• Testo DDL 775

link alla fonte  |  scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
S.775 Disposizioni in materia di tutela, valorizzazione, recupero e messa a reddito del patrimonio culturale italiano


Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 775
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa della senatrice MUNERATO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 GIUGNO 2013

Disposizioni in materia di tutela, valorizzazione, recupero
e messa a reddito del patrimonio culturale italiano

Onorevoli Senatori. -- Non si può non considerare il notevole patrimonio artistico, archeologico, architettonico e l'inclinazione turistica di gran parte dei luoghi italiani. Tuttavia, quando ci si riferisce alla ricchezza culturale di un Paese nel suo complesso, appare difficile non solo individuare i parametri di valutazione sulla base dei quali effettuare comparazioni internazionali, ma anche definire l'oggetto stesso di osservazione e di analisi.

Certamente la vastità, l'importanza e la capillarità del patrimonio storico e artistico del nostro Paese sono percepibili a occhio nudo, ma non esiste ad oggi un elenco esaustivo ufficiale dei beni culturali, né è stato mai realizzato un lavoro sistematico di ricognizione, di inventario e di catalogazione. E ciò, nonostante la nostra Costituzione sia una delle poche al mondo a prevedere esplicitamente, nella parte dedicata ai princìpi fondamentali e precisamente all'articolo 9, che «La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione». Inoltre un'importante pronuncia della Corte costituzionale (sentenza n. 151 del 27 giugno 1986) ha sancito la primarietà del valore estetico-culturale, capace di influire profondamente sull'ordine economico e sociale.

A fronte di tale lacuna conoscitiva, una fonte di informazione autorevole in merito è rappresentata dalla Lista del patrimonio mondiale elaborata dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), dalla quale risulta che l'Italia è il Paese che detiene il maggiore patrimonio culturale del mondo, con i suoi quarantadue siti riconosciuti.

La Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, adottata dalla Conferenza generale dell'UNESCO a Parigi il 23 novembre 1972 e attualmente sottoscritta da circa 175 Stati (ratificata dall'Italia ai sensi della legge 6 aprile 1977, n. 184), ha il compito di definire il patrimonio culturale e naturale mondiale formulando una lista dei siti di eccezionale valore per l'intera umanità. Firmando la Convenzione gli Stati si impegnano a garantire la tutela dei siti che possono essere riconosciuti come patrimonio mondiale: la loro preservazione per le generazioni future diventa, quindi, una responsabilità condivisa dall'insieme della comunità internazionale.

Secondo la suddetta Convenzione internazionale appartengono al patrimonio culturale mondiale i monumenti, gli insediamenti e i siti aventi valore storico, estetico, archeologico, scientifico, etnologico o antropologico. In particolare, per poter essere iscritti nella Lista del patrimonio mondiale, i siti devono presentare i requisiti previsti dai criteri di iscrizione adottati dal Comitato del patrimonio mondiale.

Il presente disegno di legge si pone lo scopo di promuovere, in Italia, un nuova accezione del turismo, quella culturale.

Alla base del provvedimento c'è la ferma volontà di portare a reddito l'intero patrimonio artistico culturale italiano, gran parte del quale abbandonato ad amministrazioni locali e non, distratte e spesso sprovviste di mezzi finanziari. Ne deriva che questi territori si riducono a meta per ladri di ogni genere o a luoghi di abusi e di oltraggi alla memoria storica di intere popolazioni, nella generale indifferenza.

Si ritiene che la «messa a reddito» di una tale mole di luoghi e di opere possa rivitalizzare gli stessi siti restituendoli al doveroso decoro, contribuire al processo di divulgazione della nostra cultura e, facendo affluire nuove entrate nelle casse dello Stato, favorire nuove iniziative. Sono necessarie politiche di valorizzazione dei beni culturali e ambientali che vanno attuate con modelli il più possibile efficaci ed efficienti. Sempre nel rispetto delle esigenze di tutela, la gestione del patrimonio deve tendere a maggiori livelli di autofinanziamento, ottimizzando le fonti di reddito ma soprattutto controllando i costi di esercizio per alleggerire il carico per il settore pubblico.

Con una gestione illuminata del patrimonio, infatti, si può avviare la grande macchina del turismo culturale, il conseguente indotto strutturale ed economico generato dai visitatori e, non ultima, una crescita educativa dei cittadini, contribuendo allo sviluppo del benessere della collettività.

