Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE
Atto a cui si riferisce:
C.5/11542 le società cooperative possono effettuare raccolta di risparmio tra i soci, i quali depositano su un libretto aperto presso la cooperativa somme; di denaro entro un limite massimo...
Atto Camera
Interrogazione a risposta in commissione 5-11542presentato daCIMBRO Eleonoratesto diMartedì 13 giugno 2017, seduta n. 812
CIMBRO. —
Al Ministro dello sviluppo economico
. — Per sapere – premesso che:
le società cooperative possono effettuare raccolta di risparmio tra i soci, i quali depositano su un libretto aperto presso la cooperativa somme; di denaro entro un limite massimo stabilito dalla legge. Dal 1o gennaio 2016 i nuovi limiti massimi dei prestiti sociali, per il triennio 2016-2018 per i soci delle cooperative edilizie di abitazione risultano pari a euro 73.054,21. Le somme sono «garantite» unicamente dagli immobili posseduti dalla cooperativa e non dalla Banca D'Italia; pertanto, in caso di insolvenza della società cooperativa, i risparmiatori «rischiano» di perdere il capitale investito, ove, il patrimonio immobiliare fosse insufficiente. La cooperativa, in altri termini, non essendo riconosciuta come ente dedito alla raccolta e alla gestione del risparmio, attività riconosciuta ad enti come banche e società di gestione del risparmio, non può aderire al fondo di garanzia. A livello nazionale vi sono 1,2 milioni di soci, per un ammontare di risparmi pari a 12 miliardi di euro;
purtroppo l'attuale sistema legislativo non contempla, per i soci «prestatori» delle cooperative, forme di garanzia previste, invece, per i depositi bancari. Anche le recenti modifiche introdotte dalla Banca d'Italia l'8 novembre 2016 ad entrate in vigore il 1° gennaio 2017, sebbene cerchino di contemperare le istanze di tutela del risparmio, per le cooperative con un elevato numero di soci, non paiono sufficienti a tutelare i risparmiatori in caso di insolvenza della cooperativa. In particolare, per le società cooperative con più di 50 soci, è previsto che il ricorso al prestito sociale sia soggetto ad un limite quantitativo massimo equivalente a tre volte il patrimonio della società, che si innalza fino a cinque volte il patrimonio nel caso in cui il complesso dei prestiti sociali sia assistito, per almeno il 30 per cento, da garanzia rilasciata da soggetti vigilati ovvero la società aderisca a uno schema di garanzia dei prestiti sociali promosso in ambito cooperativo;
la cooperativa Unacoop, nata dalla fusione di due storiche cooperative, Urbanistica Novate, L'Avvenire di Musocco, con sede a Milano e a Bollate, in data 14 dicembre 2016 è stata posta in liquidazione coatta amministrativa (procedura concorsuale tipica per le società cooperative), ed è stato nominato il commissario liquidatore che sta ora procedendo alla formazione dello stato passivo. Sono circa 350 i soci risparmiatori, coinvolti, per un ammontare complessivo di risparmi pari a 15 milioni euro –:
se il Governo non ritenga quanto mai utile e necessario assumere iniziative normative in tempi brevi per una riforma finalizzata a introdurre maggiori tutele per i soci delle cooperative con disposizioni che, in particolare, garantiscano la trasparenza e la vigilanza sulla raccolta del risparmio sociale, nonché a costituire un fondo di garanzia che possa rifondere i risparmi dei soci risparmiatori in caso di insolvenza delle stesse cooperative, prevedendo forme di tutela anche per i soci delle cooperative che oggi si trovano in stato di insolvenza;
se il Governo non ritenga che sussistano presupposti per aprire un tavolo di confronto volto a individuare soggetti che possano concretamente e seriamente percorrere la strada del risanamento della cooperativa Unacoop con la proposta di un piano industriale da presentare nelle forme previste e consentite nell'ambito della liquidazione coatta amministrativa.
(5-11542)