• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.5/11535    l'articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge n. 92 del 28 giugno 2012, rubricata «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita», così come...



Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-11535presentato daGNECCHI Marialuisatesto diGiovedì 8 giugno 2017, seduta n. 811

   GNECCHI, POLVERINI, MOTTOLA, LOMBARDI, PRATAVIERA, AIRAUDO, AUCI, RIZZETTO, SIMONETTI, INCERTI, BARUFFI, DI SALVO, PARIS, GIACOBBE, CASELLATO, ALBANELLA, PATRIZIA MAESTRI e BOCCUZZI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali . — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge n. 92 del 28 giugno 2012, rubricata «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita», così come modificata dal decreto-legge n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, prevede la possibilità, nei casi di eccedenza di personale, di stipulare accordi tra i datori di lavoro che impieghino mediamente più di 15 dipendenti e le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello aziendale, al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori più prossimi al trattamento di pensione (isopensione);
   il meccanismo consente un anticipo dell'età pensionabile sino ad un massimo di 4 anni rispetto alla normativa vigente, a patto che l'azienda esodante corrisponda, con oneri interamente a suo carico, un assegno ai lavoratori per l'intero periodo di esodo, sino al perfezionamento dei requisiti per il pensionamento. L'azienda dovrà versare, oltre all'assegno, anche la relativa copertura contributiva (cioè la contribuzione correlata), utile a garantire ai lavoratori la copertura pensionistica fino al raggiungimento del diritto all'assegno di quiescenza definitivo, senza dunque che la procedura determini alcuna penalità sulla pensione per il lavoratore e alcun costo per l'Inps;
   l'Inps ha ritenuto di escludere dall'accesso all'isopensione/assegni straordinari, coloro che durante il suddetto periodo perfezionerebbero il diritto a pensione con:
    opzione sperimentale donne con il sistema contributivo di cui alla legge n. 243 del 2004;
    totalizzazione di cui al decreto legislativo n. 42 del 2006 (sia vecchiaia che anzianità);
    cumulo ex lege n. 228 del 2012 e legge n. 232 del 2016 (sia vecchiaia che anzianità);
    computo ai sensi del decreto ministeriale n. 282 del 1996;
    cumulo ai sensi della legge n. 184 del 1997;
   tutti i relativi costi e la contribuzione correlata sono interamente a carico delle aziende;
   l'interpretazione dell'istituto è, a giudizio degli interroganti, veramente incomprensibile perché neanche 1 euro tra l'uscita dall'azienda e la maturazione del diritto a pensione è pagato dall'Inps, che deve certificare il diritto a pensione entro i 4 anni. L'Inps nega quindi la certificazione del diritto a pensione se il lavoratore ha contributi in diversi fondi, ma se il lavoratore lavorasse, anziché accedere all'isopensione, l'Inps la liquiderebbe;
   come è noto, rispetto al passato, sono sempre di più i lavoratori e le lavoratrici che hanno la necessità di valorizzare contributi versati in diversi fondi previdenziali per accedere al trattamento pensionistico ed è quindi evidente che questi soggetti risultano ancor più penalizzati dal comportamento dell'istituto;
   resta altresì da chiarire, se la posizione assunta dall'Istituto andrà a penalizzare anche coloro che accedono anticipatamente alla pensione attraverso i fondi di solidarietà previsti dal decreto legislativo n. 81 del 2015, con oneri interamente a carico delle aziende, così come previsto per l'isopensione –:
   se non ritenga il Ministro interrogato di intervenire per superare la problematica segnalata, che nega l'accesso all'isopensione e ai fondi di solidarietà proprio a quei soggetti che, nella maggior parte dei casi, hanno dovuto cambiare forzatamente attività lavorativa e quindi obbligatoriamente versare i contributi in diverse gestioni previdenziali. (5-11535)