• Testo DDL 2849

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Atto a cui si riferisce:
S.2849 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Canada, dall'altra, fatto a Bruxelles il 30 ottobre 2016; b) Accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 30 ottobre 2016, e relativo strumento interpretativo comune


Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 2849
DISEGNO DI LEGGE
presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (GENTILONI SILVERI)
e dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (ALFANO)
di concerto con il Ministro dello sviluppo economico (CALENDA)
con il Ministro della giustizia (ORLANDO)
con il Ministro dell'interno (MINNITI)
con il Ministro dell'economia e delle finanze (PADOAN)
con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo (FRANCESCHINI)
con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (MARTINA)
con il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca (FEDELI)
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (DELRIO)
con il Ministro della salute (LORENZIN)
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali (POLETTI)
e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (GALLETTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 MAGGIO 2017

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di partenariato strategico tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Canada, dall’altra, fatto a Bruxelles il 30 ottobre 2016; b) Accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l’Unione europea e suoi Stati membri, dall’altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 30 ottobre 2016, e relativo strumento interpretativo comune

Onorevoli Senatori. --

a) Accordo di partenariato strategico tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Canada, dall’altra, fatto a Bruxelles il 30 ottobre 2016.

1. Contesto dell'Accordo

Le relazioni politiche con il Canada sono attualmente regolate dai seguenti strumenti: l'accordo quadro del 1976; la dichiarazione sulle relazioni transatlantiche tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e il Canada del 1990; la dichiarazione politica congiunta sulle relazioni tra l'Unione europea e il Canada e il piano d'azione congiunto UE-Canada del 1996; il programma di partenariato UE-Canada del 2004 e l'accordo per la partecipazione del Canada alle operazioni di gestione delle crisi dell'Unione europea del 2005.

Nel 2009 sono stati avviati i negoziati per la definizione di un nuovo accordo quadro, con l'obiettivo scopo di rivedere l'accordo del 1976, superato nei contenuti, e di rafforzare lo stretto legame storico tra UE e Canada in maniera ambiziosa ed innovativa. L'8 dicembre 2010 il Consiglio ha autorizzato la Commissione e l'Alto Rappresentante ad avviare negoziati con il Canada per la definizione dell'accordo di partenariato strategico (Strategic partnership Agreement -- SPA).

L'Accordo consentirà, una volta in vigore, di sviluppare un partenariato di ampia portata strategica e di accrescere la cooperazione transatlantica non solo in campo politico (diritti umani, non proliferazione, pace, sicurezza e multilateralismo efficace), ma anche su questioni economiche globali e in ambiti di attualità quali lo sviluppo sostenibile, la ricerca e l'innovazione, il contrasto al terrorismo e alla criminalità organizzata, le migrazioni e la gestione delle frontiere.

2. Iter procedurale di firma dell'Accordo

I negoziati per l'Accordo di partenariato strategico si sono conclusi l'8 settembre 2014 con la parafatura dell'Accordo medesimo. Tuttavia, alcune questioni di specifico interesse di singoli Stati membri ne hanno rallentato la firma. Da parte italiana, analogamente a quanto previsto da altri accordi di partenariato politico negoziati dall'UE, si è richiesto l'inserimento esplicito di un riferimento nel testo dell'Accordo alla tutela delle indicazioni geografiche (IIGG), ritenuto di fondamentale importanza per l'Italia. La nostra posizione è stata sostenuta da Portogallo, Grecia, Slovenia e in parte dalla Francia. Solo nel 2015, alla luce del persistere della posizione contraria da parte canadese e del soddisfacente risultato raggiunto nei paralleli negoziati per la conclusione dell'Accordo economico e commerciale globale (CETA), si è giunti ad una intesa di compromesso, con l'inclusione di una specifica dichiarazione del Consiglio sulla tutela delle IIGG che stabilisce la possibilità di invocare il sistema di consultazione bilaterale previsto dall'Accordo di Partenariato (articolo 13) qualora esse non trovino adeguata effettiva protezione in base alle disposizioni del CETA.

Con decisione del Consiglio del 13 settembre 2015 è stata approvata la firma da parte dell'Unione europea e l'applicazione provvisoria dell'Accordo, e il 30 ottobre 2016, in occasione del XVI Vertice bilaterale UE- Canada, lo SPA è stato firmato unitamente al CETA. Il 15 febbraio 2017 il Parlamento europeo ha approvato l'Accordo. L'articolazione del testo rispecchia sostanzialmente la struttura standard di accordo quadro utilizzata dalla Commissione ed ha natura giuridica «mista», quindi implicherà la ratifica da parte di tutti gli Stati membri UE, tra cui l'Italia.

L'Accordo verrà applicato in via provvisoria prima della sua entrata in vigore ai sensi dell'articolo 218 (5) del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e in virtù della decisione adottata dal Consiglio a tale proposito, limitatamente ai capitoli che riguardano materie di competenza esclusiva dell'Unione europea.

3. Finalità dell'Accordo

Obiettivi principali dell'Accordo sono il rafforzamento del dialogo politico ed il miglioramento della cooperazione ai livelli bilaterale, regionale e multilaterale, nonché riaffermare lo status strategico delle relazioni UE-Canada.

L'Accordo pone le basi per una più ampia collaborazione in materia di tutela dei diritti umani, non proliferazione, lotta al terrorismo, promozione della pace e della stabilità, su questioni economiche globali, nonché in tema di fiscalità, sviluppo sostenibile, benessere dei cittadini, scienza, tecnologia, ricerca e innovazione, cultura e istruzione, gestione delle catastrofi naturali e causate dall'uomo, giustizia libertà e sicurezza.

Le disposizioni sullo sviluppo sostenibile (articolo 12) includono, a loro volta, attività di cooperazione in materia di aiuto allo sviluppo, occupazione e affari sociali, energia, ambiente e cambiamenti climatici. L'Accordo stabilisce, in proposito, che le Parti continuino a sostenere gli sforzi internazionali nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) e dell'accordo di Parigi. A ciò potrà ricollegarsi il programma G7/Salute, «Impatto dei cambiamenti climatici sulla salute», proposto dalla Presidenza italiana agli altri Stati, tra cui il Canada, per definire una strategia comune di mitigazione e di adattamento.

Il Titolo relativo al settore della giustizia, libertà e sicurezza (Titolo V) prevede il rafforzamento della collaborazione su questioni quali le migrazioni, l'asilo e la gestione delle frontiere, la cooperazione giudiziaria, la lotta alla criminalità organizzata e informatica, alla corruzione, al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, la protezione consolare e dei dati personali.

Lo SPA, come altri analoghi accordi conclusi dall'Unione europea con Paesi terzi, comprende clausole politiche basate su valori condivisi da entrambe le Parti, quali il rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali e dei principi democratici, e il contrasto alla proliferazione di armi di distruzione di massa. La violazione di tali clausole, definite elementi essenziali dell'accordo, può comportare la sospensione dello SPA e, in casi di maggiore gravità, anche la risoluzione del CETA.

4. Esame delle disposizioni dell'Accordo

L'Accordo si compone di 7 titoli, 34 articoli.

Titolo I -- Base della Cooperazione -- (articolo 1). Il Titolo stabilisce i principi generali che regolano l'Accordo, nello specifico: i) i valori condivisi enunciati nella Carta delle Nazioni Unite; ii) la coerenza delle relazioni tra le Parti in ambito bilaterale, regionale e multilaterale e iii) la condivisione di principi del dialogo, del rispetto reciproco, del partenariato equo, del multilateralismo, del consenso e dell'osservanza del diritto internazionale.

Titolo II -- Diritti umani, libertà fondamentali, democrazia e stato di diritto -- (articolo 2). Si prevede la cooperazione tra le Parti per la promozione e la difesa dei principi democratici, dei diritti umani, delle libertà fondamentali, dello Stato di diritto, nonché l'impegno ad incoraggiare altri Stati ad aderire ai trattati internazionali in materia.

Titolo III -- Pace e sicurezza internazionali e multilateralismo efficace -- (articoli 3 -- 8). L'UE e il Canada riaffermano l'impegno a collaborare nella lotta alla proliferazione delle armi di distruzione di massa (ADM) e dei relativi vettori, a livello di attori statali o non statali, assicurando il rispetto degli obblighi assunti nell'ambito degli accordi internazionali e delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Contribuiscono alla non-proliferazione attraverso il mantenimento di efficaci controlli nazionali all'esportazione e promuovendo l'adesione universale ai trattati internazionali, specie alle convenzioni sulla messa al bando delle armi chimiche, biologiche e tossiniche. Le Parti convengono di dare piena attuazione ai rispettivi impegni in materia di contrasto al commercio illecito di armi leggere e di piccolo calibro (SALW), nell'ambito di strumenti internazionali quali il programma d'azione delle Nazioni Unite in materia e le pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza. Collaborano inoltre per promuovere l'adesione allo Statuto di Roma della Corte penale internazionale e a facilitarne l'attuazione nei Paesi parte. In tema di lotta al terrorismo, UE e Canada riconoscono che essa è una priorità condivisa e che deve essere condotta nel rispetto dello Stato di diritto, del diritto internazionale, in particolare della Carta delle Nazioni Unite e delle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza, dei diritti umani, della normativa internazionale sui rifugiati, del diritto umanitario e delle libertà fondamentali. Le Parti terranno consultazioni ad alto livello e contatti ad hoc per promuovere iniziative congiunte e meccanismi di collaborazione (tra cui scambi sugli elenchi di terroristi e sul contrasto all'estremismo violento), coopereranno strettamente nel quadro del Forum globale antiterrorismo e attueranno le raccomandazioni internazionali del Gruppo di azione finanziaria per combattere il finanziamento del terrorismo. Per promuovere la pace e la sicurezza internazionali, le Parti continueranno ad adoperarsi per rafforzare l'architettura di sicurezza transatlantica tra l'Europa e l'America del Nord e il proprio sostegno alla gestione delle crisi, comprese le operazioni e le missioni dell'UE. Le Parti condividono l'importanza del multilateralismo e degli sforzi per migliorare l'efficacia delle organizzazioni internazionali come le Nazioni Unite e le sue agenzie, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), l'Organizzazione del trattato del Nord Atlantico (NATO), l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE). Si impegnano inoltre a mantenere e sviluppare meccanismi di consultazione efficaci a margine dei consessi multilaterali.

Titolo IV -- Sviluppo economico sostenibile -- (articoli 9 -- 17). Si prevede l'impegno delle Parti al dialogo e alla cooperazione su questioni economiche globali, scambi e investimenti, energia, ambiente e cambiamenti climatici, occupazione ed affari sociali, benessere dei cittadini, ricerca, innovazione e tecnologia, cooperazione spaziale, gestione delle catastrofi e delle emergenze, cooperazione culturale e linguistica. UE e Canada riconoscono che la globalizzazione sostenibile e una maggiore prosperità possono essere realizzate soltanto attraverso un'economia mondiale aperta, basata sui principi di mercato, regolamentazioni efficaci e istituzioni forti. A tal fine, si impegnano a tenere un regolare dialogo politico ad alto livello, anche con rappresentanti delle banche centrali, su questioni macroeconomiche di reciproco interesse e a promuovere il dialogo su tali questioni in consessi multilaterali, quali l'OCSE, il G7, il G20, il FMI, la Banca Mondiale e l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC). Cooperano inoltre per accrescere il commercio e gli investimenti, rafforzare il ruolo dell'OMC e la cooperazione doganale e in tema di fiscalità. A tale riguardo, le Parti ribadiscono l'adesione ai principi di buona gestione del settore fiscale (trasparenza, scambio di informazioni, prevenzione di pratiche fiscali dannose) e ne promuovono l'attuazione a livello internazionale. In tema di sviluppo sostenibile, incoraggiano l'uso responsabile ed efficiente delle risorse, la condivisione di buone prassi, il buon governo e la sana gestione finanziaria, nonché gli sforzi per la riduzione della povertà e la crescita economica inclusiva. Instaurano un dialogo politico sull';aiuto allo sviluppo, per migliorare il coordinamento e l'efficacia delle proprie politiche di cooperazione, riconoscendo l'importanza del coinvolgimento della società civile e del settore privato. In tema di energia, le Parti convengono sulla necessità di promuovere mercati aperti e competitivi, stimolare l'innovazione, aumentare l'efficienza energetica e diversificare gli approvvigionamenti. Riguardo all'ambiente, UE e Canada continueranno a sostenere gli sforzi internazionali in particolare nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) e dell'Accordo di Parigi. In materia di occupazione, affari sociali e lavoro, le Parti riconoscono l'importanza del dialogo e della cooperazione bilaterale e multilaterale, in particolare dello scambio di informazioni e di esperienze. Si impegnano inoltre a promuovere l'attuazione delle norme sul lavoro riconosciute a livello internazionale, quali quelle contenute nella dichiarazione sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) del 1998. Per quanto riguarda il benessere dei cittadini, le Parti favoriscono lo scambio di informazioni e buone prassi in tema di protezione dei consumatori e la collaborazione su questioni globali relative alla salute pubblica, in particolare sulle misure di preparazione e risposta alle emergenze. In tema di ricerca, innovazione e tecnologia della comunicazione, le Parti collaborano e si scambiano opinioni sulle politiche nazionali, regionali e internazionali in materia e, in particolare, sulla stabilità e sicurezza della rete internet. UE e Canada convengono di promuovere l'adozione di misure di prevenzione e risposta alle catastrofi naturali e di origine umana e la cooperazione per lo sviluppo e l'utilizzo di dispositivi spaziali a beneficio di cittadini, imprese e amministrazioni pubbliche. Si impegnano infine a rafforzare i tradizionali legami culturali e linguistici e la cooperazione esistente nei settori dell'istruzione, dello sport, della cultura, del turismo e della mobilità dei giovani. Promuovono infine i principi e gli obiettivi della Convenzione UNESCO del 2005 sulla protezione della diversità delle espressioni culturali.

