistenza dei clienti fornita da ufficio o da una postazione con un responsabile della struttura o da un delegato preposto;
c) copertura assicurativa per i rischi di responsabilità civile a favore dei clienti;
d) accesso alla rete elettrica, idrica e ai servizi igienici.
1. Per l'attuazione della presente legge è istituito nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo il Fondo per il turismo all'aria aperta, destinato al potenziamento delle strutture ricettive all'aria aperta, alle dotazioni, agli impianti e alla gestione dei rifiuti, alla promozione del comparto dei veicoli ricreazionali e all'introduzione di agevolazioni fiscali.
2. Il Fondo per il turismo all'aria aperta ha una dotazione pari a 1 milione di euro per l'anno 2017 e a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020 ed è finanziato mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. A valere sugli importi di cui al presente comma, nei limiti di 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, sono stabilite, altresì, le misure agevolative di carattere fiscale, preventivamente concordate con la Commissione europea al fine di renderle compatibili con il regime degli aiuti di Stato, per incentivare gli interventi connessi all'attuazione della presente legge.