• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
S.0/02853/173/ ... in sede di esame dell'AS 2853 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore...



Atto Senato

Ordine del Giorno 0/2853/173/05 presentato da JOHANN KARL BERGER
martedì 13 giugno 2017, seduta n. 753

Il Senato,
in sede di esame dell'AS 2853 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo";
premesso che:
la legge di stabilità del 2014 prevede che i titolari di impianti di generazione di energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012, possono optare, in alternativa al mantenimento del diritto agli incentivi spettanti sulla produzione di energia elettrica come riconosciuti alla data di entrata in esercizio, per un incremento del 20 per cento dello stesso incentivo, per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data indicata dall'operatore e compresa tra il 1º settembre e il 31 dicembre 20 13, e del 10 per cento per l'ulteriore successivo periodo di un anno. Qualora l'impianto prosegua la produzione dopo il secondo anno di incremento, il Gestore dei servizi energetici (GSE) Spa applica nei successivi tre anni di esercizio una riduzione del 15 per cento dell'incentivo spettante fino ad una quantità di energia pari a quella sulla quale è stato riconosciuto il predetto incremento;
per tanti gestori di impianti alimentati a bioliquidi sostenibili la restituzione dell'incentivo prevista in soli 3 anni ha causato una distorsione eccessiva del bilancio e, di conseguenza, una difficile previsione del quadro economico - finanziario. Tale situazione di difficoltà è stata acuita dalla significativa crescita dei prezzi della materia prima registrata nel 2016 (oltre il 30 per cento) ha di fatto reso impossibile operare gli impianti in modo economicamente sostenibile. Alcuni di essi, pertanto, sarebbero costretti ad optare per una riduzione della produzione di energia o addirittura per lo spegnimento totale delle centrali, questo sicuramente a scapito delle entrate allo Stato (si tenga presente che già oggi alcuni produttori sono stati costretti a ricorrere alla CIGO per fronteggiare il fermo totale dei propri impianti);
il ritorno economico non viene diminuito o ridimensionato ma semplicemente prolungato nel tempo, senza pertanto produrre nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
il testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati al comma 3-quinquies dell'articolo 57 prevede che all'articolo 5, comma 7-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "In alternativa alla predetta modalità di riduzione, il produttore può richiedere, comunicandolo al GSE Spa entro il 30 settembre 2017, di restituire la cifra corrispondente alla differenza tra i maggiori incentivi ricevuti e le riduzioni già applicate, calcolata al 30 settembre 2017, dilazionandola uniformemente nel residuo periodo di diritto all'erogazione degli incentivi, ma in ogni caso non oltre il limite di quattro anni decorrenti dal 1º luglio 2016.";
impegna il Governo:
a prevedere di spalmare la restituzione degli incentivi residui succitati su un periodo più lungo, cioè quello di tutta la durata del periodo degli incentivi, ma in ogni caso oltre i 4 anni, al fine di consentire ai produttori la sopravvivenza economica.
(0/2853/173/5)
BERGER, ZELLER, PANIZZA, FRAVEZZI