Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN COMMISSIONE
Atto a cui si riferisce:
S.0/02853/109/ ... in sede di esame dell'Atto Senato 2853 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a...
Atto Senato
Ordine del Giorno 0/2853/109/05 presentato da JOHANN KARL BERGER
martedì 13 giugno 2017, seduta n. 753
Il Senato,
in sede di esame dell'Atto Senato 2853 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo";
premesso che:
il decreto-legge 17 marzo 2017 n. 25, convertito con la legge 20 aprile 2017 n. 49, recante "Disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti", ha abolito i cosiddetti Vaucher, anticipando di fatto un referendum promosso dalla CIGL e già indetto per fine di maggio 2017;
con un emendamento parlamentare approvato nella Commissione bilancio della Camera in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, sono stati introdotti il "Libretto famiglia" e il "Contratto di prestazione occasionale", ripristinando con essi la possibilità di usufruire di uno strumento facile per le prestazioni occasionali per famiglie e piccole imprese;
nel periodo transitorio tra l'abolizione dei vecchi voucher e l'entrata in vigore del nuovo strumento, molte imprese agricole per far fronte alle esigenze primaverili quali per esempio la potatura e la selezione ed estirpazione dei piccoli frutti, hanno dovuto e devono tuttora assumere soggetti come pensionati e studenti, impiegati finora con i voucher, come lavoratori agricoli;
l'articolo 54-bis, comma 14, lettera b), del disegno di legge in esame prevede che i soggetti che possono essere impiegati con il nuovo strumento in agricoltura non devono essere "iscritti nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli";
con questa formulazione, si impedisce di fatto alle imprese agricole, non solo per quest'anno, ma anche per l'anno a venire e, di conseguenza, per tutti gli anni successivi, di assumere i soggetti impiegati in questo periodo di transizione, anche per pochissimo tempo, con il nuovo strumento, ovvero con il contratto di prestazione occasionale;
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di adottare un adeguato provvedimento normativo per modificare l'articolo 54-bis, comma 14, lettera b) del disegno di legge in esame, eliminando l'ultimo inciso o individuando una soluzione per i soggetti assunti nel periodo transitorio come lavoratori agricoli.
(0/2853/109/5)
BERGER, ZELLER, PANIZZA