• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.5/11543    la circolare dell'Inps n. 154 del 17 settembre 2015 concernente l'articolo 1, commi 113, 258, 623, 708, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione...



Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-11543presentato daCARRA Marcotesto diMartedì 13 giugno 2017, seduta n. 812

   CARRA. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali . — Per sapere – premesso che:
   la circolare dell'Inps n. 154 del 17 settembre 2015 concernente l'articolo 1, commi 113, 258, 623, 708, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)» disciplina i riflessi sui trattamenti di fine servizio e trattamenti di fine rapporto dei dipendenti pubblici determinando i termini di pagamento degli stessi dalla cessazione del rapporto di lavoro;
   tale circolare evidenzia che, se la data di maturazione del requisito contributivo ai fini della pensione va dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2017, il termine di pagamento del trattamento di fine servizio e trattamento di fine rapporto è di 6 mesi con diritto a pensione maturato entro il 31 dicembre 2013, a prescindere dalle penalizzazioni, o 12 mesi con diritto a pensione maturato dopo il 31 dicembre 2013, a prescindere dalle penalizzazioni;
   se la data di maturazione del requisito contributivo ai fini della pensione è a partire dal 1o gennaio 2018, allora il trattamento di fine servizio e trattamento di fine rapporto saranno erogati 12 mesi dopo con trattamento pensionistico senza penalizzazioni e 24 mesi se il trattamento pensionistico è erogato con penalizzazioni;
   in questa legislatura è stata approvata una serie di misure finalizzate a ridurre gli effetti negativi della cosiddetta legge Fornero, da ultimo con l'approvazione dei decreti concernenti l'Ape (anticipo pensionistico);
   il permanere di misure così restrittive nell'ambito della erogazione del trattamento di fine servizio e trattamento di fine rapporto rappresentano una ingiustificata penalizzazione per questi lavoratori –:
   se il Governo intenda assumere iniziative per rivedere tali disposizioni e procedere ad una rimodulazione dei termini di liquidazione del trattamento di fine servizio e trattamento di fine rapporto declinando termini più favorevoli al lavoratore e comunque abbassando il tetto dei 24 mesi. (5-11543)