• Relazione 2134, 456, 799, 1180, 1210, 1225, 1366, 1431, 1687, 1690, 1957, 2060 e 2089-A

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Atto a cui si riferisce:
S.1225 Modifiche al codice delle leggi antimafia in materia di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali


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Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 2134, 456, 799, 1180, 1210, 1225, 1366, 1431, 1687, 1690, 1957, 2060 E 2089-A

Relazione Orale

Relatori Lumia e Pagliari

TESTO PROPOSTO DALLA 2a COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)

Comunicato alla Presidenza il 15 giugno 2017

PER IL
DISEGNO DI LEGGE

Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate (2134)

approvato dalla Camera dei deputati l’11 novembre 2015,in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge

(V. Stampati Camera nn. 1039, 1189, 2580, 2737, 2786 e 2956)

d’iniziativa dei deputati GADDA, BENI, DAMIANO, REALACCI, GNECCHI, FIANO, GARAVINI, MATTIELLO, NARDUOLO, ROTTA, PASTORINO, ALBANELLA, AMATO, AMODDIO, ARLOTTI, BARUFFI, BINI, BIONDELLI, BONOMO, BORGHI, BOSSA, BRAGA, CAPODICASA, CAPONE, CARELLA, CARNEVALI, CAROCCI, CENNI, CHAOUKI, CIMBRO, COCCIA, COMINELLI, CRIVELLARI, DALLAI, Marco DI MAIO, D'INCECCO, FABBRI, FOSSATI, Carlo GALLI, GASPARINI, GELLI, GIULIETTI, Giuseppe GUERINI, IACONO, IORI, LAFORGIA, LATTUCA, LODOLINI, MAESTRI, MALPEZZI, MANFREDI, MANZI, MARANTELLI, MARCHETTI, MARCHI, MARZANO, MELILLI, MIOTTO, MOGNATO, MONGIELLO, MONTRONI, MORANI, MORETTI, MORETTO, MOSCATT, NICOLETTI, PETITTI, PICCIONE, QUARTAPELLE PROCOPIO, RUBINATO, Giovanna SANNA, STUMPO, TENTORI, TIDEI, Valeria VALENTE, VENITTELLI, ZAMPA, ZANIN, ZAPPULLA e ZARDINI (1039); GARAVINI, CAPONE e MIOTTO (1189); VECCHIO, VARGIU, CIMMINO, MATARRESE, D'AGOSTINO, CAUSIN, VITELLI, Antimo CESARO, GALGANO, BOMBASSEI, MOLEA e TINAGLI (2580); BINDI, FAVA, VECCHIO, ATTAGUILE, DI LELLO, GARAVINI, BOSSA, MATTIELLO, MANFREDI, NACCARATO e MIOTTO (2737); BINDI, FAVA, VECCHIO, ATTAGUILE, DI LELLO, GARAVINI, BOSSA, MATTIELLO, MANFREDI, NACCARATO, CAPONE e MIOTTO (2786); FORMISANO (2956)
e di un disegno di legge

(V. Stampato Camera n. 1138)

d’iniziativa popolare

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 16 novembre 2015

E PER I
DISEGNI DI LEGGE

Norme in materia di destinazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali a finalità di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza (456)

d'iniziativa delle senatrici AMATI, GRANAIOLA, VALENTINI, DE PETRIS, CAPACCHIONE, LO MORO e CIRINNÀ

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 APRILE 2013

Interventi urgenti in materia di beni della criminalità organizzata e a favore dell’agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (799)

d’iniziativa dei senatori CARDIELLO, MUSSOLINI, SERAFINI, COMPAGNA, CARIDI, FALANGA, TORRISI, FLORIS, CASSANO, Eva LONGO, MILO, SCIASCIA, Giuseppe ESPOSITO, DE SIANO, FASANO, RAZZI, GENTILE, D’ASCOLA, VILLARI e SIBILIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 GIUGNO 2013

Norme per la utilizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata al fine di agevolare lo sviluppo di attività produttive e favorire l'occupazione (1180)

d’iniziativa del senatore GASPARRI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 NOVEMBRE 2013

Istituzione dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari e degli amministratori dei beni confiscati alla criminalità organizzata (1210)

d’iniziativa dei senatori RICCHIUTI, MIRABELLI, ALBANO, CAPACCHIONE, Stefano ESPOSITO, LUMIA, MINEO, MOSCARDELLI, VACCARI e LO MORO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 DICEMBRE 2013

Modifiche al codice delle leggi antimafia in materia di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali (1225)

d'iniziativa della senatrice FINOCCHIARO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 GENNAIO 2014

Modifiche al codice delle leggi antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di competenza del tribunale distrettuale per l'applicazione di misure di prevenzione (1366)

d'iniziativa dei senatori RICCHIUTI, LO MORO, ALBANO, Elena FERRARA, BORIOLI, LO GIUDICE, PUPPATO, MATTESINI, GRANAIOLA, LUCHERINI e PEZZOPANE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 MARZO 2014

Modifiche agli effetti inibitori ed escludenti derivanti dal procedimento
di prevenzione nei confronti dell'attività di impresa (1431)

d’iniziativa dei senatori FALANGA, GIOVANARDI, MUSSOLINI, RAZZI, DE SIANO, CARDIELLO, IURLARO, PERRONE, Eva LONGO, MILO, FASANO, SIBILIA, VILLARI, SCOMA, ARACRI, COMPAGNA, BOCCA, BARANI, MALAN, MAZZONI, TORRISI, CARIDI, VICECONTE, ALBERTINI, MINZOLINI, Giuseppe ESPOSITO, GUALDANI, MANDELLI e D'ASCOLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 APRILE 2014

Misure volte a rafforzare il contrasto alla criminalità organizzata
e ai patrimoni illeciti (1687)

presentato dal Ministro della giustizia
e dal Ministro dell'interno
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 NOVEMBRE 2014

Modificazioni al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (1690)

d'iniziativa dei senatori MIRABELLI, CAPACCHIONE, VACCARI, TOMASELLI, PERRONE, MINEO, CONSIGLIO, LUMIA, BUEMI, RICCHIUTI e DE CRISTOFARO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 NOVEMBRE 2014

Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, volte a rendere più efficiente l'attività dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, a favorire la vendita dei beni confiscati e il reimpiego del ricavato per finalità sociali nonché a rendere produttive le aziende confiscate. Delega al Governo per la disciplina della gestione delle aziende confiscate (1957)

d'iniziativa del senatore DAVICO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 GIUGNO 2015

Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, volte a rendere più efficiente l'attività dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, a favorire la vendita dei beni confiscati e il reimpiego del ricavato per finalità sociali nonché a rendere produttive le aziende confiscate. Delega al Governo per la disciplina della gestione delle aziende confiscate (2060)

d'iniziativa dei senatori BENCINI, Maurizio ROMANI e BIGNAMI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 SETTEMBRE 2015

Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, in materia di misure di prevenzione personali e patrimoniali in relazione ai delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione (2089)

d'iniziativa dei senatori CAMPANELLA, BOCCHINO, BIGNAMI, DE PETRIS e PUPPATO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 OTTOBRE 2015

dei quali la Commissione propone l'assorbimento nel disegno di legge n. 2134

PARERE DELLA 1a COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

sul disegno di legge e sugli emendamenti

(Estensore: Palermo)

21 febbraio 2017

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Esaminati altresì i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

su un ulteriore emendamento

(Estensore: Palermo)

23 maggio 2017

La Commissione, esaminato l’emendamento 23.0.100 del Governo, riferito al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

su ulteriori emendamenti

(Estensore: Torrisi)

30 maggio 2017

La Commissione, esaminato gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 14a COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(Estensore: Mirabelli)

sugli emendamenti

14 settembre 2016

La Commissione,

ricordato che:

- il disegno di legge n. 2134, già approvato dalla Camera dei deputati, mira a operare una revisione organica di molte disposizioni dell’ordinamento penale, e segnatamente in materia di misure di prevenzione personali (Capo I), di misure di prevenzione patrimoniali (Capo II), di amministrazione, gestione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati (Capo III), di tutela dei terzi e rapporti con le procedure concorsuali (Capo IV), di Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (Capo V), di modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legislazione complementare, nonché a delegare il Governo a disciplinare i regimi di incompatibilità relativi agli uffici di amministratore giudiziario e di curatore fallimentare e per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate (Capo VI);

- sulla stessa materia, questa Commissione si era pronunciata, l’11 febbraio 2015, sul disegno di legge n. 1687;

- il disegno di legge n. 1687 è stato congiunto nella seduta del 26 maggio 2016 al disegno di legge n. 2134 e quest’ultimo è stato adottato come testo base nella medesima seduta;

ricordato altresì che è in corso di recepimento la direttiva 2014/42/UE, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea (Atto del Governo n. 323);

esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 2134;

esaminati in particolare gli emendamenti:

- 15.1, con cui, nell’ambito dei programmi cofinanziati dall’Unione europea per il periodo 2014/2020, si prevede che gli enti interessati possano pianificare, di concerto con l’Agenzia per la coesione, specifiche azioni rivolte all’efficace valorizzazione dei beni e delle aziende confiscati alla criminalità organizzata;

- 18.20, con cui, per gli anni 2017 e 2018, si escludono dal saldo rilevante ai fini del concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, per le regioni e gli enti locali che le effettuano, le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria relative ad alcuni beni immobili oggetto di confisca. Tali spese sono effettuate a valere, nel limite massimo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, sulle risorse previste nell’ambito dei programmi dell’Unione europea 2014/2020 Governance e capacità istituzionale e Legalità;

- esaminati inoltre gli emendamenti dei relatori 1.8, 1.13, 1.19, 4.1, 10.4, 13.9, 13.14, 15.4, 17.2, 18.6, 18.7, 18.17, 18.30, 24.1, 25.2, 25.5, 25.8, 25.14, 25.15, 25.19, 25.22, 25.26, 26.11, 27.0.2, 28.0.1;

ritenuto che non sussistano profili di incompatibilità degli stessi con l’ordinamento dell’Unione europea,

formula, per quanto di competenza, parere non ostativo.

su ulteriore emendamento

(Estensore: Cardinali)

1° giugno 2017

La Commissione, esaminato l’ulteriore emendamento 23.0.100, riferito al disegno di legge,

valutato che non sussistono profili di criticità in ordine alla compatibilità con l’ordinamento dell’Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

(Estensore: senatrice Favero)

sul disegno di legge

4 maggio 2017

La Commissione,

esaminato il disegno di legge S. 2134, recante «Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate», già approvato dalla Camera dei deputati;

richiamato il proprio parere espresso in data 4 novembre 2015, nel corso dell’esame del provvedimento presso la Camera;

considerato che il contenuto del provvedimento risulta riconducibile alle materie «giurisdizione e norme processuali», «ordinamento penale» e «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato», ascritte alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere l) e g), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

DISEGNO DI LEGGE

DISEGNO DI LEGGE

Approvato dalla Camera dei deputati

Testo proposto dalla Commissione

Capo ICapo I
MISURE DI PREVENZIONE PERSONALIMISURE DI PREVENZIONE PERSONALI
Art. 1.Art. 1.
(Soggetti destinatari)(Soggetti destinatari)

1. All'articolo 4, comma 1, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159», sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Identico:

a) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, o del delitto di cui all'articolo 418 del codice penale»;

a) identica;

b) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) agli indiziati di uno dei reati previsti dall’articolo 51, comma 3-quater, del codice di procedura penale e a coloro che, operanti in gruppi o isolatamente, pongano in essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, ovvero esecutivi diretti a sovvertire l’ordinamento dello Stato, con la commissione di uno dei reati previsti dal capo I del titolo VI del libro II del codice penale o dagli articoli 284, 285, 286, 306, 438, 439, 605 e 630 dello stesso codice, nonché alla commissione dei reati con finalità di terrorismo anche internazionale ovvero a prendere parte ad un conflitto in territorio estero a sostegno di un’organizzazione che persegue le finalità terroristiche di cui all’articolo 270-sexies del codice penale»;

c) alla lettera f), dopo le parole: «atti preparatori, obiettivamente rilevanti,» sono inserite le seguenti: «ovvero esecutivi»;

b) dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:

d) dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti:

«i-bis) ai soggetti indiziati di uno dei delitti di cui agli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis del codice penale».

«i-bis) ai soggetti indiziati di uno dei delitti di cui agli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis e 640-bis del codice penale;

i-ter) ai soggetti indiziati del delitto di cui all'articolo 612-bis del codice penale».

Art. 2.Art. 2.
(Procedimento di applicazione delle misure di prevenzione personali)(Procedimento di applicazione delle misure di prevenzione personali)

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Identico:

a) al comma 2, dopo le parole: «dimora la persona» sono inserite le seguenti: «dandone comunicazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto»;

a) al comma 2, le parole: «lettera c) e lettera i)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere c), i), i-bis) e i-ter», dopo le parole: «sono attribuite» è inserita la seguente: «anche» e dopo le parole: «dimora la persona» sono inserite le seguenti: «previo coordinamento con il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

b) identica:

«4. La proposta di cui al comma 1 deve essere depositata presso la cancelleria delle sezioni o dei collegi del tribunale del distretto di cui al comma 2-sexies dell'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12».

«4. La proposta di cui al comma 1 deve essere depositata presso la cancelleria delle sezioni o dei collegi del tribunale del capoluogo del distretto, nel territorio del quale la persona dimora, previsti dal comma 2-sexies dell'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Limitatamente ai tribunali di Trapani e Santa Maria Capua Vetere, la proposta di cui al comma 1 è depositata presso la cancelleria delle sezioni o dei collegi specializzati in materia di misure di prevenzione ivi istituiti ai sensi del citato comma 2-sexies, ove la persona dimori nel corrispondente circondario».

2. Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

2. Identico.

«2. Salvi i casi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), alla sorveglianza speciale può essere aggiunto, ove le circostanze del caso lo richiedano, il divieto di soggiorno in uno o più comuni, diversi da quelli di residenza o di dimora abituale, o in una o più regioni».

3. All'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

3. Identico:

a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

a) identica;

«1. Il tribunale provvede, con decreto motivato, entro trenta giorni dal deposito della proposta. L'udienza si svolge senza la presenza del pubblico. Il presidente dispone che il procedimento si svolga in pubblica udienza quando l'interessato ne faccia richiesta.

2. Il presidente fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso alle parti, alle altre persone interessate e ai difensori. L'avviso è comunicato o notificato almeno dieci giorni prima della data predetta e contiene la concisa esposizione dei contenuti della proposta. Se l'interessato è privo di difensore, l'avviso è dato a quello di ufficio»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

b) il comma 4 è sostituito dai seguenti:

«4. L'udienza si svolge con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero. Gli altri destinatari dell'avviso sono sentiti se compaiono. Se l'interessato è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e ne fa tempestiva richiesta, la partecipazione all'udienza è assicurata a distanza mediante collegamento audiovisivo ai sensi dell'articolo 146-bis, commi 3, 4, 5, 6 e 7, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, salvo che il collegio ritenga necessaria la presenza della parte. Solo in caso di indisponibilità di mezzi tecnici idonei, il presidente dispone la traduzione dell'interessato detenuto»;

«4. Identico.

4-bis. Il tribunale, dopo l'accertamento della regolare costituzione delle parti, ammette le prove rilevanti, escludendo quelle vietate dalla legge o superflue»;

c) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. L’udienza è rinviata anche se sussiste un legittimo impedimento del difensore»;

c) il comma 6 è sostituito dal seguente:

d) identica;

«6. Ove l'interessato non intervenga e occorra la sua presenza per essere sentito, il presidente lo invita a comparire, avvisandolo che avrà la facoltà di non rispondere»;

d) il comma 8 è sostituito dal seguente:

e) identica;

«8. Qualora il tribunale debba sentire soggetti informati su fatti rilevanti per il procedimento, il presidente del collegio può disporre l'esame a distanza nei casi e nei modi indicati all'articolo 147-bis, comma 2, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271»;

e) dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:

f) identica:

«10-bis. Le questioni concernenti la competenza per territorio devono essere eccepite, a pena di decadenza, alla prima udienza e comunque subito dopo l'accertamento della regolare costituzione delle parti e il tribunale le decide immediatamente. Possono essere altresì rilevate d'ufficio con la decisione di primo grado.

«10-bis. Identico.

10-ter. Il tribunale, se ritiene la propria incompetenza, la dichiara con decreto e ordina la trasmissione degli atti al procuratore della Repubblica territorialmente competente; la declaratoria di incompetenza non produce l'inefficacia degli elementi già acquisiti. Le disposizioni del comma 10-bis si applicano anche qualora la proposta sia stata avanzata da soggetti non legittimati ai sensi dell'articolo 5.

10-ter. Il tribunale, se ritiene la propria incompetenza, la dichiara con decreto e ordina la trasmissione degli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente; la declaratoria di incompetenza non produce l'inefficacia degli elementi già acquisiti. Le disposizioni del comma 10-bis si applicano anche qualora la proposta sia stata avanzata da soggetti non legittimati ai sensi dell'articolo 5.

10-quater. Quando il tribunale dispone ai sensi del comma 10-ter, il sequestro perde efficacia se, entro venti giorni dal deposito del provvedimento che pronuncia l'incompetenza, il tribunale competente non provvede ai sensi dell'articolo 20. Il termine previsto dall'articolo 24, comma 2, decorre nuovamente dalla data del decreto di sequestro emesso dal tribunale competente. Nel caso di annullamento del decreto di confisca da parte della Corte di cassazione, con rinvio al tribunale competente, il termine previsto dall'articolo 24, comma 2, decorre nuovamente dalla ricezione degli atti presso la cancelleria dello stesso tribunale.

10-quater. Identico.

10-quinquies. Il decreto di accoglimento, anche parziale, della proposta pone a carico del proposto il pagamento delle spese processuali.

10-quinquies. Identico.

10-sexies. Il decreto del tribunale è depositato in cancelleria entro quindici giorni dalla conclusione dell'udienza.

10-sexies. Identico.

10-septies. Quando la stesura della motivazione è particolarmente complessa, il tribunale, se ritiene di non poter depositare il decreto nel termine previsto dal comma 10-sexies, dopo le conclusioni delle parti, può indicare un termine più lungo, comunque non superiore a novanta giorni.

10-septies. Identico.

10-octies. Al decreto del tribunale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 154 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271».

10-octies. Identico».

4. All'articolo 8 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

4. Identico.

a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Inoltre, può imporre tutte le prescrizioni che ravvisi necessarie, avuto riguardo alle esigenze di difesa sociale, e, in particolare, il divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più regioni, ovvero, con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente da minori»;

b) al comma 8, dopo le parole: «all'interessato» sono aggiunte le seguenti: «e al suo difensore».

Art. 3.Art. 3.
(Impugnazione delle misure di prevenzione personali)(Impugnazione delle misure di prevenzione personali)

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

Identico

a) al comma 1, dopo le parole: «l'interessato» sono inserite le seguenti: «e il suo difensore»;

b) al comma 3, dopo le parole: «dell'interessato» sono inserite le seguenti: «e del suo difensore».

Art. 4.Art. 4.
(Sorveglianza speciale)(Sorveglianza speciale)

1. All'articolo 14 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

1. Identico:

«2-bis. L'esecuzione della sorveglianza speciale resta sospesa durante il tempo in cui l'interessato è sottoposto alla misura della custodia cautelare. In tal caso, salvo quanto stabilito dal comma 2, il termine di durata della misura di prevenzione continua a decorrere dal giorno nel quale è cessata la misura cautelare, con redazione di verbale di sottoposizione agli obblighi.

«2-bis. Identico.

2-ter. L'esecuzione della sorveglianza speciale resta sospesa durante il tempo in cui l'interessato è sottoposto a detenzione per espiazione di pena. Dopo la cessazione dello stato di detenzione, se esso si è protratto per almeno due anni, il tribunale verifica, anche d'ufficio, la persistenza della pericolosità sociale dell'interessato, assumendo le necessarie informazioni presso l'amministrazione penitenziaria e l'autorità di pubblica sicurezza. Al relativo procedimento si applica, in quanto compatibile, il disposto dell'articolo 7. Se persiste la pericolosità sociale, il tribunale emette decreto con cui ordina l'esecuzione della misura di prevenzione, il cui termine di durata continua a decorrere dal giorno in cui il decreto stesso è comunicato all'interessato, salvo quanto stabilito dal comma 2 del presente articolo. Se invece la pericolosità sociale è cessata, il tribunale emette decreto con cui revoca il provvedimento di applicazione della misura di prevenzione».

2-ter. L'esecuzione della sorveglianza speciale resta sospesa durante il tempo in cui l'interessato è sottoposto a detenzione per espiazione di pena. Dopo la cessazione dello stato di detenzione, se esso si è protratto per almeno due anni, il tribunale verifica, anche d'ufficio, sentito il pubblico ministero che ha esercitato le relative funzioni nel corso della trattazione camerale, la persistenza della pericolosità sociale dell'interessato, assumendo le necessarie informazioni presso l'amministrazione penitenziaria e l'autorità di pubblica sicurezza, nonché presso gli organi di polizia giudiziaria. Al relativo procedimento si applica, in quanto compatibile, il disposto dell'articolo 7. Se persiste la pericolosità sociale, il tribunale emette decreto con cui ordina l'esecuzione della misura di prevenzione, il cui termine di durata continua a decorrere dal giorno in cui il decreto stesso è comunicato all'interessato, salvo quanto stabilito dal comma 2 del presente articolo. Se invece la pericolosità sociale è cessata, il tribunale emette decreto con cui revoca il provvedimento di applicazione della misura di prevenzione».

Capo IICapo II
MISURE DI PREVENZIONE
PATRIMONIALI
MISURE DI PREVENZIONE
PATRIMONIALI
Art. 5.Art. 5.
(Procedimento di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali)(Procedimento di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali)

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Identico:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

a) identica;

«1. Nei confronti delle persone indicate all'articolo 16 possono essere proposte dal procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove dimora la persona, dal procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, dal questore o dal direttore della Direzione investigativa antimafia le misure di prevenzione patrimoniali di cui al presente titolo»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Nei casi previsti dall’articolo 4, comma 1, lettere c), i), i-bis) e i-ter), le funzioni e le competenze spettanti al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto sono attribuite anche al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona, previo coordinamento con il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto. Nei medesimi casi, nelle udienze relative ai procedimenti per l’applicazione delle misure di prevenzione, le funzioni di pubblico ministero possono essere esercitate anche dal procuratore della Repubblica presso il tribunale competente»;

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

c) identica.

«3-bis. Il procuratore della Repubblica indicato ai commi 1 e 2, attraverso il raccordo informativo con il questore e con il direttore della Direzione investigativa antimafia relativamente alle misure di prevenzione di cui al presente titolo, cura che non si arrechi pregiudizio alle attività di indagine condotte anche in altri procedimenti. A tal fine, il questore territorialmente competente e il direttore della Direzione investigativa antimafia sono tenuti a:

a) dare immediata comunicazione dei nominativi delle persone fisiche e giuridiche nei cui confronti sono disposti gli accertamenti personali o patrimoniali previsti dall'articolo 19;

b) tenere costantemente aggiornato e informato il procuratore della Repubblica competente per territorio sullo svolgimento delle indagini;

c) dare comunicazione per iscritto della proposta al procuratore della Repubblica competente per territorio almeno dieci giorni prima della sua presentazione al tribunale. La mancata comunicazione comporta l'inammissibilità della proposta;

d) trasmettere al procuratore della Repubblica competente per territorio, ove ritengano che non sussistano i presupposti per l'esercizio dell'azione di prevenzione, provvedimento motivato entro dieci giorni dall'adozione dello stesso».

2. All'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Possono altresì accedere, senza nuovi o maggiori oneri, al Sistema per l'interscambio di flussi dati (SID) dell'Agenzia delle entrate e richiedere quanto ritenuto utile ai fini delle indagini».

2. Identico.

3. Dall'attuazione del comma 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Identico.

4. L'articolo 20 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

4. Identico:

«Art. 20. - (Sequestro). -- 1. Il tribunale, anche d'ufficio, ordina con decreto motivato il sequestro dei beni dei quali la persona nei cui confronti è stata presentata la proposta risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, quando il loro valore risulta sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica svolta ovvero quando, sulla base di sufficienti indizi, si ha motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego, ovvero dispone le misure di cui agli articoli 34 e 34-bis ove ricorrano i presupposti ivi previsti. Il tribunale, quando dispone il sequestro di partecipazioni sociali totalitarie, ordina il sequestro dei relativi beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile, anche al fine di consentire gli adempimenti previsti dall'articolo 104, comma 1, lettera b), delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. In ogni caso il sequestro avente ad oggetto partecipazioni sociali totalitarie si estende di diritto a tutti i beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile. Nel decreto di sequestro avente ad oggetto partecipazioni sociali il tribunale indica in modo specifico i conti correnti e i beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile ai quali si estende il sequestro.

«Art. 20. - (Sequestro). -- 1. Il tribunale, anche d'ufficio, con decreto motivato, ordina il sequestro dei beni dei quali la persona nei cui confronti è stata presentata la proposta risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, quando il loro valore risulta sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica svolta ovvero quando, sulla base di sufficienti indizi, si ha motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego, ovvero dispone le misure di cui agli articoli 34 e 34-bis ove ricorrano i presupposti ivi previsti. Il tribunale, quando dispone il sequestro di partecipazioni sociali totalitarie, ordina il sequestro dei relativi beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile, anche al fine di consentire gli adempimenti previsti dall'articolo 104 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. In ogni caso il sequestro avente ad oggetto partecipazioni sociali totalitarie si estende di diritto a tutti i beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile. Nel decreto di sequestro avente ad oggetto partecipazioni sociali il tribunale indica in modo specifico i conti correnti e i beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile ai quali si estende il sequestro.

2. Prima di ordinare il sequestro e di fissare l'udienza, il tribunale restituisce gli atti all'organo proponente quando ritiene che le indagini non siano complete e indica gli ulteriori accertamenti patrimoniali indispensabili per valutare la sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 per l'applicazione del sequestro o delle misure di cui agli articoli 34 e 34-bis.

2. Prima di ordinare il sequestro o disporre le misure di cui agli articoli 34 e 34-bis e di fissare l'udienza, il tribunale restituisce gli atti all'organo proponente quando ritiene che le indagini non siano complete e indica gli ulteriori accertamenti patrimoniali indispensabili per valutare la sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 per l'applicazione del sequestro o delle misure di cui agli articoli 34 e 34-bis.

3. Il sequestro è revocato dal tribunale quando risulta che esso ha per oggetto beni di legittima provenienza o dei quali l'indiziato non poteva disporre direttamente o indirettamente o in ogni altro caso in cui è respinta la proposta di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale. Il tribunale ordina le trascrizioni e le annotazioni consequenziali nei pubblici registri, nei libri sociali e nel registro delle imprese.

3. Identico.

4. L'eventuale revoca del provvedimento non preclude l'utilizzazione ai fini fiscali degli elementi acquisiti nel corso degli accertamenti svolti ai sensi dell'articolo 19.

4. Identico.

5. Il decreto di sequestro e il provvedimento di revoca, anche parziale, del sequestro sono comunicati, anche in via telematica, all'Agenzia di cui all'articolo 110 subito dopo la loro esecuzione».

5. Identico».

5. All'articolo 21 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

5. Identico:

a) al comma 1:

a) identica;

1) le parole: «L'ufficiale giudiziario» sono sostituite dalle seguenti: «La polizia giudiziaria»;

2) le parole: «obbligatoria della polizia giudiziaria» sono sostituite dalle seguenti: «, ove ritenuto opportuno, dell'ufficiale giudiziario»;

b) al comma 2:

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

1) dopo le parole: «Il tribunale,» sono inserite le seguenti: «su proposta del giudice delegato,»;

2) le parole: «mediante l'ausilio della forza pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «. Il tribunale, su proposta del giudice delegato, può disporre il differimento dell'esecuzione dello sgombero per il tempo necessario per la stipula o l'esecuzione dei contratti previsti dall'articolo 40, commi 3-bis e 3-ter, sempre che l'occupante corrisponda l'indennità eventualmente determinata e provveda a sue cure alle spese e a tutti gli oneri, compreso il pagamento di oneri fiscali, inerenti all'unità immobiliare, esclusa ogni azione di regresso»;

«2. Il giudice delegato alla procedura ai sensi dell'articolo 35, comma 1, sentito l'amministratore giudiziario, valutate le circostanze, ordina lo sgombero degli immobili occupati senza titolo ovvero sulla scorta di titolo privo di data certa anteriore al sequestro mediante l'ausilio della forza pubblica».

c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

soppressa

«2-bis. Il tribunale provvede ai sensi del comma 2, primo periodo, qualora i beni immobili siano occupati dal proposto e dai familiari conviventi, ovvero dai terzi titolari del bene di cui il proposto risulta poter disporre indirettamente. Lo sgombero è differito dal tribunale:

a) qualora entro dieci giorni dalla notifica del decreto di sequestro sia presentata istanza di assegnazione della casa di proprietà del proposto nel caso previsto dall'articolo 40, comma 2-bis, del presente decreto, nella parte in cui richiama l'articolo 47, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

b) quando è necessario ai fini della migliore conservazione dei beni, con provvedimento revocabile in ogni tempo e comunque non oltre il decreto di confisca definitiva, sempre che l'occupante corrisponda l'indennità eventualmente determinata e provveda a sue cure alle spese e a tutti gli oneri, compreso il pagamento di oneri fiscali, inerenti all'unità immobiliare, esclusa ogni azione di regresso.

2-ter. I provvedimenti con cui è disposto lo sgombero ai sensi delle disposizioni contenute nel presente decreto sono trasmessi per l'immediata esecuzione e per la necessaria successiva vigilanza al questore del luogo ove è ubicato il bene e sono comunicati al prefetto del medesimo luogo.

2-quater. I provvedimenti di cui al comma 2-ter sono opponibili esclusivamente con incidente di esecuzione, a norma dell'articolo 666 del codice di procedura penale, innanzi allo stesso tribunale, con citazione anche dell'Agenzia di cui all'articolo 110 del presente decreto. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, a meno che il tribunale che l'ha emesso disponga diversamente.

2-quinquies. Nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto aziende di cui agli articoli 2555 e seguenti del codice civile, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 41 del presente decreto».

6. All'articolo 22 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

6. Identico:

a) al comma 2, le parole: «dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni»;

a) identica;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

b) identica:

«2-bis. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applica, in quanto compatibile, il disposto dell'articolo 7. L'avviso di fissazione dell'udienza è notificato o comunicato almeno cinque giorni prima dell'udienza. Ai fini del computo del termine per la convalida si tiene conto delle cause di sospensione previste dall'articolo 24, comma 2».

«2-bis. Ai fini del computo del termine per la convalida si tiene conto delle cause di sospensione previste dall'articolo 24, comma 2».

7. All'articolo 23 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il comma 4 è sostituito dal seguente:

7. Identico.

«4. Il comma 2 si applica anche nei confronti dei terzi che vantano diritti reali o personali di godimento nonché diritti reali di garanzia sui beni in sequestro. Se non ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 26, per la liquidazione dei relativi diritti si applicano le disposizioni di cui al titolo IV del presente libro».

8. All'articolo 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

8. Identico:

a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

a) identica;

«1. Il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di cui la persona nei cui confronti è instaurato il procedimento non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, nonché dei beni che risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. In ogni caso il proposto non può giustificare la legittima provenienza dei beni adducendo che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale. Se il tribunale non dispone la confisca, può applicare anche d'ufficio le misure di cui agli articoli 34 e 34-bis ove ricorrano i presupposti ivi previsti.

1-bis. Il tribunale, quando dispone la confisca di partecipazioni sociali totalitarie, ordina la confisca anche dei relativi beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile. Nel decreto di confisca avente ad oggetto partecipazioni sociali il tribunale indica in modo specifico i conti correnti e i beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile ai quali si estende la confisca»;

b) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

b) identica:

«2. Il provvedimento di sequestro perde efficacia se il tribunale non deposita il decreto che pronuncia la confisca entro un anno e sei mesi dalla data di immissione in possesso dei beni da parte dell'amministratore giudiziario. Nel caso di indagini complesse o compendi patrimoniali rilevanti, il termine di cui al primo periodo può essere prorogato con decreto motivato del tribunale per sei mesi. Ai fini del computo dei termini suddetti, si tiene conto delle cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, previste dal codice di procedura penale, in quanto compatibili; inoltre, il termine per l'espletamento di accertamenti peritali sui beni dei quali la persona nei cui confronti è iniziato il procedimento risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, resta sospeso per un tempo non superiore a novanta giorni. Il termine resta altresì sospeso per il tempo necessario per la decisione definitiva sull'istanza di ricusazione presentata dal difensore e per il tempo decorrente dalla morte del proposto, intervenuta durante il procedimento, fino all'identificazione e alla citazione dei soggetti previsti dall'articolo 18, comma 2, nonché durante la pendenza del termine per il deposito del decreto conclusivo del procedimento.

«2. Il provvedimento di sequestro perde efficacia se il tribunale non deposita il decreto che pronuncia la confisca entro un anno e sei mesi dalla data di immissione in possesso dei beni da parte dell'amministratore giudiziario. Nel caso di indagini complesse o compendi patrimoniali rilevanti, il termine di cui al primo periodo può essere prorogato con decreto motivato del tribunale per sei mesi. Ai fini del computo dei termini suddetti, si tiene conto delle cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, previste dal codice di procedura penale, in quanto compatibili; il termine resta sospeso per un tempo non superiore a novanta giorni ove sia necessario procedere all'espletamento di accertamenti peritali sui beni dei quali la persona nei cui confronti è iniziato il procedimento risulta poter disporre, direttamente o indirettamente. Il termine resta altresì sospeso per il tempo necessario per la decisione definitiva sull'istanza di ricusazione presentata dal difensore e per il tempo decorrente dalla morte del proposto, intervenuta durante il procedimento, fino all'identificazione e alla citazione dei soggetti previsti dall'articolo 18, comma 2, nonché durante la pendenza dei termini previsti dai commi 10-sexies, 10-septies e 10-octies dell’articolo 7.

2-bis. Nel caso di annullamento del decreto di confisca con rinvio al tribunale, il termine previsto dal comma 2 decorre nuovamente dalla ricezione degli atti presso la cancelleria del tribunale stesso».

Soppresso

2-bis. Con il provvedimento di revoca o di annullamento definitivi del decreto di confisca è ordinata la cancellazione di tutte le trascrizioni e le annotazioni».

9. L'articolo 25 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

9. Identico.

«Art. 25. -- (Sequestro e confisca per equivalente). -- 1. Dopo la presentazione della proposta, se non è possibile procedere al sequestro dei beni di cui all'articolo 20, comma 1, perché il proposto non ne ha la disponibilità, diretta o indiretta, anche ove trasferiti legittimamente in qualunque epoca a terzi in buona fede, il sequestro e la confisca hanno ad oggetto altri beni di valore equivalente e di legittima provenienza dei quali il proposto ha la disponibilità, anche per interposta persona.

2. Nei casi di cui all'articolo 18, commi 2 e 3, si procede con le modalità di cui al comma 1 del presente articolo nei riguardi dei soggetti nei cui confronti prosegue o inizia il procedimento con riferimento a beni di legittima provenienza loro pervenuti dal proposto».

Art. 6.Art. 6.
(Impugnazione delle misure di prevenzione patrimoniali)(Impugnazione delle misure di prevenzione patrimoniali)

1. All'articolo 27 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Identico:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

a) identica;

«1. I provvedimenti con i quali il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati, l'applicazione, il diniego o la revoca del sequestro, il rigetto della richiesta di confisca anche qualora non sia stato precedentemente disposto il sequestro ovvero la restituzione della cauzione o la liberazione delle garanzie o la confisca della cauzione o l'esecuzione sui beni costituiti in garanzia sono comunicati senza indugio al procuratore generale presso la corte di appello, al procuratore della Repubblica e agli interessati»;

b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

b) identica:

«2-bis. La corte di appello annulla il decreto di primo grado qualora riconosca che il tribunale era incompetente territorialmente e l'incompetenza sia stata riproposta nei motivi di impugnazione e ordina la trasmissione degli atti al procuratore della Repubblica competente; la declaratoria di incompetenza non produce l'inefficacia degli elementi già acquisiti. Si applica l'articolo 7, comma 10-quater.

«2-bis. La corte di appello annulla il decreto di primo grado qualora riconosca che il tribunale era incompetente territorialmente e l'incompetenza sia stata riproposta nei motivi di impugnazione e ordina la trasmissione degli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente; la declaratoria di incompetenza non produce l'inefficacia degli elementi già acquisiti. Si applica l'articolo 7, comma 10-quater.

2-ter. Le disposizioni del comma 2-bis si applicano anche qualora la proposta non sia stata avanzata dal procuratore della Repubblica o dal questore o dagli altri soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 5 e l'eccezione sia stata riproposta nei motivi di impugnazione.

2-ter. Identico.

2-quater. In caso di conferma anche parziale del decreto impugnato, la corte di appello pone a carico della parte che ha proposto l'impugnazione il pagamento delle spese processuali»;

2-quater. Identico»;

c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

c) identica;

«3-bis. I provvedimenti della corte di appello che, in riforma del decreto di confisca emesso dal tribunale, dispongono la revoca del sequestro divengono esecutivi dieci giorni dopo la comunicazione alle parti, salvo che il procuratore generale, entro tale termine, ne chieda la sospensione alla medesima corte di appello. In tal caso, se la corte entro dieci giorni dalla sua presentazione non accoglie la richiesta, il provvedimento diventa esecutivo; altrimenti l'esecutività resta sospesa fino a quando nel procedimento di prevenzione sia intervenuta pronuncia definitiva»;

d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

d) identica;

«4-bis. Il procuratore della Repubblica, senza ritardo, trasmette il proprio fascicolo al procuratore generale presso la corte di appello competente per il giudizio di secondo grado. Al termine del procedimento di primo grado, il procuratore della Repubblica forma un fascicolo nel quale vengono raccolti tutti gli elementi investigativi e probatori eventualmente sopravvenuti dopo la decisione del tribunale. Gli atti inseriti nel predetto fascicolo sono portati immediatamente a conoscenza delle parti, mediante deposito nella segreteria del procuratore generale»;

e) il comma 6 è sostituito dai seguenti:

e) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6. In caso di appello, il provvedimento di confisca perde efficacia. Se la corte di appello non si pronuncia entro un anno e sei mesi dal deposito del ricorso, si applica l'articolo 24, comma 2.

6-bis. Nel caso di annullamento del decreto di confisca con rinvio al tribunale, il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 24 decorre nuovamente dalla ricezione degli atti presso la cancelleria del tribunale stesso».

«6-bis. Identico».

Art. 7.Art. 7.
(Revocazione della confisca)(Revocazione della confisca)

1. All'articolo 28 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

Identico

a) al comma 1, l'alinea è sostituito dal seguente: «La revocazione della decisione definitiva sulla confisca di prevenzione può essere richiesta, nelle forme previste dagli articoli 630 e seguenti del codice di procedura penale, in quanto compatibili, alla corte di appello individuata secondo i criteri di cui all'articolo 11 dello stesso codice:»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Quando accoglie la richiesta di revocazione, la corte di appello provvede, ove del caso, ai sensi dell'articolo 46».

Art. 8.Art. 8.
(Rapporti con sequestro e confisca)(Rapporti con sequestro e confisca)

1. All'articolo 30 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

Identico

a) al comma 1, quarto periodo, le parole: «, salvo che ritenga di confermare l'amministratore» sono sostituite dalle seguenti: «, salvo che ritenga di confermare quello già nominato nel procedimento di prevenzione»;

b) al comma 3, le parole da: «il tribunale» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «il tribunale, ove abbia disposto il sequestro e sia ancora in corso il procedimento di prevenzione, dichiara, con decreto, che la stessa è stata già eseguita in sede penale».

Art. 9.Art. 9.
(Cauzione)(Cauzione)

1. All'articolo 31, comma 3, terzo periodo, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le parole: «ai sensi dell'articolo 39 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile approvate con R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368» sono sostituite dalle seguenti: «secondo le modalità stabilite dal tribunale. Il tribunale può disporre, in relazione alle condizioni economiche della persona sottoposta alla misura di prevenzione, che la cauzione sia pagata in rate mensili».

Identico

Art. 10.Art. 10.
(Amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche)(Amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche)

1. L'articolo 34 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

1. Identico:

«Art. 34. - (L'amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e delle aziende). -- 1. Quando, a seguito degli accertamenti di cui all'articolo 19 o di quelli compiuti per verificare i pericoli di infiltrazione mafiosa, previsti dall'articolo 92, ovvero di quelli compiuti ai sensi dell'articolo 6 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, dall'Autorità nazionale anticorruzione, sussistono sufficienti indizi per ritenere che il libero esercizio di determinate attività economiche, comprese quelle di carattere imprenditoriale, sia direttamente o indirettamente sottoposto alle condizioni di intimidazione o di assoggettamento previste dall'articolo 416-bis del codice penale o possa comunque agevolare l'attività di persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una misura di prevenzione personale o patrimoniale previste dagli articoli 16 e 24 del presente decreto, ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e i-bis), del presente decreto, ovvero per i delitti di cui agli articoli 603-bis, 629, 644, 648-bis e 648-ter del codice penale, e non ricorrono i presupposti per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali di cui al capo I del presente titolo, il tribunale competente per l'applicazione delle misure di prevenzione nei confronti delle persone sopraindicate dispone l'amministrazione giudiziaria delle aziende o dei beni utilizzabili, direttamente o indirettamente, per lo svolgimento delle predette attività economiche, su proposta dei soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 17 del presente decreto.

«Art. 34. - (L'amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e delle aziende). -- 1. Quando, a seguito degli accertamenti di cui all'articolo 19 o di quelli compiuti per verificare i pericoli di infiltrazione mafiosa, previsti dall'articolo 92, ovvero di quelli compiuti ai sensi dell'articolo 213 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dall'Autorità nazionale anticorruzione, sussistono sufficienti indizi per ritenere che il libero esercizio di determinate attività economiche, comprese quelle di carattere imprenditoriale, sia direttamente o indirettamente sottoposto alle condizioni di intimidazione o di assoggettamento previste dall'articolo 416-bis del codice penale o possa comunque agevolare l'attività di persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una delle misure di prevenzione personale o patrimoniale previste dagli articoli 6 e 24 del presente decreto, ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e i-bis), del presente decreto, ovvero per i delitti di cui agli articoli 603-bis, 629, 644, 648-bis e 648-ter del codice penale, e non ricorrono i presupposti per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali di cui al capo I del presente titolo, il tribunale competente per l'applicazione delle misure di prevenzione nei confronti delle persone sopraindicate dispone l'amministrazione giudiziaria delle aziende o dei beni utilizzabili, direttamente o indirettamente, per lo svolgimento delle predette attività economiche, su proposta dei soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 17 del presente decreto.

2. L'amministrazione giudiziaria dei beni è adottata per un periodo non superiore a un anno e può essere prorogata di ulteriori sei mesi per un periodo comunque non superiore complessivamente a due anni, a richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, se permangono le condizioni in base alle quali è stata applicata.

2. L'amministrazione giudiziaria dei beni è adottata per un periodo non superiore a un anno e può essere prorogata di ulteriori sei mesi per un periodo comunque non superiore complessivamente a due anni, a richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, a seguito di relazione dell'amministratore giudiziario che evidenzi la necessità di completare il programma di sostegno e di aiuto alle imprese amministrate e la rimozione delle situazioni di fatto e di diritto che avevano determinato la misura.

3. Con il provvedimento di cui al comma 1, il tribunale nomina il giudice delegato e l'amministratore giudiziario, il quale esercita tutte le facoltà spettanti ai titolari dei diritti sui beni e sulle aziende oggetto della misura. Nel caso di imprese esercitate in forma societaria, l'amministratore giudiziario può esercitare i poteri spettanti agli organi di amministrazione e agli altri organi sociali secondo le modalità stabilite dal tribunale, tenuto conto delle esigenze di prosecuzione dell'attività d'impresa, senza percepire emolumenti.

3. Con il provvedimento di cui al comma 1, il tribunale nomina il giudice delegato e l'amministratore giudiziario, il quale esercita tutte le facoltà spettanti ai titolari dei diritti sui beni e sulle aziende oggetto della misura. Nel caso di imprese esercitate in forma societaria, l'amministratore giudiziario può esercitare i poteri spettanti agli organi di amministrazione e agli altri organi sociali secondo le modalità stabilite dal tribunale, tenuto conto delle esigenze di prosecuzione dell'attività d'impresa, senza percepire ulteriori emolumenti.

4. Il provvedimento di cui al comma 1 è eseguito sui beni aziendali con l'immissione dell'amministratore nel possesso e con l'iscrizione nel registro tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel quale è iscritta l'impresa. Qualora oggetto della misura siano beni immobili o altri beni soggetti a iscrizione in pubblici registri, il provvedimento di cui al comma 1 deve essere trascritto nei medesimi pubblici registri.

4. Identico.

5. L'amministratore giudiziario adempie agli obblighi di relazione e segnalazione di cui all'articolo 36, comma 2, anche nei confronti del pubblico ministero. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai capi I e II del titolo III del presente libro.

5. Identico.

6. Entro la data di scadenza dell'amministrazione giudiziaria dei beni o del sequestro di cui al comma 7, il tribunale, qualora non disponga il rinnovo del provvedimento, delibera in camera di consiglio la revoca della misura disposta ed eventualmente la contestuale applicazione del controllo giudiziario di cui all'articolo 34-bis, ovvero la confisca dei beni che si ha motivo di ritenere che siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. Alla camera di consiglio partecipano il giudice delegato e il pubblico ministero. Al procedimento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal titolo I, capo II, sezione I, del presente libro. Per le impugnazioni contro i provvedimenti di revoca con controllo giudiziario e di confisca si applicano le disposizioni previste dall'articolo 27.

6. Identico.

7. Quando vi sia concreto pericolo che i beni sottoposti al provvedimento di cui al comma 1 vengano dispersi, sottratti o alienati, nei casi in cui si ha motivo di ritenere che i beni siano frutto di attività illecite o ne costituiscano l'impiego, i soggetti di cui all'articolo 17 possono richiedere al tribunale di disporne il sequestro, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni previste dal presente titolo. Il sequestro è disposto sino alla scadenza del termine stabilito a norma del comma 2».

7. Identico».

Art. 11.Art. 11.
(Controllo giudiziario delle aziende)(Controllo giudiziario delle aziende)

1. Al capo V del titolo II del libro I del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo l'articolo 34 è aggiunto il seguente:

Identico

«Art. 34-bis. -- (Controllo giudiziario delle aziende). -- 1. Quando l'agevolazione prevista dal comma 1 dell'articolo 34 risulta occasionale, il tribunale dispone, anche d'ufficio, il controllo giudiziario delle attività economiche e delle aziende di cui al medesimo comma 1, se sussistono circostanze di fatto da cui si possa desumere il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose idonee a condizionarne l'attività.

2. Il controllo giudiziario è adottato dal tribunale per un periodo non inferiore a un anno e non superiore a tre anni. Con il provvedimento che lo dispone, il tribunale può:

a) imporre nei confronti di chi ha la proprietà, l'uso o l'amministrazione dei beni e delle aziende di cui al comma 1 l'obbligo di comunicare al questore e al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, ovvero del luogo in cui si trovano i beni se si tratta di residenti all'estero, ovvero della sede legale se si tratta di un'impresa, gli atti di disposizione, di acquisto o di pagamento effettuati, gli atti di pagamento ricevuti, gli incarichi professionali, di amministrazione o di gestione fiduciaria ricevuti e gli altri atti o contratti indicati dal tribunale, di valore non inferiore a euro 7.000 o del valore superiore stabilito dal tribunale in relazione al reddito della persona o al patrimonio e al volume d'affari dell'impresa. Tale obbligo deve essere assolto entro dieci giorni dal compimento dell'atto e comunque entro il 31 gennaio di ogni anno per gli atti posti in essere nell'anno precedente;

b) nominare un giudice delegato e un amministratore giudiziario, il quale riferisce periodicamente, almeno bimestralmente, gli esiti dell'attività di controllo al giudice delegato e al pubblico ministero.

3. Con il provvedimento di cui alla lettera b) del comma 2, il tribunale stabilisce i compiti dell'amministratore giudiziario finalizzati alle attività di controllo e può imporre l'obbligo:

a) di non cambiare la sede, la denominazione e la ragione sociale, l'oggetto sociale e la composizione degli organi di amministrazione, direzione e vigilanza e di non compiere fusioni o altre trasformazioni, senza l'autorizzazione da parte del giudice delegato;

b) di adempiere ai doveri informativi di cui alla lettera a) del comma 2 nei confronti dell'amministratore giudiziario;

c) di informare preventivamente l'amministratore giudiziario circa eventuali forme di finanziamento della società da parte dei soci o di terzi;

d) di adottare ed efficacemente attuare misure organizzative, anche ai sensi degli articoli 6, 7 e 24-ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni;

e) di assumere qualsiasi altra iniziativa finalizzata a prevenire specificamente il rischio di tentativi di infiltrazione o condizionamento mafiosi.

4. Per verificare il corretto adempimento degli obblighi di cui al comma 3, il tribunale può autorizzare gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria ad accedere presso gli uffici dell'impresa nonché presso uffici pubblici, studi professionali, società, banche e intermediari mobiliari al fine di acquisire informazioni e copia della documentazione ritenute utili. Nel caso in cui venga accertata la violazione di una o più prescrizioni ovvero ricorrano i presupposti di cui al comma 1 dell'articolo 34, il tribunale può disporre l'amministrazione giudiziaria dell'impresa.

5. Il titolare dell'attività economica sottoposta al controllo giudiziario può proporre istanza di revoca. In tal caso il tribunale fissa l'udienza entro dieci giorni dal deposito dell'istanza e provvede nelle forme di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale. All'udienza partecipano il giudice delegato, il pubblico ministero e, ove nominato, l'amministratore giudiziario.

6. Le imprese destinatarie di informazione antimafia interdittiva ai sensi dell'articolo 84, comma 4, che abbiano proposto l'impugnazione del relativo provvedimento del prefetto, possono richiedere al tribunale competente per le misure di prevenzione l'applicazione del controllo giudiziario di cui alla lettera b) del comma 2 del presente articolo. Il tribunale, sentiti il procuratore distrettuale competente e gli altri soggetti interessati, nelle forme di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale, accoglie la richiesta, ove ne ricorrano i presupposti; successivamente, anche sulla base della relazione dell'amministratore giudiziario, può revocare il controllo giudiziario e, ove ne ricorrano i presupposti, disporre altre misure di prevenzione patrimoniali.

7. Il provvedimento che dispone l'amministrazione giudiziaria prevista dall'articolo 34 o il controllo giudiziario ai sensi del comma 6 del presente articolo sospende gli effetti di cui all'articolo 94».

Art. 12.Art. 12.
(Trattazione dei procedimenti di prevenzione patrimoniale)(Trattazione dei procedimenti di prevenzione patrimoniale)

1. Al titolo II del libro I del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo il capo V è aggiunto il seguente:

Identico

«Capo V-bis.

TRATTAZIONE PRIORITARIA DEL PROCEDIMENTO

Art. 34-ter. -- (Trattazione prioritaria dei procedimenti di prevenzione patrimoniale). -- 1. È assicurata la priorità assoluta nella trattazione dei procedimenti previsti dagli articoli 16 e seguenti del presente decreto.

2. I dirigenti degli uffici giudicanti e requirenti adottano i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la trattazione e la definizione prioritaria dei procedimenti di cui al comma 1 e il rispetto dei termini previsti. I provvedimenti sono tempestivamente comunicati al consiglio giudiziario e al Consiglio superiore della magistratura. Il dirigente dell'ufficio comunica, sulla base delle indicazioni del Consiglio superiore della magistratura, con cadenza annuale, a tale organo e al Ministero della giustizia i dati sulla durata dei relativi procedimenti. Il Consiglio superiore della magistratura e il Ministero della giustizia valutano gli effetti dei provvedimenti adottati dai dirigenti degli uffici sulla trattazione prioritaria, sulla durata e sul rispetto dei termini dei procedimenti indicati al comma 1. In sede di comunicazioni sull'amministrazione della giustizia, ai sensi dell'articolo 86 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, il Ministro della giustizia riferisce alle Camere in merito alla trattazione dei procedimenti di cui al comma 1 del presente articolo».

2. Al comma 1-bis dell'articolo 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo le parole: «e successive modificazioni,» sono inserite le seguenti: «nel procedimento applicativo delle misure di prevenzione personali o patrimoniali, disciplinato dall'articolo 7, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, quando l'interessato sia detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e ne faccia tempestiva richiesta,».

Capo IIICapo III
AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E DESTINAZIONE DI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATIAMMINISTRAZIONE, GESTIONE E DESTINAZIONE DI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
Art. 13.Art. 13.
(Amministrazione dei beni sequestrati)(Amministrazione dei beni sequestrati)

1. All'articolo 35 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Identico:

a) i commi 1, 2, 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

a) identica:

«1. Con il provvedimento con il quale dispone il sequestro previsto dal capo I del titolo II del presente libro il tribunale nomina il giudice delegato alla procedura e un amministratore giudiziario. Qualora la gestione dei beni in stato di sequestro sia particolarmente complessa, anche avuto riguardo al numero dei comuni ove sono situati i beni immobili o i complessi aziendali o alla natura dell'attività aziendale da proseguire o al valore ingente del patrimonio, il tribunale può nominare più amministratori giudiziari. In tal caso il tribunale stabilisce se essi possano operare disgiuntamente.

«1. Identico.

2. L'amministratore giudiziario è scelto tra gli iscritti nell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari secondo criteri di trasparenza che assicurano la rotazione degli incarichi tra gli amministratori, tenuto conto della natura dei beni in stato di sequestro, delle caratteristiche dell'attività aziendale da proseguire e delle specifiche competenze connesse alla gestione. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dello sviluppo economico, sono individuati criteri di nomina degli amministratori giudiziari e dei coadiutori che tengano conto del numero degli incarichi aziendali in corso, comunque non superiore a tre, della natura monocratica o collegiale dell'incarico, della tipologia e del valore dei compendi da amministrare, avuto riguardo anche al numero dei lavoratori, della natura diretta o indiretta della gestione, dell'ubicazione dei beni sul territorio, delle pregresse esperienze professionali specifiche. Con lo stesso decreto sono altresì stabiliti i criteri per l'individuazione degli incarichi per i quali la particolare complessità dell'amministrazione o l'eccezionalità del valore del patrimonio da amministrare determinano il divieto di cumulo. L'amministratore giudiziario è nominato con decreto motivato. All'atto della nomina l'amministratore giudiziario comunica al tribunale se e quali incarichi analoghi egli abbia in corso, anche se conferiti da altra autorità giudiziaria o dall'Agenzia.

2. L'amministratore giudiziario è scelto tra gli iscritti nell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari secondo criteri di trasparenza che assicurano la rotazione degli incarichi tra gli amministratori, tenuto conto della natura e dell'entità dei beni in stato di sequestro, delle caratteristiche dell'attività aziendale da proseguire e delle specifiche competenze connesse alla gestione. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dello sviluppo economico, sono individuati criteri di nomina degli amministratori giudiziari e dei coadiutori che tengano conto del numero degli incarichi aziendali in corso, comunque non superiore a tre, della natura monocratica o collegiale dell'incarico, della tipologia e del valore dei compendi da amministrare, avuto riguardo anche al numero dei lavoratori, della natura diretta o indiretta della gestione, dell'ubicazione dei beni sul territorio, delle pregresse esperienze professionali specifiche. Con lo stesso decreto sono altresì stabiliti i criteri per l'individuazione degli incarichi per i quali la particolare complessità dell'amministrazione o l'eccezionalità del valore del patrimonio da amministrare determinano il divieto di cumulo. L'amministratore giudiziario è nominato con decreto motivato. All'atto della nomina l'amministratore giudiziario comunica al tribunale se e quali incarichi analoghi egli abbia in corso, anche se conferiti da altra autorità giudiziaria o dall'Agenzia.

2-bis. L'amministratore giudiziario di aziende sequestrate è scelto tra gli iscritti nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari.

2-bis. Identico.

2-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41-bis, comma 7, l'amministratore giudiziario di cui ai commi 2 e 2-bis può altresì essere nominato tra il personale dipendente dell'Agenzia, di cui all'articolo 113-bis. In tal caso l'amministratore giudiziario dipendente dell'Agenzia, per lo svolgimento dell'incarico, non ha diritto ad emolumenti aggiuntivi rispetto al trattamento economico in godimento, ad eccezione del rimborso delle spese di cui al comma 9.

3. Non possono essere nominate le persone nei cui confronti il provvedimento è stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con esse conviventi, né le persone condannate a una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o le pene accessorie previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione o nei confronti dei quali sia stato disposto il rinvio a giudizio per i reati di cui all'articolo 4 del presente decreto. Non possono altresì essere nominate le persone che abbiano svolto attività lavorativa o professionale in favore del proposto o delle imprese a lui riconducibili. Le stesse persone non possono, altresì, svolgere le funzioni di coadiutore o di diretto collaboratore dell'amministratore giudiziario nell'attività di gestione. Non possono assumere l'ufficio di amministratore giudiziario, né quelli di coadiutore o diretto collaboratore dell'amministratore giudiziario, il coniuge, i parenti fino al quarto grado, gli affini entro il secondo grado, i conviventi o commensali abituali del magistrato che conferisce l'incarico.

3. Non possono essere nominate le persone nei cui confronti il provvedimento è stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con esse conviventi, né le persone condannate a una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o le pene accessorie previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione o nei confronti dei quali sia stato disposto il rinvio a giudizio per i reati di cui all'articolo 4 del presente decreto o per uno dei reati previsti dal libro II, titolo II, capo I, e titolo III, capo I, del codice penale. Non possono altresì essere nominate le persone che abbiano svolto attività lavorativa o professionale in favore del proposto o delle imprese a lui riconducibili. Le stesse persone non possono, altresì, svolgere le funzioni di coadiutore o di diretto collaboratore dell'amministratore giudiziario nell'attività di gestione. Non possono assumere l'ufficio di amministratore giudiziario, né quelli di coadiutore o diretto collaboratore dell'amministratore giudiziario, il coniuge, i parenti fino al quarto grado, gli affini entro il secondo grado, i conviventi o commensali abituali del magistrato che conferisce l'incarico.

4. L'amministratore giudiziario chiede al giudice delegato di essere autorizzato, ove necessario, a farsi coadiuvare, sotto la sua responsabilità, da tecnici o da altri soggetti qualificati. Ove la complessità della gestione lo richieda, anche successivamente al sequestro, l'amministratore giudiziario organizza, sotto la sua responsabilità, un proprio ufficio di coadiuzione, la cui composizione e il cui assetto interno devono essere comunicati al giudice delegato indicando altresì se e quali incarichi analoghi abbiano in corso i coadiutori, assicurando la presenza, nel caso in cui si tratti dei beni di cui all'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di uno dei soggetti indicati nell'articolo 9-bis del medesimo codice. Il giudice delegato ne autorizza l'istituzione tenuto conto della natura dei beni e delle aziende in stato di sequestro e degli oneri che ne conseguono.

4. Identico.

5. L'amministratore giudiziario riveste la qualifica di pubblico ufficiale e deve adempiere con diligenza ai compiti del proprio ufficio. Egli ha il compito di provvedere alla gestione, alla custodia e alla conservazione dei beni sequestrati anche nel corso degli eventuali giudizi di impugnazione, sotto la direzione del giudice delegato, al fine di incrementare, se possibile, la redditività dei beni medesimi»;

5. Identico»;

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

b) identica.

«8. L'amministratore giudiziario che, anche nel corso della procedura, cessa dal suo incarico, deve rendere il conto della gestione ai sensi dell'articolo 43».

2. Dopo l'articolo 35 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è inserito il seguente:

2. Identico:

«Art. 35-bis. -- (Responsabilità nella gestione e controlli della pubblica amministrazione). -- 1. Fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da responsabilità civile l'amministratore giudiziario, il coadiutore nominato ai sensi dell'articolo 35, comma 4, e l'amministratore nominato ai sensi dell'articolo 41, comma 6, per gli atti di gestione compiuti nel periodo di efficacia del provvedimento di sequestro.

«Art. 35-bis. -- (Responsabilità nella gestione e controlli della pubblica amministrazione). -- 1. Identico.

2. Dalla data del sequestro e sino all'approvazione del programma di cui all'articolo 41, comma 1, lettera c), gli accertamenti a qualsiasi titolo disposti sull'azienda sequestrata dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono notificati all'amministratore giudiziario. Entro sei mesi dalla notificazione dell'accertamento è sospesa l'irrogazione delle sanzioni e l'amministratore giudiziario procede alla sanatoria delle violazioni eventualmente riscontrate, presentando apposita istanza alla pubblica amministrazione interessata, sentito il giudice delegato. Per la durata indicata nel periodo precedente rimangono sospesi i relativi termini di prescrizione.

2. Dalla data del sequestro e sino all'approvazione del programma di cui all'articolo 41, comma 1, lettera c), gli accertamenti a qualsiasi titolo disposti sull'azienda sequestrata dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono notificati all'amministratore giudiziario. Per un periodo di sei mesi dalla notificazione dell'accertamento è sospesa l'irrogazione delle sanzioni ed entro lo stesso termine l'amministratore giudiziario procede alla sanatoria delle violazioni eventualmente riscontrate, presentando apposita istanza alla pubblica amministrazione interessata, sentito il giudice delegato. Per la durata indicata nel periodo precedente rimangono sospesi i relativi termini di prescrizione.