Titolo V -- Giustizia, libertà e sicurezza -- (articoli 18 -- 25). Il titolo prevede impegni per le Parti in materia di cooperazione giudiziaria penale, civile e commerciale; lotta alle droghe illecite, alla criminalità organizzata economica, commerciale e finanziaria, alla corruzione e alla contraffazione, al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, alla criminalità informatica; cooperazione in materia migratoria e di controllo delle frontiere; visti e protezione consolare; tutela dei dati personali. Per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria, le Parti si adoperano, in ambito penale, per rafforzare la collaborazione in materia di assistenza reciproca ed estradizione, e, in ambito civile e commerciale, per promuovere la negoziazione, la ratifica e l'attuazione di trattati multilaterali, incluse le convenzioni della Conferenza dell'Aja sul diritto internazionale privato in tema di cooperazione giudiziaria, di controversie internazionali e di protezione dei minori. Riguardo alla lotta alle droghe illecite, le Parti si impegnano ad attuare e promuovere i principi sanciti dalle convenzioni internazionali sul controllo delle droghe e gli obiettivi previsti dalla dichiarazione politica e del Piano d'azione dell'ONU del 2009 sulla cooperazione internazionale verso una strategia integrata e bilanciata di lotta per affrontare il problema mondiale della droga. In tema di contrasto alla criminalità organizzata economica, commerciale e finanziaria, alla corruzione e alla contraffazione, le Parti ribadiscono i propri obblighi internazionali in materia, con particolare riguardo al recupero di beni o fondi derivanti da atti di corruzione; sviluppano la collaborazione tra le rispettive autorità di contrasto, e tra queste ed EUROPOL; promuovono, nei consessi internazionali, l'adesione e l'attuazione delle convenzioni delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale e la corruzione. In materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, le parti cooperano per impedire che i propri sistemi finanziari siano utilizzati per il riciclaggio dei proventi di attività illecite, quali traffico di droga e corruzione, e per il finanziamento del terrorismo. Tale cooperazione include il sequestro dei beni e dei proventi derivanti da attività illecite, nonché lo scambio di informazioni, e si fonda sulle raccomandazioni del Gruppo di azione finanziaria internazionale e sulle altre norme adottate dagli organismi internazionali competenti. Uno scambio di informazioni e di conoscenze pratiche è previsto anche per il contrasto alla criminalità informatica, con particolare riferimento alla formazione di investigatori specializzati. Le Parti si impegnano inoltre a fornire assistenza ad altri Stati per aiutarli a sviluppare leggi, politiche e iniziative per la lotta al cybercrime. Per quanto riguarda la collaborazione in campo migratorio e di controllo delle frontiere, le Parti cooperano e si scambiano opinioni su questioni quali l'immigrazione legale e irregolare, il traffico di esseri umani, la relazione tra le migrazioni e sviluppo, l'asilo, le politiche di integrazione e i visti. Per prevenire e controllare l'immigrazione clandestina, si impegnano a riammettere tutti i propri cittadini presenti illegalmente nel territorio della controparte e a negoziare un accordo specifico in materia di riammissione, che includa anche cittadini di altri Stati e apolidi. Per quanto riguarda la gestione dei visti, le Parti condividono l'obiettivo di pervenire ad una esenzione dal visto tra l'Unione e il Canada per tutti i rispettivi cittadini. In materia di protezione consolare, il Canada consente ai cittadini dell'UE di beneficiare della protezione delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro dell'Unione, se lo Stato membro di cui sono cittadini non dispone di una rappresentanza permanente in territorio canadese; l'UE consente, a sua volta, ai cittadini canadesi di godere della protezione delle autorità diplomatiche e consolari di uno Stato terzo designato dal Canada negli Stati europei nei quali il Canada non dispone di una propria rappresentanza permanente. Per quanto concerne la protezione dei dati personali, le Parti collaborano per promuovere elevati standard internazionali ed assicurano la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali, in particolare il diritto alla privacy, anche nelle attività di lotta al terrorismo e di prevenzione di altri reati gravi di natura transnazionale.

Titolo VI -- Meccanismi di dialogo politico e di consultazione -- (articoli 26 -- 28). Il titolo prevede l'intensificazione del dialogo e della consultazione tra le Parti per promuovere le loro relazioni in modo efficace e pragmatico ed applicare gli ambiti di cooperazione previsti dall'Accordo. Il dialogo si svolge mediante meccanismi già esistenti, quali: i) vertici a livello di leader su base annuale, o come concordato tra le Parti, da tenere a turno nell'Unione e in Canada; ii) riunioni a livello dei Ministri degli esteri; iii) riunioni ministeriali su questioni politiche di interesse reciproco; iv) consultazioni a livello di funzionari e alti funzionari e incontri informativi sui principali sviluppi internazionali e nazionali; v) scambi di delegazioni tra il Parlamento europeo e il Parlamento del Canada. Accanto a tali meccanismi, l'Accordo istituisce un Comitato ministeriale misto (che sostituisce il Dialogo transatlantico), co-presieduto dal ministro degli affari esteri del Canada e dall'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, e un Comitato misto di cooperazione. Il Comitato ministeriale misto si riunisce su base annuale o all'occorrenza, come concordato dalle Parti, ed esamina la relazione sullo stato delle relazioni tra UE e Canada predisposta dal Comitato misto di cooperazione (e che deve essere resa pubblica dalle Parti), formulando raccomandazioni a quest'ultimo riguardo a nuovi settori di cooperazione e alla soluzione di controversie relative all'applicazione dell'Accordo. Il Comitato misto di cooperazione si riunisce annualmente, a turno nell'Unione e in Canada, ed ha il compito di seguire lo sviluppo delle relazioni tra le Parti, individuare le priorità di cooperazione, promuovere il dibattito su questioni di comune interesse, garantire il corretto funzionamento dell'Accordo, esaminare situazioni in cui una Parte ritiene che i propri interessi siano pregiudicati da decisioni dell'altra in settori di cooperazione non disciplinati dallo SPA, oltre che istituire eventualmente sotto-comitati che lo assistano nello svolgimento delle sue funzioni. Qualsiasi questione o divergenza nell'applicazione o nell'interpretazione dell'Accordo può essere sottoposta, da ciascuna delle Parti, al Comitato misto di cooperazione per ulteriore discussione e studio o a sotto-comitati speciali. Nel caso, ritenuto improbabile, di violazione particolarmente grave e sostanziale degli obblighi in materia di diritti umani e del principio di non proliferazione (situazioni di gravità eccezionale, quali un colpo di stato o la commissione di crimini che costituiscano minaccia alla pace e alla sicurezza internazionali), la questione può essere deferita al Comitato ministeriale misto. Se questo non trova una soluzione, ciascuna Parte può decidere di sospendere le disposizioni dell'Accordo. Tale violazione può altresì fungere da motivo di risoluzione dell'Accordo economico e commerciale globale UE-Canada (CETA). Lo SPE non condiziona né pregiudica l'interpretazione o l'applicazione di altri accordi tra le Parti. In particolare, le disposizioni sulla risoluzione delle controversie contenute nello stesso non sostituiscono né condizionano in alcun modo le disposizioni sulla risoluzione delle controversie di altri accordi tra le Parti.

Titolo VII -- Disposizioni finali (articoli 29 -- 34). Il titolo disciplina tempi e procedure per l'entrata in vigore e l'applicazione provvisoria dell'Accordo e le modalità di denuncia. Le Parti possono modificare lo SPA mediante accordo scritto.

b) Accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l’Unione europea e i suoi Stati membri, dall’altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 30 ottobre 2016, e relativo strumento interpretativo comune.

1. Contesto dell'Accordo.

Il quadro giuridico dei rapporti tra Unione europea e Canada è incentrato sull'accordo quadro di cooperazione commerciale ed economica del 1976 a cui hanno fatto seguito la Dichiarazione sulle relazioni transatlantiche adottata nel 1990 -- che ha ampliato l'ambito dei contatti tra i due Paesi e ha istituito riunioni periodiche a livello ministeriale e di vertice -- ed il Piano d'azione comune e dell’iniziativa commerciale UE-Canada del 1998.

L'UE e il Canada hanno inoltre concluso diversi accordi bilaterali settoriali, in particolare l'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica (1996), l'Accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (1998), l'Accordo sulla concorrenza (1999), l'Accordo sulla sicurezza dell'aviazione civile (2009) e l'Accordo globale sul trasporto aereo (2009). Sono stati altresì conclusi l'Accordo veterinario (1998) e l'Accordo sul commercio dei vini e delle bevande spiritose (2003). Tali accordi resteranno in vigore ad eccezione: 1) dell'Accordo del 1989 sul commercio delle bevande alcoliche e l'accordo del 2003 sul commercio dei vini e bevande spiritose che verranno integrati nel CETA, nella versione modificata dall'allegato 30-B; 2) dell'Accordo del 1998 sul reciproco riconoscimento che cesserà di avere effetto dalla data di entrata in vigore del CETA; 3) dell'Accordo sulle misure sanitarie per la tutela della sanità pubblica e della salute animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale, concluso a Ottawa il 17 dicembre 1998 («accordo veterinario») resta in vigore, ma verrà ridiscusso ai fini di un suo aggiornamento nell'ambito del Comitato misto e del Comitato tecnico competente previsti dal CETA.

L'intenzione di rafforzare e modernizzare il quadro giuridico dei rapporti tra UE e Canada risale al 2005 quando era stato avviato un negoziato per la conclusione una nuova ambiziosa intesa, l'Accordo sul rafforzamento del commercio e degli investimenti (Trade and Investment Enhancement Agreement --TIEA) poi sospeso in vista della conclusione dei negoziati multilaterali del Doha Round nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC). Nel 2008, alla luce delle difficoltà di Doha, l'Unione europea ed il Canada hanno deciso di riprendere i negoziati per un accordo bilaterale e nel 2009, in base alle direttive adottate dal Consiglio, la Commissione europea ha avviato i negoziati per la finalizzazione dell''Accordo economico e commerciale globale (Comprehensive Economic and Trade Agreement -- CETA).

Scopo del CETA è stabilire relazioni economiche avanzate e privilegiate con un partner strategico, fondate su valori e interessi comuni. L'accordo ha lo scopo di definire relazioni positive proiettate verso il futuro e creare nuove opportunità per il commercio e gli investimenti tra l'Unione europea e il Canada grazie a un migliore accesso al mercato per le merci e i servizi e a norme rafforzate in materia di scambi commerciali per gli operatori economici.

Si tratta di un accordo ambizioso che offrirà nuove opportunità per il commercio e gli investimenti agli operatori economici sulle due sponde dell'Atlantico. Esso garantisce inoltre espressamente il diritto dei governi di legiferare nel settore delle politiche pubbliche e salvaguarda i servizi pubblici (approvvigionamento idrico, sanità, servizi sociali, istruzione) dando la facoltà agli Stati membri di decidere quali servizi desiderano mantenere universali e pubblici e se sovvenzionarli o privatizzarli in futuro. Gli Stati membri conservano la facoltà di decidere quali servizi mantenere universali e se sovvenzionarli. Nessuna disposizione del CETA impedisce ad un governo di revocare qualsiasi decisione di privatizzazione adottata. L'Accordo prevede l'istituzione di un Comitato misto che ha lo scopo di facilitare il dialogo tra le parti nelle materie coperte.

Sul piano commerciale, si stima che il CETA determinerà una crescita dell'interscambio di beni e servizi con l'UE del 22,9 per cento, per circa 26 miliardi di euro. Benefici sono attesi anche per gli scambi con l'Italia che nel 2015 è stata l'ottavo maggiore Paese fornitore ed il tredicesimo mercato di destinazione, con esportazioni verso il Canada per circa 7,3 miliardi di dollari canadesi. La bilancia commerciale tra i due Paesi, con un interscambio di quasi 10 miliardi di dollari canadesi, è favorevole all'Italia. Le esportazioni italiane hanno riguardato soprattutto macchinari, prodotti chimici, mezzi di trasporto, prodotti alimentari, bevande mentre il Canada esporta verso l'Italia cereali, pasta di legno, macchinari e combustibili minerali. Il Canada è un mercato attraente per molteplici ragioni: è in continua crescita, ricco di risorse, gode di un clima politico stabile e di regolamentazioni chiare e trasparenti, nonché è una porta di accesso privilegiato ad altri mercati.

2. Iter procedurale di firma dell'Accordo.

I negoziati CETA sono stati completati e siglati a livello di capi negoziatori il 1º agosto 2014. Il presidente Barroso, il presidente Van Rompuy e il primo ministro Harper hanno annunciato congiuntamente la conclusione dei negoziati CETA in occasione del vertice UE-Canada tenutosi il 26 settembre 2014. Il CETA è stato tuttavia firmato due anni dopo, il 30 ottobre 2016 in occasione del XVI Vertice bilaterale UE- Canada, unitamente ad uno strumento interpretativo comune e a 38 dichiarazioni unilaterali degli Stati membri (SM) e delle istituzioni dell'UE. Il 15 febbraio 2017 il Parlamento europeo ha approvato l'accordo.

L'Accordo entrerà in applicazione provvisoria successivamente al completamente della procedura di ratifica in Canada sulla base di quanto previsto dall'articolo 218 (5) del TFUE e della decisione (UE) 2017/38 del Consiglio, del 28 ottobre 2016.

Per prassi consolidata, nel caso di accordi che riguardano sia materie di competenza esclusiva dell'Unione europea che materie di competenza concorrente degli Stati membri (cosiddetti accordi misti) quali il CETA, l'applicazione provvisoria è limitata alle sole materie che rientrano nella competenza esclusiva dell'UE (materie che avrebbero potuto essere oggetto di un accordo cosiddetto «EU-only» non soggetto alle ratifiche nazionali) mentre quelle parti dell'Accordo per cui è stata riconosciuta la competenza a livello nazionale (tra cui il sistema di risoluzione delle controversie tra investitore e Stato) saranno applicabili solo al momento dell'entrata in vigore dell'Accordo, successivamente al deposito degli strumenti nazionali di ratifica da parte dei 28 Stati membri e dell'Unione europea.

Al fine di garantire il massimo beneficio per gli operatori economici, si è cercato di circoscrivere per aeree omogenee l'esclusione delle parti dell'Accordo che non possono andare in applicazione provvisoria. Per quanto riguarda il capitolo «Investimenti» le seguenti disposizioni del Capo 8 si applicano a titolo provvisorio e solamente nella misura in cui sono interessati gli investimenti diretti : da articolo 8.1 a 8.8; articolo 8.13; articolo 8.15 eccetto il paragrafo 3 e articolo 8.16. Per quanto riguarda il capitolo «Servizi finanziari», le seguenti disposizioni del Capo 13 non si applicano a titolo provvisorio nella misura in cui interessano gli investimenti di portafoglio, la protezione degli investimenti o la risoluzione delle controversie in materia di investimenti tra gli investitori e gli Stati: articolo 13.2 paragrafi 3 e 4; articolo 13.3; articolo 13.4; articolo 13.9 e articolo 13.21. Inoltre, non si applicano a titolo provvisorio le seguenti disposizioni dell'accordo concernenti la tutela dei diritti di proprietà intellettuale: articolo 20.12; articolo 27.3; articolo 27.4 nella misura in cui tali articoli si applicano a procedure, ai riesami ai ricorsi amministrativi a livello di Stati membri e articolo 28 paragrafo 7 relativo alla tassazione. Infine, l'applicazione a titolo provvisorio del Capo 22 concernente lo sviluppo sostenibile, del capo 23 relativo a Commercio e lavoro nonché del capo 3 relativo alle misure di difesa commerciale rispetta la distribuzione delle competenze tra l'Unione europea e gli Stati membri.

