• Testo DDL 1427

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Atto a cui si riferisce:
S.1427 Modifiche degli articoli 64, 65 e 66 della Costituzione, volte ad introdurre il dovere dei membri del Parlamento di partecipare ai lavori parlamentari e la decadenza per assenza ingiustificata e reiterata


Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 1427
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE
d’iniziativa dei senatori BATTISTA, BENCINI, BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI, CASALETTO, ORELLANA e Maurizio ROMANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 APRILE 2014

Modifiche degli articoli 64, 65 e 66 della Costituzione, volte ad introdurre il dovere dei membri del Parlamento di partecipare ai lavori parlamentari e la decadenza per assenza ingiustificata e reiterata

Onorevoli Senatori. -- Il presente disegno di legge costituzionale si ispira ad una proposta di uno dei più autorevoli costituzionalisti del XX secolo, Costantino Mortati.

Nella seconda seduta della Sottocommissione della Commissione per la Costituzione del 20 settembre 1946, l'insigne giurista, propose di integrare la disposizione riguardante l'indennità dei deputati (articolo 69 della Costituzione) con un articolo nel quale fossero sanciti i doveri del deputato e la conseguente decadenza del mandato in caso di cattivo adempimento o di assenze prolungate dai lavori parlamentari.

Si ritiene, infatti, che l'assenza perdurata e ingiustificata in Aula rappresenti non solo una mancanza di rispetto nei confronti degli elettori e dei loro rappresentanti che, al contrario, svolgono con impegno e serietà i compiti per i quali sono stati chiamati a sedere in Parlamento, ma rappresenta una grave mancanza di senso di responsabilità, un eccesso di leggerezza per un ruolo che, al contrario, dovrebbe avere un peso ed un impegno rilevanti.

Tale impegno istituzionale è sancito nel primo articolo del Regolamento del Senato che al comma 2 assegna ai Senatori il «dovere di partecipare alle sedute dell'Assemblea e ai lavori delle Commissioni». Troppo spesso purtroppo tale previsione viene disattesa.

Con il presente disegno di legge si intende affermare, dunque, un principio di impegno degli eletti nell'attività parlamentare e introdurre sanzioni adeguate che fungano da deterrente ad una qualsivoglia irresponsabilità.

A tal fine, l'articolo 1 inserisce in Costituzione il dovere per i membri del Parlamento di partecipare ai lavori parlamentari sia in Assemblea che nelle Commissioni.

L'articolo 2, modifica l'articolo 65 della Costituzione, con il quale si rimette alla legge di determinare i casi di decadenza, rimandando -- articolo 3 -- ai Regolamenti delle Camere per il giudizio circa le sopravvenute cause di decadenza per assenza ingiustificata e reiterata.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

(Modifica dell'articolo 64)

1. All’articolo 64 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«I membri del Parlamento hanno il dovere di partecipare alle sedute dell'Assemblea e ai lavori delle Commissioni».

Art. 2.

(Modifica dell'articolo 65)

1. All'articolo 65 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente:

«La legge determina i casi di decadenza per assenza ingiustificata e reiterata dai lavori parlamentari».

Art. 3.

(Modifica dell'articolo 66)

1. All'articolo 66, secondo comma, della Costituzione, le parole: «di ineleggibilità e di incompatibilità» sono sostituite dalle seguenti: «di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza».