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Atto a cui si riferisce:
C.895 Disposizioni per favorire lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 895


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato MINARDO
Disposizioni per favorire lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo
Presentata il 7 maggio 2013


      

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Onorevoli Colleghi! In un momento così difficile per il nostro Paese, ritengo necessario sostenere la ricrescita investendo principalmente sui giovani e su un settore peculiare della nostra economia quale l'agricoltura. La forte crisi che stiamo attraversando inevitabilmente si ripercuote sulle fasce più deboli: i giovani, che non riescono a trovare uno sbocco nel mondo del lavoro, e le imprese artigiane e a conduzione familiare, a rischio di chiusura a causa dell'elevata pressione fiscale e delle ingenti spese. È doveroso tutelare questi lavoratori, contribuenti e imprenditori, i giovani che cercano di inserirsi nel mondo del lavoro e le aziende spesso frutto di molti sacrifici o tramandate di padre in figlio.
      Le grandi difficoltà in cui si trova oggi il settore agricolo ne mettono a rischio la tenuta economica generando inevitabili ripercussioni sull'economia nazionale sia per quanto riguarda la produzione di reddito che in merito all'occupazione. La situazione è diventata insostenibile per molti imprenditori agricoli che generano reddito e danno occupazione. Nonostante la necessità di promuovere un ricambio generazionale, ad oggi è impensabile che i giovani possano riuscire a inserirsi in uno dei settori più rilevanti ai fini produttivi, quale quello agricolo, in maniera efficiente e competitiva.
      In un quadro generale così drammatico, l'unico spiraglio per una ripresa potrebbero essere i terreni demaniali, mediante l'attribuzione di appezzamenti a canoni vantaggiosi a giovani imprenditori.
      La presente proposta di legge intende attuare un investimento sui giovani che, in un momento di crisi come quello che stiamo attraversando e che investe l'intera economia nazionale e internazionale, rappresentano i soggetti più penalizzati nel mercato del lavoro e contemporaneamente anche una grande risorsa. In particolare si intende incentivare le imprese giovanili che vogliano operare nel settore dell'agricoltura. Promozione del primo insediamento, del ricambio generazionale e della permanenza di giovani nel settore dell'agricoltura attraverso incentivi e misure di riduzione fiscale sono le principali finalità che si propone la presente proposta di legge. Il ricambio generazionale in agricoltura e i tassi di occupazione giovanile nelle aree rurali sono problemi particolarmente sentiti in tutto il territorio dell'Unione europea, anche se è nell'Europa meridionale (Italia, Grecia e Portogallo) che si avvertono le maggiori emergenze al riguardo. In Italia i giovani rappresentano appena il 7 per cento degli addetti al settore agricolo: questo dato, collegato a quello della propensione a rimanere in agricoltura, determina tassi di abbandono del settore e delle aree rurali particolarmente preoccupanti.
      La difficoltà d'ingresso nel settore agricolo per le giovani risorse e la contemporanea forte presenza delle persone di età avanzata come conduttori di azienda emergono in modo chiaro se si osservano i valori relativi alla quota di conduttori agricoli al di sotto dei 39 anni di età e quella relativa agli over 65. A livello nazionale, infatti, solo il 6,9 per cento delle aziende vede la guida di un under 40, mentre oltre il 44 per cento è nelle mani di un agricoltore con più di 65 anni di età, per un rapporto che vede impiegato un giovane ogni sei anziani.
      Queste difficoltà, aggiunte ad altre ragioni di natura economica, dovute al fatto che i redditi derivanti dal settore primario sono in media più bassi rispetto a quelli degli altri settori, nonostante i costi e i rischi di gestione siano gli stessi, di natura sociale, legate alla qualità della vita degli agricoltori, fortemente condizionata dall'attività lavorativa e dal luogo in cui vivono, spesso carente nell'offerta di servizi essenziali e di carattere prettamente settoriale, con una lista lunghissima che va dal costo della terra all'acquisizione di diritti di produzione, dai costi di successione a quelli di insediamento, contribuiscono a bloccare lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura e quindi la possibilità di costruirsi un futuro che sia risorsa per sé e per il territorio.
      Si prospetta, inoltre, la possibilità di sfruttare una risorsa dello Stato che, ad oggi, sembra assolutamente sottovalutata, ovvero quella dei terreni agricoli demaniali. Questi rappresentano una potenziale risorsa di notevole entità ma non vengono sfruttati. La cessione di questi terreni toglierebbe allo Stato il compito improprio di coltivare la terra, renderebbe disponibili risorse per lo sviluppo e avrebbe il vantaggio di regolamentare il prezzo dei terreni e di stimolare la crescita, l'occupazione e la redditività delle imprese agricole. Si darebbe, insomma, una possibilità a molti giovani, attraverso un affitto a canoni vantaggiosi, e, al contempo, si creerebbe un'entrata per lo Stato che verrebbe anche sgravato degli oneri di manutenzione. Tale possibilità era già stata prevista nell'articolo 66 del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012, ma sono ormai scaduti i termini per la presentazione del decreto attuativo. Ritengo, pertanto, necessario sollecitare il Governo affinché attui una proposta così valida e di sicuro impatto positivo.
      L'articolo 1 della presente proposta di legge definisce in particolare le caratteristiche dei soggetti che possono accedere ai benefìci: devono avere un'età non superiore a 40 anni, non devono essere occupati e devono essere residenti in Italia e titolari per la prima volta di un'azienda agricola.
      Per tali soggetti, con il successivo articolo 2 si prevedono misure di supporto e di sostegno attraverso un regime fiscale agevolato e ridotto nonché facilitando l'accesso al prestito d'onore. Il regime fiscale agevolato è disciplinato dall'articolo 5 che stabilisce, per gli anni 2014, 2015 e 2016, la riduzione nella misura del 50 per cento dei contributi agricoli unificati.
      Con l'articolo 3 si definiscono le voci di spesa ammissibili al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), consistenti in strutture, macchinari, consulenze, brevetti, licenze e software, necessari per rendere perfettamente operativa e competitiva un'azienda agricola. Con l'articolo 4 si dispone un contributo, pari al 50 per cento per i giovani imprenditori agricoli e pari al 25 per cento per le società agricole costituite da giovani, sulle spese ammesse dall'articolo 3 e si istituisce un premio per l'avvio dell'attività pari a 30.000 euro.
      Con il successivo articolo 6 si prevede un rifinanziamento del Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura pari a 100.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. L'articolo 7 reca la copertura finanziaria che non prevede variazioni del gettito di competenza delle amministrazioni territoriali.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Domanda e Soggetti beneficiari).

      1. Al fine di favorire lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo, possono essere concessi benefìci ai soggetti, singoli o costituiti in forma di impresa, che presentano apposita domanda al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. La domanda reca il progetto relativo all'attività imprenditoriale per la quale si richiede la concessione dei benefìci, con l'elenco delle spese ammissibili ai sensi dell'articolo 3.
      2. I benefìci previsti dalla presente legge possono essere concessi ai soggetti:

          a) di età compresa tra i diciotto e i quaranta anni compiuti alla data di presentazione della domanda;

          b) che si insedino per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di conduttori dell'azienda;

          c) che non risultino occupati alla data di presentazione della domanda e che:

              1) non esercitino una libera professione;

              2) non siano titolari di rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato, indeterminato o parziale;

              3) non siano titolari di contratti di lavoro a progetto, intermittente o ripartito;

              4) non siano titolari di partita dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), anche se non movimentata;

          d) che risiedano nel territorio nazionale da almeno sei mesi alla data di presentazione della domanda;

          e) che stabiliscano la sede legale dell'azienda agricola nel territorio nazionale.

Art. 2.
(Agevolazioni per l'avvio dell'attività imprenditoriale agricola).

      1. Per favorire l'avvio dell'attività agricola dei soggetti di cui all'articolo 1, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali prevede misure di supporto e di sostegno attraverso il regime fiscale agevolato e ridotto di cui all'articolo 5, facilitando, altresì, l'accesso al prestito d'onore.

Art. 3.
(Spese ammissibili).

      1. Ai fini della concessione dei benefìci previsti dalla presente legge, sono considerate ammissibili, al netto dell'IVA, le seguenti spese:

          a) per l'acquisto di brevetti, licenze e software;

          b) per la formazione tecnica;

          c) per consulenze specialistiche;

          d) per l'acquisto di materie prime, semilavorati, prodotti finiti e materiale di consumo;

          e) per investimenti materiali in macchinari e in attrezzature;

          f) per il personale dipendente o assunto con forme contrattuali equivalenti e, comunque, per l'impiego di manodopera al fine di garantire l'efficienza aziendale;

          g) per l'acquisto o l'affitto di terreni e di strutture necessari per l'avvio dell'attività imprenditoriale agricola;

          h) per l'acquisto o il miglioramento di complessi aziendali già operanti;

          i) per l'acquisto di mezzi strumentali per accrescere l'efficienza aziendale, in particolare attraverso l'applicazione di tecniche

all'avanguardia nella coltivazione dei prodotti;

          l) per le opere murarie e per i relativi oneri di progettazione e direzione dei lavori, degli studi di fattibilità e dei piani d'impresa.

Art. 4.
(Contributo e premio).

      1. Ai soggetti di cui all'articolo 1 è concesso un contributo pari, rispettivamente, al 50 per cento e al 25 per cento del costo ammissibile secondo quanto disposto dall'articolo 31 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, in materia di aiuti di Stato.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, prevede altresì la concessione, in favore dei soggetti di cui all'articolo 1, di un premio per l'avvio dell'attività imprenditoriale agricola pari a 30.000 euro, in base a criteri e modalità stabiliti con il medesimo decreto ed in conformità a quanto disposto in materia dall'Unione europea.

Art. 5.
(Riduzione dei contributi agricoli unificati).

      1. Ai soggetti di cui all'articolo 1 è altresì concessa, per gli anni 2014, 2015 e 2016, una riduzione nella misura del 50 per cento dei contributi agricoli unificati.

Art. 6.
(Rifinanziamento del Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura).

      1. Ai fini dell'attuazione della presente legge, il Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, di cui al comma 1068 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è rifinanziato per una somma pari a 100.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

Art. 7.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 100.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
      2. Dall'attuazione delle disposizioni del comma 1 del presente articolo non devono derivare variazioni del gettito di competenza delle amministrazioni territoriali ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.