3. Finalità dell'Accordo.

Il CETA è un accordo globale sugli scambi e sugli investimenti che contiene disposizioni su: trattamento nazionale e accesso al mercato per le merci, misure di difesa commerciale, ostacoli tecnici agli scambi, misure sanitarie e fitosanitarie, dogane e agevolazione degli scambi, sovvenzioni, investimenti, scambi transfrontalieri di servizi, ingresso e soggiorno temporanei di persone fisiche per motivi professionali, riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali, regolamentazione interna, servizi finanziari, servizi di trasporto marittimo internazionale, telecomunicazioni, commercio elettronico, politica della concorrenza, imprese pubbliche, monopoli e imprese cui siano riconosciuti diritti o privilegi speciali, appalti pubblici, proprietà intellettuale, cooperazione regolamentare, commercio e sviluppo sostenibile, commercio e lavoro, commercio e ambiente, dialoghi e cooperazione bilaterali, disposizioni amministrative e istituzionali, trasparenza e risoluzione delle controversie.

Per l'UE il CETA costituisce uno strumento per promuovere relazioni più approfondite con il Canada e per accrescere il coinvolgimento politico ed economico dell'Unione nell'ambito delle relazioni transatlantiche. Esso rappresenta al momento il modello più avanzato di accordo commerciale negoziato dall'UE, grazie anche alla notevole vicinanza del Canada agli standard e valori europei. L'Accordo comprende infatti disposizioni vincolanti sul mantenimento di elevati standard ambientali e sociali, oltre a consentire la più ampia liberalizzazione di linee tariffarie nella storia dei negoziati commerciali dell'UE. L'Accordo comprende inoltre una clausola della nazione più favorita (MFN --Most Favoured Nation) riguardo a futuri accordi commerciali stipulati dall'UE o dal Canada con terze parti.

Il CETA è pienamente coerente con le politiche dell'Unione in materia di commercio internazionale, di protezione sociale e del lavoro. L'accordo non indebolirà né modificherà la legislazione dell'UE né modificherà, ridurrà o eliminerà le norme dell'UE nei settori regolamentati. Le norme e i regolamenti in materia di sicurezza alimentare, sicurezza dei prodotti, protezione dei consumatori, salute, ambiente, protezione sociale e lavoro, ecc., resteranno immutati. Tutte le importazioni dal Canada dovranno soddisfare le norme e i regolamenti dell'UE in materia di conformità dei prodotti -- senza eccezioni.

Aprendo i mercati, il CETA mira a sostenere la crescita e la creazione di posti di lavoro nell'UE e ad apportare ulteriori benefici per i consumatori europei. Esso si propone di contribuire a mantenere bassi i prezzi, offrendo ai consumatori una scelta più ampia di prodotti di qualità.

Il CETA migliorerà in modo significativo le opportunità commerciali per le società europee in Canada. Grazie al CETA le società europee riceveranno il trattamento migliore che il Canada abbia mai offerto ad un partner commerciale, uniformando in tal modo le condizioni di concorrenza sul mercato canadese per le società dell'UE.

Nel dettaglio l'Accordo CETA offrirà:

a) Risparmi sui dazi doganali

Il CETA apporterà alle società e ai consumatori europei benefici tangibili sopprimendo o riducendo i dazi doganali, con riduzioni tra le più incisive mai conseguite dall'UE nell'ambito di un accordo commerciale. In tal modo si apriranno importanti opportunità di mercato per le società europee, comprese le PMI. In particolare, i dazi doganali verranno per la maggior parte soppressi non appena il CETA prenderà effetto. Nel complesso la liberalizzazione interesserà il 99,8 per cento delle linee tariffarie, di cui il 98,4 per cento già all'entrata in vigore. La riduzione dei dazi doganali non indebolirà né modificherà le norme dell'UE. Le importazioni canadesi dovranno rispettare i regolamenti dell'UE.

Per quanto riguarda i prodotti industriali, è prevista l'eliminazione delle linee doganali su 99.6 per cento dei prodotti canadesi e sul 99.4 per cento dei prodotti europei fino all'eliminazione del 100 per cento per prodotti di Canada e UE in periodi transitori che vanno dai 3, 5 e 7 anni. A partire dal terzo anno dall'entrata in vigore verrà inoltre eliminata la regola del «Duty Draw Back» (rimborso della tassa pagata su materiali importati per la manifattura di beni in loco) per la maggioranza dei beni.

Relativamente ai prodotti agricoli ed agroalimentari, l'Accordo prevede l'eliminazione da parte del Canada del 91.7 per cento delle tariffe di cui il 90.9 per cento all'entrata in vigore ed il restante nei successivi 3, 5 e 7 anni. Per i restanti prodotti è prevista l'applicazione di quote tariffarie (TRQs) ed i prodotti più sensibili non verranno liberalizzati. Per quanto riguarda i vini, il Canada ha concesso l'eliminazione anche di numerose «behind the border barriers» e l'inclusione nel CETA dell'Accordo sui vini e sulle bevande spiritose. Il capitolo sui sussidi prevede l'eliminazione dei sussidi all'esportazione sia da parte del Canada che dell'UE per quei prodotti agricoli per cui è prevista la piena liberalizzazione.

Anche per quanto riguarda i prodotti della pesca il CETA prevede l'eliminazione del 100 per cento dei dazi in periodi transitori di 3, 5 o 7 anni nonché l’eliminazione delle restrizioni alle importazioni di prodotti in tutte le province canadesi. Non verranno modificate regole e regolamenti previsti dalle rispettive legislazioni in materia di «food safety», etichettatura, e standard tecnici.

b) Semplificazione regolatoria e armonizzazione di standard tecnici

La semplificazione in materia regolamentare si attuerà attraverso l'istituzione di un Forum sulla cooperazione regolatoria che valuterà la conformità dei prodotti europei destinati all'esportazione in Canada e viceversa.

L'UE e il Canada hanno convenuto di accettare reciprocamente i certificati di valutazione della conformità in settori relativi agli apparecchi elettrici, elettronici e radiofonici, ai giocattoli, ai macchinari ed agli strumenti di misura. Attraverso il riconoscimento di certificati di conformità sia da parte dell'UE che del Canada entrambe le parti eviteranno di effettuare le medesime prove con il risultato di eliminare i costi connessi a tale duplicazione. Ciò significa che un organismo di valutazione della conformità nell'UE può sottoporre a prova in base alle norme canadesi i prodotti europei destinati all'esportazione in Canada e viceversa. Questo eviterà che entrambe le Parti effettuino le stesse prove a vantaggio innanzi tutto delle società più piccole, per le quali pagare due volte per la stessa prova può risultare proibitivo. Ciò non coincide con le modalità operative dell'UE all'interno dei propri confini, ma si tratta comunque di un grande passo in avanti negli accordi internazionali dell'UE.

Il CETA non modifica le leggi ed i regolamenti in vigore nell’UE e in Canada in materia di regole sanitarie e fitosanitarie (SPS) e recepisce i rispettivi obblighi previsti dal «WTO SPS Agreement» in ambito OMC. Sono rispettati i principi SPS come sostenuti dall'OMC ed assicurata la salute animale ed umana, allo stesso tempo limitando gli effetti negativi che le misure sanitarie adottate possono avere per il commercio internazionale. I principi di pre-listing e di regionalizzazione inseriti nell'Accordo sono fondamentali per porre le basi per un rapporto commerciale durevole e fruttuoso con il Canada. è inoltre previsto il riconoscimento della regionalizzazione per le malattie infettive e al Paese esportatore è consentito limitare le restrizioni alle sole regioni interessate dal problema. La parte importatrice può chiedere garanzie supplementari e prevedere misure fitosanitarie per la prevenzione delle malattie delle piante. Inoltre, l'intesa garantisce il pre-listing degli stabilimenti nonché l'equivalenza delle misure sanitarie laddove lo Stato esportatore sia in grado di documentarla e stabilisce le modalità commerciali, inclusa la possibilità per il Paese importatore di prevedere condizioni SPS. Nel settore della «food safety», il CETA riconosce un sistema unico di controllo e certificazione europeo (EU-wide), anziché il «Member-Specific», consentendo in tal modo di semplificare le procedure di esportazione verso il Canada. Analogamente, in campo fitosanitario (esportazione di piante, ortaggi e frutta in Canada ed UE) è prevista la procedura fast-track di approvazione per prodotti identificati come «prioritari».

In materia di barriere tecniche al commercio (TBTs) e barriere non tariffarie (NTBs), l'accordo recepisce quanto previsto nell'ambito del «WTO TBT Agreement on Technical Barriers to Trade». Per quanto riguarda le NTBs, l'accordo prevede l'armonizzazione delle «good manufacturing practices» (GMPs) relative ai prodotti farmaceutici ed il riconoscimento di standard tecnici stabiliti della Commissione economiche per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE) nel settore automobilistico.

c) Semplificazione delle procedure doganali

L'Accordo prevede la semplificazione delle procedure doganali e d'ingresso dei beni attraverso la definizione di regole comuni e di trasparenza, nonché la cooperazione tra le rispettive autorità doganali.

d) Applicazione delle regole di origine

Sulle regole di origine è prevista l'applicazione delle regole e regolamenti standard europei con concessione di deroghe per un limitato numero di prodotti. Il CETA lascia aperta l'opzione di estendere il cumulo di origine a beneficio dei prodotti di paesi terzi con i quali il Canada e l'UE hanno sottoscritto accordi di libero scambio.

e) Accesso agli appalti pubblici canadesi

In tema di appalti pubblici è prevista un'ampia liberalizzazione, oltre quanto previsto nel «Government Procurement Agreement» (GPA) dell'OMC o dal NAFTA (North American Free Trade Agreement). Il CETA incrementerà le opportunità reciproche di accesso agli appalti pubblici a tutti i livelli di governo e verranno eliminate le asimmetrie tra concessioni europee e canadesi anche da parte delle agenzie e delle aziende di Stato. Grazie all'Accordo, il Canada ha aperto alle società dell'UE le proprie gare d'appalto pubbliche, in misura maggiore di quanto non abbia concesso agli altri suoi partner commerciali. Le aziende dell'UE potranno partecipare a gare d'appalto per la fornitura di beni e servizi non solo a livello federale ma anche a livello di province e comuni canadesi e saranno le prime aziende non canadesi a poterlo fare. Si stima che le dimensioni del mercato canadese degli appalti pubblici a livello provinciale siano il doppio di quelle del suo equivalente federale.

f) Opportunità per i prestatori di servizi e meccanismi trasparenti ed efficaci di protezione degli investimenti e di risoluzione delle controversie

Il CETA è di gran lunga l'Accordo di più ampia portata mai concluso dall'UE nei settori dei servizi e degli investimenti. Il capitolo sui servizi e gli investimenti prevede la liberalizzazione di un ampio numero di settori compresi i servizi finanziari, i servizi marittimi, servizi ambientali, le telecomunicazioni e l'e-commerce. Le aziende europee usufruiranno di un canale privilegiato per l'approvazione di progetti di investimento a livello federale e -- per la prima volta -- anche a livello provinciale e potranno far valere i loro diritti in caso di disparità di trattamento grazie a un sistema di risoluzione delle controversie equilibrato ed efficace.

Le aziende europee avranno maggiori opportunità di fornire servizi di trasporto marittimo specializzati, quali dragaggio, movimentazione di container vuoti e trasporto di determinati carichi all'interno del Canada. Analoghe maggiori opportunità saranno garantite a tutti i prestatori di servizi. Per quanto riguarda i servizi finanziari, fatto salvo quanto previsto all'allegato 1 sulle riserve, viene garantita l'applicazione delle norme in vigore al momento della sottoscrizione anche in ambito di cross-border insurance, reinsurance, intermediazione e management di portafoglio. Il CETA fa salva la possibilità dell'UE e dei SM di introdurre misure restrittive o quantitative in settori previsti all'allegato 2.

Nel CETA -- come in tutti i suoi accordi commerciali -- l'UE protegge i servizi pubblici. Anche in questo caso gli investitori e i prestatori di servizi canadesi dovranno rispettare i regolamenti applicabili dell'UE.

g) Protezione degli investimenti e risoluzione delle controversie in materia di investimenti

Il CETA comprende tutte le innovazioni del nuovo approccio dell'UE in materia di investimenti e il relativo meccanismo di risoluzione delle controversie: in tal modo risponde alle aspettative dei portatori di interessi in merito a un sistema più equo, più trasparente e istituzionalizzato per la risoluzione delle controversie in materia di investimenti. Esso introduce innovazioni importanti in questo settore, che garantiscono un elevato livello di protezione degli investitori mantenendo al contempo il pieno diritto dei governi di legiferare e di perseguire obiettivi legittimi di interesse pubblico come la protezione della salute, della sicurezza o dell'ambiente.

In particolare, nel CETA viene incluso per la prima volta il nuovo meccanismo di protezione degli investimenti e risoluzione delle controversie RID- ICS (Resolution Investment Dispute -- International Court System) che garantisce un'adeguata protezione sia degli investitori che degli Stati attraverso il «right to regulate». L'Accordo mira ad una riforma sostanziale nell'ambito della protezione degli investimenti e risoluzione delle controversie, fondata sui principi condivisi dalla Corte di giustizia dell'UE, dalle corti dei suoi Stati membri e del Canada, nonché sulle direttive delle corti internazionali riconosciute da tutte le parti coinvolte, tra cui la Corte internazionale di giustizia e la Corte europea dei diritti dell'uomo.

Il CETA costituisce una netta rottura rispetto al tradizionale approccio relativo alla protezione degli investimenti e alla risoluzione delle controversie in materia di investimenti nella maggior parte dei trattati bilaterali di investimento esistenti a livello mondiale. Esso elimina le ambiguità che esponevano il vecchio sistema ad abusi o interpretazioni eccessive e crea un sistema giudiziario per la protezione degli investimenti, costituito da un tribunale permanente e da un tribunale d'appello, che condurrà i procedimenti di risoluzione delle controversie in modo trasparente e imparziale.

Le norme sulla protezione degli investimenti non potranno essere interpretate come un impegno dei Governi a non modificare il loro quadro normativo compresa l'attuazione delle norme sugli aiuti di Stato. Nello specifico, le innovazioni introdotte dal RID-ICS comprendono: i) la definizione più puntuale di nozioni quali «trattamento giusto ed equo» e «espropriazione indiretta»; ii) la sostituzione della clausola arbitrale in toto prevedendo l'istituzione di un Tribunale di primo grado («Investment Court») e di uno di appello («Appeal Court»); iii) disposizioni più severe per la selezione dei giudici, che dovranno possedere i requisiti richiesti per l'accesso alle funzioni di giudice negli Stati parte; iv) il divieto di azioni giudiziarie parallele; v) disposizioni che costituiscono garanzie fondamentali in tema di: a) esproprio senza indennizzo; b) trasferimento dei capitali relativi a un investimento; c) trattamento giusto ed equo e di sicurezza fisica; d) rispetto degli impegni vincolanti ed obblighi contrattuali con gli investitori; e) compensazione delle perdite in caso di calamità naturali e conflitto armato. L'accordo inoltre prevede un meccanismo State-to-state dispute settlement che copre la maggior parte dei settori del CETA e meccanismi antitrust per le SOEs (State Owned Enterprises).

La Commissione e il Consiglio considerano questo nuovo meccanismo come il fondamento per la costituzione, nel lungo periodo, di una corte multilaterale destinata a diventare l'istituzione responsabile per risolvere le controversie tra Stati e investitori. Il meccanismo RID-ICS attualmente incorporato nel CETA risponde peraltro alle aspettative degli stakeholders in merito a un sistema più equo, più trasparente e istituzionalizzato.

h) Riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali

L'accordo fornisce un quadro atto ad agevolare il riconoscimento reciproco delle qualifiche in professioni regolamentate quali architetti, contabili e ingegneri. Le organizzazioni professionali pertinenti nell'UE e in Canada dispongono ora di un quadro che definisce le condizioni per la negoziazione di accordi di riconoscimento reciproco (MRAs) per le rispettive professioni, che dovranno poi essere confermati e concordati dall'UE e dal Canada.

i) Trasferimenti più agevoli di personale e di altri professionisti tra l'UE e il Canada

Il CETA renderà più facile per le aziende il trasferimento temporaneo di personale tra l'UE e il Canada. Ciò faciliterà le operazioni delle società europee in Canada e viceversa. Sarà inoltre più facile per i prestatori di servizi professionali fornire temporaneamente servizi legali, contabili, di architettura o simili.

l) Miglioramento della capacità delle società europee di fornire servizi post-vendita

Il CETA renderà più facile per le aziende dell'UE esportare attrezzature, macchinari e software, consentendo loro di inviare tecnici addetti alla manutenzione e altri specialisti per fornire assistenza post-vendita e servizi connessi.

m) Migliore protezione delle innovazioni e delle opere di creazione dell'UE

Il capo sui diritti di proprietà intellettuale si ispira alle regole previste nell'ambito del TRIPS (WTO Agreement on Trade Related Intellectual Property Rights) ed include i settori del copyright, dei marchi, del design, farmaceutico (brevetti, farmaci generici, protezione dei dati), della lotta alla contraffazione e protezione delle indicazioni geografiche (IIGG). Attraverso l'allineamento della normativa di protezione della proprietà intellettuale sulla base di quanto previsto dall'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI), il CETA prevede condizioni armonizzate di protezione tra il Canada e l'UE.

Il CETA rafforzerà inoltre la protezione dei diritti d'autore (allineamento con le norme europee sulla protezione delle misure tecnologiche e di gestione dei diritti digitali nonché sulla responsabilità dei prestatori di servizi internet) e la loro applicazione (segnatamente prevedendo la possibilità di adottare misure provvisorie e provvedimenti ingiuntivi nei confronti degli intermediari che intervengono in attività di violazione di tali diritti). Migliorerà il modo in cui il sistema dei diritti di proprietà intellettuale del Canada protegge i brevetti per i prodotti farmaceutici dell'UE. Il Canada ha altresì convenuto di rafforzare le sue misure alla frontiera contro le merci contraffatte per quanto concerne il marchio, le merci usurpative per quanto concerne il diritto d'autore e le merci contraffatte per quanto concerne l'indicazione geografica.

n) Vantaggi commerciali per i produttori europei di IIGG

Per quanto riguarda le indicazioni geografiche (IIGG), verrà garantita l'applicazione del principio di coesistenza dei marchi e l'accettazione della clausola di grandfathering oltre all'introduzione di altri obblighi in termine di differenziazione con i trademarks precedentemente registrati in Canada. Molte PMI europee del settore agroalimentare beneficeranno dell'impegno assunto dal Canada a proteggere 145 IIGG, 41 delle quali italiane, con la possibilità di aggiungere altre indicazione geografiche in futuro. Per i 21 nomi già utilizzati in Canada sono previste soluzioni tailor-made. Tra le IIGG ora protette vi sono l'asiago, il gorgonzola, la feta, la fontina cui non era garantita alcuna protezione prima della firma dell'Accordo.

Molte PMI che commerciano in prodotti agricoli con il Canada beneficeranno del consenso a proteggere le 145 IIGG di prodotti europei di alta qualità. In questo ambito, infatti, l'UE ha ottenuto dal Canada, paese tradizionalmente estraneo a questo tipo di sistema, il riconoscimento delle IIGG europee, se pure con alcune graduazioni, di estremo interesse per le nostre produzioni di qualità.

Inoltre, il Canada ha fornito il più alto livello di protezione per la maggior parte dei nomi dei prodotti presenti sulla lista proposta dall'UE, con la parziale eccezione di 21 denominazioni che erano in conflitto con i nomi già utilizzati in Canada. In linea generale e per tutte le IIGG l'uso di un nome di una IG è vietato, anche se l'origine vera del prodotto è indicata o se viene utilizzata l'indicazione geografica in traduzione o è accompagnata da espressioni quali «tipo», «genere», «stile», «imitazione» o simili; ciò corrisponde al trattamento di cui all'articolo 23 del TRIPS per vini e liquori.

In alcuni casi e per i singoli prodotti, sono state individuate soluzioni specifiche:

-- cinque IIGG dell'UE (anatre nel foie gras Sud-Ovest (Périgord), szegedi téliszalámi / szegedi szalámi, prosciutto di parma, prosciutto di San Daniele, prosciutto toscano) potranno coesistere con i precedenti marchi registrati canadesi. Questa soluzione stabilisce, per la prima volta in un paese di common law come il Canada, una deroga al principio secondo cui prevale la prassi più antica nel tempo. Infatti, fino ad oggi, l'uso dell'IG originale dell'UE era considerata illegale in Canada a causa del conflitto con il marchio canadese;

-- otto denominazioni (tra le quali non sono compresi prodotti italiani) saranno protette in quanto IG, ma l'uso della lingua inglese o francese di queste dovrà essere espressamente autorizzata per non indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto;

-- per altre tre IIGG dell'UE (Nürnberger Bratwürste, prosciutto di Bayonne e Beaufort), tali denominazioni potranno essere utilizzate da alcuni produttori mentre altri dovranno procedere al ritiro graduale. Ciò significa che i produttori, i cui prodotti con tali denominazioni erano sul mercato per un certo numero di anni, possono rimanere sul mercato. Coloro che hanno usato questi nomi per un periodo più breve potranno usufruire di un periodo transitorio per eliminare gradualmente la produzione entro un numero concordato di anni. In relazione al Beaufort, i produttori situati vicino alla zona geografica denominata «Beaufort Range» sull'isola di Vancouver, ma non oltre, possono continuare ad utilizzare il nome;

-- il Canada proteggerà anche le denominazioni di cinque formaggi particolarmente importanti (asiago, gorgonzola, feta, fontina e munster), fino ad ora non tutelati. L'utilizzo di queste denominazioni europee sarà ora protetto in Canada, ad eccezione dei prodotti già presenti sul mercato canadese con la stessa denominazione. I suddetti prodotti potranno essere commercializzati solo se accompagnati da indicazioni quali «stile», «tipo» o «imitazione». La soluzione di compromesso sulle cinque denominazioni sui formaggi, di cui quattro italiani, continua a consentire una concorrenza scorretta sul mercato canadese.

Il Canada ha convenuto che tutti i tipi di alimenti offerti dall'UE potranno godere di un livello di protezione paragonabile a quello conferito dal diritto dell'Unione europea.

Queste disposizioni rappresentano un reale vantaggio economico per i produttori europei di questi prodotti e in particolare vanno a beneficio delle piccole e medie imprese che operano in questo settore.

o) Benefici per il settore agroalimentare

o) Benefici per il settore agroalimentare

L'UE liberalizzerà il 92,2 per cento delle sue linee tariffarie all'entrata in vigore dell'accordo, arrivando al 93,8 per cento dopo 7 anni. Per i restanti prodotti verrà mantenuto il sistema dei prezzi di entrata, introdotto un contingente tariffario o prevista l'esclusione ed il Canada liberalizzerà il 90,9 per cento delle linee tariffarie all'entrata in vigore, arrivando dopo 7 anni al 91,7 per cento. Il resto dei prodotti verrà sottoposto a contingente o escluso. Tra i prodotti ritenuti sensibili figurano manzo, maiale, mais, pollo e tacchino, uova e prodotti derivati per l'UE, prodotti lattiero-caseari, pollo e tacchino, uova e prodotti derivati per il Canada.

Relativamente all'apertura di contingenti tariffari l'Accordo prevede:

-- Prodotti lattiero-caseari: apertura del Canada a favore dell'Unione europea di un nuovo contingente di 17.700 tonnellate di formaggio, di cui 16.000 tonnellate per i formaggi di qualità superiore e 1.700 tonnellate di formaggio fuso. Inoltre, 800 tonnellate di formaggio premium sarà aggiunto attraverso un adeguamento tecnico per la quota di UE in una quota esistente nell'ambito dell'OMC. Il totale effettivo raggiungerà quindi 18.500 tonnellate, il che corrisponde a più del doppio delle esportazioni comunitarie attuali di formaggio in Canada. In realtà, questo rappresenterà un aumento delle esportazioni del 128 per cento. Inoltre, il Canada eliminerà le sue tariffe su concentrati di proteine del latte. L'Unione europea da parte sua, liberalizzerà tutte le sue linee tariffarie per i prodotti lattiero-caseari all'entrata in vigore dell'accordo: l'impatto risulterà tuttavia minimo, in quanto l'UE importa piccole quantità di prodotti lattiero-caseari dal Canada (0,1 per cento delle importazioni se si riferisce alla media per il 2012-2013).

-- Carne di manzo: l'UE concederà al Canada un diritto di libero accesso per un totale di 45.838 tonnellate di carni bovine, di cui 30.838 tonnellate di carne bovina fresca. A tale contingente vanno aggiunte 4.162 tonnellate di carni bovine fresche che l'UE aveva già concesso al Canada, a titolo di risarcimento per il divieto di importazione delle carni agli ormoni. Tutto quanto sopra corrisponde a circa lo 0,6 per cento del il consumo totale dell'UE. Inoltre, è stata fissata una quota UE di 3.000 tonnellate di carne di bisonte. Infine, il contingente OMC esistenti per le carni bovine «Hilton beef» (11.500 tonnellate, condiviso tra il Canada e gli Stati Uniti) sarà mantenuto, ma il contingente tariffario per il Canada sarà ridotto a zero.

-- Carne di maiale: l'UE concederà al Canada un contingente libero da dazi per un totale di 75.000 tonnellate di carne di maiale e un contingente tariffario esistente OMC pari a 4.625 tonnellate che sarà inglobato nel CETA per semplificarne la gestione. Complessivamente i contingenti corrispondono a circa lo 0,4 per cento del consumo totale di carni suine nell'UE.

-- Granturco dolce: l'UE ha concesso al Canada un contingente tariffario senza dazi di 8.000 tonnellate di mais dolce in scatola, che sarà applicabile al momento dell'entrata in vigore dell'accordo.

-- Frumento: la quota attuale dell'UE da 38.853 tonnellate di grano di qualità media e bassa, fissata in sede OMC per il Canada aumenterà a 100.000 tonnellate senza dazi. Questo contingente verrà eliminato una volta che i dazi applicati per il frumento saranno completamente azzerati. In cambio, il Canada eliminerà, all'entrata in vigore dell'accordo, i dazi ai contingenti OMC esistenti per i prodotti lattiero-caseari, uova e pollame.

-- Vini e le bevande alcoliche: l'accordo oltre all'eliminazione dei dazi, prevede l'abolizione di barriere al commercio soprattutto sul mercato interno canadese (cosidetto behind the border barriers) quali ad esempio le misure adottate da alcuni monopoli provinciali che limitano la libera concorrenza tra prodotti canadesi ed europei.

-- Prodotti ittici: l'accordo prevede l'azzeramento reciproco di tutti i dazi.

p) Impegno a favore dello sviluppo sostenibile

Nel quadro del CETA l'UE e il Canada ribadiscono il loro impegno a favore dello sviluppo sostenibile. Entrambe le Parti convengono che gli scambi e gli investimenti dovrebbero promuovere la protezione dell'ambiente e dei diritti dei lavoratori, e non andare a loro discapito. Esso introduce innovazioni importanti che garantiscono un elevato livello di protezione onde perseguire obiettivi di interesse pubblico come la protezione della salute, della sicurezza o dell'ambiente e fornisce la possibilità di formalizzare intese collaterali in tema di lavoro nel rispetto degli standard dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e tenuto conto della corporate social responsibility delineata dalle linee guida dell’OCSE.

L'UE e il Canada si impegnano affinché il CETA contribuisca a garantire che la crescita economica, lo sviluppo sociale e la protezione dell'ambiente siano obiettivi complementari. Il CETA integra gli obblighi dell'UE e del Canada in merito all'osservanza delle norme internazionali in materia di diritti dei lavoratori e di protezione dell'ambiente e conferisce alla società civile dell'UE e del Canada un ruolo forte nel partecipare all'attuazione degli impegni in questi settori nell'ambito del CETA; istituisce inoltre una procedura di risoluzione delle controversie che comprende consultazioni governative e la costituzione di un gruppo di esperti.

L'articolo 22.1 (Contesto e obiettivi) dell'Accordo si ricollega alla dichiarazione di Rio de Janeiro sull'ambiente e lo sviluppo del 1992, all'Agenda 21 sull'ambiente e lo sviluppo del 1992 e alla dichiarazione di Johannesburg sullo sviluppo sostenibile del 2002. L'Accordo dovrà altresì contribuire all'attuazione dell'Agenda 2030 sullo sviluppo sostenibile (approvata nel 2015), che, con i suoi 17 obiettivi e 169 target, attualmente rappresenta il quadro di riferimento più aggiornato (e il più importante) sullo sviluppo sostenibile.

