• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/04368/043    premesso che:     il provvedimento, frutto dell'accorpamento in un unico testo di tre progetti di legge già approvati dalla Camera e di una pluralità di disegni di legge di...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/04368/043presentato daSARTI Giuliatesto diMercoledì 14 giugno 2017, seduta n. 813

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento, frutto dell'accorpamento in un unico testo di tre progetti di legge già approvati dalla Camera e di una pluralità di disegni di legge di iniziativa di senatori, prevede una serie di interventi tutti riferiti al diritto penale sostanziale e processuale, nonché all'ordinamento penitenziario; in particolare, oltre a numerose novelle al codice penale e di procedura penale, esso reca l'attribuzione al Governo di deleghe per la riforma del regime di procedibilità per taluni reati, la revisione delle misure di sicurezza, il riordino di alcuni settori del codice penale, la revisione della disciplina del casellario giudiziale, la riforma della disciplina delle intercettazioni, delle impugnazioni penali, dell'ordinamento penitenziario e delle spese di giustizia;
    rilevato che il comma 85, reca un'ampia delega di riforma dell'ordinamento penitenziario attraverso una delega al Governo in venti punti/lettere, pressoché in bianco, ad intervenire sull'intero universo penitenziario (fatta nominale eccezione per il regime del 41-bis), dalla quale emerge, a fronte di una dichiarata ricerca di una funzione effettivamente rieducativa della pena, la volontà di una complessiva attenuazione del rigore dell'esecuzione della pena, pur in presenza di una carenza di organico della polizia penitenziaria, degli appartenenti al gruppo operativo mobile (GOM) e di strutture detentive efficienti (oggi gravemente sovraffollate) inadatte a garantire un'esecuzione adeguata per le diverse tipologie di detenuto;
    valutato, in particolare che, la lettera e), di cui al comma 85, stabilisce la revisione della disciplina di preclusione dei benefici penitenziari per i condannati alla pena dell'ergastolo salvo che per i casi di eccezionale gravità e pericolosità specificatamente individuati e comunque per le condanne per i delitti di mafia e terrorismo anche internazionale;
    considerato che, in relazione alla suddetta lettera, nell'impianto originario del disegno di legge recante delega sull'ordinamento penitenziario non era prevista alcuna esclusione per i reati di mafia e terrorismo, e che pertanto la disposizione in oggetto ha rappresentato un chiaro tentativo di improprio allentamento del rigore dell'esecuzione penale a beneficio di soggetti di elevata e comprovata caratura criminale;
    osservato che, stante l'attuale formulazione che esclude dall'applicazione della delega i condannati in regime di 41-bis, quelli per reati di mafia e terrorismo, nonché per i casi di eccezionale gravità e pericolosità, il residuale riferimento agli ergastolani che potrebbero avere accesso ai benefici penitenziari, appare privo di una concreta funzione se non quella di dar luogo ad un progressivo tentativo di erosione del principio di certezza della pena e dei regimi di carcere duro,

impegna il Governo

alla luce delle considerazioni in premessa, a valutare gli effetti applicativi della disposizione in premessa in modo da considerare l'opportunità di non esercitare la delega sulla revisione della concessione dei benefici penitenziari di cui al secondo periodo della lettera e) del comma 85.
9/4368/43. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.