• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
S.0/02853/170/ ... premesso che: il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di sviluppo e di lavoro; il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, all'articolo 44, comma 11-bis, primo...



Atto Senato

Ordine del Giorno 0/2853/170/05 presentato da ROBERTO RUTA
martedì 13 giugno 2017, seduta n. 753

Il Senato,
premesso che:
il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di sviluppo e di lavoro;
il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, all'articolo 44, comma 11-bis, primo periodo, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera a), b) e c) del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 (cosiddetto Decreto Milleproroghe) prevede espressamente che: "In deroga all'articolo 4; comma 1, e all'articolo 2, commi 1, 2 e 3, entro il limite massimo di spesa di 216 milioni di euro per l'anno 2016 e di 117 milioni di euro per l'anno 2017, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la presenza del Ministero dello sviluppo economico e della regione, può essere concesso un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, sono al limite massimo di 12 mesi, alle imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta alla data di entrata in vigore della presente disposizione ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134";
in buona sostanza, in base a quanto previsto dal cosiddetto Decreto Milleproroghe si consente che, nel 2017, entro un limite di spesa pari a 117 milioni di euro, sia concesso, previo accordo stipulato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la presenza del Ministero dello sviluppo economico e della regione interessata, un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, fino al limite di 12 mesi, alle imprese Operanti in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta, in deroga ai limiti di durata generali stabiliti per la suddetta tipologia di intervento;
tale deroga è stata prevista - ai sensi dell'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 - anche per l'anno 2016, entro un limite di spesa pari a 216 milioni di euro;
le condizioni per la deroga - oltre all'accordo ed al limite - di spesa summenzionato corrispondono alla circostanza che l'area di crisi industriale complessa deve essere riconosciuta dal Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni (la crisi può riguardare anche una sola impresa, se di grande o media dimensione e con effetti sull'indotto). Inoltre, l'impresa deve presentare (oltre alla dichiarazione di non poter ricorrere al trattamento di integrazione salariale straordinaria in base alla normativa vigente) un piano di recupero occupazionale, che preveda appositi percorsi di politiche attive del lavoro, concordati con la regione ed intesi alla rioccupazione dei lavoratori. Resta fermo che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse annue in oggetto sono proporzionalmente ripartite tra le regioni in base alle richieste e che l'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa (trasmettendo altresì relazioni semestrali al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze);
considerato che:
all'onere finanziario per il 2017 si fa fronte mediante impiego delle disponibilità in conto residui del Fondo sociale per occupazione e formazione;
con riferimento a tale disposizione, e tenuto conto del particolare momento storico di crisi economica in cui versano le aziende e il relativo impatto che ne consegue sotto il profilo della protezione sociale dei lavoratori, appare quanto mai necessario un sollecito intervento risolutivo che consenta a tutte le aziende che si trovano nelle aree di crisi complessa già riconosciute (come l'azienda avicola matesina Gam in MoIise, ma anche altre 8 nella Regione Lazio) che hanno usufruito delle risorse per la cassa integrazione per l'anno 2016 di poter utilizzare anche per l'anno 2017, le risorse già stanziate a legislazione vigente;
l'articolo 53-ter del provvedimento in esame, consente che le risorse finanziarie di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015, come ripartite tra le regioni con i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 1 del 12dicembre 2016 e n. 12 del 5 aprile 2017, siano destinate dalle regioni medesime, nei limiti della parte non utilizzata, alla prosecuzione, senza soluzione di continuità e a prescindere dall'applicazione dei criteri di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 83473 del 1º agosto 2014, del tratte di mobilità in deroga, per un massimo di dodici mesi, per i lavoratori che operino in un'area di crisi industriale complessa, riconosciuta ai sensi dell'articolo 27 dei decreto-legge n. 83 del 2012 e che alla data del 1º gennaio 2017 risultino beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o di un trattamento di mobilità in deroga, a condizione che ai medesimi lavoratori siano contestualmente applicate le misure di politica attiva individuate in un apposito piano regionale da comunicare all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
impegna il Governo:
ad emanare in tempi brevi apposito provvedimento, anche non legislativo, al fine di consentire l'estensione della durata degli interventi di integrazione salariale ordinaria in favore delle imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa "per ogni anno di riferimento" e non già "sino al massimo di 12 mesi", e comunque al fine di consentire la proroga dei trattamenti di integrazione salariale-straordinari, di ulteriore 12 mesi, ai lavoratori ex Gam nella regione Molise e ai lavoratori di altre 8 aziende nella regione Lazio, tutte ricomprese in aree di crisi complesse già riconosciute, utilizzando le risorse di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015 già assegnate alle regioni medesime, nei limiti della parte non utilizzata.
(0/2853/170/5)
RUTA