• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/04368/024    premesso che:     il provvedimento, frutto dell'accorpamento in un unico testo di tre progetti di legge già approvati dalla Camera e di una pluralità di disegni di legge di...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/04368/024presentato daAGOSTINELLI Donatellatesto diMercoledì 14 giugno 2017, seduta n. 813

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento, frutto dell'accorpamento in un unico testo di tre progetti di legge già approvati dalla Camera e di una pluralità di disegni di legge di iniziativa di senatori, prevede una serie di interventi tutti riferiti al diritto penale sostanziale e processuale, nonché all'ordinamento penitenziario; in particolare, oltre a numerose novelle al codice penale e di procedura penale, esso reca l'attribuzione al Governo di deleghe per la riforma del regime di procedibilità per taluni reati, la revisione delle misure di sicurezza, il riordino di alcuni settori del codice penale, la revisione della disciplina del casellario giudiziale, la riforma della disciplina delle intercettazioni, delle impugnazioni penali, dell'ordinamento penitenziario e delle spese di giustizia;
    rilevato che il comma 18, nel delegare il Governo ad emanare un decreto legislativo per modificare la disciplina del casellario giudiziale, prevede, tra le altre cose, alla lettera c), di eliminare l'iscrizione dei provvedimenti applicativi della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, prevedendo che sia il PM a verificare, prima che venga emesso il provvedimento, che il fatto addebitato sia occasionale; nonché di rimodulare i limiti temporali per l'eliminazione delle iscrizioni delle condanne per fatti di modesta entità con la finalità di reinserimento sociale del soggetto (per pene comunque non superiori a sei mesi);
    ricordato che l'istituto della messa alla prova nel processo penale introdotto dalla legge n. 67/2014, dovrebbe consentire a chi ne usufruisce di poter uscire dalle vicende giudiziarie nel migliore dei modi, ovvero con una sentenza di proscioglimento ante causam all'esito positivo della messa alla prova stessa, laddove tali procedure, infatti, spesso avvengono per soggetti incensurati e per reati che potrebbero definirsi «bagatellari»;
    valutato che, nonostante si tratti di una sentenza di non luogo a procedere per estinzione del reato e non della pena, la stessa appare come iscrizione nel certificato penale ad uso privato e che, se nulla quaestio alla permanenza dell'iscrizione sul certificato ad uso amministrativo – poiché il cittadino ne può usufruire solo una volta e il Giudice deve poter vedere se questi abbia già beneficiato di tale procedura – rilevano forti criticità sul fatto che anche i privati possano esserne messi a conoscenza;
    ricordato che l'articolo 6 della citata legge prevede l'iscrizione nel casellario dell'ordinanza sospensiva del procedimento con messa alla prova, rendendo tale iscrizione di pubblico dominio a prescindere se l'accesso a tali informazioni possa scaturire da una richiesta di tipo amministrativo piuttosto che privato;
    considerato pertanto che la suddetta, apparirebbe tradire la ratio ed i principi direttivi della delega per la riforma del casellario giudiziario di cui al comma 18 dell'atto in titolo, in quanto si perpetrerebbe la disparità di trattamento tra chi, in ipotesi, patteggiando a due anni con la condizionale un reato di usura, una bancarotta fraudolenta, ove incensurato, può beneficiare di un casellario ad uso privato intonso e chi, invece, compiendo un reato di minore gravità con un massimo edittale di quattro anni, pur ammettendo l'addebito e svolgendo un'attività a favore della collettività con esito positivo, mantiene l'iscrizione con probabili negative ed ingiuste ricadute professionali,

impegna il Governo

al fine di realizzare una più equa considerazione delle generali conseguenze dell'estinzione del reato a valutare di precisare, nel primo provvedimento utile, che sia sempre prevista la cancellazione dal casellario ad uso privato quando risulti esito positivo della messa alla prova.
9/4368/24. (Testo modificato nel corso della seduta) Agostinelli, Sarti, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi.