• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
S.0/02853/148/ ... in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali,...



Atto Senato

Ordine del Giorno 0/2853/148/05 presentato da NICOLETTA FAVERO
martedì 13 giugno 2017, seduta n. 753

Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo (A.S. 2853);
premesso che:
l'emofilia è una malattia di origine genetica dovuta ad un difetto della coagulazione del sangue;
il carattere invalidante di tale malattia determina progressivamente l'aumento di emorragie a livello di articolazione che provocano irritazione e dolore, limitandone la funzionalità. Le articolazioni più colpite sono il ginocchio, la caviglia, il gomito, la spalla e l'anca;
secondo i dati forniti dai Centri emofilici presenti sul territorio nazionale, raccolti nel rapporto 2014 del Registro nazionale delle coagulopatie congenite, elaborato dall'Istituto superiore di sanità, i pazienti affetti da emofilia sono circa 4.727. Di questi, 3.906 sono affetti da emofilia di tipo A (3.877 maschi e 29 femmine) e 821 sono affetti da emofilia di tipo B (809 maschie 12 femmine);
ad oggi, una parte delle persone affette da emofilia riceve l'indennizzo riconosciuto ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati), come soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati. Tra il 1970 e il 1990, infatti, migliaia di persone, tra cui emofilici; talassici e trasfusionali occasionali, sono state infettate con il virus-di HIV e epatite C tramite la trasfusione di sangue ed emoderivati infetti e non controllati mentre erano sottoposti a terapie cliniche presso strutture della sanità pubblica;
in seguito, l'articolo 33 del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159 (Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e l'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) hanno autorizzato, rispettivamente, la spesa di 150 milioni di euro per il 2007 e di 180 milioni di euro a decorrere dal 2018, per le transazioni da stipulare con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie che hanno instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti;
infine, l'articolo 27-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziaria ) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ha riconosciuto a titolo di equa riparazione, una somma di denaro, in un'unica soluzione, determinata nella misura di euro 100.000 per i danneggiati da trasfusione di sangue infetto e da somministrazione di emoderivati infetti e nella misura di euro 20.000 per i danneggiati da vaccinazione obbligatoria;
i lavoratori emofilici sono, allo stato attuale, equiparati di fatto ai lavoratori sani. Essi sono esclusi da qualsiasi agevolazione pensionistica, nonostante le loro precarie condizioni di salute, aggravate dall'avanzare dell'età. I sintomi di tale patologia comportano per molti di essi la necessità in età adulta di sottoporsi a impianti multipli di protesi alle articolazioni, rendendo il proseguimento di un'attività lavorativa più difficile e usurante;
occorre rimediare a tale grave situazione riconoscendo il diritto all'accesso del trattamento pensionistico alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti del settore pubblico e alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti o autonomi del settore privato, affetti da emofilia, in presenza di un'anzianità anagrafica che tenga conto del carattere invalidante di tale malattia, ritenendo comunque che l'età di sessanta anni sia da considerarsi un'età oltre la quale lo svolgimento dell'attività lavorativa diventi davvero oneroso;
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di riconoscere ai suddetti lavoratori il diritto all'accesso al trattamento pensionistico in presenza di un'anzianità anagrafica che tenga conto del carattere invalidante di tale malattia.
(0/2853/148/5)
FAVERO