• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.5/11584    l'articolo 1 della legge n. 238 del 2016 riporta testualmente: «il vino, prodotto della vite, la vite e i territori viticoli, quali frutto del lavoro, dell'insieme delle competenze,...



Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-11584presentato daSANI Lucatesto diGiovedì 15 giugno 2017, seduta n. 814

   SANI e FIORIO. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare . — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 1 della legge n. 238 del 2016 riporta testualmente: «il vino, prodotto della vite, la vite e i territori viticoli, quali frutto del lavoro, dell'insieme delle competenze, delle conoscenze, delle pratiche e delle tradizioni, costituiscono un patrimonio culturale nazionale da tutelare e valorizzare negli aspetti di sostenibilità sociale, economica, produttiva, ambientale e culturale»;
   l'articolo 7 della legge n. 238 del 2016 sancisce la «Salvaguardia dei vigneti eroici o storici» disponendo che lo Stato promuova «interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei vigneti delle aree soggette a rischio di dissesto idrogeologico o aventi particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale» e situati «in aree vocate alla coltivazione della vite nelle quali le particolari condizioni ambientali e climatiche conferiscono al prodotto caratteristiche uniche, in quanto strettamente connesse alle peculiarità del territorio d'origine»;
   secondo la definizione del Cervim (il Centro di ricerche per la viticoltura montana), vini eroici sono quelli prodotti da vigne ubicate su terreni con pendenza superiore al 30 per cento, oppure collocate ad un'altitudine media superiore ai 500 metri, o ancora distribuite su terrazze o gradoni o coltivate su piccole isole;
   i vigneti eroici o storici presenti nei terrazzamenti realizzati nel corso dei secoli con muri a secco (una tecnica, emblema dell'architettura rurale nel Mediterraneo) hanno preservato intere zone dal dissesto idrogeologico, contrastando l'abbandono delle campagne e valorizzando la vocazione agricola di interi territori;
   tali terrazzamenti sono stati candidati a bene materiale Umanità dell'Unesco;
   i vigneti storici, anche in relazione a quanto appena esposto, sono diffusi in zone marginali, spesso di straordinaria valenza ambientale, naturale e paesaggistica come i Parchi nazionali;
   proprio per la loro presenza all'interno delle aree protette, anche i vigneti eroici o storici sono quindi sottoposti ai vincoli ed alle sanzioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 («Codice dei beni culturali e del paesaggio»);
   in virtù di queste ultime disposizioni, nei mesi scorsi, un agricoltore dell'Isola del Giglio (in provincia di Grosseto e nella perimetrazione del Parco nazionale dell'arcipelago Toscano) è stato condannato dal tribunale di Grosseto per aver «effettuato un taglio di ginestre ed eriche» con l'obiettivo di ripristinare e recuperare alcuni metri quadrati di vigneto in un terreno presente in un antico terrazzamento;
   nello specifico è stato rilevato che tale imprenditore agricolo non avesse chiesto preventivamente il nulla osta all'ente parco preposto e la sanzione riconosciuta dal tribunale (ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001) sia riconducibile alla pena prevista per interventi abusivi a scopo edilizio;
   risulta quindi evidente come, attualmente, le norme relative ai vigneti storici ed eroici di cui alla legge n. 238 del 2016 qualora ricadano in aree protette, siano per gli interroganti in palese contrasto con le norme del citato Codice dei beni culturali e del paesaggio;
   la comprovata complessità di poter richiedere ed ottenere, in tempi brevi, gli eventuali nulla osta agli enti parco di riferimento, anche qualora la risposta fosse positiva, non è infatti compatibile, a giudizio degli interroganti, con la manutenzione costante di tali culture che richiedono un'attenzione ed una tipologia di interventi costante ed efficace –:
   se i Ministri interrogati siano a conoscenza di quanto esposto in premessa e se ritengano necessario assumere iniziative normative al fine di armonizzare la disciplina in materia di salvaguardia dei vigneti storici, di cui alla legge n. 238 del 2016 e al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, permettendo interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei vigneti storici all'interno della perimetrazione dei parchi nazionali senza il preventivo nulla osta del relativo ente parco. (5-11584)