• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/04368/058    premesso che:     il disegno di legge in esame, tra le altre misure, individua i criteri e principi direttivi di delega al Governo per la riforma dell'ordinamento...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/04368/058presentato daBRUNO BOSSIO Vincenzatesto diMercoledì 14 giugno 2017, seduta n. 813

   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame, tra le altre misure, individua i criteri e principi direttivi di delega al Governo per la riforma dell'ordinamento penitenziario;
    tra i criteri sono previsti, tra gli altri, interventi di revisione del sistema delle pene accessorie improntata al principio della rimozione degli ostacoli al reinserimento sociale del condannato ed esclusione di una loro durata superiore alla durata della pena principale, revisione del sistema delle preclusioni all'accesso ai benefici penitenziari, previsione di attività di giustizia ripartiva, incremento delle opportunità di lavoro retribuito sia intramurario che esterno, valorizzazione del volontariato, valorizzazione dell'utilizzo dei collegamenti audiovisivi, interventi specifici per favorire l'integrazione dei detenuti stranieri, previsione di norme tendenti al rispetto della dignità umana attraverso la responsabilizzazione dei detenuti, la massima conformità della vita penitenziaria a quella esterna, la sorveglianza dinamica, interventi a tutela delle donne recluse e delle detenute madri, revisione del sistema delle pene accessorie improntata al principio della rimozione degli ostacoli al reinserimento sociale del condannato ed esclusione di una loro durata superiore alla durata della pena principale, revisione delle attuali previsioni in materia di libertà di culto e dei diritti ad essa connessi,

impegna il Governo

  nell'ambito delle sue proprie prerogative:
   a) a considerare la necessità anche di una seria revisione dei presupposti di accesso alle misure alternative alla detenzione, sia con riferimento ai presupposti soggettivi sia con riferimento ai limiti di pena, al fine di facilitare il ricorso alle stesse, anche per i condannati per taluno dei delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975 n. 354 e successive modifiche ed integrazioni purché non siano stati acquisiti elementi conoscitivi concreti e specifici fondati su circostanze di fatto espressamente indicate che dimostrino in maniera certa l'attualità di collegamenti dei medesimi con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva;
   b) a prevedere una progressiva eliminazione di meccanismi troppo rigidi e di automatismi e di preclusioni che impediscono o rendono molto difficile, sia per i recidivi sia per gli autori di determinate categorie di reati, l'individualizzazione del trattamento rieducativo e revisione della disciplina per l'accesso ai benefici penitenziari ed alle altre misure alternative alla detenzione per i condannati per taluno dei delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975 n. 354 e successive modifiche ed integrazioni nei casi in cui risulti che la mancata collaborazione dei predetti con la Giustizia ai sensi dell'articolo 58-ter della legge medesima, non escluda il sussistere dei presupposti, diversi dalla predetta collaborazione, che consentono la concessione dei benefìci e delle misure alternative in modo tale da permettere anche il superamento dell'ergastolo ostativo, cioè di numerose situazioni in cui il fine pena coincide necessariamente con il fine vita, e a trasformare l'attuale presunzione di non rieducatività in assenza di collaborazione da assoluta in relativa fermo restando che non siano stati acquisiti elementi conoscitivi concreti e specifici fondati su circostanze di fatto espressamente indicate che dimostrino in maniera certa l'attualità di collegamenti dei condannati con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva;
   c) a introdurre misure volte al riconoscimento del diritto delle persone detenute al mantenimento ed al miglioramento dei rapporti con le persone con le quali vi è un legame affettivo anche tramite la realizzazione all'interno degli Istituti Penitenziari di idonei locali adibiti a tale scopo o di apposite aree, senza controlli visivi e auditivi in modo tale da garantire la riservatezza degli incontri, al fine di consentire l'intrattenimento di relazioni intime con il proprio partner, sia esso coniuge o convivente permettendo di agevolare il reinserimento sociale attraverso la valorizzazione dei legami personali e, nel contempo, di attenuare la solitudine che accompagna i detenuti durante il periodo di custodia od espiazione, nonché a prevedere, nell'ambito dell'esercizio della delega, nell'ambito delle sue proprie prerogative, anche una verifica della pena, nonché a procedere ad una revisione dell'articolo 67 della legge 26 luglio 1975 n. 354 e successive modifiche ed integrazioni in materia di visite agli Istituti Penitenziari per consentire anche ai sindaci, ai presidenti delle province ed agli assessori delegati dei predetti Enti nel cui territorio siano situati gli Istituti penitenziari, di farvi ingresso senza necessità di autorizzazione al fine di verificare le condizioni di vita dei detenuti, compresi quelli in isolamento giudiziario.
9/4368/58. Bruno Bossio, Palese.