L'Italia ritiene che l'attuazione del CETA condurrà ad un considerevole e positivo aumento delle opportunità commerciali ed economiche, consentendo un migliore accesso reciproco ai mercati e più vantaggiose opportunità di investimento. Sotto il profilo della politica commerciale sosteniamo quindi un'ampia applicazione provvisoria, almeno equivalente a quella ottenuta per altri accordi di libero scambio, quale quello con la Corea.

L'accordo è ritenuto favorevole su questioni di nostro specifico interesse quale quello delle regole di origine e soprattutto della protezione della proprietà intellettuale e delle indicazioni geografiche e del mutuo riconoscimento delle qualifiche professionali. Di notevole interesse per le nostre imprese nel settore degli appalti pubblici potrebbe inoltre essere il programma di sviluppo infrastrutturale, di recente approvato dal Parlamento canadese, del valore di circa 60 miliardi di dollari per spese da effettuarsi nei prossimi 10 anni.

Il Canada e l'Italia condividono gli stessi principi sulle questioni globali e regionali, e sono partner in molte istituzioni multilaterali quali le Nazioni Unite, il G7 e la NATO. La grande e dinamica comunità italo-canadese è attivamente impegnata nei vari aspetti -- culturali, sociali, economici e politici -- delle nostre relazioni bilaterali. L'interscambio commerciale bilaterale è in costante crescita: nel 2015 l'Italia è stata l'ottavo maggiore paese fornitore ed il tredicesimo mercato di destinazione, con esportazioni verso il Canada per circa 7,3 miliardi di dollari canadesi. Con un interscambio di quasi 10 miliardi di dollari canadesi, la bilancia commerciale tra i due Paesi si è confermata favorevole all'Italia. L'interscambio è peraltro caratterizzato da un buon grado di complementarietà con esportazioni italiane verso il Canada soprattutto di macchinari, prodotti chimici, mezzi di trasporto, prodotti alimentari e bevande ed importazioni dal Canada di cereali, pasta di legno, macchinari e combustibili minerali.

4. Esame delle disposizioni dell'Accordo

Il CETA si compone di 30 capi e 365 articoli, 17 allegati, 3 protocolli ed uno strumento interpretativo:

Capo 1-- Definizioni generali e disposizioni iniziali (articoli 1.1-1.10). Il capo stabilisce le definizioni di applicazione generale e le definizioni specifiche per ciascuna parte e definisce il rapporto con l'accordo OMC e con altri accordi, i relativi obblighi per quanto riguarda il diritto sulle risorse idriche e l'ambito di applicazione geografico.

Capo 2 -- Trattamento nazionale e accesso al mercato per le merci (articoli 2.1-2.13). Il capo disciplina la liberalizzazione progressiva degli scambi di merci in conformità delle disposizioni dell'accordo nel corso di un periodo di transizione a decorrere dalla data di entrata in vigore. Sono stabiliti l'ambito di applicazione, la clausola di trattamento della nazione più favorita (MFN), la clausola di standstill e le regole per l'esportazione.

Capo 3 -- Misure di difesa commerciale (articoli 3.1-3.7). Il capo stabilisce le misure antidumping e compensative e di trasparenza in conformità alle pertinenti prescrizioni dell'OMC, tenuto conto dell'interesse pubblico, e dispone le misure di salvaguardia con le quali le parti riaffermano i loro diritti ed obblighi a norma: i) dell'articolo XIX del GATT 1994; ii) dell'Accordo sulle misure di salvaguardia; iii) del Protocollo sulle regole di origine e sulle procedure di origine. La Parte che adotta misure di salvaguardia si adopera affinché tali misure incidano il meno possibile sugli scambi commerciali bilaterali.

Capo 4 -- Ostacoli tecnici agli scambi (articoli 4.1 -- 4.7). Le Parti si impegnano a rafforzare la loro cooperazione per l'eliminazione degli ostacoli agli scambi con l'obiettivo di agevolarli secondo quanto previsto al capo 21 (Cooperazione regolamentare) e secondo regole di trasparenza. La collaborazione tra le parti comprende attività di cooperazione tra i rispettivi organismi pubblici o privati in settori quali quelli della metrologia, normazione, prove, certificazione e accreditamento, vigilanza o controllo del mercato e attività di applicazione della normativa e per la condivisione dei regolamenti tecnici. A tale riguardo, le parti si impegnano a cooperare, per quanto possibile, al fine di garantire che i rispettivi regolamenti tecnici siano compatibili tra loro. A tal fine, se una parte manifesta interesse a elaborare un regolamento tecnico di portata equivalente o analoga a quella di un regolamento tecnico esistente o in corso di elaborazione nell'altra parte, quest'ultima, per quanto possibile, fornisce alla parte che ne faccia richiesta le informazioni, gli studi e i dati pertinenti su cui si è basata nell'elaborazione del proprio regolamento tecnico, indipendentemente dal fatto che quest'ultimo sia stato adottato o sia in fase di elaborazione.

Capo 5 -- Misure sanitarie e fitosanitarie (Articoli 5.1-5.14). Il capo definisce gli obiettivi per la tutela della salute umana ed animale e delle piante, garantendo nel contempo che le misure sanitarie e fitosanitarie («SPS») la cui adozione sia considerata necessaria non creino ostacoli ingiustificati agli scambi. Il capo prevede l'adeguamento alle condizioni regionali in relazione ad animali, prodotti e sottoprodotti di origine animale attraverso la suddivisione in zone a cui applicare le malattie, stabilisce i criteri di equivalenza delle misure SPS, le condizioni commerciali, le condizioni per gli audit e le verifiche e quelle relative alla certificazione delle esportazioni, nonché disciplina la tipologia di controlli all'importazione, la tassazione e la metodologia per le notifiche ed indica le misure SPS di emergenza. Per la definizione ed adeguamento delle sopra indicate condizioni e misure è prevista l'istituzione di un comitato di gestione misto in materia di SPS.

Capo 6 -- Dogane e agevolazione degli scambi (articoli 6.1-6.14). Le Parti si impegnano a cooperare scambiandosi informazioni, anche in relazione alle migliori prassi, al fine di promuovere l'applicazione e l'osservanza delle misure di agevolazione degli scambi secondo regole di trasparenza. Le parti si impegnano a rispettare la legislazione di una parte in modo efficace secondo quanto stabilito dagli strumenti e le norme internazionali esistenti in materia commerciale e doganale e si impegnano a cooperare nelle sedi internazionali, come l'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD), per realizzare obiettivi reciprocamente riconosciuti, compresi gli obiettivi definiti dal Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade ed a riesaminare periodicamente le iniziative internazionali pertinenti in materia di agevolazione degli scambi, compreso il Compendium of Trade Facilitation Recommendations nonché in conformità dell'Accordo di cooperazione doganale e di reciproca assistenza in materia doganale tra la Comunità europea e il Canada, rifirmato a Ottawa il 4 dicembre 1997. Ciascuna parte adotta o mantiene in vigore procedure doganali semplificate anche secondo un'impostazione comune per l'efficace svincolo delle merci al fine di agevolare gli scambi e ridurre i costi per gli importatori e gli esportatori e provvede affinché le sanzioni imposte dalla propria legislazione doganale in caso di violazione della stessa siano proporzionate e non discriminatorie e non impongano ritardi ingiustificati nelle procedure. L'Accordo sulla valutazione in dogana disciplina la valutazione in dogana applicata ai reciproci scambi tra la parti è parte integrante del CETA; è inoltre prevista l'istituzione di un comitato misto di cooperazione doganale che monitorerà le attività di cooperazione indicate nel capo.

Capo 7 -- Sovvenzioni (articoli 7.1-7.9). Il capo definisce il termine di sovvenzione (qualsiasi misura relativa agli scambi di merci che soddisfi i requisiti di cui all'articolo 1.1 dell'accordo SCM e stabilisce i criteri anche sulla base delle regole dell’OMC per: i) le consultazioni relative alle sovvenzioni e agli aiuti pubblici in settori diversi dall'agricoltura e dalla pesca; ii) le consultazioni sulle sovvenzioni relative alle merci agricole e ai prodotti ittici; iii) le sovvenzioni alle esportazioni agricole.

Capo 8 -- Investimenti (articoli 8.1-8.45). Il capo si applica alle misure adottate o mantenute in vigore dalle parti nel proprio territorio in relazione a: i) un investitore dell'altra Parte; ii) un investimento disciplinato; iii) qualunque investimento nel loro territorio. Le Parti si astengono dall'adottare o dal mantenere in vigore, per l'intero territorio o nel territorio delle amministrazioni di livello nazionale, provinciale, territoriale, regionale o locale, misure che impongano limiti relativi all'accesso al mercato e determinate prescrizioni. È prevista la clausola del trattamento nazionale secondo la quale ciascuna parte accorda agli investitori dell'altra parte e agli investimenti disciplinati un trattamento non meno favorevole di quello accordato, in situazioni simili, ai propri investitori e ai loro investimenti per quanto concerne lo stabilimento, l'acquisizione, l'espansione, la conduzione, l'esercizio, la gestione, il mantenimento, l'uso, il godimento, la vendita o l'alienazione dei loro investimenti nel proprio territorio. L'accordo prevede il mantenimento del diritto delle parti a legiferare nei rispettivi territori al fine di conseguire obiettivi politici legittimi come la tutela della sanità pubblica, della sicurezza, dell'ambiente e della morale pubblica, la protezione sociale e dei consumatori nonché la promozione e la tutela della diversità culturale. Ciascuna Parte, nel proprio territorio, accorda agli investimenti disciplinati dell'altra parte e agli investitori in relazione ai loro investimenti disciplinati un trattamento giusto ed equo garantendone la piena protezione e sicurezza e riconosce agli investitori dell'altra Parte i cui investimenti disciplinati abbiano subito perdite a causa di conflitti armati, disordini civili, di una situazione di emergenza o di calamità naturali nel proprio territorio, un trattamento non meno favorevole, in materia di restituzione, indennizzo, risarcimento o altre forme di liquidazione, di quello accordato da tale Parte ai propri investitori o agli investitori di un Paese terzo, e comunque quello dei due più favorevole all'investitore interessato. Nessuna parte può nazionalizzare o espropriare un investimento disciplinato, né direttamente né indirettamente mediante misure di effetto equivalente alla nazionalizzazione o all'espropriazione («espropriazione»), tranne nei casi in cui l'espropriazione sia effettuata: per un fine pubblico; nel rispetto del principio del giusto procedimento; su base non discriminatoria; dietro pagamento di un'indennità tempestiva, congrua ed effettiva.

Capo 9 -- Scambi transfrontalieri di servizi (articoli 9.1- 9.8). Il capo si applica alle misure adottate o mantenute in vigore da una parte che incidano sugli scambi transfrontalieri di servizi ad opera di un prestatore di servizi dell'altra parte, comprese le misure che interessano: i) la produzione, la distribuzione, la commercializzazione, la vendita e la fornitura di un servizio; ii) l'acquisto, l'uso o il pagamento di un servizio e l'accesso e il ricorso, nel quadro della prestazione di un servizio, a servizi che devono essere offerti al pubblico in generale. Il capo non si applica alle misure che incidono: i) sui servizi prestati nell'esercizio dei pubblici poteri; ii) nel caso dell'Unione europea, sui servizi audiovisivi; iii) nel caso del Canada, sul settore della cultura; iv) sui servizi finanziari quali definiti all'articolo 13.1; v) sui servizi aerei, su alcuni servizi connessi a sostegno dei servizi aerei ed aeroportuali; vi) sugli appalti di una parte relativi a beni o servizi acquistati a fini pubblici e non di rivendita commerciale o di uso nella fornitura di beni e servizi a scopo di vendita commerciale, indipendentemente dal fatto che si tratti di un «appalto disciplinato» ai sensi dell'articolo 19.2, paragrafo 2; vii) sulle sovvenzioni o sugli aiuti pubblici che una parte abbia fornito in relazione agli scambi transfrontalieri di servizi. Vengono lasciati impregiudicati i diritti e gli obblighi delle Parti a norma dell'accordo sui trasporti aerei tra il Canada e la Comunità europea e i suoi Stati membri, sottoscritto a Bruxelles il 17 dicembre 2009 e a Ottawa il 18 dicembre 2009. Ciascuna Parte accorda ai servizi e ai prestatori di servizi dell'altra parte un trattamento non meno favorevole di quello che riserva, in situazioni simili, ai propri servizi e prestatori di servizi e ai prestatori di servizi di un paese terzo. L'articolo 9.3 non impedisce a una parte di adottare o mantenere in vigore una misura che imponga prescrizioni formali in relazione alla prestazione di un servizio, a condizione che tali prescrizioni non siano applicate in modo da costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificata. Le Parti si astengono dall'adottare o dal mantenere in vigore, per l'intero territorio o nel territorio delle amministrazioni di livello nazionale, provinciale, territoriale, regionale o locale, misure che impongano limiti all'accesso al mercato.

Capo 10 -- Ingresso e soggiorno temporanei di persone fisiche per motivi professionali (articoli 10.1-10.10). Con l'obiettivo di agevolare gli scambi di servizi e gli investimenti il Capo disciplina l'ingresso e il soggiorno temporanei di persone fisiche per motivi professionali. In particolare il Capo si applica alle misure adottate o mantenute in vigore da una parte per quanto concerne l'ingresso e il soggiorno temporanei nel suo territorio di personale chiave, prestatori di servizi contrattuali, professionisti indipendenti e visitatori di breve durata per motivi professionali con determinate eccezioni elencate nel Capo stesso. Entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo le parti valutano la possibilità di aggiornare i rispettivi impegni a norma degli articoli da 10.7 a 10.9.

Capo 11 -- Riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali (articoli 11.1-11.7). Il Capo stabilisce il quadro per la definizione di un regime equo, trasparente e coerente di riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali tra le parti e definisce le condizioni generali per la negoziazione di accordi di riconoscimento reciproco. Il riconoscimento delle qualifiche professionali previsto da un accordo di riconoscimento reciproco consente ad un prestatore di servizi di esercitare attività professionali nella giurisdizione ospitante, nel rispetto delle condizioni specificate nell'accordo stesso.