3. Al fine di consentire la prosecuzione dell'attività dell'impresa sequestrata o confiscata, il prefetto della provincia rilascia all'amministratore giudiziario la nuova documentazione antimafia di cui all'articolo 84. Tale documentazione ha validità per l'intero periodo di efficacia dei provvedimenti di sequestro e confisca dell'azienda e sino alla destinazione della stessa disposta ai sensi dell'articolo 48».

3. Identico».

3. All'articolo 36 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

3. Identico.

a) al comma 1:

1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) l'indicazione, lo stato e la consistenza dei singoli beni ovvero delle singole aziende, nonché i provvedimenti da adottare per la liberazione dei beni sequestrati»;

2) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) l'indicazione delle forme di gestione più idonee e redditizie dei beni, anche ai fini delle determinazioni che saranno assunte dal tribunale ai sensi dell'articolo 41»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. La cancelleria dà avviso alle parti del deposito della relazione dell'amministratore giudiziario ed esse possono prenderne visione ed estrarne copia limitatamente ai contenuti di cui alla lettera b) del comma 1. Ove siano formulate contestazioni motivate sulla stima dei beni entro venti giorni dalla ricezione dell'avviso, il tribunale, se non le ritiene inammissibili, sentite le parti, procede all'accertamento del presumibile valore di mercato dei beni medesimi nelle forme della perizia ai sensi degli articoli 220 e seguenti del codice di procedura penale. Fino alla conclusione della perizia, la gestione prosegue con le modalità stabilite dal giudice delegato».

4. Al comma 3 dell'articolo 37 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, sono stabilite le norme per la gestione dei ricavi derivanti dall'amministrazione dei beni immobili.».

4. Identico.

5. I commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 38 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono sostituiti dai seguenti:

5. Identico.

«1. Fino al decreto di confisca di secondo grado emesso dalla corte di appello nei procedimenti di prevenzione, l'Agenzia svolge attività di ausilio e di supporto all'autorità giudiziaria, con le modalità previste dagli articoli 110, 111 e 112, proponendo altresì al tribunale l'adozione di tutti i provvedimenti necessari per la migliore utilizzazione del bene in vista della sua destinazione o assegnazione.

2. All'Agenzia sono comunicati per via telematica i provvedimenti di modifica o revoca del sequestro e quelli di autorizzazione al compimento di atti di amministrazione straordinaria. L'Agenzia effettua le comunicazioni telematiche con l'autorità giudiziaria attraverso il proprio sistema informativo, inserendo tutti i dati necessari per consentire quanto previsto dagli articoli 40, comma 3-ter, e 41, comma 2-ter. La mancata pubblicazione comporta responsabilità dirigenziale ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

3. Con il provvedimento di confisca emesso in giudizio di appello l'amministrazione dei beni è conferita all'Agenzia, che ne cura la gestione fino all'emissione del provvedimento di destinazione. L'Agenzia si avvale, per la gestione, di un coadiutore individuato nell'amministratore giudiziario nominato dal tribunale, salvo che non ricorrano le ipotesi di cui all'articolo 35, comma 7, o che non sussistano altri giusti motivi. L'Agenzia comunica al tribunale il provvedimento di conferimento dell'incarico. L'incarico ha durata fino alla destinazione del bene, salvo che non intervenga revoca espressa.

4. L'amministratore giudiziario, dopo il decreto di confisca di secondo grado emesso dalla corte di appello, provvede agli adempimenti di cui all'articolo 42 e all'approvazione del rendiconto della gestione giudiziale dinanzi al giudice delegato. Per l'attività di amministrazione condotta sotto la direzione dell'Agenzia il coadiutore predispone separato conto di gestione. L'Agenzia provvede all'approvazione del nuovo rendiconto della gestione.

5. L'Agenzia, entro un mese dalla comunicazione del deposito del provvedimento di confisca di secondo grado, pubblica nel proprio sito internet l'elenco dei beni immobili oggetto di confisca al fine di facilitare la richiesta di utilizzo da parte degli aventi diritto».

6. All'articolo 39 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

6. Identico.

«1-bis. A tal fine, dopo che il giudice delegato lo ha autorizzato a stare in giudizio, l'amministratore giudiziario inoltra richiesta per via telematica all'Avvocatura dello Stato. Ove l'Avvocato generale dello Stato non si esprima entro cinque giorni, il giudice delegato può autorizzare la nomina di un libero professionista».

Art. 14.Art. 14.
(Gestione di beni e aziende sequestrati)(Gestione di beni e aziende sequestrati)

1. All'articolo 40 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Identico:

a) i commi 1, 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

a) identica:

«1. Il giudice delegato impartisce le direttive generali della gestione dei beni sequestrati, anche avvalendosi dell'attività di ausilio e supporto dell'Agenzia ai sensi degli articoli 110, 111 e 112.

«1. Identico.

2. Il giudice delegato può adottare, nei confronti della persona sottoposta alla procedura e della sua famiglia, i provvedimenti indicati nell'articolo 47, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, quando ricorrano le condizioni ivi previste.

2. Identico.

2-bis. Nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 47 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e, comunque, nei casi previsti dal comma 3-ter, primo periodo, del presente articolo, il tribunale, con decreto revocabile in ogni momento, dispone il differimento dell'esecuzione dello sgombero non oltre il decreto di confisca definitivo. Il beneficiario, pena la revoca del provvedimento, è tenuto a corrispondere l'indennità eventualmente determinata dal tribunale e a provvedere a sue cure alle spese e agli oneri inerenti all'unità immobiliare; è esclusa ogni azione di regresso. Il tribunale, con il provvedimento con cui rigetta la richiesta, dispone l'esecuzione dello sgombero se precedentemente differito.

2-bis. Identico.

3. L'amministratore giudiziario non può stare in giudizio né contrarre mutui, stipulare transazioni, compromessi, fideiussioni, concedere ipoteche, alienare immobili e compiere altri atti di straordinaria amministrazione, anche a tutela dei diritti dei terzi, senza autorizzazione scritta del giudice delegato.

3. Identico.

3-bis. L'amministratore giudiziario, con l'autorizzazione scritta del giudice delegato, può locare o concedere in comodato i beni immobili, prevedendo la cessazione nei casi previsti dal comma 3-ter e comunque in data non successiva alla pronuncia della confisca definitiva.

3-bis. Identico.

3-ter. L'amministratore giudiziario, previa autorizzazione scritta del giudice delegato, anche su proposta dell'Agenzia, può, in via prioritaria, concedere in comodato i beni immobili ai soggetti indicati nell'articolo 48, comma 3, lettera c), con cessazione alla data della confisca definitiva. Il tribunale, su proposta del giudice delegato, qualora non si sia già provveduto, dispone l'esecuzione immediata dello sgombero, revocando, se necessario, i provvedimenti emessi ai sensi dell'articolo 21, commi 2-bis, lettera b), e 2-ter, e del comma 2-bis del presente articolo.

3-ter. L'amministratore giudiziario, previa autorizzazione scritta del giudice delegato, anche su proposta dell'Agenzia, può, in via prioritaria, concedere in comodato i beni immobili ai soggetti indicati nell'articolo 48, comma 3, lettera c), con cessazione alla data della confisca definitiva. Il tribunale, su proposta del giudice delegato, qualora non si sia già provveduto, dispone l'esecuzione immediata dello sgombero, revocando, se necessario, i provvedimenti emessi ai sensi del comma 2-bis del presente articolo.

3-quater. In caso di beni immobili concessi in locazione o in comodato sulla scorta di titolo di data certa anteriore al sequestro, l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, pone in essere gli atti necessari per ottenere la cessazione del contratto alla scadenza naturale.

3-quater. Identico.

4. Avverso gli atti dell'amministratore giudiziario compiuti in assenza di autorizzazione scritta del giudice delegato, il pubblico ministero, il proposto e ogni altro interessato possono avanzare reclamo, nel termine perentorio di quindici giorni dalla data in cui ne hanno avuto effettiva conoscenza, al giudice delegato, che, entro i dieci giorni successivi, provvede ai sensi dell'articolo 127 del codice di procedura penale»;

4. Identico»;

b) al comma 5-bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché ai soggetti previsti dall'articolo 48, comma 3, lettera c)»;

b) identica;

c) il comma 5-ter è sostituito dal seguente:

c) identica.

«5-ter. Il tribunale, se non deve provvedere alla revoca del sequestro e alle conseguenti restituzioni, su richiesta dell'amministratore giudiziario o dell'Agenzia, decorsi trenta giorni dal deposito della relazione di cui all'articolo 36, destina alla vendita i beni mobili sottoposti a sequestro se gli stessi non possono essere amministrati senza pericolo di deterioramento o di rilevanti diseconomie. Se i beni mobili sottoposti a sequestro sono privi di valore, improduttivi, oggettivamente inutilizzabili e non alienabili, il tribunale dispone la loro distruzione o demolizione».

2. All'articolo 41 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

2. Identico:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

a) identica:

«1. Nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto aziende di cui agli articoli 2555 e seguenti del codice civile, anche per effetto del sequestro avente a oggetto partecipazioni societarie, l'amministratore giudiziario è scelto nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari. Dopo la relazione di cui all'articolo 36, comma 1, l'amministratore giudiziario, entro tre mesi dalla sua nomina, prorogabili a sei mesi per giustificati motivi dal giudice delegato, presenta una relazione contenente:

«1. Nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto aziende di cui agli articoli 2555 e seguenti del codice civile, anche per effetto del sequestro avente a oggetto partecipazioni societarie, l'amministratore giudiziario è scelto nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari. Dopo la relazione di cui all'articolo 36, comma 1, l'amministratore giudiziario, entro tre mesi dalla sua nomina, prorogabili a sei mesi per giustificati motivi dal giudice delegato, presenta una relazione, che trasmette anche all'Agenzia, contenente:

a) gli ulteriori dati acquisiti, integrativi di quelli già esposti nella relazione di cui all'articolo 36, comma 1, nonché gli eventuali provvedimenti da adottare ai sensi del comma 6-bis del presente articolo;

a) gli ulteriori dati acquisiti, integrativi di quelli già esposti nella relazione di cui all'articolo 36, comma 1;

b) l'esposizione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria, con lo stato analitico ed estimativo delle attività;

b) identica;

c) una dettagliata analisi sulla sussistenza di concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività, tenuto conto del grado di caratterizzazione della stessa con il proposto e i suoi familiari, della natura dell'attività esercitata, delle modalità e dell'ambiente in cui è svolta, della forza lavoro occupata e di quella necessaria per il regolare esercizio dell'impresa, della capacità produttiva e del mercato di riferimento nonché degli oneri correlati al processo di legalizzazione dell'azienda. Nel caso di proposta di prosecuzione o di ripresa dell'attività è allegato un programma contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta, che deve essere corredato, previa autorizzazione del giudice delegato, della relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del programma medesimo, considerata la possibilità di avvalersi delle agevolazioni e delle misure previste dall'articolo 41-bis del presente decreto;

c) identica;

d) la stima del valore di mercato dell'azienda, tenuto conto degli oneri correlati al processo di legalizzazione della stessa;

d) identica;

e) l'indicazione delle attività esercitabili solo con autorizzazioni, concessioni e titoli abilitativi»;

e) identica»;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

b) identica:

«1-bis. Le disposizioni del comma 4 dell'articolo 36 si applicano anche con riferimento a quanto previsto dalla lettera d) del comma 1 del presente articolo.

«1-bis. Identico.

1-ter. Alla proposta di prosecuzione o di ripresa dell'attività l'amministratore giudiziario allega l'elenco nominativo dei creditori e di coloro che vantano diritti reali o personali, di godimento o di garanzia, sui beni ai sensi dell'articolo 57, comma 1, specificando i crediti che originano dai rapporti di cui all'articolo 56, quelli che sono collegati a rapporti commerciali essenziali per la prosecuzione dell'attività e quelli che riguardano rapporti esauriti, non provati o non funzionali all'attività d'impresa. L'amministratore giudiziario allega altresì l'elenco nominativo delle persone che risultano prestare o avere prestato attività lavorativa in favore dell'impresa, specificando la natura dei rapporti di lavoro esistenti nonché quelli necessari per la prosecuzione dell'attività; riferisce in ordine alla presenza di organizzazioni sindacali all'interno dell'azienda alla data del sequestro e provvede ad acquisire loro eventuali proposte sul programma di prosecuzione o di ripresa dell'attività, che trasmette, con il proprio parere, al giudice delegato. Qualora il sequestro abbia a oggetto partecipazioni societarie che assicurino le maggioranze previste dall'articolo 2359 del codice civile, il tribunale impartisce le direttive sull'eventuale revoca dell'amministratore della società, che può essere nominato, nelle forme previste dal comma 6, nella persona dell'amministratore giudiziario; qualora non sia prevista l'assunzione della qualità di amministratore della società, il tribunale determina le modalità di controllo e di esercizio dei poteri da parte dell'amministratore giudiziario.

1-ter. Identico.

1-quater. In ogni caso, entro trenta giorni dall'immissione in possesso, l'amministratore giudiziario è autorizzato dal giudice delegato a proseguire l'attività dell'impresa o a sospenderla, con riserva di rivalutare tali determinazioni dopo il deposito della relazione semestrale. Se il giudice autorizza la prosecuzione, conservano efficacia, fino all'approvazione del programma ai sensi del comma 1-quinquies, le autorizzazioni, le concessioni e i titoli abilitativi necessari allo svolgimento dell'attività, già rilasciati ai titolari delle aziende in stato di sequestro in relazione ai compendi sequestrati.

1-quater. Identico.

1-quinquies. Il tribunale esamina la relazione di cui al comma 1, depositata dall'amministratore giudiziario, in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 127 del codice di procedura penale con la partecipazione del pubblico ministero, dei difensori delle parti, dell'Agenzia e dell'amministratore giudiziario, che vengono sentiti se compaiono. Ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione o di ripresa dell'attività dell'impresa, il tribunale approva il programma con decreto motivato e impartisce le direttive per la gestione dell'impresa.

1-quinquies. Identico.

1-sexies. Qualora il sequestro abbia ad oggetto partecipazioni societarie che non assicurino le maggioranze previste dall'articolo 2359 del codice civile, il tribunale impartisce le opportune direttive all'amministratore giudiziario.

1-sexies. Identico.

1-septies. L'allontanamento dall'azienda dei soggetti di cui all'articolo 21, comma 2-bis, avviene sulla base delle disposizioni impartite dal tribunale su proposta del giudice delegato, dando priorità all'allontanamento del proposto. Il tribunale, su proposta del giudice delegato, impartisce disposizioni, fino al momento dell'allontanamento, sulla presenza dei soggetti indicati al primo periodo e ordina agli organi di amministrazione e di controllo della società la consegna all'amministratore giudiziario della documentazione necessaria alla redazione della relazione di cui al comma 1.

Soppresso

1-octies. Per le società sottoposte a sequestro ai sensi del presente decreto, le cause di scioglimento per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile non operano dalla data di immissione in possesso sino all'approvazione del programma di prosecuzione o ripresa dell'attività e, per lo stesso periodo, non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile»;

1-septies. Identico»;

c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

c) identica:

«2-bis. L'amministratore giudiziario, previa autorizzazione scritta del giudice delegato, può affittare l'azienda o un ramo di azienda, con cessazione di diritto nei casi previsti dal comma 2-ter, primo periodo, del presente articolo in data non successiva alla pronuncia della confisca definitiva.

«2-bis. Identico.

2-ter. L'amministratore giudiziario, previa autorizzazione scritta del giudice delegato, anche su proposta dell'Agenzia, può, in data non successiva alla pronuncia della confisca definitiva, in via prioritaria, affittare l'azienda o un ramo di azienda o concederla in comodato agli enti, associazioni e altri soggetti indicati all'articolo 48, comma 3, lettera c), alle cooperative previste dall'articolo 48, comma 8, lettera a), o agli imprenditori attivi nel medesimo settore o settori affini di cui all'articolo 41-quater. Nel caso in cui sia prevedibile l'applicazione dell'articolo 48, comma 8-bis, l'azienda può essere anche concessa in comodato con cessazione di diritto nei casi di cui al periodo precedente e, in deroga al disposto dell'articolo 1808 del codice civile, il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese straordinarie, necessarie e urgenti, sostenute per la conservazione della cosa.

2-ter. L'amministratore giudiziario, previa autorizzazione scritta del giudice delegato, anche su proposta dell'Agenzia, può, in data non successiva alla pronuncia della confisca definitiva, in via prioritaria, affittare l'azienda o un ramo di azienda o concederla in comodato agli enti, associazioni e altri soggetti indicati all'articolo 48, comma 3, lettera c), alle cooperative previste dall'articolo 48, comma 8, lettera a), o agli imprenditori attivi nel medesimo settore o settori affini di cui all'articolo 41-quater. Nel caso in cui sia prevedibile l'applicazione dell'articolo 48, comma 8-ter, l'azienda può essere anche concessa in comodato con cessazione di diritto nei casi di cui al periodo precedente e, in deroga al disposto dell'articolo 1808 del codice civile, il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese straordinarie, necessarie e urgenti, sostenute per la conservazione della cosa.

2-quater. Nei casi previsti dai commi 2-bis e 2-ter, il tribunale, qualora non si sia già provveduto, dispone l'esecuzione dell'allontanamento immediato dall'azienda dei soggetti indicati all'articolo 21, comma 2-bis»;

Soppresso

d) al comma 5, dopo le parole: «del pubblico ministero» sono inserite le seguenti: «, dei difensori delle parti»;

d) identica;

e) il comma 6 è sostituito dai seguenti:

e) identica:

«6. Nel caso di sequestro di partecipazioni societarie, l'amministratore giudiziario esercita i poteri che spettano al socio nei limiti della quota sequestrata; provvede, ove necessario e previa autorizzazione del giudice delegato, a convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori, ad impugnare le delibere societarie di trasferimento della sede sociale e di trasformazione, fusione, incorporazione o estinzione della società, nonché ad approvare ogni altra modifica dello statuto utile al perseguimento degli scopi dell'impresa in stato di sequestro.

«6. Identico.

6-bis. In tutti i casi previsti dal presente articolo in cui si deve provvedere all'allontanamento dei soggetti di cui all'articolo 21, comma 2-bis, si procede ai sensi dell'articolo 21, comma 2-ter, anche sulla base delle disposizioni eventualmente impartite dal tribunale. Si applica l'articolo 21, comma 2-quater.

Soppresso

6-ter. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite le modalità semplificate di liquidazione o di cessazione dell'impresa, in particolare qualora sia priva di beni aziendali».

6-bis. Identico».

Art. 15.Art. 15.
(Strumenti finanziari in favore delle aziende sequestrate e confiscate nonché per il monitoraggio analitico sull'utilizzo dei beni sequestrati e confiscati)(Strumenti finanziari in favore delle aziende sequestrate e confiscate)

1. Dopo l'articolo 41 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è inserito il seguente:

1. Identico:

«Art. 41-bis. -- (Strumenti finanziari per la gestione e la valorizzazione delle aziende sequestrate e confiscate nonché per il monitoraggio analitico sull'utilizzo dei beni sequestrati e confiscati). –

«Art. 41-bis. -- (Strumenti finanziari per la gestione e la valorizzazione delle aziende sequestrate e confiscate). –

1. Al fine di assicurare l'efficacia e la sostenibilità della strategia nazionale per la valorizzazione dei beni e delle aziende confiscati alla criminalità organizzata e il corretto funzionamento del sistema di monitoraggio analitico sull'utilizzo di tali beni, in coerenza con quanto previsto dal Programma nazionale di riforma contenuto nel Documento di economia e finanza 2015, l'Agenzia promuove specifiche azioni di rafforzamento e sviluppo delle competenze, anche interne, necessarie per l'efficace svolgimento delle funzioni istituzionali.

Soppresso

2. Alla realizzazione delle misure di cui al comma 1 concorrono, nel limite massimo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, le risorse previste nell'ambito dei programmi dell'Unione europea 2014/2020 "Governance e capacità istituzionale" e "Legalità", nonché dei programmi di azione e coesione di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 10 del 28 gennaio 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 2015, previa verifica di coerenza con gli obiettivi dei predetti programmi da parte delle rispettive autorità di gestione.

Soppresso

3. Per ciascun anno del triennio 2016-2018 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro al fine di assicurare alle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata nei procedimenti penali per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e nei procedimenti di applicazione di misure di prevenzione patrimoniali, limitatamente ai soggetti destinatari di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, la continuità del credito bancario e l'accesso al medesimo, il sostegno agli investimenti e agli oneri da sostenere per gli interventi di ristrutturazione aziendale, la tutela dei livelli occupazionali, la promozione di misure di emersione del lavoro irregolare, la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, il sostegno alle cooperative previste dall'articolo 48, commi 3, lettera c), e 8, lettera a). Per gli anni successivi al 2018 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Soppresso

4. Le risorse di cui al comma 1 confluiscono:

Soppresso

a) nella misura di 3 milioni di euro annui, in un'apposita sezione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, destinata alla concessione di garanzie per operazioni finanziarie, erogate in favore di imprese, di qualunque dimensione, sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata, come individuate al comma 3 del presente articolo, ovvero di imprese che rilevano i complessi aziendali delle imprese sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata come individuate al medesimo comma 3;

b) nella misura di 7 milioni di euro annui, in un'apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni, per l'erogazione di finanziamenti agevolati in favore delle imprese di cui alla lettera a).

5. L'accesso alle risorse delle sezioni di cui alle lettere a) e b) del comma 4 è richiesto dall'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, o dall'Agenzia, dopo l'adozione dei provvedimenti di prosecuzione o di ripresa dell'attività d'impresa previsti dall'articolo 41, comma 1-quinquies.

Soppresso

6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro della giustizia e l'Agenzia, sono determinati, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di aiuti di Stato, i limiti, i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie e dei finanziamenti di cui alle lettere a) e b) del comma 4. Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti condizioni, tempi e livello dei tassi per la restituzione dei finanziamenti di cui alla lettera b) del comma 4.

Soppresso

7. In caso di revoca del provvedimento di sequestro, in qualunque stato e grado del procedimento, l'avente diritto è tenuto a rimborsare gli importi liquidati dalla sezione di cui alla lettera a) del comma 4. I crediti derivanti dai finanziamenti erogati dalla sezione di cui alla lettera a) del comma 4 hanno privilegio sugli immobili, sugli impianti e su ogni loro pertinenza, sui macchinari e sugli utensili dell'impresa, comunque destinati al suo funzionamento ed esercizio.

Soppresso

8. Il privilegio può essere esercitato anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sugli stessi beni dopo la data di annotazione stabilita dal comma 10. Nell'ipotesi in cui non sia possibile far valere il privilegio nei confronti del terzo acquirente, il privilegio si trasferisce sul corrispettivo.

1. L'accesso alle risorse delle sezioni di cui alle lettere a) e b) del comma 196 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è richiesto dall'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, o dall’Agenzia, dopo l'adozione dei provvedimenti di prosecuzione o di ripresa dell'attività dell'impresa previsti dall'articolo 41, comma 1-quinquies.

9. Il privilegio di cui al presente articolo è preferito ad ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, anche se preesistente alle annotazioni di cui al comma 10, fatta eccezione per i privilegi per spese di giustizia e per quelli di cui all'articolo 2751-bis del codice civile.

2. I crediti derivanti dai finanziamenti erogati dalla sezione di cui alla lettera b) del comma 196 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, hanno privilegio sugli immobili, sugli impianti e su ogni loro pertinenza, sui macchinari e sugli utensili dell'impresa, comunque destinati al suo funzionamento ed esercizio.

10. Il privilegio è annotato presso gli uffici dei registri immobiliari e gli uffici tavolari competenti in relazione al luogo in cui si trovano i beni, e nel registro di cui all'articolo 1524 del codice civile presso il tribunale competente in relazione al luogo ove ha sede l'impresa finanziata.

3. Il privilegio può essere esercitato anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sugli stessi beni in data successiva alle annotazioni di cui al comma 5. Nell'ipotesi in cui non sia possibile far valere il privilegio nei confronti del terzo acquirente, il privilegio si trasferisce sul corrispettivo.

11. Con il decreto di cui al comma 6 sono disciplinate le modalità per la restituzione, con applicazione di interessi a tassi di mercato, della quota residua del finanziamento erogato, per il caso di revoca del provvedimento di sequestro.

4. Il privilegio di cui al presente articolo è preferito ad ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, anche se preesistente alle annotazioni di cui al comma 5, fatta eccezione per i privilegi per spese di giustizia e per quelli di cui all'articolo 2751-bis del codice civile.

12. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, pari a 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

5. Il privilegio è annotato presso gli uffici dei registri immobiliari e gli uffici tavolari competenti in relazione al luogo in cui si trovano i beni, e nel registro di cui all'articolo 1524 del codice civile presso il tribunale competente in relazione al luogo ove ha sede l'impresa finanziata.

13. Il tribunale, con il procedimento previsto dall'articolo 41, comma 1-quinquies, anche su proposta dell'Agenzia, ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione dell'attività dell'azienda sequestrata o confiscata, può impartire le direttive per la sua ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria nelle forme e alle condizioni previste dall'articolo 2, comma 1-bis, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. Dopo il provvedimento di confisca emesso dalla corte di appello provvede l'Agenzia.

6. Identico.

14. Qualora il sequestro o la confisca riguardino aziende di straordinario interesse socio-economico, tenuto conto della consistenza patrimoniale e del numero degli occupati, o aziende concessionarie pubbliche o che gestiscono pubblici servizi, l'amministratore giudiziario può essere nominato tra gli iscritti nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari, indicati dalla società INVITALIA Spa tra i suoi dipendenti. In tal caso l'amministratore giudiziario, dipendente della società INVITALIA Spa, per lo svolgimento dell'incarico non ha diritto ad emolumenti aggiuntivi rispetto al trattamento economico in godimento, ad eccezione del rimborso delle spese di cui all'articolo 35, comma 9. I dipendenti della società INVITALIA Spa che abbiano svolto, nei tre anni antecedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, attività di gestione diretta di aziende in crisi possono iscriversi, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, alla sezione dell'Albo di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14. Il dipendente della società INVITALIA Spa, nominato amministratore giudiziario, svolge le proprie funzioni sotto la direzione del giudice delegato, avvalendosi dell'organizzazione della società INVITALIA Spa.

7. Identico.

15. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo adotta, ai sensi dell'articolo 112, comma 4, lettera a), i criteri per l'individuazione delle aziende sequestrate e confiscate di straordinario interesse socio-economico e per la definizione dei piani di valorizzazione».

8. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo adotta, ai sensi dell'articolo 112, comma 4, lettera d), i criteri per l'individuazione delle aziende sequestrate e confiscate di straordinario interesse socio-economico e per la definizione dei piani di valorizzazione».

2. All'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

2. Identico.

«c-bis) la definizione e l'attuazione dei piani di valorizzazione delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata».

Art. 16.Art. 16.
(Tavoli provinciali permanenti e supporto delle aziende sequestrate e confiscate)(Tavoli provinciali permanenti e supporto delle aziende sequestrate e confiscate)

1. Dopo l'articolo 41-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, introdotto dall'articolo 15 della presente legge, sono inseriti i seguenti:

Identico

«Art. 41-ter. -- (Istituzione dei tavoli provinciali permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate, presso le prefetture-uffici territoriali del Governo). -- 1. Al fine di favorire il coordinamento tra le istituzioni, le associazioni indicate nell'articolo 48, comma 3, lettera c), le organizzazioni sindacali e le associazioni dei datori di lavoro più rappresentative a livello nazionale, sono istituiti, presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, tavoli provinciali permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate, aventi il compito di:

a) favorire la continuazione dell'attività produttiva e salvaguardare i livelli occupazionali;

b) dare ausilio all'amministratore giudiziario, sulla base delle direttive impartite dal giudice delegato, e all'Agenzia nella fase dell'amministrazione, della gestione e della destinazione delle aziende;

c) favorire la collaborazione degli operatori economici del territorio con le aziende sequestrate e confiscate nel percorso di emersione alla legalità;

d) promuovere lo scambio di informazioni con gli amministratori giudiziari coinvolti nella gestione delle aziende sequestrate e confiscate, tenendo conto delle disposizioni impartite dal giudice delegato anche al fine di salvaguardare le esigenze del procedimento di confisca;

e) esprimere un parere non vincolante sulle proposte formulate dall'amministratore giudiziario e dall'Agenzia.

2. Il tavolo provinciale permanente, coordinato e convocato dal prefetto o da un suo delegato, è composto da:

a) un rappresentante dell'Agenzia designato dal Consiglio direttivo e individuato, di regola, nel dirigente della prefettura componente del nucleo di supporto di cui all'articolo 112, comma 3;

b) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;

c) un rappresentante della regione, designato dal presidente della Giunta regionale;

d) un rappresentante delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, designato dalle medesime secondo criteri di rotazione;

e) un rappresentante delle organizzazioni dei datori di lavoro più rappresentative a livello nazionale designato, ogni quattro mesi, dalle medesime secondo criteri di rotazione;

f) un rappresentante della sede territorialmente competente dell'Ispettorato nazionale del lavoro;

g) un rappresentante delle associazioni individuate dall'articolo 48, comma 3, lettera c), designato dalle medesime secondo criteri di rotazione;

h) un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

3. Il prefetto, ove ne ravvisi l'opportunità, può estendere ai rappresentanti degli enti locali la partecipazione al tavolo.

4. Il prefetto, su richiesta di una delle associazioni dei datori di lavoro o delle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative sul piano nazionale interessate, può convocare apposite riunioni tra le medesime associazioni e organizzazioni sindacali e l'amministratore. Le parti sono tenute a operare nel rispetto delle norme in materia di diritto del lavoro e di relazioni sindacali.

5. Le amministrazioni provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Ai componenti non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza o rimborso di spese per la partecipazione ai lavori.

Art. 41-quater. -- (Supporto delle aziende sequestrate o confiscate). -- 1. Nella gestione dell'azienda l'amministratore giudiziario, sentito il competente tavolo provinciale permanente di cui all'articolo 41-ter, previa autorizzazione del giudice delegato, e l'Agenzia possono avvalersi del supporto tecnico, a titolo gratuito, di imprenditori attivi nel medesimo settore o in settori affini a quelli in cui opera l'azienda sequestrata o non definitivamente confiscata, in possesso dei requisiti previsti dal regolamento di attuazione dell'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, prescindendo dai limiti di fatturato, individuati nel rispetto dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, attraverso procedure ad evidenza pubblica indette dall'amministratore giudiziario, tenendo conto dei progetti di affiancamento dagli stessi presentati e dell'idoneità a fornire il necessario sostegno all'azienda.

2. L'effettivo e utile svolgimento dell'attività di supporto tecnico di cui al comma 1, risultante dalla relazione dell'amministratore giudiziario, per un periodo non inferiore a dodici mesi determina l'attribuzione agli imprenditori del diritto di prelazione da esercitare, a parità di condizioni, al momento della vendita o dell'affitto dell'azienda, nonché l'applicazione ai medesimi, in quanto compatibili, dei benefìci di cui all'articolo 41-bis.

3. Nella gestione dell'azienda l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione scritta del giudice delegato, e l'Agenzia possono altresì avvalersi del supporto tecnico delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per favorire il collegamento dell'azienda sequestrata o confiscata in raggruppamenti e in reti d'impresa».

Art. 17.Art. 17.
(Rendiconto e gestione dei beni confiscati).(Rendiconto e gestione dei beni confiscati).

1. All'articolo 43 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Identico:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

a) identica:

«1. All'esito della procedura, e comunque dopo il provvedimento di confisca emesso dalla corte di appello, l'amministratore giudiziario presenta al giudice delegato il conto della gestione, tenuto conto dei criteri fissati dall'articolo 37, comma 5»;

«1. All’esito della procedura e comunque dopo il provvedimento di confisca di secondo grado, entro sessanta giorni dal deposito, l’amministratore giudiziario presenta al giudice delegato il conto della gestione, tenuto conto dei criteri fissati dall’articolo 37, comma 5»;

b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

b) identica.

«5-bis. L'Agenzia provvede al rendiconto ai sensi dei commi precedenti qualora il sequestro sia revocato. In ogni altro caso trasmette al giudice delegato una relazione sull'amministrazione dei beni, esponendo le somme pagate e riscosse, le spese sostenute e il saldo finale, con l'indicazione dei limiti previsti dall'articolo 53. Il giudice delegato, all'esito degli eventuali chiarimenti richiesti, prende atto della relazione».

2. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 44 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente: «L'Agenzia gestisce i beni confiscati anche in via non definitiva dal decreto di confisca della corte di appello, ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, e, in quanto applicabile, dell'articolo 40 del presente decreto, nonché sulla base degli indirizzi e delle linee guida adottati dal Consiglio direttivo dell'Agenzia medesima ai sensi dell'articolo 112, comma 4, lettera a).».

2. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 44 è sostituito dal seguente: «L'Agenzia gestisce i beni confiscati anche in via non definitiva dal decreto di confisca della corte di appello, ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, e, in quanto applicabile, dell'articolo 40 del presente decreto, nonché sulla base degli indirizzi e delle linee guida adottati dal Consiglio direttivo dell'Agenzia medesima ai sensi dell'articolo 112, comma 4, lettera d).».

Art. 18.Art. 18.
(Destinazione dei beni confiscati)(Destinazione dei beni confiscati)

1. Dopo l'articolo 45 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è inserito il seguente:

1. Identico:

«Art. 45-bis. -- (Liberazione degli immobili e delle aziende). -- 1. L'Agenzia, ricevuta la comunicazione del provvedimento definitivo di confisca, qualora l'immobile risulti ancora occupato ovvero nell'azienda siano presenti i soggetti di cui all'articolo 21, comma 2-bis, trasmette il provvedimento al questore affinché provveda ai sensi degli articoli 21, comma 2-ter, e 41, comma 6-bis. L'Agenzia, con provvedimento revocabile in ogni momento, può differire l'esecuzione dello sgombero o dell'allontanamento nel caso previsto dall'articolo 40, comma 3-ter, ovvero qualora lo ritenga opportuno in vista dei provvedimenti di destinazione da adottare. I provvedimenti dell'Agenzia sono opponibili esclusivamente con le modalità previste dagli articoli 21, comma 2-quater, e 41, comma 6-bis».

«Art. 45-bis - (Liberazione degli immobili e delle aziende). – 1. L'Agenzia, ricevuta la comunicazione del provvedimento definitivo di confisca, qualora l'immobile risulti ancora occupato, con provvedimento revocabile in ogni momento, può differire l'esecuzione dello sgombero o dell'allontanamento nel caso previsto dall'articolo 40, comma 3-ter, ovvero qualora lo ritenga opportuno in vista dei provvedimenti di destinazione da adottare».

2. I commi 1 e 2 dell'articolo 46 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono sostituiti dai seguenti:

2. Identico.

«1. La restituzione dei beni confiscati, ad eccezione dei beni culturali di cui all'articolo 10, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, e degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 136 e seguenti del medesimo codice, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, può avvenire anche per equivalente, al netto delle migliorie, quando i beni medesimi sono stati assegnati per finalità istituzionali o sociali, per fini di giustizia o di ordine pubblico o di protezione civile di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 48, comma 3, del presente decreto e la restituzione possa pregiudicare l'interesse pubblico. In tal caso l'interessato nei cui confronti venga a qualunque titolo dichiarato il diritto alla restituzione del bene ha diritto alla restituzione di una somma equivalente al valore del bene confiscato come risultante dal rendiconto di gestione, al netto delle migliorie, rivalutato sulla base del tasso di inflazione annua. In caso di beni immobili, si tiene conto dell'eventuale rivalutazione delle rendite catastali.

2. Il comma 1 si applica altresì quando il bene sia stato venduto».

3. Il comma 2 dell'articolo 47 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

3. Identico.

«2. L'Agenzia provvede all'adozione del provvedimento di destinazione entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 45, comma 2, prorogabili di ulteriori novanta giorni in caso di operazioni particolarmente complesse. Nel caso di applicazione delle disposizioni di cui al titolo IV, il provvedimento di destinazione è adottato entro trenta giorni dalla comunicazione del progetto di pagamento effettuata ai sensi dell'articolo 61, comma 4. Anche prima dell'adozione del provvedimento di destinazione, per la tutela dei beni confiscati si applica il secondo comma dell'articolo 823 del codice civile».

4. All'articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

4. Identico:

a) al comma 1, lettera b), sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La vendita delle partecipazioni societarie maggioritarie o totalitarie è consentita esclusivamente se la società è priva di beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile o di beni immobili e, comunque, dopo aver assunto le determinazioni previste dai commi seguenti. In ogni caso la vendita delle partecipazioni societarie viene effettuata con modalità tali da garantire la tutela dei livelli occupazionali preesistenti»;

a) identica;

b) al comma 3:

b) identica:

1) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

1) identico;

«b) mantenuti nel patrimonio dello Stato e, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, utilizzati dall'Agenzia per finalità economiche»;

2) alla lettera c):

2) identico:

2.1) al primo periodo, dopo la parola: «sociali» sono inserite le seguenti: «ovvero economiche, con vincolo di reimpiego dei proventi per finalità sociali»;

2.1) identico;

2.2) al secondo periodo, dopo le parole: «periodicamente aggiornato» sono aggiunte le seguenti: «con cadenza mensile»;

2.2) identico;

2.3) al terzo periodo, le parole: «con adeguate forme e in modo permanente» sono sostituite dalle seguenti: «periodicamente nel sito internet istituzionale dell'ente»;

2.3) al terzo periodo, le parole: «con adeguate forme e in modo permanente» sono sostituite dalle seguenti: «nel sito internet istituzionale dell'ente»;

2.4) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «La mancata pubblicazione comporta responsabilità dirigenziale ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.»;

2.4) identico;

2.5) al quarto periodo, dopo le parole: «della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni» sono inserite le seguenti: «, ad altre tipologie di cooperative purché a mutualità prevalente, fermo restando il requisito della mancanza dello scopo di lucro»;

2.5) al quarto periodo, dopo le parole: «della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni» sono inserite le seguenti: «, ad altre tipologie di cooperative purché a mutualità prevalente, fermo restando il requisito della mancanza dello scopo di lucro» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché agli Enti parco nazionali e regionali»;

2.6) al sesto periodo, le parole: «I beni non assegnati possono essere utilizzati dagli enti territoriali per finalità di lucro» sono sostituite dalle seguenti: «I beni non assegnati a seguito di procedure di evidenza pubblica possono essere utilizzati dagli enti territoriali per finalità di lucro»;

2.6) identico;

2.7) al settimo periodo, le parole: «alla destinazione» sono sostituite dalle seguenti: «all'assegnazione o all'utilizzazione»;

2.7) identico;

2.8) dopo l'ultimo periodo sono aggiunti i seguenti: «La destinazione, l'assegnazione e l'utilizzazione dei beni sono soggette a pubblicità nei siti internet dell'Agenzia e dell'ente utilizzatore o assegnatario, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. L'Agenzia revoca la destinazione del bene qualora l'ente destinatario ovvero il soggetto assegnatario non trasmettano i dati nel termine richiesto»;

2.8) identico;

3) dopo la lettera c) è inserita la seguente:

3) identico;

«c-bis) assegnati, a titolo gratuito, direttamente dall'Agenzia agli enti o alle associazioni indicati alla lettera c), in deroga a quanto previsto dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sulla base di apposita convenzione nel rispetto dei princìpi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, ove risulti evidente la loro destinazione sociale secondo criteri stabiliti dal Consiglio direttivo dell'Agenzia;»;

c) al comma 8, lettera a):

c) identica;

1) al primo periodo, le parole: «a titolo gratuito» sono sostituite dalle seguenti: «in comodato»;

2) al secondo periodo, dopo le parole: «Nella scelta dell'affittuario» sono inserite le seguenti: «o del comodatario»;

3) al terzo periodo, dopo le parole: «all'affitto» sono inserite le seguenti: «e al comodato»;

d) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

d) dopo il comma 8-bis è inserito il seguente:

«8-bis. Le aziende sono mantenute al patrimonio dello Stato e destinate, senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con provvedimento dell'Agenzia che ne disciplina le modalità operative, al trasferimento per finalità istituzionali agli enti o alle associazioni individuati, quali assegnatari in concessione, dal comma 3, lettera c), con le modalità ivi previste, qualora si ravvisi un prevalente interesse pubblico, anche con riferimento all'opportunità della prosecuzione dell'attività da parte dei soggetti indicati»;

«8-ter. Identico»;

e) al comma 12, le parole: «ad associazioni di volontariato che operano nel sociale» sono sostituite dalle seguenti: «ai soggetti previsti dal comma 3, lettera c)»;

e) identica;

f) dopo il comma 15 è aggiunto il seguente:

f) dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti:

«15-bis. L'Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo e sentito il Comitato consultivo di indirizzo, può altresì disporre il trasferimento dei medesimi beni al patrimonio degli enti territoriali che ne facciano richiesta, qualora si tratti di beni che gli enti territoriali medesimi già utilizzano a qualsiasi titolo per finalità istituzionali. La delibera del Consiglio direttivo è adottata fatti salvi i diritti dei creditori dell'azienda confiscata».

«15-bis. Identico.

