• Testo RISOLUZIONE IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.7/01282    premesso che:     la legge 21 dicembre 1999, n. 508, ha istituito il sistema dell'alta formazione artistica e specializzazione artistica e musicale (Afam), del quale fanno...



Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-01282presentato daGHIZZONI Manuelatesto diMartedì 13 giugno 2017, seduta n. 812

   La VII Commissione,
   premesso che:
    la legge 21 dicembre 1999, n. 508, ha istituito il sistema dell'alta formazione artistica e specializzazione artistica e musicale (Afam), del quale fanno parte le accademie di belle arti, gli istituti superiori di studi musicali e coreutici, comprendenti i conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli istituti musicali pareggiati, l'Accademia nazionale di arte drammatica e gli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA);
    la predetta legge definisce le istituzioni Afam come sedi primarie di alta formazione, di specializzazione, di ricerca e di produzione nel settore artistico e musicale, dotate di personalità giuridica e di autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile;
    la medesima legge riforma inoltre gli ordinamenti didattici delle istituzioni Afam e stabilisce che ad esse si acceda solo dopo il completamento della scuola secondaria di secondo grado e che esse rilascino diplomi accademici di primo e secondo livello al termine dei relativi corsi accademici, rinviando ad un successivo regolamento i criteri generali per l'istituzione e l'attivazione dei corsi e per i relativi ordinamenti didattici, regolamento da emanarsi ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base dei princìpi e criteri direttivi elencati nell'articolo 2, comma 8, della legge n. 508 del 1999;
    tale regolamento è stato poi emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, ma si è limitato a dettare le norme relative agli ordinamenti didattici, rinviando ad un atto successivo, mai emanato, quelle relative all'istituzione e all'attivazione dei corsi di studio;
    l'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005 stabilisce, in parallelo alla normativa universitaria e in accordo con il cosiddetto «processo di Bologna» attuato nell'Unione europea, che i corsi accademici di primo e di secondo livello siano in serie tra loro e che la loro durata sia, rispettivamente, triennale per quelli di primo livello e biennale per quelli di secondo;
    l'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005, pur in mancanza delle norme regolamentari sull'istituzione e attivazione dei corsi accademici, ha stabilito che presso le istituzioni Afam, potessero essere regolarmente istituiti e attivati corsi di diploma di primo livello mediante trasformazione dei corsi già attivati, anche in forma sperimentale, previa autorizzazione del Ministero;
    per quanto riguarda invece i corsi di diploma di secondo livello, l'articolo 5, comma 4, ne autorizza l'attivazione ma esclusivamente in via sperimentale, nelle more che sia emanato il regolamento sull'istituzione e attivazione dei corsi previsto dalla legge n. 508 del 1999;
    l'articolo 2, comma 5, della legge n. 508 del 1999 stabiliva che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono dichiarate le equipollenze tra i titoli di studio rilasciati dalle istituzioni Afam e i titoli di studio universitari, al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso;
    non essendo mai stato emanato tale decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è nuovamente intervenuto il legislatore che, con l'articolo 1, commi 102 e 103, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha determinato l'equipollenza dei diplomi Afam di primo livello con le lauree universitarie e dei diplomi Afam di secondo livello con le lauree magistrali, naturalmente al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso;
    al fine di superare la mancata attivazione in via ordinaria dei corsi di diploma di secondo livello, protrattasi dal 2005 a tutt'oggi, il comma 104 del sopra citato articolo 1 della legge n. 228 del 2012 ha stabilito che le istituzioni Afam dovessero concludere la procedura di messa a ordinamento di tutti i corsi accademici di secondo livello, ma questa previsione, a distanza di quasi cinque anni dall'approvazione della legge, non è stata finora rispettata in assenza di indicazioni del Ministero riguardo ai criteri da rispettare per gli ordinamenti didattici dei corsi accademici di secondo livello;
    l'unica eccezione alla mancata messa a ordinamento dei corsi accademici di secondo livello è costituita da quelli di didattica della musica e dello strumento, istituiti dal decreto ministeriale 28 settembre 2007, n. 137, in seguito riordinati dal decreto ministeriale 8 novembre 2011, da attivare in conservatori sedi di dipartimenti di didattica della musica, i cui ordinamenti didattici erano stati determinati nelle tabelle 8 e 9 allegate al decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249;
    l'articolo 2, comma 4, del sopra citato decreto ministeriale 8 novembre 2011 stabilisce, in accordo con la normativa allora vigente, che i corsi accademici di secondo livello di didattica della musica e dello strumento abbiano accesso a numero programmato nel «rispetto della programmazione in ambito regionale del fabbisogno di personale docente delle istituzioni scolastiche e dei contingenti stabiliti per ciascuna classe di abilitazione»;
    sarebbe necessario e urgente un rinnovato impegno governativo per completare l'attuazione della riforma dettata dalla legge n. 508 del 1999 la quale, pur riguardando il settore artistico e musicale in cui l'Italia gioca un indiscusso ruolo storico di primo piano a livello internazionale e attira molti studenti e artisti da tutte le parti del mondo, manca ancora, a distanza di oltre diciassette anni dalla emanazione, di molti strumenti operativi e attuativi tra i quali, in particolare, si menzionano i regolamenti su: l'istituzione e l'attivazione dei corsi accademici; i requisiti di qualificazione didattica, scientifica e artistica dei docenti nonché le procedure di reclutamento del personale; le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta didattica nel settore Afam; la valutazione dell'attività delle istituzioni Afam;
    sono ormai molte migliaia coloro che hanno conseguito un diploma accademico di secondo livello, ma, a causa della mancata messa a ordinamento dei relativi corsi, non dispongono ancora di un titolo di studio equipollente ad una laurea magistrale, contrariamente a quanto disposto dalla legge n. 228 del 2012, pur essendo ampiamente scaduto il periodo previsto per l'adeguamento dei regolamenti didattici;
    con l'emanazione del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, è stata profondamente modificata la disciplina riguardante la formazione e l'accesso al ruolo degli insegnanti di scuola secondaria per cui non sussiste più la necessità di programmare gli accessi ai corsi accademici di didattica della musica e dello strumento,

impegna il Governo:

   ad assumere iniziative per completare nel più breve tempo possibile la procedura di messa a ordinamento dei corsi accademici di secondo livello presso le istituzioni Afam, provvedendo a rendere ordinamentali tutti i corsi attualmente attivati;
   ad adottare iniziative per completare, di conseguenza, le procedure per l'equipollenza dei diplomi accademici di secondo livello con la laurea magistrale, ai sensi dell'articolo 1, comma 104, della legge n. 228 del 2012;
   ad assumere iniziative per avviare, contestualmente, una solida e accurata procedura di accreditamento che permetta di adeguare la qualità di questi corsi alle migliori esperienze nazionali e internazionali e di disattivare i corsi che eventualmente non superino positivamente la procedura di accreditamento;
   ad adottare le iniziative di competenza per autorizzare l'attivazione, sin dall'anno accademico 2017/18, dei bienni accademici di secondo livello di didattica della musica e dello strumento presso i conservatori sedi di dipartimento di didattica della musica, sulla base degli ordinamenti introdotti dal decreto ministeriale n. 249 del 2010 e senza la necessità di accesso a numero programmato correlato al fabbisogno di docenti della scuola secondaria.
(7-01282) «Ghizzoni, Coscia, Crimi, Bonaccorsi, Carocci, Manzi, Rocchi, Malisani, D'Ottavio, Iori, Dallai, Malpezzi, Blazina, Narduolo, Ascani, Pes».