Capo 12 -- Regolamentazione interna (articoli 12.1-12.3). Il Capo riguarda i permessi rilasciati per la prestazione di un servizio o l'esercizio di qualunque altra attività economica. Il Capo non si applica alle procedure e alle prescrizioni in materia di licenze e di qualifiche a norma di misure non conformi esistenti e mantenute in vigore da una parte secondo quanto previsto dal suo elenco di cui all'allegato 1 oppure relative: (per il Canada) al settore della cultura e, secondo quanto previsto nel suo elenco di cui all'allegato 2, ai servizi sociali, gli affari aborigeni e delle minoranze, ai servizi attinenti alle scommesse e al gioco d'azzardo e a quelli relativi alla raccolta, alla purificazione e alla distribuzione dell'acqua e (per la parte UE) ai servizi audiovisivi, secondo quanto previsto nell'elenco di cui all'allegato 2.

Capo 13 -- Servizi finanziari (articoli 13.1-13.21). Il Capo regolamenta le attività dei prestatori di servizi finanziari transfrontalieri di una parte (qualunque persona di una parte che presta servizi finanziari nel territorio di tale parte e che presta o intende prestare servizi finanziari a livello transfrontaliero) e le prestazioni transfrontaliere di servizi finanziari o gli scambi transfrontalieri di servizi finanziari, compresi i servizi assicurativi e connessi, i servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione), nonché i servizi ausiliari e accessori a un servizio di carattere finanziario. L'articolo 8.7 (Trattamento della nazione più favorita) è integrato nel presente capo, ne fa parte e si applica al trattamento degli enti finanziari e degli investitori dell'altra parte e dei loro investimenti in enti finanziari. Il trattamento accordato da una parte agli investitori di un paese terzo e ai loro investimenti a norma dell'articolo 8.7 (Trattamento della nazione più favorita), paragrafi 1 e 2, è inteso come il trattamento accordato agli enti finanziari di un paese terzo e agli investimenti realizzati dagli investitori di un paese terzo in enti finanziari. Le parti, nell'applicazione delle misure disciplinate dal Capo, possono riconoscere le misure prudenziali adottate da paesi terzi. Tale riconoscimento può essere accordato unilateralmente o raggiunto mediante procedure di armonizzazione o in altro modo oppure fondato su un accordo o un'intesa con il paese terzo. Le parti si astengono dall'adottare o dal mantenere in vigore, per l'intero territorio o nel territorio delle amministrazioni di livello nazionale, provinciale, territoriale, regionale o locale, misure relative agli enti finanziari dell'altra parte o all'accesso al mercato mediante stabilimento di un ente finanziario ad opera di un investitore dell'altra parte, qualora tali misure impongano determinati limiti indicati nel Capo. Gli articoli 9.3 (Trattamento nazionale), 9.4 (Prescrizioni formali) e 9.6 (Accesso al mercato) sono integrati nel Capo, ne fanno parte e si applicano al trattamento dei prestatori di servizi finanziari transfrontalieri che prestano i servizi finanziari. Le parti, per quanto concerne gli investimenti in enti finanziari, concordano la disciplina relativa alle prescrizioni in materia di prestazioni quali quelle contenute all'articolo 8.5 (Prescrizioni in materia di prestazioni). Qualora una parte imponga a un ente finanziario o a un prestatore di servizi finanziari transfrontalieri dell'altra parte l'adesione, la partecipazione o l'accesso a un organismo di autoregolamentazione affinché tale ente o prestatore possa fornire un servizio finanziario nel territorio di tale parte o verso il medesimo, o qualora una parte conceda vantaggi o benefici nel quadro della prestazione di servizi finanziari attraverso un organismo di autoregolamentazione, la parte che impone tali requisiti provvede affinché l'organismo di autoregolamentazione adempia gli obblighi di cui al Capo. L'Accordo non osta a che le parti adottino o mantengano in vigore misure ragionevoli per motivi prudenziali e non si applica alle misure adottate da un ente pubblico nel quadro di politiche monetarie o di cambio. È inoltre istituito un comitato per i servizi finanziari a norma dell'articolo 26.2 (Comitati specializzati).

Capo 14 -- Servizi di trasporto marittimo internazionale (articoli 14.1 -- 14.4). Il Capo si applica alle misure adottate o mantenute in vigore dalle parti in relazione alla prestazione di servizi di trasporto marittimo internazionale. Tali misure sono soggette anche ai capi 8 (Investimenti) e 9 (Scambi transfrontalieri di servizi), a seconda dei casi. Il Capo non si applica ai pescherecci quali definiti dalla legislazione delle parti e precisa l'applicazione degli articoli 8.6 (Trattamento nazionale), 8.7 (Trattamento della nazione più favorita), 9.3 (Trattamento nazionale) e 9.5 (Trattamento della nazione più favorita).

Capo 15 -- Telecomunicazioni (articoli 15.1 --15.15). Il Capo si applica alle misure adottate o mantenute in vigore dalle parti in relazione a reti o servizi di telecomunicazioni, fatto salvo il diritto delle parti di limitare la prestazione di un servizio conformemente alle loro riserve specificate nei rispettivi elenchi di cui all'allegato 1 o 2. Il Capo non si applica alle misure delle parti riguardanti la trasmissione attraverso qualunque mezzo di telecomunicazione, compresa la diffusione via cavo o via etere, di programmi radiofonici o televisivi destinati al pubblico e si applica ai link di contribuzione. Il Capo prevede determinate misure di salvaguardia della concorrenza in relazione ai fornitori principali volte a impedire che siano poste o mantenute in essere pratiche anticoncorrenziali da parte di quei fornitori che, singolarmente o in gruppo, costituiscono un fornitore principale. Inoltre, ciascuna parte provvede affinché i fornitori principali nel suo territorio mettano a disposizione dei prestatori di servizi di telecomunicazioni dell'altra parte le loro infrastrutture essenziali, che possono comprendere anche gli elementi di rete e le strutture o i sistemi operativi di sostegno, secondo modalità e condizioni ragionevoli e non discriminatorie e in base a tariffe orientate ai costi. Ciascuna parte ha il diritto di definire il tipo di obblighi di servizio universale che intende mantenere e si impegna a gestire le proprie procedure per l'attribuzione e l'uso di risorse limitate, comprese le frequenze, i numeri e i diritti di passaggio, in modo obiettivo, tempestivo, trasparente e non discriminatorio. In applicazione degli articoli 27.3 (Procedimenti amministrativi) e 27.4 (Riesame e ricorso) il Capo definisce la risoluzione delle controversie in materia di telecomunicazioni. Le parti riconoscono l'importanza di un mercato concorrenziale per conseguire obiettivi legittimi di politica pubblica nel settore dei servizi di telecomunicazioni. A tal fine, e nella misura consentita dalla propria legislazione, ciascuna parte può astenersi dal regolamentare un servizio di telecomunicazioni se, a seguito di un'analisi del mercato, conclude che è stata raggiunta una situazione di concorrenza effettiva.

Capo 16 -- Commercio elettronico (articoli 16.1 -- 16.7). Il Capo disciplina la promozione dello sviluppo del commercio elettronico tra le parti in applicazione delle norme OMC sul commercio elettronico. Il Capo non impone alle parti alcun obbligo di autorizzare consegne realizzate con mezzi elettronici, salvo in adempimento di obblighi delle parti previsti da altre disposizioni del presente accordo. Non verranno imposti dazi doganali sulle consegne elettroniche, tuttavia le parti potranno imporre tasse o altri oneri interni sulle consegne trasmesse per via elettronica, a condizione che tali tasse od oneri siano imposti in maniera coerente con l'accordo. Riconoscendo la natura globale del commercio elettronico, le parti convengono di mantenere un dialogo sulle problematiche poste dal commercio elettronico, al fine di affrontare eventuali problematiche.

Capo 17 -- Politica della concorrenza (articoli 17.1 -- 17.4). Le parti adottano le misure appropriate per vietare i comportamenti commerciali anticoncorrenziali, nella consapevolezza che tali misure agevoleranno il conseguimento degli obiettivi dell'Accordo e cooperano su questioni concernenti il divieto dei comportamenti commerciali anticoncorrenziali all'interno dell'area di libero scambio in conformità dell'accordo tra le Comunità europee e il governo del Canada in merito all'applicazione dei rispettivi diritti della concorrenza, concluso a Bonn il 17 giugno 1999. Eventuali eccezioni all'applicazione del diritto della concorrenza devono essere trasparenti. Ciascuna parte mette a disposizione dell'altra parte informazioni pubbliche in merito a tali eccezioni previste dal proprio diritto della concorrenza.

Capo 18 -- Imprese pubbliche, monopoli e imprese cui siano riconosciuti diritti o privilegi speciali (articoli 18.1 -- 18.5). Le parti confermano i loro diritti e obblighi a norma dell'articolo XVII, paragrafi da 1 a 3, del GATT 1994, dell'Intesa sull'interpretazione dell'articolo XVII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 e dell'articolo VIII, paragrafi 1 e 2, del GATS, che sono incorporati nell'accordo e ne fanno parte. Ciascuna parte provvede affinché nel proprio territorio gli enti disciplinati accordino un trattamento non discriminatorio agli investimenti disciplinati o alle merci dell'altra parte, o a un prestatore di servizi dell'altra parte in relazione all'acquisto o alla vendita di beni o servizi. Il Capo non si applica agli appalti di una parte relativi a beni o servizi acquistati a fini pubblici e non di rivendita commerciale o di uso nella fornitura di beni e servizi a scopo di vendita commerciale, indipendentemente dal fatto che si tratti di un «appalto disciplinato» ai sensi dell'articolo 19.2 (Ambito di applicazione e settori interessati). Fatti salvi i diritti e gli obblighi delle parti, nessuna disposizione del presente capo impedisce alle parti di designare o mantenere imprese pubbliche o monopoli oppure di concedere ad imprese diritti o privilegi speciali.

Capo 19 -- Appalti pubblici (articoli 19.1 - 19.19). Il Capo si applica a qualsiasi misura attinente a un appalto disciplinato, sia esso condotto o meno con mezzi elettronici, esclusivamente o parzialmente. Per appalto disciplinato si intende una procedura d'appalto a fini pubblici: a) di beni, servizi o di entrambi come precisato negli allegati dell'elenco di ciascuna parte in materia di accesso al mercato e per scopi diversi dalla vendita o dalla rivendita a fini commerciali o di uso per la produzione o la fornitura di beni o servizi destinati alla vendita o alla rivendita a fini commerciali; b) realizzata con qualsiasi strumento contrattuale, compresi: l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione di acquisto; c) il cui valore, stimato al momento della pubblicazione dell'avviso in conformità dell'articolo 19.6, sia pari o superiore alle pertinenti soglie precisate negli allegati degli elenchi delle parti in materia di accesso al mercato; d) indetta da una stazione appaltante; e) non altrimenti esclusa dai settori interessati di cui al paragrafo 3 o agli allegati dell'elenco delle parti in materia di accesso al mercato. Salvo altrimenti disposto negli allegati dell'elenco di una parte in materia di accesso al mercato il Capo non si applica: a) all'acquisizione o alla locazione di terreni, edifici esistenti o altri beni immobili o ai diritti ad essi inerenti; b) agli accordi non contrattuali o a qualsiasi forma di assistenza fornita da una delle parti, compresi accordi di cooperazione, sovvenzioni, mutui, conferimenti di capitale, garanzie e incentivi fiscali; c) alla fornitura o all'acquisizione di servizi fiduciari o di deposito, di servizi di liquidazione e di gestione rivolti ad enti finanziari regolamentati o di servizi connessi alla vendita, al rimborso e alla distribuzione di titoli del debito pubblico, compresi i prestiti e i titoli di Stato, i certificati di credito e altri titoli; d) ai contratti di pubblico impiego; e) agli appalti indetti allo scopo specifico di prestare assistenza internazionale, compresi gli aiuti allo sviluppo ed in base a particolari procedure o condizioni previste da un accordo internazionale sullo stazionamento di truppe o sull'attuazione comune di progetti da parte dei paesi firmatari; f) in base a una procedura o una condizione particolare di un'organizzazione internazionale, oppure finanziati mediante sovvenzioni, prestiti o altre forme di assistenza internazionali. Sono soggetti alla disciplina del Capo tutti gli appalti disciplinati dagli elenchi del Canada e dell'Unione europea in materia di accesso al mercato, in cui gli impegni di ciascuna parte sono definiti all'Allegato 19. Relativamente a qualsiasi misura attinente a un appalto disciplinato, ciascuna parte, compresi i suoi enti appaltanti, riserva immediatamente e incondizionatamente ai beni e ai servizi dell'altra parte e ai fornitori di tali beni e servizi dell'altra parte un trattamento non meno favorevole di quello che tale parte, compresi i suoi enti appaltanti, accorda ai propri beni, servizi e fornitori. Il Capo disciplina procedure e mezzi di pubblicizzazione degli appalti e prevede la costituzione di uno specifico Comitato misto.