In particolare, all'articolo 2 del presente disegno di legge si descrive minuziosamente il processo di gestione dei siti, che inizia con la mappatura degli stessi. Per tale operazione Stato e regioni procedono, con l'ausilio delle competenti soprintendenze, a inventariare e a censire i siti archeologici, artistici o architettonici degni di attenzione, tutela e conseguente valorizzazione. Nello specifico, sono effettuate analisi mirate, consistenti:

a) nell'analisi storica, attraverso le vicende storiche e costruttive;

b) nel rilievo geometrico su supporto informatico, ovvero analizzando la consistenza del manufatto e le possibili variazioni per usi impropri e le eventuali superfetazioni e abusi costruttivi;

c) nel rilievo del quadro fessurativo e dei dissesti in relazione allo stato di conservazione degli elementi costruttivi fondamentali della fabbrica;

d) nella mappatura del degrado delle superfici, attraverso l'analisi dello stato di conservazione degli elementi architettonici delle facciate e l'analisi della congruità degli interventi di restauro realizzati nel tempo;

e) nella catalogazione delle prove diagnostiche, attraverso una serie di indagini da effettuare sugli elementi strutturali e sui terreni di fondazione delle fabbriche;

f) nell'individuazione di parchi letterari o religiosi, attraverso la catalogazione degli elementi fondanti un contesto, un sito, un luogo di particolari eventi storici, religiosi o letterari;

g) nell'individuazione di contesti urbani, effettuata con la perimetrazione di aree di isolati o di complessi monumentali oggetto di piano di recupero.

Una volta terminata l'operazione di mappatura, si procede all'organizzazione del sito: individuato il luogo degno di attenzione, si provvede alla sua prima sistemazione seguendo uno specifico disciplinare, istituito ad hoc per il luogo o il monumento oggetto del progetto. Successivamente, l'oggetto del singolo progetto è catalogato e inserito con altri luoghi o monumenti in un percorso di sensibilizzazione e valorizzazione culturale. Una volta censiti e organizzati cronologicamente o storicamente, la gestione dei singoli siti è affidata, per un tempo determinato, a soggetti privati, società, cooperative o enti, a seguito di una rigorosissima selezione, ribadendo la totale e irremovibile proprietà di questi luoghi da parte dello Stato italiano. In tale gestione una parte dei proventi verranno destinati allo Stato quale canone di utilizzo; una parte servirà per la tenuta nel massimo decoro del sito ed una terza parte garantirà gli utili al soggetto gestore. Quanto alla figura del soggetto gestore, sia esso un ente, pubblico o privato, una persona giuridica o una persona fisica, questi deve fornire garanzie di preparazione, affidabilità e capacità di gestione. Un severo disciplinare scandirà le fasi di selezione dei candidati. Le opere di manutenzione ordinaria saranno definite da un protocollo creato ad hoc per il sito in questione.

Le opere di manutenzione straordinaria saranno eseguite solo previa approvazione statale con riferimento alle modalità e alla qualità dell’opera di manutenzione, e sotto la supervisione di personale altamente qualificato da parte del Ministero competente.

Quanto alla fissazione dei criteri di ammissione dei soggetti interessati alla gestione del sito, l'articolo 4 istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Commissione per la redditività dei monumenti, con il compito di stabilite i criteri di ammissione per le candidature dei soggetti interessati alla gestione del sito, nonché le modalità di selezione degli stessi.

La Commissione è composta da tre figure altamente selezionate. Tali professionisti, studiosi esperti di analisi e di interventi di conservazione, restauro e consolidamento dei monumenti -- architetti quali storici e liberi professionisti, studiosi dell'arte e dell'architettura -- svolgono il loro ruolo per cinque anni. Al termine di tale periodo possono essere eventualmente riconfermati per un altro mandato solo se viene chiaramente comprovata l'efficacia della loro azione, misurata sugli obiettivi concreti raggiunti, secondo criteri di valutazione aziendale.

La Commissione deve sorvegliare e dirigere l'applicazione del protocollo di individuazione e di monitoraggio dei siti, prima della selezione dei soggetti che si occupino della loro gestione. La Commissione riveste, altresì, il ruolo di organo unico di riferimento per il successivo controllo della gestione dei siti e della loro manutenzione ordinaria, in vece del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Tutte le opere di manutenzione straordinaria devono ottenere il rilascio del parere preventivo e l'approvazione della Commissione e quest'ultima, per le differenti fasi di attuazione del programma, può avvalersi di selezionati professionisti esterni.

Infine, appare necessario considerare i vantaggi che deriverebbero dall'approvazione del presente disegno di legge.

Innanzitutto, l'investimento di capitali esteri. Infatti, qualora il soggetto fosse estero come appare auspicabile -- oltre all'internazionalizzazione che l'operazione potrebbe acquisire nella sua prima forma e risonanza -- ne conseguirebbe il massimo interesse economico a orientare quanti più flussi turistici possibili dal Paese straniero interessato al sito direttamente gestito, indi alla regione e al «Paese Italia». Conseguentemente il nostro Paese, riscontrando nuovi flussi di turisti stranieri, dovrebbe implementare, ove carenti, e realizzare, ove assenti, tutta una serie di infrastrutture primarie, di arterie di comunicazione e di attrezzature secondarie per la ricettività, quali hotel, ristoranti e così via. Inoltre, tipologie edilizie o contesti urbani non più adatti a un utilizzo residenziale stabile potrebbero essere riutilizzati quali unità di «albergo diffuso».