15-ter. Per la destinazione dei beni immobili confiscati già facenti parte del patrimonio aziendale di società le cui partecipazioni sociali siano state confiscate in via totalitaria o siano comunque tali da assicurare il controllo della società, si applicano le disposizioni di cui al comma 3. L'Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo, può dichiarare, tuttavia, la natura aziendale dei predetti immobili, ordinando al conservatore dei registri immobiliari la cancellazione di tutte le trascrizioni pregiudizievoli al fine di assicurare l'intestazione del bene in capo alla medesima società. In caso di vendita di beni aziendali, si applicano le disposizioni di cui al comma 5».

Art. 19.

Soppresso

(Concessione di beni immobili in locazione a personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Dopo l'articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è inserito il seguente:

«Art. 48-bis. -- (Concessione di beni immobili in locazione a personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). -- 1. I beni immobili mantenuti al patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile ai sensi della lettera a) del comma 3 dell'articolo 48 possono essere concessi in locazione dall'amministrazione assegnataria dell'immobile, su proposta dell'amministrazione di appartenenza del dipendente, a personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per un periodo di quattro anni, prorogabile per non più di due volte.

2. I soggetti di cui al comma 1 possono provvedere a proprie spese alla ristrutturazione degli immobili concessi in locazione, qualora l'amministrazione assegnataria non disponga delle risorse necessarie e approvi il progetto esecutivo dei lavori e il relativo piano dettagliato di spesa, definendo le modalità e i tempi per la compensazione delle spese di ristrutturazione autorizzate ed effettivamente sostenute mediante la loro detrazione dall'importo del canone di locazione. In ogni caso, il piano di compensazione delle spese di ristrutturazione non può prevedere una durata superiore a quella del periodo di locazione.

3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

Art. 20.Art. 19.
(Regime fiscale e oneri economici).(Regime fiscale e oneri economici).

1. Il comma 2 dell'articolo 51 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

Identico

«2. Se il sequestro si protrae oltre il periodo d'imposta in cui ha avuto inizio, il reddito derivante dai beni sequestrati relativo alla residua frazione di tale periodo e a ciascun successivo periodo intermedio è determinato ai fini fiscali in via provvisoria dall'amministratore giudiziario, che è tenuto, nei termini ordinari, al versamento delle relative imposte, nonché agli adempimenti dichiarativi e, ove ricorrano, agli obblighi contabili e a quelli previsti a carico del sostituto d'imposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».

Capo IVCapo IV
TUTELA DEI TERZI E RAPPORTI CON LE PROCEDURE CONCORSUALITUTELA DEI TERZI E RAPPORTI CON LE PROCEDURE CONCORSUALI
Art. 21.Art. 20.
(Disposizioni generali per la tutela dei terzi)(Disposizioni generali per la tutela dei terzi)

1. All'articolo 52 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

Identico

a) al comma 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a) che il proposto non disponga di altri beni sui quali esercitare la garanzia patrimoniale idonea al soddisfacimento del credito, salvo che per i crediti assistiti da cause legittime di prelazione su beni sequestrati;

b) che il credito non sia strumentale all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, sempre che il creditore dimostri la buona fede e l'inconsapevole affidamento;»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. I crediti di cui al comma 1 devono essere accertati secondo le disposizioni contenute negli articoli 57, 58 e 59 e concorrono al riparto sul valore dei beni o dei compendi aziendali ai quali si riferiscono in base alle risultanze della contabilità separata di cui all'articolo 37, comma 5»;

c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Il decreto con cui sia stata rigettata definitivamente la domanda di ammissione del credito, presentata ai sensi dell'articolo 58, comma 2, in ragione del mancato riconoscimento della buona fede nella concessione del credito, proposta da soggetto sottoposto alla vigilanza della Banca d'Italia, è comunicato a quest'ultima ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni»;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. La confisca definitiva di un bene determina lo scioglimento dei contratti aventi ad oggetto un diritto personale di godimento o un diritto reale di garanzia, nonché l'estinzione dei diritti reali di godimento sui beni stessi».

2. L'articolo 53 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

«Art. 53. -- (Limite della garanzia patrimoniale). -- 1. I crediti per titolo anteriore al sequestro, verificati ai sensi delle disposizioni di cui al capo II, sono soddisfatti dallo Stato nel limite del 60 per cento del valore dei beni sequestrati o confiscati, risultante dal valore di stima o dalla minor somma eventualmente ricavata dalla vendita degli stessi, al netto delle spese del procedimento di confisca nonché di amministrazione dei beni sequestrati e di quelle sostenute nel procedimento di cui agli articoli da 57 a 61».

3. Dopo l'articolo 54 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è inserito il seguente:

«Art. 54-bis. -- (Pagamento di debiti anteriori al sequestro). -- 1. L'amministratore giudiziario può chiedere al giudice delegato di essere autorizzato al pagamento, anche parziale o rateale, dei crediti per prestazioni di beni o servizi, sorti anteriormente al provvedimento di sequestro, nei casi in cui tali prestazioni siano collegate a rapporti commerciali essenziali per la prosecuzione dell'attività.

2. Nel programma di prosecuzione o ripresa dell'attività di cui all'articolo 41, il tribunale può autorizzare l'amministratore giudiziario a rinegoziare le esposizioni debitorie dell'impresa e a provvedere ai conseguenti pagamenti».

4. I commi 2 e 3 dell'articolo 55 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono sostituiti dai seguenti:

«2. Le procedure esecutive già pendenti sono sospese sino alla conclusione del procedimento di prevenzione. Le procedure esecutive si estinguono in relazione ai beni per i quali interviene un provvedimento definitivo di confisca. In caso di dissequestro, la procedura esecutiva deve essere iniziata o riassunta entro il termine di un anno dall'irrevocabilità del provvedimento che ha disposto la restituzione del bene.

3. Se il sequestro riguarda beni oggetto di domande giudiziali precedentemente trascritte, aventi ad oggetto il diritto di proprietà ovvero diritti reali o personali di godimento o di garanzia sul bene, il terzo, che sia parte del giudizio, è chiamato ad intervenire nel procedimento di prevenzione ai sensi degli articoli 23 e 57; il giudizio civile è sospeso sino alla conclusione del procedimento di prevenzione».

5. All'articolo 56 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Se al momento dell'esecuzione del sequestro un contratto relativo all'azienda sequestrata o stipulato dal proposto in relazione al bene in stato di sequestro deve essere in tutto o in parte ancora eseguito, l'esecuzione del contratto rimane sospesa fino a quando l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del proposto, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di risolvere il contratto, salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto. La dichiarazione dell'amministratore giudiziario deve essere resa nei termini e nelle forme di cui all'articolo 41, commi 1-bis e 1-ter, e, in ogni caso, entro sei mesi dall'immissione nel possesso»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. La risoluzione del contratto in forza di provvedimento del giudice delegato fa salvo il diritto al risarcimento del danno nei soli confronti del proposto e il contraente ha diritto di far valere nel passivo il credito conseguente al mancato adempimento secondo le disposizioni previste al capo II del presente titolo».

Art. 22.Art. 21.
(Accertamento dei diritti dei terzi)(Accertamento dei diritti dei terzi)

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 57 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono sostituiti dai seguenti:

Identico

«1. L'amministratore giudiziario allega alle relazioni da presentare al giudice delegato l'elenco nominativo di tutti i creditori anteriori al sequestro, ivi compresi quelli di cui all'articolo 54-bis, l'indicazione dei crediti e delle rispettive scadenze e l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali di godimento o garanzia o diritti personali sui beni, con l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto.

2. Il giudice delegato, dopo il deposito del decreto di confisca di primo grado, assegna ai creditori un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il deposito delle istanze di accertamento dei rispettivi diritti e fissa la data dell'udienza di verifica dei crediti entro i sessanta giorni successivi. Il decreto è immediatamente notificato agli interessati, a cura dell'amministratore giudiziario».

2. Il comma 5 dell'articolo 58 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dai seguenti:

«5. La domanda è depositata, a pena di decadenza, entro il termine di cui all'articolo 57, comma 2. Successivamente, e comunque non oltre il termine di un anno dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, le domande relative ad ulteriori crediti sono ammesse solo ove il creditore provi, a pena di inammissibilità della richiesta, di non aver potuto presentare la domanda tempestivamente per causa a lui non imputabile. Al procedimento si applica l'articolo 59.

5-bis. L'amministratore giudiziario esamina le domande e redige un progetto di stato passivo rassegnando le proprie motivate conclusioni sull'ammissione o sull'esclusione di ciascuna domanda.

5-ter. L'amministratore giudiziario deposita il progetto di stato passivo almeno venti giorni prima dell'udienza fissata per la verifica dei crediti. I creditori e i titolari dei diritti sui beni oggetto di confisca possono presentare osservazioni scritte e depositare documentazioni aggiuntive, a pena di decadenza, fino a cinque giorni prima dell'udienza».

3. All'articolo 59 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. All'udienza fissata per la verifica dei crediti il giudice delegato, con l'assistenza dell'amministratore giudiziario e con la partecipazione facoltativa del pubblico ministero, assunte anche d'ufficio le opportune informazioni, verifica le domande, indicando distintamente i crediti che ritiene di ammettere, con indicazione delle eventuali cause di prelazione, e quelli che ritiene di non ammettere, in tutto o in parte, esponendo succintamente i motivi dell'esclusione»;

b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, i creditori esclusi possono proporre opposizione mediante ricorso al tribunale che ha applicato la misura di prevenzione. Ciascun creditore può impugnare nello stesso termine e con le stesse modalità i crediti ammessi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 54-bis»;

c) i commi 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:

«8. All'udienza ciascuna parte può svolgere, con l'assistenza del difensore, le proprie deduzioni e produrre documenti nuovi solo se prova di non esserne venuta in possesso tempestivamente per causa alla parte stessa non imputabile.

9. All'esito il tribunale decide con decreto ricorribile per cassazione nel termine di trenta giorni dalla sua notificazione»;

d) il comma 10 è abrogato.

4. All'articolo 60 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Dopo l'irrevocabilità del provvedimento di confisca, l'Agenzia procede al pagamento dei creditori ammessi al passivo in ragione delle distinte masse nonché dell'ordine dei privilegi e delle cause legittime di prelazione sui beni trasferiti al patrimonio dello Stato. L'Agenzia, ove le somme apprese, riscosse o comunque ricevute non siano sufficienti a soddisfare i creditori utilmente collocati al passivo, procede alla liquidazione dei beni mobili, delle aziende o rami d'azienda e degli immobili. Ove ritenga che dalla redditività dei beni si possano conseguire risorse necessarie al pagamento dei crediti, l'Agenzia può ritardare la vendita degli stessi non oltre un anno dall'irrevocabilità del provvedimento di confisca.

2. Le vendite sono effettuate dall'Agenzia con procedure competitive sulla base del valore di stima risultante dalle relazioni di cui agli articoli 36 e 41, comma 1, o utilizzando stime effettuate da parte di esperti»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. L'Agenzia può sospendere la vendita non ancora conclusa ove pervenga offerta irrevocabile d'acquisto migliorativa per un importo non inferiore al 10 per cento del prezzo offerto»;

c) il comma 5 è abrogato.

5. All'articolo 61 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Dopo l'irrevocabilità del provvedimento di confisca l'Agenzia redige il progetto di pagamento dei crediti. Il progetto contiene l'elenco dei crediti utilmente collocati al passivo, con le relative cause di prelazione, nonché l'indicazione degli importi da corrispondere a ciascun creditore»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. L'Agenzia, predisposto il progetto di pagamento, ne ordina il deposito disponendo che dello stesso sia data comunicazione a tutti i creditori»;

c) i commi 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

«6. L'Agenzia, decorso il termine di cui al comma 5, tenuto conto delle osservazioni ove pervenute, determina il piano di pagamento.

7. Entro dieci giorni dalla comunicazione del piano di pagamento, i creditori possono proporre opposizione dinanzi alla sezione civile della corte di appello del distretto della sezione specializzata o del giudice penale competente ad adottare il provvedimento di confisca. Si procede in camera di consiglio e si applicano gli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile. Le somme contestate sono accantonate. Ove non sia possibile procedere all'accantonamento, i pagamenti sono sospesi fino alla decisione sull'opposizione»;

d) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Divenuto definitivo il piano di pagamento, l'Agenzia procede ai pagamenti dovuti entro i limiti di cui all'articolo 53».

Art. 23.Art. 22.
(Rapporto con le procedure concorsuali)(Rapporto con le procedure concorsuali)

1. All'articolo 63 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

Identico

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Quando viene dichiarato il fallimento, i beni assoggettati a sequestro o confisca sono esclusi dalla massa attiva fallimentare. La verifica dei crediti e dei diritti inerenti ai rapporti relativi ai suddetti beni viene svolta dal giudice delegato del tribunale di prevenzione nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 52 e seguenti»;

b) i commi 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

«6. Se nella massa attiva del fallimento sono ricompresi esclusivamente beni già sottoposti a sequestro, il tribunale, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, dichiara chiuso il fallimento con decreto ai sensi dell'articolo 119 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.

7. In caso di revoca del sequestro o della confisca, il curatore procede all'apprensione dei beni ai sensi del capo IV del titolo II del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. Il giudice delegato al fallimento procede alla verifica dei crediti e dei diritti in relazione ai beni per i quali è intervenuta la revoca del sequestro o della confisca. Se la revoca interviene dopo la chiusura del fallimento, il tribunale provvede ai sensi dell'articolo 121 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, anche su iniziativa del pubblico ministero, ancorché sia trascorso il termine di cinque anni dalla chiusura del fallimento. Il curatore subentra nei rapporti processuali in luogo dell'amministratore giudiziario»;

c) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

«8-bis. L'amministratore giudiziario, ove siano stati sequestrati complessi aziendali e produttivi o partecipazioni societarie di maggioranza, prima che intervenga la confisca definitiva, può, previa autorizzazione del tribunale ai sensi dell'articolo 41, presentare al tribunale fallimentare competente ai sensi dell'articolo 9 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, in quanto compatibile, domanda per l'ammissione al concordato preventivo, di cui agli articoli 160 e seguenti del citato regio decreto n. 267 del 1942, nonché accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto n. 267 del 1942, o predisporre un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto n. 267 del 1942. Ove finalizzato a garantire la salvaguardia dell'unità produttiva e il mantenimento dei livelli occupazionali, il piano di ristrutturazione può prevedere l'alienazione dei beni sequestrati anche fuori dei casi di cui all'articolo 48».

2. All'articolo 64 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Salvo quanto previsto dal comma 7, i crediti e i diritti inerenti ai rapporti relativi ai beni sottoposti a sequestro, ancorché già verificati dal giudice del fallimento, sono ulteriormente verificati dal giudice delegato del tribunale di prevenzione ai sensi degli articoli 52 e seguenti»;

b) il comma 3 è abrogato;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Se sono pendenti, con riferimento ai crediti e ai diritti inerenti ai rapporti relativi per cui interviene il sequestro, i giudizi di impugnazione di cui all'articolo 98 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, il tribunale fallimentare sospende il giudizio sino all'esito del procedimento di prevenzione. Le parti interessate, in caso di revoca del sequestro, dovranno riassumere il giudizio»;

d) il comma 5 è abrogato;

e) i commi 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

«6. I crediti di cui al comma 2, verificati ai sensi degli articoli 53 e seguenti dal giudice delegato del tribunale di prevenzione, sono soddisfatti sui beni oggetto di confisca secondo il piano di pagamento di cui all'articolo 61.

7. Se il sequestro o la confisca di prevenzione hanno per oggetto l'intera massa attiva fallimentare ovvero, nel caso di società di persone, l'intero patrimonio personale dei soci illimitatamente responsabili, il tribunale, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, dichiara la chiusura del fallimento con decreto ai sensi dell'articolo 119 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni».

Art. 23.
(Modifica all’articolo 71 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)

1. All'articolo 71, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: «270-quater.1, 270-quinquies,» sono inserite le seguenti: «314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis,» e dopo le parole: «416, 416-bis,» è inserita la seguente: «418,».

Art. 24.
(Modifica all’articolo 76 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159)

1. All'articolo 76 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Chi omette di adempiere ai doveri informativi di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 34-bis nei confronti dell'amministratore giudiziario è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Alla condanna consegue la confisca dei beni acquistati e dei pagamenti ricevuti per i quali è stata omessa la comunicazione».

Art. 25.
(Modifiche all’articolo 83 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)

1. All'articolo 83 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «i concessionari di opere pubbliche» sono sostituite dalle seguenti: «i concessionari di lavori o di servizi pubblici»;

b) al comma 3, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) per i provvedimenti, gli atti ed i contratti il cui valore complessivo non supera i 150.000 euro».

Art. 24.Art. 26.
(Modifica all'articolo 84 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)(Modifica all'articolo 84 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)

1. Alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 84 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: «353, 353-bis,» è inserita la seguente: «603-bis,».

Identico

Capo VCapo V
AGENZIA NAZIONALE PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATAAGENZIA NAZIONALE PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA
Art. 25.Art. 27.
(Disposizioni sull'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata)(Disposizioni sull'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata)

1. L'articolo 110 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

1. Identico:

«Art. 110. -- (L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata). -- 1. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa e contabile, ha la sede principale in Roma, la sede secondaria in Reggio Calabria ed è posta sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri. L'Agenzia dispone, compatibilmente con le sue esigenze di funzionalità, che la propria sede sia stabilita all'interno di un immobile confiscato ai sensi del presente decreto.

«Art. 110. -- (L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata). -- 1. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa e contabile, ha la sede principale in Roma, le sedi secondarie in Reggio Calabria, Palermo, Catania, Napoli, Bologna e Milano ed è posta sotto la vigilanza del Ministro dell'interno. L'Agenzia dispone, compatibilmente con le sue esigenze di funzionalità, che le proprie sedi siano stabilite all'interno di un immobile confiscato ai sensi del presente decreto.

2. All'Agenzia sono attribuiti i seguenti compiti:

2. Identico:

a) acquisizione, attraverso il proprio sistema informativo, dei flussi informativi necessari per l'esercizio dei propri compiti istituzionali: dati, documenti e informazioni oggetto di flusso di scambio, in modalità bidirezionale, con il sistema informativo del Ministero della giustizia, dell'autorità giudiziaria, con le banche dati e i sistemi informativi delle prefetture-uffici territoriali del Governo, degli enti territoriali, delle società Equitalia ed Equitalia Giustizia, delle agenzie fiscali e con gli amministratori giudiziari, con le modalità previste dagli articoli 1, 2 e 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 233; acquisizione, in particolare, dei dati relativi ai beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata nel corso dei procedimenti penali e di prevenzione; acquisizione delle informazioni relative allo stato dei procedimenti di sequestro e confisca; verifica dello stato dei beni nei medesimi procedimenti, accertamento della consistenza, della destinazione e dell'utilizzo dei beni; programmazione dell'assegnazione e della destinazione dei beni confiscati; analisi dei dati acquisiti, nonché delle criticità relative alla fase di assegnazione e destinazione; a tale fine, l'Agenzia si avvale delle risorse di cui all'articolo 41-bis, comma 2;

a) acquisizione, attraverso il proprio sistema informativo, dei flussi informativi necessari per l'esercizio dei propri compiti istituzionali: dati, documenti e informazioni oggetto di flusso di scambio, in modalità bidirezionale, con il sistema informativo del Ministero della giustizia, dell'autorità giudiziaria, con le banche dati e i sistemi informativi delle prefetture-uffici territoriali del Governo, degli enti territoriali, delle società Equitalia ed Equitalia Giustizia, delle agenzie fiscali e con gli amministratori giudiziari, con le modalità previste dagli articoli 1, 2 e 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 233; acquisizione, in particolare, dei dati relativi ai beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata nel corso dei procedimenti penali e di prevenzione; acquisizione delle informazioni relative allo stato dei procedimenti di sequestro e confisca; verifica dello stato dei beni nei medesimi procedimenti, accertamento della consistenza, della destinazione e dell'utilizzo dei beni; programmazione dell'assegnazione e della destinazione dei beni confiscati; analisi dei dati acquisiti, nonché delle criticità relative alla fase di assegnazione e destinazione; per l’attuazione della presente lettera è autorizzata la spesa di 850.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’interno. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;

b) ausilio dell'autorità giudiziaria nell'amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel corso del procedimento di prevenzione di cui al libro I, titolo III; ausilio finalizzato a rendere possibile, sin dalla fase del sequestro, l'assegnazione provvisoria dei beni immobili e delle aziende per fini istituzionali o sociali agli enti, alle associazioni e alle cooperative di cui all'articolo 48, comma 3, ferma restando la valutazione del giudice delegato sulla modalità dell'assegnazione;

b) identica;

c) ausilio dell'autorità giudiziaria nell'amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel corso dei procedimenti penali per i delitti di cui agli articoli 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni; ausilio svolto al fine di rendere possibile, sin dalla fase del sequestro, l'assegnazione provvisoria dei beni immobili e delle aziende per fini istituzionali o sociali agli enti, alle associazioni e alle cooperative di cui all'articolo 48, comma 3, del presente decreto, ferma restando la valutazione del giudice delegato sulla modalità dell'assegnazione;

c) identica;

d) amministrazione e destinazione, ai sensi dell'articolo 38, dei beni confiscati, dal provvedimento di confisca emesso dalla corte di appello, in esito del procedimento di prevenzione di cui al libro I, titolo III;

d) identica;

e) amministrazione, dal provvedimento di confisca emesso dalla corte di appello nonché di sequestro o confisca emesso dal giudice dell'esecuzione, e destinazione dei beni confiscati, per i delitti di cui agli articoli 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, nonché dei beni definitivamente confiscati dal giudice dell'esecuzione;

e) identica;

f) adozione di iniziative e di provvedimenti necessari per la tempestiva assegnazione e destinazione dei beni confiscati, anche attraverso la nomina, ove necessario, di commissari ad acta.

f) identica.