Capo 20 -- Proprietà intellettuale (articoli 20.1 - 20.50). Gli obiettivi del Capo sono di agevolare la produzione e la commercializzazione di prodotti innovativi e creativi e la prestazione di servizi tra le parti e raggiungere un livello adeguato ed efficace di tutela e di applicazione dei diritti di proprietà intellettuale. Le disposizioni del Capo integrano i diritti e gli obblighi delle parti a norma dell'accordo TRIPS. Ciascuna parte è libera di stabilire il metodo appropriato di attuazione delle disposizioni dell'accordo nel quadro del proprio ordinamento giuridico e delle proprie prassi. Il Capo lascia impregiudicata la libertà delle parti di decidere se, e a quali condizioni, si applica l'esaurimento dei diritti di proprietà intellettuale e riconosce agli artisti interpreti o esecutori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la radiodiffusione senza fili e la comunicazione al pubblico delle loro esecuzioni. Ciascuna parte prevede limitazioni o eccezioni nella propria legislazione per quanto concerne la responsabilità dei prestatori di servizi, quando agiscono da intermediari. Ciascuna parte può prevedere, in conformità delle proprie disposizioni legislative e regolamentari, l'applicazione di procedure e sanzioni penali contro le persone che, senza autorizzazione, realizzino una copia di un’opera o di parti della stessa, da un'esibizione di tale opera in una struttura adibita alla proiezione di pellicole aperta al pubblico. Per quanto concerne la salute pubblica, le parti riconoscono l'importanza della dichiarazione sull'accordo TRIPS e la salute pubblica adottata il 14 novembre 2001 dalla conferenza ministeriale dell'OMC a Doha («dichiarazione di Doha») e provvedono affinché l'interpretazione e l'attuazione dei diritti e degli obblighi del Capo siano coerenti con tale dichiarazione. Le parti rispettano e contribuiscono ad attuare la decisione del Consiglio generale dell'OMC, del 30 agosto 2003, sul paragrafo 6 della dichiarazione di Doha, nonché il protocollo che modifica l'accordo TRIPS, concluso a Ginevra il 6 dicembre 2005. È inoltre prevista la protezione sui generis dei prodotti farmaceutici e la protezione dei dati riservati relativi a prodotti farmaceutici nonché dei dati relativi a prodotti fitosanitari. Le parti cooperano alla promozione e al rafforzamento della tutela delle varietà vegetali in forza dell'Atto del 1991 della Convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali, conclusa a Parigi il 2 dicembre 1961. Per quanto riguarda i disegni e modelli industriali, ciascuna parte compie ogni ragionevole sforzo per aderire all'Atto di Ginevra dell'accordo dell'Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e dei modelli industriali, concluso a Ginevra il 2 luglio 1999. Sono altresì previste misure alla frontiera. Per quanto concerne il diritto dei marchi, ciascuna parte compie ogni ragionevole sforzo per conformarsi agli articoli da 1 a 22 del trattato di Singapore sul diritto dei marchi, concluso a Singapore il 27 marzo 2006, e per aderire al protocollo relativo all'intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, concluso a Madrid il 27 giugno 1989. Ciascuna parte predispone un sistema di registrazione dei marchi. Per quanto riguarda le indicazioni geografiche, ciascuna parte, nella misura prevista dalla propria legislazione, prevede misure amministrative per impedire a una persona di fabbricare, preparare, imballare, etichettare, vendere, importare o pubblicizzare prodotti alimentari in modo falso, fuorviante o ingannevole o suscettibile di creare un'impressione erronea quanto alla loro origine. La registrazione di marchi contenenti, o costituiti da, un'indicazione geografica dell'altra parte elencata nell'allegato 20-A è rifiutata o annullata d'ufficio, se ciò è consentito dalla legislazione della parte, o su richiesta della parte interessata, per quanto riguarda i prodotti rientranti nelle classi di prodotto elencate nell'allegato 20-A per tale indicazione geografica e che non siano originari del luogo di origine specificato nell'allegato 20-A per tale indicazione geografica. Qualora una parte, nell'ambito di negoziati con un Paese terzo, proponga di proteggere un'indicazione geografica che identifichi un prodotto originario di tale Paese terzo, se tale indicazione è omonima a un'indicazione geografica dell'altra parte elencata nell'allegato 20-A e se detto prodotto rientra in una classe di prodotto specificata nell'allegato 20-A per l'indicazione geografica omonima dell'altra parte, quest'ultima è informata e ha la possibilità di presentare le proprie osservazioni prima che l'indicazione geografica diventi protetta. Il Canada non è obbligato a fornire gli strumenti giuridici atti a consentire alle parti interessate di impedire l'uso dei termini elencati nella parte A dell'allegato 20-A e identificati con un asterisco qualora l'uso di tali termini sia accompagnato da espressioni quali «genere», «tipo», «stile», «imitazione», o da espressioni simili, e sia accompagnato da un'indicazione chiaramente visibile e leggibile dell'origine geografica del prodotto in questione. La protezione delle indicazioni geografiche elencate nella parte A dell'allegato 20-A e identificate con un asterisco non impedisce l'uso di tali indicazioni nel territorio del Canada da parte di persone -- compresi i loro successori e aventi causa -- che abbiano fatto un uso commerciale di tali indicazioni, con riguardo a prodotti appartenenti ad alcune classi ed entro i periodi identificati nel capo. Il comitato misto CETA istituito a norma dell'articolo 26.1 («comitato misto CETA») può decidere di modificare l'allegato 20-A inserendo nuove indicazioni geografiche o sopprimendo quelle che hanno cessato di essere protette.

Capo 21 -- Cooperazione regolamentare (articoli 21.1 - 21.9). Il Capo si applica all'elaborazione, al riesame e agli aspetti metodologici delle misure di regolamentazione delle autorità di regolamentazione delle parti disciplinate, tra l'altro, dall'accordo TBT, dall'accordo SPS, dal GATT 1994, dal GATS e dai capi 4 (Ostacoli tecnici agli scambi), 5 (Misure sanitarie e fitosanitarie), 9 (Scambi transfrontalieri di servizi), 22 (Commercio e sviluppo sostenibile), 23 (Commercio e lavoro) e 24 (Commercio e ambiente). Le parti si obbligano al rispetto delle misure di regolamentazione a norma dell'accordo TBT, dell'accordo SPS, del GATT 1994 e del GATS e si impegnano a garantire elevati livelli di protezione della vita e della salute delle persone, degli animali e delle piante e di protezione dell'ambiente. Le parti si impegnano a sviluppare ulteriormente la cooperazione regolamentare alla luce del loro reciproco interesse allo scopo di prevenire ed eliminare gli ostacoli inutili agli scambi e agli investimenti e di migliorare il contesto della competitività e dell'innovazione, anche perseguendo la compatibilità normativa, il riconoscimento dell'equivalenza e la convergenza. Si impegnano a promuovere procedure regolamentari trasparenti, efficienti ed efficaci a sostegno degli obiettivi di politica pubblica e assolvere il mandato delle autorità di regolamentazione, anche mediante la promozione di scambi di informazioni e il miglioramento nell'uso delle migliori prassi. Al fine di migliorare la convergenza e la compatibilità tra le misure di regolamentazione, ciascuna Parte, ove opportuno, tiene in considerazione le misure o le iniziative dell'altra Parte su questioni identiche o analoghe. Il capo sostituisce il quadro per la cooperazione regolamentare e la trasparenza tra il governo del Canada e la Commissione europea, adottato a Bruxelles il 21 dicembre 2004 ed istituisce un forum di cooperazione regolamentare («FCR») a norma dell'articolo 26.2 (Comitati specializzati), paragrafo 1, lettera h, con l'obiettivo di agevolare e promuovere la cooperazione regolamentare. Sono previste consultazioni con enti privati al fine di conoscere le prospettive di soggetti non pubblici su questioni attinenti all'attuazione del capo.

Capo 22 -- Commercio e sviluppo sostenibile (articoli 22.1 - 22.5). Richiamando la dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo del 1992, l'Agenda 21 sull'ambiente e lo sviluppo del 1992, la dichiarazione di Johannesburg sullo sviluppo sostenibile del 2002 e il piano di attuazione del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile del 2002 nonché la dichiarazione ministeriale del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite sulla creazione del 2006 e la dichiarazione dellOrganizzazione internazionale del lavoro (OIL) sulla giustizia sociale per una globalizzazione equa del 2008, le parti si impegnano a promuovere lo sviluppo del commercio internazionale in modo da contribuire al raggiungimento dell'obiettivo dello sviluppo sostenibile, per il benessere delle generazioni presenti e future. È costituito un comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile a norma dell'articolo 26.2 (Comitati specializzati) composto da rappresentanti di alto livello delle parti responsabili per le questioni di cui al Capo 22 e ai Capi 23 (Commercio e lavoro) e 24 (Commercio e ambiente). Il comitato sovrintende all'attuazione dell'Accordo sia in materia di sviluppo sostenibile che di cooperazione allo sviluppo, e affronta in maniera integrata qualunque questione di interesse comune per le parti attinente al collegamento tra lo sviluppo economico, lo sviluppo sociale e la protezione dell'ambiente.

Capo 23 -- Commercio e lavoro (articoli 23.01 - 23.11). Le parti si impegnano affinché la propria legislazione e le proprie prassi in materia di lavoro incorporino i princìpi e i diritti fondamentali elencati nel capo. Le parti ribadiscono il loro impegno a rispettare, promuovere e realizzare tali princìpi e diritti in conformità degli obblighi dei membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro («OIL») e agli impegni derivanti dalla dichiarazione dell'OIL sui princìpi e i diritti fondamentali nel lavoro e suoi seguiti, del 1998, adottata dalla Conferenza internazionale del lavoro nella sua 86ª sessione. Per qualsiasi questione che non sia adeguatamente risolta con le consultazioni di cui all'articolo 23.9, una parte può richiedere per iscritto al punto di contatto (istituito secondo quanto previsto al Capo 26) la nomina di un gruppo di esperti cui sottoporre tale questione. Se la relazione finale del gruppo di esperti determina che una parte non si è conformata agli obblighi di cui al Capo, le parti, avviano discussioni e si adoperano per individuare misure appropriate o, se del caso, a concordare un piano d'azione reciprocamente soddisfacente.

Capo 24 -- Commercio e ambiente (articoli 24.1 - 24.16). Ciascuna parte incoraggia il dibattito pubblico con soggetti non statali e tra di essi per quanto concerne l'elaborazione e la definizione di politiche che possono sfociare nell'adozione di leggi in materia di ambiente da parte delle autorità pubbliche. Nell'elaborazione e nell'attuazione delle misure di protezione ambientale che possano incidere sugli scambi o sugli investimenti tra le parti, ciascuna di esse tiene conto delle informazioni scientifiche e tecniche pertinenti e delle relative norme, linee guida o raccomandazioni internazionali. Le parti si impegnano ad agevolare e promuovere gli scambi e gli investimenti in beni e servizi ambientali, anche affrontando la questione della riduzione degli ostacoli non tariffari relativi a tali beni e servizi. Le parti riconoscono l'importanza della conservazione e della gestione sostenibile delle foreste per l'assolvimento delle funzioni ambientali economiche e sociali e l'importanza di garantire l'accesso al mercato per i prodotti forestali ottenuti in conformità della legislazione del paese di produzione e provenienti da foreste gestite in modo sostenibile. Analogamente ciò viene riconosciuto per quanto riguarda la pesca e l'acquacoltura. Una parte può chiedere all'altra parte consultazioni su qualsiasi questione attinente al capo presentando una domanda scritta al punto di contatto istituito nell'ambito dell'Accordo (Capo 26).

Capo 25 -- Dialoghi e cooperazione bilaterale (articoli 25.01 - 25.5). Basandosi sul loro partenariato consolidato e sui loro valori condivisi, le parti convengono di costituire dei gruppi di dialogo al fine di agevolare la cooperazione su questioni di interesse comune per il rafforzamento della collaborazione nell'ambito delle biotecnologie, del commercio di prodotti forestali e delle materie prime nonché attinenti la promozione di una maggiore cooperazione su questioni scientifiche, tecnologiche e in materia di ricerca e innovazione. I dialoghi bilaterali sui settori menzionati potranno essere avviati e tenuti su richiesta di una parte o del Comitato misto CETA di cui al Capo 26. Il Comitato misto può decidere di modificare o svolgere direttamente un incarico previamente assegnato a un dialogo, oppure di sciogliere un dialogo.

Capo 26 -- Disposizioni amministrative e istituzionali (articoli 26.1 - 26.6). Il Capo disciplina l'istituzione del Comitato misto CETA, comprendente rappresentanti dell'Unione europea e del Canada, responsabile di tutte le questioni riguardanti il commercio e gli investimenti tra le parti e dell'attuazione e applicazione dell'Accordo. Il Comitato è incaricato di sorvegliare e facilitare l'attuazione e l'applicazione dell'Accordo e di promuoverne gli obiettivi generali. Lo stesso dovrà sovrintendere ai lavori di tutti i comitati specializzati e degli altri organismi istituiti in applicazione all'Accordo. Il Comitato può inoltre analizzare l'evoluzione degli scambi commerciali tra le parti e valutare modi per rafforzare ulteriormente le relazioni commerciali bilaterali ed adottare interpretazioni delle disposizioni che sono vincolanti per i tribunali costituiti a norma del Capo 8 (Risoluzione delle controversie tra investitori e Stati in materia di investimenti), sezione F, e del Capo 29 (Risoluzione delle controversie). Il Comitato ha il potere di delegare responsabilità ai comitati specializzati istituiti e comunicare con tutte le parti interessate, comprese le organizzazioni del settore privato e della società civile. Il Capo prevede l'istituzione dei seguenti Comitati specializzati in materia di: i) cooperazione doganale; ii) scambi di merci, dazi, ostacoli tecnici agli scambi, diritti di proprietà intellettuale attinenti alle merci; iii) agricoltura; iv) servizi e investimenti; v) riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali; vi) cooperazione doganale (CMCD); vii) misure sanitarie e fitosanitarie; viii) appalti pubblici; ix) servizi finanziari; x) commercio e sviluppo sostenibile; xi) cooperazione regolamentare (forum di cooperazione regolamentare); xii) indicazioni geografiche. Il Comitato ha il potere di adottare decisioni vincolanti su qualunque questione nei casi previsti dall'Accordo. Oltre all'istituzione del Comitato CETA il Capo prevede anche l'istituzione di Punti di Contatto che controllano i lavori di tutti gli organi istituzionali e garantiscono, ove opportuno, il follow-up delle decisioni adottate dal Comitato.

Capo 27 -- Trasparenza -- (articoli 27.01 - 27.5). Ciascuna parte provvede affinché le proprie disposizioni legislative e regolamentari e le proprie procedure e decisioni amministrative di applicazione generale relative a qualunque questione disciplinata dall'Accordo siano tempestivamente pubblicate o messe a disposizione in modo tale da consentire a qualunque persona interessata e all'altra parte di venirne a conoscenza.

Capo 28 -- Eccezioni -- (articoli 28.1 - 28.10). Il Capo identifica le eccezioni in modo tale da garantire che nessuna disposizione dell'Accordo possa impedire ad una parte di adottare o applicare le misure necessarie a: a) tutelare la sicurezza pubblica o la morale pubblica o a mantenere l'ordine pubblico; b) tutelare la vita o la salute dell'uomo, degli animali o delle piante; c) garantire l'osservanza di leggi e regolamenti che non siano incompatibili con le disposizioni dell'Accordo. Il Capo prevede disposizioni anche in materia fiscale.

Capo 29 -- Risoluzione delle controversie -- (articoli 29.1 - 29.19). Salvo altrimenti disposto il Capo si applica a qualsiasi controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione delle disposizioni dell’Accordo. Le parti possono ricorrere alla mediazione in relazione ad una misura che incide negativamente sugli scambi e sugli investimenti tra le parti. La procedura di mediazione è disciplinata nell'Allegato 29-C. Una parte può richiedere per iscritto all'altra parte consultazioni su qualunque questione di cui all'articolo 29.2 Il Comitato misto CETA, nella sua prima riunione successiva all'entrata in vigore dell'Accordo, istituisce un elenco di almeno 15 persone scelte per la loro obiettività, affidabilità e capacità di giudizio, disposte ed idonee ad esercitare la funzione di arbitro ( Allegato 29-B). La procedura di risoluzione delle controversie di cui al Capo è disciplinata dalle regole di procedura per l'arbitrato di cui all'allegato 29-A, a meno che le parti non decidano diversamente. Il ricorso alle disposizioni sulla risoluzione delle controversie del Capo lascia impregiudicata la possibilità di ricorrere alla risoluzione delle controversie a norma dell'accordo OMC o di qualunque altro accordo di cui le parti siano firmatarie. Salvo diversa decisione delle parti, qualora una questione di cui all'articolo 29.4 non sia stata risolta entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento della richiesta di consultazioni oppure venticinque giorni dalla data di ricevimento della richiesta di consultazioni per le questioni di cui all'articolo 29.4, paragrafo 4 la parte richiedente può sottoporre la questione ad un collegio arbitrale. Salvo diversa decisione delle parti, il collegio arbitrale elabora una relazione finale che indica le conclusioni di fatto, l'applicabilità delle disposizioni pertinenti e le motivazioni alla base di tutte le risultanze e conclusioni ivi contenute. Il lodo emesso dal collegio arbitrale nella relazione finale è vincolante per le parti. Il collegio arbitrale interpreta le disposizioni dell'Accordo secondo le norme di interpretazione consuetudinarie del diritto internazionale pubblico, comprese quelle stabilite dalla Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati. Il collegio arbitrale tiene conto anche delle pertinenti interpretazioni formulate nelle relazioni dei collegi arbitrali e dell'organo d'appello adottate dall'organo di conciliazione dell'OMC.

Capo 30 -- Disposizioni finali -- (articoli 30.1 -30.11). I protocolli, gli allegati, le dichiarazioni, le dichiarazioni comuni, le intese e le note in calce costituiscono parte integrante dell'Accordo. Le parti possono convenire per iscritto di modificare l'Accordo. La modifica entra in vigore dopo che le parti si sono scambiate notifiche scritte con le quali certificano di aver espletato i rispettivi obblighi e adempimenti interni necessari oppure alla data concordata dalle parti. Il Comitato misto CETA può decidere di modificare i protocolli e gli allegati. Le parti possono approvare la decisione del comitato misto CETA, conformemente ai rispettivi obblighi ed adempimenti interni necessari per l'entrata in vigore delle modifiche; la decisione entra in vigore a una data concordata dalle parti. L'entrata in vigore ed applicazione provvisoria avviene in conformità dei rispettivi obblighi ed adempimenti interni. L'Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti si sono scambiate notifiche scritte con le quali certificano di aver espletato i rispettivi obblighi e adempimenti interni o in altra data convenuta dalle parti. Gli accordi elencati nell'allegato 30-A cessano di produrre effetti e sono sostituiti dal CETA. La denuncia degli accordi elencati nell'allegato 30-A prende effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del CETA. Una parte può denunciare l'Accordo mediante notifica scritta trasmessa al segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea e al dipartimento per gli Affari esteri, il commercio e lo sviluppo del Canada, o ai loro rispettivi successori. L'Unione europea notifica al Canada qualunque domanda di adesione all'Unione europea presentata da un Paese.

Secondo quanto previsto all'articolo 30.1 i seguenti allegati, protocolli e dichiarazioni, costituiscono parte integrante dell'Accordo:

Allegati:

Allegato 2 -- Soppressione dei dazi, soppressione dei dazi del Canada e dichiarazione delle parti relativa alla gestione dei contingenti tariffari;

Allegato 4 -- Cooperazione in materia di regolamenti sui veicoli a motore ed elenchi;

Allegato 5 -- Cooperazione sanitaria e fitosanitaria (definizione delle autorità competenti; condizioni regionali; equivalenza; definizione delle misure sanitarie e fitosanitarie; condizioni particolari relative a talune esportazioni; approvazione di stabilimenti ed impianti; prescrizioni fitosanitarie specifiche; audit; certificazione; controlli all'importazione e tasse);

Allegato 8 -- Espropriazione, debito pubblico, esclusioni dalla risoluzione delle controversie, dichiarazione comune relativa all'art 8.12 (ambito di applicazione); dichiarazione comune relativa agli articoli 8.16, 9.8 (rifiuto di accordare benefici) e 28.6 sulla sicurezza nazionale e Dichiarazione del Canada sull'Investment Act;

Allegato 9 -- Intese su: i) trattamento nazionale riguardante la prestazione transfrontaliera di servizi; ii) nuovi servizi non classificati nella classificazione centrale dei prodotti (CPC) provvisoria delle nazioni Unite 1991; iii) servizi di corriere;

Allegato 10 -- Elenco dei Punti di Contatto degli Stati membri dell'Unione Europea; riserve ed eccezioni applicabili in determinati stati membri dell'UE per il personale chiave e i visitatori di breve durata per motivi professionali; qualifiche equivalenti per tecnici scientifici e di ingegneria; attività dei visitatori di breve durata per motivi professionali; impegni settoriali relativi ai prestatori di servizi contrattuali e ai professionisti indipendenti; intesa sui coniugi dei lavoratori trasferiti all'interno di una società;

Allegato 11 -- Orientamenti per gli accordi di riconoscimento reciproco («MRA») per le professioni regolamentate;

Allegato 13 -- Scambi transfrontalieri dei servizi finanziari; intesa sull'applicazione dell'art. 13.16 paragrafo 1 e dell'art. 13.2; intesa sul dialogo relativo alla regolamentazione del settore dei servizi finanziari;

Allegato 19 -- Accesso al mercato dell'UE e del Canada; enti che aggiudicano appalti centrali, regionali e locali; tipologia di appalti; servizi di pubblica utilità che aggiudicano appalti; tipologia dei beni e dei servizi; note generali e mezzi di pubblicazione;

Allegato 20 -- Indicazioni geografiche; termini di cui agli articoli 20.21, paragrafo 11 e 20.2 e paragrafo 12; classi di prodotto;

Allegato 29 -- regole di procedura per l'arbitrato; codice di condotta per gli arbitri e i mediatori; regole di procedura per la mediazione;

Allegato 30 -- Elenco dei Trattati bilaterali di investimento tra il Canada e gli Stati membri dell'UE; modifiche dell'Accordo sulle bevande alcoliche del 1989 e dell'Accordo sui vini e sulle bevande spiritose del 2003; dichiarazione comune sui vini e sulle bevande spiritose; dichiarazione comune delle parti sui Paesi che hanno istituito un'unione doganale con l'Unione Europea.

Allegato I -- riserve relative alle misure esistenti e impegni di liberalizzazione dell'UE;

Allegato II -- misure adottate o mantenute in vigore da una parte in relazione ai settori, a sotto-settori o ad attività;

Allegato III -- riserve relative alle misure esistenti e impegni di liberalizzazione del Canada.

Protocolli:

-- Protocollo sulle regole di origine e sulle procedure di origine

-- Protocollo sulla reciproca accettazione dei risultati della valutazione della conformità

-- Protocollo sul riconoscimento reciproco del programma per il rispetto e l'esecuzione delle buone prassi di fabbricazione dei prodotti farmaceutici

STRUMENTO INTERPRETATIVO COMUNE il quale tra l'altro indica la non attribuzione agli investitori stranieri di diritti superiori e la necessità di applicare uno stringente codice di condotta ai giudici del nuovo tribunale con lo scopo di evitare i conflitti di interesse che possono verificarsi con l'attuale sistema degli arbitrati internazionali. Con riferimento alla protezione dei lavoratori, il documento determina che, a seguito della conclusione del CETA, le parti ribadiscono il loro impegno a migliorare gli standard esistenti (il Canada ha già ratificato sette delle convenzioni fondamentali dell'ILO, ed avviato l'iter di ratifica della restante convenzione ILO del 1949 sul diritto alla contrattazione collettiva).

ELENCO DELLE DICHIARAZIONI DEL CONSIGLIO, DELLA COMMISSIONE E DEGLI STATI MEMBRI DA ISCRIVERE NEL VERBALE DEL CONSIGLIO (DICHIARAZIONI CHE NON SONO PARTE DELL’ACCORDO E CHE SONO PUBBLICATE SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA L11 DEL 14 GENNAIO 2017)

Dichiarazioni del Consiglio:

-- relativa all'articolo 20.12 «Camcording» (tutela penale dei diritti di proprietà intellettuale);

-- relativa all'applicazione provvisoria dell'articolo 20.7 «Protezione concessa» (competenze degli Stati membri riguardo ai diritti morali tutelati dalla convenzione di Berna);

-- relativa all'applicazione provvisoria delle disposizioni in materia di trasporti e servizi di trasporto (riguardo alla ripartizione delle competenze);

-- relativa all'applicazione provvisoria dei capi 22, 23 e 24: «Commercio e sviluppo sostenibile», «Commercio e lavoro» e «Commercio e ambiente» (riguardo alla ripartizione delle competenze);

-- sull'applicazione del regolamento (UE) n. 912/2014 sulla «responsabilità finanziaria» alla risoluzione delle controversie in materia di investimenti;

-- riguardo all'ambito dell'applicazione provvisoria del CETA;

-- relativa all'applicazione provvisoria del riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali (ripartizione delle competenze);

-- relativa all'applicazione provvisoria della protezione dei lavoratori (ripartizione delle competenze);

-- riguardo alla cessazione dell'applicazione provvisoria del CETA;

Dichiarazione del Consiglio e degli Stati membri riguardo alle decisioni del comitato misto CETA;

Dichiarazione del Consiglio e della Commissione concernente l'agricoltura nel CETA.

Dichiarazioni della Commissione:

-- sulla protezione delle indicazioni geografiche;

-- sulla protezione del principio della precauzione nel CETA;

-- sull'acqua;

-- sul contenuto delle basi giuridiche aggiunte dal Consiglio;

-- riguardo alle decisioni del comitato misto CETA; Dichiarazione della Commissione sulla proroga del divieto di sostanze ad azione ormonica a fini di stimolazione della crescita degli animali da azienda (come carne bovina trattata con ormoni);

-- sugli appalti pubblici.

-- sul regime belga di assicurazione obbligatorio e le mutue di diritto belga.

-- sui servizi pubblici;

-- sulla proroga della normativa dell'UE in materia di prodotti geneticamente modificati relativamente ad alimenti, mangimi e coltivazione;

-- sul significato dei termini «attività commerciali rilevanti» di cui all'articolo 8.1 dell'accordo («definizioni» di investimento);

-- sul raggiungimento della piena reciprocità in materia di visti con il Canada per i cittadini rumeni e bulgari.

Dichiarazione della Commissione e del Consiglio sulla protezione degli investimenti e sul sistema giurisdizionale per gli investimenti («ICS»).

Dichiarazioni degli Stati Membri:

-- Irlanda: sulla parte terza, titolo V, del TFUE.

-- Regno Unito: sulla parte terza, titolo V, del TFUE.

-- Ungheria: riguardante l'applicazione provvisoria del CETA.

-- Portogallo: riguardo all'applicazione provvisoria del CETA e all'autonomia delle decisioni riguardanti questioni di competenza nazionale.

-- Grecia: riguardo alla protezione della denominazione d'origine protetta (DOP) del formaggio «Feta» nel CETA).

-- Germania e dell'Austria: riguardo alla cessazione dell'applicazione provvisoria del CETA.

-- Polonia: riguardo alla cessazione dell'applicazione provvisoria del CETA.

-- Slovenia: sul sistema giurisdizionale bilaterale per gli investimenti e varie altre questioni.

-- Austria: sulle posizioni da adottare a nome dell'Unione nel comitato misto.

-- Polonia: sull'ambito di competenza nazionale e varie altre questioni.

-- Bulgaria: riguardante l'esenzione dell'obbligo di visto per gli spostamenti.

-- Romania: riguardante l'esenzione dell'obbligo di visto per gli spostamenti.

-- Regno del Belgio: relativa alle condizioni riguardanti i pieni poteri dello Stato federale e delle entità federate per la firma del CETA.

Dichiarazione del Servizio giuridico del Consiglio sulla natura giuridica dello strumento interpretativo comune

Disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli. Con gli articoli 1 e 2, si autorizza il Presidente della Repubblica a ratificare l'Accordo di partenariato strategico e l'Accordo economico e commerciale globale tra l'Unione europea e il Canada e se ne dà piena esecuzione dal momento della loro entrata in vigore. L'articolo 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 4 disciplina l'entrata in vigore del disegno di legge.

Relazione tecnicaDDL-2849-0001.png DDL-2849-0002.png DDL-2849-0003.png DDL-2849-0004.png

Analisi tecnico-normativaDDL-2849-0005.png DDL-2849-0006.png DDL-2849-0007.png DDL-2849-0008.png DDL-2849-0009.png DDL-2849-0010.png DDL-2849-0011.png DDL-2849-0012.png DDL-2849-0013.png DDL-2849-0014.png

Dichiarazione di esclusione dall’airDDL-2849-0015.png

Analisi di impatto della regolamentazione (AIR)DDL-2849-0016.png DDL-2849-0017.png DDL-2849-0018.png DDL-2849-0019.png DDL-2849-0020.png DDL-2849-0021.png DDL-2849-0022.png

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi:

a) Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un parte, e il Canada, dall'altra, fatto a Bruxelles il 30 ottobre 2016;

b) Accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 30 ottobre 2016, e il relativo strumento interpretativo comune.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dagli articoli 30 e 30.7 degli Accordi stessi.

Art. 3.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

DDL-2849-0022a.png DDL-2849-0022b.png DDL-2849-0022c.png DDL-2849-0022d.png DDL-2849-0022e.png DDL-2849-0022f.png DDL-2849-0022g.png DDL-2849-0022h.png DDL-2849-0022i.png DDL-2849-0022l.png DDL-2849-0022m.png DDL-2849-0022n.png DDL-2849-0022o.png DDL-2849-0022p.png DDL-2849-0022q.png DDL-2849-0022r.png DDL-2849-0022s.png DDL-2849-0022t.png DDL-2849-0022u.png DDL-2849-0022v.png DDL-2849-0022z.png
DDL-2849-0023.png DDL-2849-0024.png DDL-2849-0025.png DDL-2849-0026.png DDL-2849-0027.png DDL-2849-0028.png DDL-2849-0029.png DDL-2849-0030.png DDL-2849-0031.png DDL-2849-0032.png DDL-2849-0033.png DDL-2849-0034.png DDL-2849-0035.png DDL-2849-0036.png DDL-2849-0037.png DDL-2849-0038.png DDL-2849-0039.png DDL-2849-0040.png
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