Infine, la nuova stagione di rinascita dell'industria del turismo culturale porterebbe all'impiego di consistenti unità lavorative in vari ambiti:

a) nella realizzazione delle infrastrutture;

b) nella selezione di risorse umane opportunamente formate presso scuole professionali istituite dalle soprintendenze;

c) nell'impiego nelle diverse strutture ricettive.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 9 della Costituzione e dei princìpi stabiliti dalla Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, firmata a Parigi il 23 novembre 1972, ratificata ai sensi della legge 6 aprile 1977, n. 184, lo Stato promuove la tutela, la valorizzazione, il recupero e la messa a reddito del patrimonio archeologico, artistico e architettonico presente sul territorio italiano.

Art. 2.

(Inventario e censimento dei siti)

1. Ai fini di cui all'articolo 1, lo Stato e le regioni procedono, con l'ausilio delle competenti soprintendenze, a inventariare e a censire i siti archeologici, artistici e architettonici di particolare importanza, di seguito denominati «siti».

2. In attuazione del comma 1, lo Stato e le regioni effettuano, in relazione ai siti, le seguenti analisi prioritarie:

a) analisi storica;

b) rilievo geometrico su supporto informatico, per verificare la consistenza del manufatto, le possibili variazioni per usi impropri e gli eventuali superfetazioni e abusi costruttivi;

c) rilievo del quadro fessurativo e dei dissesti, mediante analisi dello stato di conservazione degli elementi costruttivi fondamentali della fabbrica;

d) mappatura del degrado delle superfici, mediante analisi dello stato di conservazione degli elementi architettonici delle facciate e analisi della congruità degli interventi di restauro realizzati nel tempo;

e) catalogazione delle prove diagnostiche, attraverso una serie di indagini da effettuare sugli elementi strutturali e sui terreni di fondazione delle fabbriche;

f) individuazione di parchi letterari e religiosi, attraverso la catalogazione degli elementi fondanti un contesto, un sito o un luogo sede di particolari eventi storici, religiosi o letterari;

g) individuazione di contesti urbani, ovvero perimetrazione di aree, isolati o complessi monumentali oggetto di piano di recupero.

Art. 3.

(Accordo di programma quadro)

1. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le regioni, le province e i comuni interessati stipulano un apposito accordo di programma quadro per la definizione del programma esecutivo degli interventi da attuare nei siti, nei modi e con le procedure previsti dall'articolo 2, comma 203, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2. Gli accordi di programma quadro di cui al comma 1 prevedono misure finalizzate a:

a) organizzare il sito per il luogo o il monumento oggetto del progetto;

b) valorizzare il sito attraverso la sua catalogazione, effettuata avvalendosi di soggetti di comprovate competenze professionali e giuridiche indicati dalla soprintendenza competente, che riferiscono al Governo;

c) affidare la gestione del sito, per un tempo determinato, a soggetti privati, società, cooperative o enti, scelti a seguito di selezione, ferma restando la piena titolarità dei luoghi in capo allo Stato.

3. I proventi derivanti dalla gestione dei siti sono destinati:

a) per il 40 per cento allo Stato, quale canone di utilizzo;

b) per il 40 per cento ai lavori di mantenimento e di decoro del sito;

c) per il restante 20 per cento al soggetto gestore, quali utili per la gestione.

Art. 4.

(Commissione per la redditivitàdei monumenti)

1. È istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Commissione per la redditività dei monumenti, di seguito denominata «Commissione», con il compito di stabilire i criteri di ammissione per i soggetti interessati alla gestione del sito.

2. La Commissione è composta da tre professionisti, esperti di analisi e interventi di conservazione, restauro e consolidamento dei monumenti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che durano in carica cinque anni. I componenti della Commissione possono essere confermati una sola volta.

3. La Commissione svolge i seguenti compiti:

a) stabilisce i criteri di ammissione per le candidature dei soggetti interessati alla gestione del sito, nonché le modalità di selezione degli stessi;

b) vigila sulla corretta individuazione dei siti destinati alla gestione;

c) svolge attività di monitoraggio della gestione dei siti;

d) è l'unico organo competente al controllo dell'esecuzione delle misure di cui all'articolo 3, comma 2, e delle opere di manutenzione ordinaria dei siti;

e) rilascia parere preventivo e decide sull’autorizzazione di tutte le opere di manutenzione straordinaria dei siti.

Art. 5.

(Gestione del sito)

1. La selezione dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), è effettuata secondo modalità stabilite dalla Commissione.

2. La gestione dei siti può essere affidata, con la procedura stabilita dal codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche a soggetti esteri, che provvedono con proprie risorse finanziarie.

Art. 6.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 400.000.000 per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia è delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.