3. L'Agenzia è sottoposta al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni».

3. Identico».

2. L'articolo 111 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

2. Identico:

«Art. 111. - (Organi dell'Agenzia). -- 1. Sono organi dell'Agenzia e restano in carica per quattro anni rinnovabili per una sola volta:

«Art. 111. - (Organi dell'Agenzia). -- 1. Identico.

a) il Direttore;

b) il Consiglio direttivo;

c) il Collegio dei revisori;

d) il Comitato consultivo di indirizzo.

2. Il Direttore è scelto tra figure professionali che abbiano maturato esperienza professionale specifica, almeno quinquennale, nella gestione dei beni e delle aziende: prefetti provenienti dalla carriera prefettizia, dirigenti dell'Agenzia del demanio, magistrati che abbiano conseguito almeno la quinta valutazione di professionalità o delle magistrature superiori. Il soggetto scelto è collocato fuori ruolo o in aspettativa secondo l'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Il Direttore è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

2. Il Direttore è scelto tra figure professionali che abbiano maturato esperienza professionale specifica, almeno quinquennale, nella gestione dei beni e delle aziende: prefetti, dirigenti dell'Agenzia del demanio, magistrati che abbiano conseguito almeno la quinta valutazione di professionalità o delle magistrature superiori. Il soggetto scelto è collocato fuori ruolo o in aspettativa secondo l'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Il Direttore è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

3. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Direttore dell'Agenzia ed è composto:

3. Identico:

a) da un magistrato designato dal Ministro della giustizia;

a) identica;

b) da un magistrato designato dal Procuratore nazionale antimafia;

b) identica;

c) da un rappresentante del Ministero dell'interno designato dal Ministro dell'interno;

c) da due qualificati esperti in materia di gestioni aziendali e patrimoniali designati, di concerto, dal Ministro dell'interno e dal Ministro dell'economia e delle finanze;

d) identica;

d) da un qualificato esperto in materia di progetti di finanziamenti europei e nazionali designato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato per la politica di coesione.

e) identica.

4. I componenti del Consiglio direttivo, designati ai sensi del comma 3, sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

4. I componenti del Consiglio direttivo, designati ai sensi del comma 3, sono nominati con decreto del Ministro dell'interno.

5. Il Collegio dei revisori, costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri fra gli iscritti nel Registro dei revisori legali. Un componente effettivo e un componente supplente sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze.

5. Il Collegio dei revisori, costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, è nominato con decreto del Ministro dell'interno fra gli iscritti nel Registro dei revisori legali. Un componente effettivo e un componente supplente sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze.

6. Il Comitato consultivo di indirizzo è presieduto dal Direttore dell'Agenzia ed è composto:

6. Identico:

a) da un qualificato esperto in materia di politica di coesione territoriale, designato dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica;

a) da un qualificato esperto in materia di politica di coesione territoriale, designato dal Dipartimento per le politiche di coesione;

b) da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, designato dal medesimo Ministro;

b) identica;

c) da un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, designato dal medesimo Ministro;

c) identica;

d) da un responsabile dei fondi del Programma operativo nazionale "sicurezza", designato dal Ministro dell'interno;

d) identica;

e) da un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, designato dal medesimo Ministro;

e) identica;

f) da un rappresentante delle regioni, designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome;

f) identica;

g) da un rappresentante dei comuni, designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI);

g) identica;

h) da un rappresentante delle associazioni che possono essere destinatarie o assegnatarie dei beni sequestrati o confiscati, di cui all'articolo 48, comma 3, lettera c), designato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali sulla base di criteri di trasparenza, rappresentatività e rotazione semestrale, specificati nel decreto di nomina;

h) identica;

i) da un rappresentante delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, da un rappresentante delle cooperative e da un rappresentante delle associazioni dei datori di lavoro, designati dalle rispettive associazioni.

i) identica.

7. Alle riunioni possono essere chiamati a partecipare i rappresentanti degli enti territoriali ove i beni o le aziende sequestrati e confiscati si trovano. I componenti del Comitato consultivo di indirizzo, designati ai sensi del comma 6, sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Ai componenti non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento comunque denominato.

7. Alle riunioni possono essere chiamati a partecipare i rappresentanti degli enti territoriali ove i beni o le aziende sequestrati e confiscati si trovano. I componenti del Comitato consultivo di indirizzo, designati ai sensi del comma 6, sono nominati con decreto del Ministro dell'interno. Ai componenti non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento comunque denominato.

8. I compensi degli organi sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e sono posti a carico del bilancio dell'Agenzia. Per la partecipazione alle sedute degli organi non spettano gettoni di presenza o emolumenti a qualsiasi titolo dovuti».

8. I compensi degli organi sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e sono posti a carico del bilancio dell'Agenzia. Per la partecipazione alle sedute degli organi non spettano gettoni di presenza o emolumenti a qualsiasi titolo dovuti».

3. L'articolo 112 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

3. Identico:

«Art. 112. - (Attribuzioni degli organi dell'Agenzia). -- 1. Il Direttore dell'Agenzia ne assume la rappresentanza legale, può nominare uno o più delegati anche con poteri di rappresentanza, convoca con frequenza periodica il Consiglio direttivo e il Comitato consultivo di indirizzo e stabilisce l'ordine del giorno delle sedute. Provvede altresì all'attuazione degli indirizzi e delle linee guida di cui al comma 4, lettera d), presenta al Consiglio direttivo il bilancio preventivo e il conto consuntivo. Il Direttore riferisce periodicamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri e presenta una relazione semestrale sull'attività svolta dall'Agenzia, fermo restando quanto previsto dall'articolo 49, comma 1, ultimo periodo.

«Art. 112. - (Attribuzioni degli organi dell'Agenzia). -- 1. Il Direttore dell'Agenzia ne assume la rappresentanza legale, può nominare uno o più delegati anche con poteri di rappresentanza, convoca con frequenza periodica il Consiglio direttivo e il Comitato consultivo di indirizzo e stabilisce l'ordine del giorno delle sedute. Provvede altresì all'attuazione degli indirizzi e delle linee guida di cui al comma 4, lettera d), presenta al Consiglio direttivo il bilancio preventivo e il conto consuntivo. Il Direttore riferisce periodicamente ai Ministri dell'interno e della giustizia e presenta una relazione semestrale sull'attività svolta dall'Agenzia, fermo restando quanto previsto dall'articolo 49, comma 1, ultimo periodo.

2. L'Agenzia coadiuva l'autorità giudiziaria nella gestione fino al provvedimento di confisca emesso dalla corte di appello e adotta i provvedimenti di destinazione dei beni confiscati per le prioritarie finalità istituzionali e sociali, secondo le modalità indicate dal libro I, titolo III, capo III. Nelle ipotesi previste dalle norme in materia di tutela ambientale e di sicurezza, ovvero quando il bene sia improduttivo, oggettivamente inutilizzabile, non destinabile o non alienabile, l'Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti di distruzione o di demolizione.

2. Identico.

3. L'Agenzia, per le attività di sua competenza, si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle prefetture -- uffici territoriali del Governo territorialmente competenti. I prefetti costituiscono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un nucleo di supporto composto da funzionari di comprovata esperienza nel settore dei beni confiscati, anche provenienti da altra pubblica amministrazione, e integrato, ove necessario, da rappresentanti di categorie professionali, enti o associazioni per questioni di rispettivo interesse. In relazione ai compiti dell'Agenzia di ausilio all'autorità giudiziaria nella gestione dei beni in stato di sequestro, il prefetto può essere delegato ad accedere agli atti dell'amministratore giudiziario.

3. L’Agenzia, per le attività connesse all’amministrazione e alla destinazione dei beni sequestrati e confiscati anche in via non definitiva, nonché per il monitoraggio sul corretto utilizzo dei beni assegnati, si avvale delle prefetture - uffici territoriali del Governo territorialmente competenti presso le quali è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un apposito nucleo di supporto. Con decreto del Ministro dell’interno sono definiti la composizione di ciascun nucleo di supporto ed il relativo contingente di personale, secondo criteri di flessibilità e modularità che tengano conto anche della presenza significativa, nel territorio di riferimento, di beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. I prefetti, con il provvedimento di costituzione del nucleo di supporto, individuano, sulla base di linee guida adottate dal Consiglio direttivo dell’Agenzia, le altre amministrazioni, gli enti e le associazioni che partecipano alle attività del nucleo con propri rappresentanti.

4. L'Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo, previo parere motivato del Comitato consultivo di indirizzo:

4. L'Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo:

a) utilizza i flussi acquisiti attraverso il proprio sistema informativo per facilitare le collaborazioni tra amministratori giudiziari e tra coadiutori e favorire, su tutto il territorio nazionale in modo particolare per le aziende, l'instaurazione e la prosecuzione di rapporti commerciali tra le imprese sequestrate o confiscate;

a) identica;

b) predispone meccanismi di intervento per effettuare, ove l'amministratore giudiziario lo richieda, l'analisi aziendale e verificare la possibilità di prosecuzione o ripresa dell'attività imprenditoriale ovvero avviare procedure di liquidazione o di ristrutturazione del debito;

b) identica;

c) stipula protocolli di intesa con le strutture interessate e con le associazioni di categoria per l'individuazione di professionalità necessarie per la prosecuzione o la ripresa dell'attività d'impresa anche avvalendosi dei nuclei territoriali di supporto istituiti presso le prefetture -- uffici territoriali del Governo;

c) identica;

d) emana le linee guida interne che intende seguire sia per fornire ausilio all'autorità giudiziaria, sia per stabilire la destinazione dei beni confiscati; indica, in relazione ai beni aziendali, gli interventi necessari per salvaguardare il mantenimento del valore patrimoniale e i livelli occupazionali; in relazione ai beni immobili, gli interventi utili per incrementarne la redditività e per agevolare la loro eventuale devoluzione allo Stato liberi da pesi e oneri, anche prevedendo un'assegnazione provvisoria ai sensi dell'articolo 110, comma 2, lettera b);

d) previo parere motivato del Comitato consultivo di indirizzo, emana le linee guida interne che intende seguire sia per fornire ausilio all'autorità giudiziaria, sia per stabilire la destinazione dei beni confiscati; indica, in relazione ai beni aziendali, gli interventi necessari per salvaguardare il mantenimento del valore patrimoniale e i livelli occupazionali; in relazione ai beni immobili, gli interventi utili per incrementarne la redditività e per agevolare la loro eventuale devoluzione allo Stato liberi da pesi e oneri, anche prevedendo un'assegnazione provvisoria ai sensi dell'articolo 110, comma 2, lettera b);

e) predispone protocolli operativi su base nazionale per concordare con l'Associazione bancaria italiana (ABI) e con la Banca d'Italia modalità di rinegoziazione dei rapporti bancari già in essere con le aziende sequestrate o confiscate;

e) previo parere motivato del Comitato consultivo di indirizzo, predispone protocolli operativi su base nazionale per concordare con l'Associazione bancaria italiana (ABI) e con la Banca d'Italia modalità di rinegoziazione dei rapporti bancari già in essere con le aziende sequestrate o confiscate;

f) richiede all'autorità di vigilanza di cui all'articolo 110, comma 1, l'autorizzazione a utilizzare gli immobili di cui all'articolo 48, comma 3, lettera b);

f) identica;

g) richiede la modifica della destinazione d'uso del bene confiscato, in funzione della valorizzazione dello stesso o del suo utilizzo per finalità istituzionali o sociali, anche in deroga agli strumenti urbanistici;

g) identica;

h) approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo;

h) previo parere motivato del Comitato consultivo di indirizzo, approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo;

i) verifica l'utilizzo dei beni da parte dei privati e degli enti pubblici, conformemente ai provvedimenti di assegnazione e di destinazione;

i) verifica l'utilizzo dei beni da parte dei privati e degli enti pubblici, conformemente ai provvedimenti di assegnazione e di destinazione; verifica in modo continuo e sistematico, avvalendosi delle prefetture- uffici territoriali del Governo e, ove necessario, delle Forze di polizia, la conformità dell'utilizzo dei beni, da parte dei privati e degli enti pubblici, ai provvedimenti di assegnazione e di destinazione. Il prefetto riferisce semestralmente all'Agenzia sugli esiti degli accertamenti effettuati;

l) revoca il provvedimento di assegnazione e destinazione nel caso di mancato o difforme utilizzo del bene rispetto alle finalità indicate nonché negli altri casi stabiliti dalla legge;

l) identica;

m) sottoscrive convenzioni e protocolli con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali, ordini professionali, enti e associazioni per le finalità del presente decreto;

m) previo parere motivato del Comitato consultivo di indirizzo, sottoscrive convenzioni e protocolli con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali, ordini professionali, enti e associazioni per le finalità del presente decreto;

n) adotta un regolamento di organizzazione interna.

n) identica.

5. Il Comitato consultivo di indirizzo:

5. Identico:

a) esprime parere sugli atti di cui al comma 4;

a) esprime parere sugli atti di cui al comma 4, lettere d), e), h) ed m);

b) può presentare proposte e fornire elementi per fare interagire gli amministratori giudiziari delle aziende, ovvero per accertare, su richiesta dell'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, la disponibilità degli enti territoriali, delle associazioni e delle cooperative di cui all'articolo 48, comma 3, lettera c), a prendere in carico i beni immobili, che non facciano parte di compendio aziendale, sin dalla fase del sequestro;

b) identica;

c) esprime pareri su specifiche questioni riguardanti la destinazione e l'utilizzazione dei beni sequestrati o confiscati nonché su ogni altra questione che venga sottoposta ad esso dal Consiglio direttivo, dal Direttore dell'Agenzia o dall'autorità giudiziaria.

c) identica.

6. Il Collegio dei revisori svolge i compiti di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123».

6. Identico».

4. L'articolo 113 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

4. Identico.

«Art. 113. -- (Organizzazione e funzionamento dell'Agenzia). -- 1. Con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono disciplinati, entro il limite di spesa di cui all'articolo 118:

a) l'organizzazione e la dotazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Agenzia, selezionando personale con specifica competenza in materia di gestione delle aziende, di accesso al credito bancario e ai finanziamenti europei;

b) la contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale relativa alla gestione dell'Agenzia, assicurandone la separazione finanziaria e contabile dalle attività di amministrazione e custodia dei beni sequestrati e confiscati;

c) i flussi informativi necessari per l'esercizio dei compiti attribuiti all'Agenzia nonché le modalità delle comunicazioni, da effettuarsi per via telematica, tra l'Agenzia e l'autorità giudiziaria.

2. Ai fini dell'amministrazione e della custodia dei beni confiscati di cui all'articolo 110, comma 2, lettere d) ed e), i rapporti tra l'Agenzia e l'Agenzia del demanio sono disciplinati mediante apposita convenzione, anche onerosa, avente ad oggetto, in particolare, la stima e la manutenzione dei beni custoditi nonché l'avvalimento del personale dell'Agenzia del demanio.

3. Successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento, ovvero, quando più di uno, dell'ultimo dei regolamenti di cui al comma 1, l'Agenzia, per l'assolvimento dei suoi compiti, può avvalersi di altre amministrazioni ovvero enti pubblici, comprese le Agenzie fiscali, sulla base di apposite convenzioni, anche onerose.

4. Per le esigenze connesse alla vendita e alla liquidazione delle aziende e degli altri beni definitivamente confiscati, l'Agenzia può conferire, nei limiti delle disponibilità finanziarie di bilancio, apposito incarico, anche a titolo oneroso, a società a totale o prevalente capitale pubblico. I rapporti tra l'Agenzia e la società incaricata sono disciplinati da un'apposita convenzione che definisce le modalità di svolgimento dell'attività affidata e ogni aspetto relativo alla rendicontazione e al controllo.

5. L'Agenzia è inserita nella Tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni».

5. L’articolo 113-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituto dai seguenti:

«Art. 113-bis. - (Disposizioni in materia di organico dell’Agenzia). – 1. La dotazione organica dell’Agenzia è determinata in duecento unità complessive, ripartite tra le diverse qualifiche, dirigenziali e non, secondo contingenti da definire con il regolamento adottato ai sensi dell’articolo 113, comma 1.

2. Alla copertura dell’incremento della dotazione organica di centosettanta unità, di cui al comma 1, si provvede mediante le procedure di mobilità di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Il passaggio del personale all’Agenzia a seguito della procedura di mobilità determina la soppressione del posto in organico nell’Amministrazione di provenienza e il contestuale trasferimento delle relative risorse finanziarie al bilancio dell’Agenzia e avviene senza maggiori oneri a carico del bilancio medesimo.

3. I nominativi del personale di cui ai commi precedenti sono inseriti nel sito dell’Agenzia in base ai criteri di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

4. Il Direttore dell’Agenzia, previa delibera del Consiglio direttivo, può stipulare, nei limiti delle disponibilità finanziarie esistenti e nel rispetto dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, contratti a tempo determinato per il conferimento di incarichi di particolare specializzazione in materia di gestioni aziendali e patrimoniali.

Art. 113-ter. - (Incarichi speciali). – 1. In aggiunta al personale di cui all’articolo 113-bis, presso l’Agenzia e alle dirette dipendenze funzionali del Direttore può operare, in presenza di professionalità specifiche ed adeguate, nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, un contingente, fino al limite massimo di dieci unità, di personale con qualifica dirigenziale o equiparata, appartenente alle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, alle Forze di polizia di cui all’articolo 16 della legge 1º aprile 1981, n. 121, nonché ad enti pubblici economici.

2. Il personale di cui al comma 1, fatta eccezione per quello della carriera prefettizia che può essere collocato fuori ruolo, viene posto in posizione di comando o di distacco anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilità e nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

3. Il personale di cui al comma 1 conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fisso, continuativo e accessorio, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con oneri a carico dell’amministrazione di appartenenza e successivo rimborso da parte dell’Agenzia all’amministrazione di appartenenza dei soli oneri relativi al trattamento accessorio. Per il personale appartenente alle Forze di polizia di cui all’articolo 16 della legge 1º aprile 1981, n. 121, si applica la disposizione di cui all’articolo 2, comma 91, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

6. Restano fermi i diritti acquisiti dal personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato nei ruoli dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi dell’articolo 1, comma 191, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Capo VICapo VI
MODIFICHE AL CODICE PENALE, AL CODICE DI PROCEDURA PENALE E ALLA LEGISLAZIONE COMPLEMENTARE. DELEGHE AL GOVERNO PER LA DISCIPLINA DEL REGIME DI INCOMPATIBILITÀ RELATIVO AGLI UFFICI DI AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO E DI CURATORE FALLIMENTARE E PER LA TUTELA DEL LAVORO NELLE AZIENDE SEQUESTRATE E CONFISCATEMODIFICHE AL CODICE PENALE, AL CODICE DI PROCEDURA PENALE E ALLA LEGISLAZIONE COMPLEMENTARE. DELEGHE AL GOVERNO PER LA DISCIPLINA DEL REGIME DI INCOMPATIBILITÀ RELATIVO AGLI UFFICI DI AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO E DI CURATORE FALLIMENTARE E PER LA TUTELA DEL LAVORO NELLE AZIENDE SEQUESTRATE E CONFISCATE
Art. 26.Art. 28.
(Modifiche al codice penale, alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e agli articoli 25-quinquies e 25-duodecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)(Modifiche al codice penale, alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e all’articolo 25-duodecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)

1. Dopo l'articolo 603-ter del codice penale è inserito il seguente:

Soppresso

«Art. 603-quater. -- (Confisca obbligatoria). -- In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto previsto dall'articolo 603-bis, è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato. Ove essa non sia possibile, è disposta la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente al prodotto, prezzo o profitto del reato».

1. All’articolo 640-bis del codice penale, le parole: «da uno a sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a sette anni».

