• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/04368/044    premesso che:     l'articolo 1, comma 85, lettera b) e c), contiene una delega per la revisione delle modalità e dei presupposti di accesso alle misure alternative al fine di...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/04368/044presentato daCIPRINI Tizianatesto diMercoledì 14 giugno 2017, seduta n. 813

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1, comma 85, lettera b) e c), contiene una delega per la revisione delle modalità e dei presupposti di accesso alle misure alternative al fine di facilitarne il ricorso e la previsione dell'estensione temporale a quattro anni del limite di pena che impone la sospensione dell'ordine di esecuzione; l'articolo 1, comma 85, lettera d), e) ed f), concerne la delega per la previsione di una necessaria osservazione scientifica della personalità da condurre in libertà, stabilendone tempi, modalità e soggetti chiamati a intervenire nonché, per gli autori di determinate categorie di reati l'individualizzazione del trattamento rieducativo e la differenziazione dei percorsi penitenziari in relazione alla tipologia dei reati commessi e alle caratteristiche personali del condannato, nonché revisione della disciplina di preclusione dei benefici penitenziari per i condannati alla pena dell'ergastolo ed infine la previsione di attività di giustizia riparativa e delle relative procedure, quali momenti qualificanti del percorso di recupero sociale sia in ambito intramurario sia nell'esecuzione delle misure alternative;
   considerato che:
    in tutti i procedimenti di esecuzione concernenti misure per la concessione di misure alternative a favore del condannato e/o detenuto, ovvero per la individuazione di percorsi penitenziari specifici ovvero di rieducazione e/o reinserimento sociale e/o lavorativo per la concessione di misure di progressivo reinserimento nella società, è coinvolta la figura dell'esperto psicologo o criminologo il cui giudizio è parte integrante anche della relazione richiesta dagli organi della magistratura di sorveglianza ai fini della concedibilità della misura alternativa;
    la figura dell'esperto psicologo è prevista dall'articolo 80 della legge n. 354 del 26 luglio del 1975 e rappresenta un tassello fondamentale nel trattamento e osservazione comportamentale del detenuto; esso è il fulcro per la realizzazione degli obiettivi delineati dall'articolo 27 della Costituzione in tema di rieducazione e del diritto alla salute del detenuto;
    l'esperto psicologo e criminologo partecipa alle attività di osservazione comportamentale del detenuto, alle procedure di valutazione per l'ammissione alle misure alternative alla detenzione e a tutti i benefici premiali penitenziari dei detenuti, nonché alle procedure di osservazione e valutazione psicologica dei nuovi ingressi;
    il disegno di legge in esame prevede un importante impulso sotto il profilo legislativo alla revisione della disciplina delle procedure di accesso alle misure alternative nonché particolare attenzione ai percorsi di rieducazione del detenuto così come previsto dalla Costituzione, così comportando un sensibile aumento del carico di lavoro degli UEPE e anche degli esperti ex articolo 80 Ordinamento Penitenziario coinvolti in tali procedure;
    il disegno di legge in esame è segno evidente della volontà del legislatore di considerare – in maniera forte – l'importanza della rieducazione e inserimento sociale del detenuto e del trattamento rieducativo esterno ed anche intramurario dello stesso quale strumento per realizzare gli obiettivi della Carta costituzionale (articolo 27 della Costituzione) e per dare una risposta anche al gravissimo problema dei suicidi dei detenuti e della ricaduta nel reato (cosiddette recidive);
    eppure con circolare n. 3645/6095 del 11 giugno 2013 il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha stabilito le regole del «nuovo» contratto di convenzione tra gli istituti dell'amministrazione penitenziaria e gli esperti di psicologia e criminologia clinica prevedendo – tra l'altro – la durata di un anno dell'incarico non rinnovabile per più di quattro anni dalla data della sua sottoscrizione, con l'effetto di escludere e tagliare fuori numerosissimi esperti qualificati e con una esperienza straordinaria ventennale nel settore e che non hanno visto rinnovarsi l'incarico;
    è necessario valorizzare e riconoscere la professionalità maturata dagli esperti psicologi e criminologi nelle procedure di valutazione del detenuto in funzione del perseguimento degli obiettivi di rieducazione e cura previsti anche dal disegno di legge in esame,

impegna il Governo

ad adottare idonee misure normative – anche nell'ambito degli ulteriori provvedimenti legislativi – al fine di garantire nuove tutele e la continuità lavorativa degli esperti psicologi e criminologi ex articolo 80 Ordinamento Penitenziario riconoscendone la professionalità e valorizzandone l'esperienza pluriennale maturata in maniera tale da non disperdere le competenze di coloro che hanno ricoperto l'incarico lavorando per numerosi anni senza adeguate garanzie e valutando la possibilità di prorogare le convenzioni stipulate nel 2013 anche in funzione della realizzazione degli obiettivi previsti dall'articolo 27 della Costituzione in tema di rieducazione del detenuto, dal disegno di legge in esame e dalla normativa europea.
9/4368/44. Ciprini, Businarolo, Chimienti, Lombardi, Dall'Osso, Cominardi, Tripiedi.