2. All'articolo 104-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

2. Identico.

a) al comma 1, le parole: «all'articolo 2-sexies, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni»;

b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Il giudice che dispone il sequestro nomina un amministratore giudiziario ai fini della gestione. Si applicano le norme di cui al libro I, titolo III, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni.

1-ter. I compiti del giudice delegato alla procedura sono svolti nel corso di tutto il procedimento dal giudice che ha emesso il decreto di sequestro ovvero, nel caso di provvedimento emesso da organo collegiale, dal giudice delegato nominato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 35, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni».

3. All'articolo 132-bis, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

3. Identico.

«f-bis) ai processi nei quali vi sono beni sequestrati in funzione della confisca di cui all'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni».

4. All'articolo 25-quinquies, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, le parole: «e 602,» sono sostituite dalle seguenti: «, 602 e 603-bis,».

Soppresso

5. All'articolo 25-duodecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

4. Identico.

«1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.

1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno».

Art. 27.Art. 29.
(Modifiche all'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356)(Modifiche all'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356)

1. All'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Identico:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

a) identica;

«1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 325, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 517-ter e 517-quater, nonché dagli articoli 452-quater, 452-octies, primo comma, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, 603-bis, 629, 644, 644-bis, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, dall'articolo 295, secondo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, dall'articolo 12-quinquies, comma 1, del presente decreto, dall'articolo 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, o per taluno dei delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale, è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. In ogni caso il condannato non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale»;

b) i commi 2 e 2-bis sono abrogati;

b) identica;

c) al comma 2-ter sono apportate le seguenti modificazioni:

c) identica;

1) le parole: «Nel caso previsto dal comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi previsti dal comma 1»;

2) le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «allo stesso comma»;

3) dopo le parole: «altre utilità» sono inserite le seguenti: «di legittima provenienza»;

d) i commi 2-quater, 3 e 4 sono abrogati;

d) identica;

e) il comma 4-bis è sostituito dal seguente:

e) identica:

«4-bis. Le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati nonché quelle in materia di tutela dei terzi e di esecuzione del sequestro previste dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si applicano ai casi di sequestro e confisca previsti dai commi da 1 a 2-ter del presente articolo, nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale. In tali casi l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata coadiuva l'autorità giudiziaria nell'amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati, fino al provvedimento di confisca emesso dalla corte di appello nei procedimenti penali e, successivamente a tale provvedimento, amministra i beni medesimi secondo le modalità previste dal citato codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011. Restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno»;

«4-bis. Le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati nonché quelle in materia di tutela dei terzi e di esecuzione del sequestro previste dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si applicano ai casi di sequestro e confisca previsti dai commi 1 e 2-ter del presente articolo, nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale. In tali casi l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata coadiuva l'autorità giudiziaria nell'amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati, fino al provvedimento di confisca emesso dalla corte di appello nei procedimenti penali e, successivamente a tale provvedimento, amministra i beni medesimi secondo le modalità previste dal citato codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011. Restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno»;

f) dopo il comma 4-quater sono aggiunti i seguenti:

f) identica:

«4-quinquies. Nel processo di cognizione devono essere citati i terzi titolari di diritti reali o personali di godimento sui beni in stato di sequestro, di cui l'imputato risulti avere la disponibilità a qualsiasi titolo.

«4-quinquies. Identico.

4-sexies. Competente a emettere i provvedimenti previsti dai commi 1 e 1-ter, dopo l'irrevocabilità della sentenza, è il giudice di cui all'articolo 666, commi 1, 2 e 3, del codice di procedura penale. Il giudice, sulla richiesta di sequestro e contestuale confisca proposta dal pubblico ministero, provvede nelle forme previste dall'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale. L'opposizione è proposta, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del decreto.

4-sexies. Competente a emettere i provvedimenti previsti dai commi 1 e 2-ter, dopo l'irrevocabilità della sentenza, è il giudice di cui all'articolo 666, commi 1, 2 e 3, del codice di procedura penale. Il giudice, sulla richiesta di sequestro e contestuale confisca proposta dal pubblico ministero, provvede nelle forme previste dall'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale. L'opposizione è proposta, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del decreto.

4-septies. Le disposizioni di cui ai commi precedenti, ad eccezione del comma 2-ter, si applicano quando, pronunziata sentenza di condanna in uno dei gradi di giudizio, il giudice di appello o la Corte di cassazione dichiarano estinto il reato per prescrizione o per amnistia, decidendo sull'impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell'imputato.

4-septies. Identico.

4-octies. In caso di morte del soggetto nei cui confronti è stata disposta la confisca con sentenza di condanna passata in giudicato, il relativo procedimento inizia o prosegue, a norma dell'articolo 666 del codice di procedura penale, nei confronti degli eredi o comunque degli aventi causa.

4-octies. Identico.

4-novies. L'autorità giudiziaria competente ad amministrare i beni sequestrati è il giudice che ha disposto il sequestro ovvero, se organo collegiale, il giudice delegato nominato dal collegio stesso. L'opposizione ai provvedimenti adottati, ove consentita, è presentata, nelle forme dell'articolo 666 del codice di procedura penale, allo stesso giudice ovvero, nel caso di provvedimento del giudice delegato, al collegio».

4-novies. Identico».

Art. 30.
(Modifica all’articolo 4 della legge 22 dicembre 1999, n. 512)

1. All’articolo 4 della legge 22 dicembre 1999, n. 512, dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

«2-ter. Gli enti di cui ai commi 1-bis e 2-bis, ad eccezione delle associazioni iscritte nell’elenco prefettizio di cui all’articolo 13, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, ai fini del rimborso delle spese processuali accedono al Fondo a condizione che l’affidabilità e la capacità operativa in favore delle vittime dei reati di tipo mafioso siano dimostrate:

a) dall’atto costitutivo dell’ente, in cui la finalità di assistenza e solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso risulti chiaramente enunciata;

b) dalla effettiva e non occasionale partecipazione a iniziative di diffusione della cultura della legalità e dei valori di solidarietà promossi dalla presente legge;

c) dall’insussistenza nei confronti del presidente o del rappresentante legale dell’ente delle condizioni ostative di cui ai commi 3 e 4».

Art. 28.Art. 31.
(Modifiche all'articolo 7-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Delega al Governo per la disciplina del regime di incompatibilità relativo agli uffici di amministratore giudiziario e di curatore fallimentare)(Modifiche all'articolo 7-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Delega al Governo per la disciplina del regime di incompatibilità relativo agli uffici di amministratore giudiziario e di curatore fallimentare)

1. All'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, dopo il comma 2-quinquies è inserito il seguente:

Identico

«2-sexies. Presso il tribunale del capoluogo del distretto e presso la corte di appello, sono istituite sezioni ovvero individuati collegi che trattano in via esclusiva i procedimenti previsti dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Presso il tribunale circondariale di Trapani e il tribunale circondariale di Santa Maria Capua Vetere sono istituiti sezioni o collegi specializzati in materia di misure di prevenzione. A tali collegi o sezioni, ai quali è garantita una copertura prioritaria delle eventuali carenze di organico, è assegnato un numero di magistrati rispetto all'organico complessivo dell'ufficio pari alla percentuale che sarà stabilita con delibera del Consiglio superiore della magistratura e comunque non inferiore a tre componenti. Se per le dimensioni dell'ufficio i magistrati componenti delle sezioni o collegi specializzati in materia di misure di prevenzione dovranno svolgere anche altre funzioni, il carico di lavoro nelle altre materie dovrà essere proporzionalmente ridotto nella misura che sarà stabilita con delibera del Consiglio superiore della magistratura. Il presidente del tribunale o della corte di appello assicura che il collegio o la sezione sia prevalentemente composto da magistrati forniti di specifica esperienza nella materia della prevenzione o dei reati di criminalità organizzata, o che abbiano svolto funzioni civili, fallimentari e societarie, garantendo la necessaria integrazione delle competenze».

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante disposizioni per disciplinare il regime delle incompatibilità relative agli uffici di amministratore giudiziario e di coadiutore dell'amministrazione giudiziaria, nonché di curatore nelle procedure fallimentari e figure affini delle altre procedure concorsuali, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere l'incompatibilità per rapporti di parentela, affinità, convivenza e, comunque, assidua frequentazione con magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico;

b) prevedere che il presidente della corte di appello eserciti la vigilanza sulle nomine ai predetti incarichi conferite a soggetti che abbiano con i magistrati del distretto giudiziario, in cui ha sede l'ufficio titolare del procedimento, gli indicati rapporti di parentela, affinità, coniugio o frequentazione assidua, in modo tale da evitare indebite commistioni e compromissione della credibilità della funzione giudiziaria.

3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 2 è trasmesso alle Camere, corredato di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo, per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. I pareri sono resi nel termine di sessanta giorni, decorsi i quali il decreto può essere comunque adottato. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine di delega previsto dal comma 2, o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di sessanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato.

Art. 29.Art. 32.
(Delega al Governo per la tutela del lavoro nell'ambito delle imprese sequestrate e confiscate)(Delega al Governo per la tutela del lavoro nell'ambito delle imprese sequestrate e confiscate)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante disposizioni per le imprese sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria fino alla loro assegnazione, prevedendo incentivi nelle forme della premialità fiscale e contributiva, favorendo l'emersione del lavoro irregolare nonché il contrasto dell'intermediazione illecita e dello sfruttamento del lavoro e consentendo, ove necessario, l'accesso all'integrazione salariale e agli ammortizzatori sociali.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante disposizioni per le imprese sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria fino alla loro assegnazione, favorendo l'emersione del lavoro irregolare nonché il contrasto dell'intermediazione illecita e dello sfruttamento del lavoro e consentendo, ove necessario, l'accesso all'integrazione salariale e agli ammortizzatori sociali.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato realizzando:

2. Identico.

a) una completa ricognizione della normativa vigente in materia di ammortizzatori sociali, di incentivi per l'emersione del lavoro irregolare nonché per il contrasto dell'intermediazione illecita e dello sfruttamento del lavoro e di incentivi alle imprese;

b) l'armonizzazione e il coordinamento della normativa di cui alla lettera a) con il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

c) l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni adottate dall'Unione europea.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

3. Identico:

a) tutte le misure di sostegno alle imprese sequestrate e confiscate e ai lavoratori nonché quelle volte a favorire, per tali imprese, la regolarizzazione dei rapporti di lavoro e l'adeguamento della loro organizzazione e delle loro attività alle norme vigenti in materia fiscale, contributiva e di sicurezza siano richieste previe elaborazione e approvazione del programma di prosecuzione dell'attività delle imprese, di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

a) identica;

b) dalle misure di sostegno ai lavoratori delle imprese di cui alla lettera a) siano esclusi: i dipendenti oggetto di indagini connesse o pertinenti al reato di associazione mafiosa o a reati aggravati di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni; il proposto; il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con essi conviventi ove risulti che il rapporto di lavoro sia fittizio o che gli stessi si siano concretamente ingeriti nella gestione dell'azienda; i dipendenti che abbiano concretamente partecipato alla gestione dell'azienda prima del sequestro e fino all'esecuzione di esso;

b) dalle misure di sostegno ai lavoratori delle imprese di cui alla lettera a) siano esclusi: i dipendenti oggetto di indagini connesse o pertinenti al reato di associazione mafiosa o a reati aggravati di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni; il proposto; il coniuge o la parte dell’unione civile, i parenti, gli affini e le persone con essi conviventi ove risulti che il rapporto di lavoro sia fittizio o che gli stessi si siano concretamente ingeriti nella gestione dell'azienda; i dipendenti che abbiano concretamente partecipato alla gestione dell'azienda prima del sequestro e fino all'esecuzione di esso;

c) anche ai lavoratori delle aziende sottoposte a sequestro o a confisca ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si applichi, ove necessario, la disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale e degli accessi agli ammortizzatori sociali;

c) identica;

d) il Governo fissi i tempi, le modalità e la copertura della richiesta di integrazione salariale;

d) identica;

e) la richiesta di copertura salariale riguardi, fatta eccezione per i soggetti di cui alla lettera b), tutti i lavoratori dipendenti già presenti nel giornale di cantiere e quelli che intrattengono o hanno intrattenuto con l'azienda un rapporto di lavoro riconosciuto con il decreto di approvazione del piano di prosecuzione o di ripresa dell'attività dell'impresa ovvero con altri provvedimenti anche precedenti del tribunale o del giudice delegato;

e) identica;

f) sia data comunicazione al prefetto per l'attivazione del confronto sindacale, all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e alla relativa commissione presso l'INPS per l'attivazione delle procedure della cassa integrazione guadagni per quanto di competenza nonché, in caso di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, specifica segnalazione alla Rete del lavoro agricolo di qualità, istituita presso l'INPS dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

f) identica;

g) i datori di lavoro che assumono, con contratto a tempo indeterminato, lavoratori delle aziende sottoposte a sequestro o a confisca ai sensi del comma 1, il cui contratto di lavoro è stato risolto non per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, fruiscano di una riduzione dell'aliquota contributiva e assistenziale, fatta eccezione per le categorie di lavoratori di cui alla lettera b) del presente comma;

soppressa

h) alle aziende sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, si applichino le disposizioni dell'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, prescindendo dai limiti di fatturato ivi previsti e prevedendo una semplificazione della procedura di accesso;

soppressa

i) chiunque usufruisca di lavori, servizi o forniture erogati dalle aziende sottoposte a sequestro o confisca fino alla loro destinazione o alla loro vendita possa avvalersi di una riduzione dell'imposta sul valore aggiunto rispetto all'aliquota prevista, compatibilmente con la normativa dell'Unione europea;

soppressa

l) compatibilmente con il decreto di approvazione del piano di prosecuzione o di ripresa dell'attività aziendale, l'amministratore giudiziario, verificati i contratti di lavoro in essere, adotti le iniziative necessarie per la regolarizzazione degli obblighi relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi maturati dopo l'avvio dell'amministrazione giudiziaria per i contratti di cui sia stata autorizzata la prosecuzione ai sensi dell'articolo 56 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni;

soppressa

m) nel percorso di emersione alla legalità delle aziende sequestrate sia riconosciuto uno sgravio contributivo e l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori precedentemente impiegati in modo irregolare sia incentivata con un credito di imposta e con benefìci da determinare in relazione alla misura dello stipendio del lavoratore;

soppressa

n) le misure di agevolazione indicate dal presente comma non possano essere cumulate con altri benefìci previsti da disposizioni vigenti in relazione alle medesime assunzioni;

soppressa

o) a seguito del provvedimento adottato per la prosecuzione dell'impresa ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, e dei provvedimenti adottati dall'amministratore giudiziario di cui alla lettera l) del presente comma, l'azienda interessata abbia titolo al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, e, a decorrere dalla medesima data, non siano opponibili nei confronti dell'amministrazione giudiziaria dell'azienda sequestrata i provvedimenti sanzionatori adottati per inadempimenti e per condotte anteriori al provvedimento di sequestro;

g) a seguito del provvedimento adottato per la prosecuzione dell'impresa ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, l'azienda interessata abbia titolo al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, e, a decorrere dalla medesima data, non siano opponibili nei confronti dell'amministrazione giudiziaria dell'azienda sequestrata i provvedimenti sanzionatori adottati per inadempimenti e per condotte anteriori al provvedimento di sequestro.

p) le cooperative costituite da dipendenti di aziende sequestrate o confiscate, munite dei requisiti prescritti dalla legge, previa verifica della regolarità della tenuta delle scritture contabili e delle modalità di gestione, abbiano titolo preferenziale nell'assegnazione dei contributi e degli incentivi previsti dalla legge; possano, per un periodo non superiore a cinque anni dalla propria costituzione, impiegare personale, già alle dipendenze dell'azienda confiscata, con qualifica dirigenziale, che non rientri tra i soggetti di cui alla lettera b); non possano accedere ai benefìci di cui al presente comma le cooperative che includono fra i soci i soggetti di cui alla lettera b).

soppressa

4. All’attuazione della delega di cui al presente articolo si provvede nel limite di 20 milioni di euro per il triennio 2018-2020. Al relativo onere si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

4. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, corredato di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. I pareri sono resi nel termine di sessanta giorni, decorsi i quali il decreto può essere comunque adottato. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine di delega previsto dal comma 1, o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di sessanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro il termine di quindici giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato.

5. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, corredato di relazione tecnica che dia conto dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. I pareri sono resi nel termine di sessanta giorni, decorsi i quali il decreto può essere comunque adottato. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine di delega previsto dal comma 1, o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di sessanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro il termine di quindici giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato.

5. Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora il decreto legislativo di cui al comma 1 determini nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, il medesimo decreto legislativo è emanato solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

Soppresso

Capo VIICapo VII
DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE
E TRANSITORIE
DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE
E TRANSITORIE
Art. 30.Art. 33.
(Disposizioni di attuazione relative alle modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)(Disposizioni di attuazione relative alle modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Consiglio superiore della magistratura adotta i provvedimenti per dare attuazione all'articolo 7-bis, comma 2-sexies, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 28 della presente legge. Nei successivi sessanta giorni i dirigenti degli uffici adottano i provvedimenti previsti dall'articolo 34-ter del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, introdotto dall'articolo 12 della presente legge.

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Consiglio superiore della magistratura adotta i provvedimenti per dare attuazione all'articolo 7-bis, comma 2-sexies, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 31 della presente legge. Nei successivi sessanta giorni i dirigenti degli uffici adottano i provvedimenti previsti dall'articolo 34-ter del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, introdotto dall'articolo 12 della presente legge.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

2. Identico.

a) sono emanati i decreti ministeriali e i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, ivi compresi quelli relativi al Fondo unico giustizia, previsti dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

b) sono istituiti o nominati gli organi previsti dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

3. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Presidente del Consiglio dei ministri presenta alle Camere una relazione sull'attuazione della presente legge.

3. Identico.

4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, con delibera del Consiglio direttivo, ai sensi dell'articolo 112, comma 4, lettera d), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, adotta i criteri per l'individuazione del personale e degli altri soggetti di cui al comma 2-ter dell'articolo 35 del medesimo decreto legislativo n. 159 del 2011.

Art. 31.Art. 34.
(Disposizioni transitorie)(Disposizioni transitorie)

1. Le modifiche alle disposizioni sulla competenza dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata non si applicano ai casi nei quali l'amministrazione è stata assunta ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, vigenti fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

Identico

2. Le modifiche agli articoli 7, commi 10-bis e 10-quater, e 27, commi 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si applicano ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia già stata formulata proposta di applicazione della misura di prevenzione. Nei procedimenti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovino in fase successiva alla prima udienza, l'eccezione di incompetenza per territorio di cui all'articolo 7, comma 10-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, può essere proposta alla prima udienza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le modifiche agli articoli 4, comma 1, 7, comma 2, 24, comma 2, per la parte in cui prevede un termine più breve per la pronuncia della confisca senza che si determini l'inefficacia del sequestro, e 25 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non si applicano ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia già stata formulata proposta di applicazione della misura di prevenzione.

4. Le disposizioni dell'articolo 45-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sempre che sia già intervenuto il provvedimento di confisca non più soggetto ad impugnazione.

Art. 32.Art. 35.
(Interpretazione autentica dell'articolo 1, commi da 194 a 206, della legge 24 dicembre 2012, n. 228)(Interpretazione autentica dell'articolo 1, commi da 194 a 206, della legge 24 dicembre 2012, n. 228)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 194 a 206, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si interpretano nel senso che si applicano anche con riferimento ai beni confiscati, ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, all'esito di procedimenti iscritti nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale prima del 13 ottobre 2011. Il riferimento al tribunale del luogo che ha disposto la confisca, contenuto nei medesimi articoli, deve intendersi relativo al giudice del luogo che ha disposto la confisca nel processo penale di cui all'articolo 666, commi 1, 2 e 3, del codice di procedura penale.

Identico

Art. 36.
(Disposizioni finanziarie)

1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

2. Resta ferma l’acquisizione all’entrata del bilancio dello Stato della quota prevista dall’articolo 2, comma 7, lettera c), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.

DISEGNO DI LEGGE N. 456

D'iniziativa delle senatrici Amati ed altre

Art. 1.

1. All'articolo 48 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, lettera a), le parole: «di ordine pubblico e di protezione civile» sono sostituite dalle seguenti: «di ordine pubblico, di protezione civile e di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza»;

b) i commi 5, 6 e 7, sono abrogati;

c) al comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le risorse di cui all’articolo 2, comma 7, lettera c), del predetto decreto-legge n. 143 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 181 del 2008, sono destinate prioritamente per l'edilizia scolastica e per la tutela dell’infanzia e dell’adolescenza».

Art. 2.

1. All'articolo 53 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente:

«1-bis. Il sequestro sospende il decorso degli interessi convenzionali o legali e i crediti, fermo restando il limite indicato al comma 1, sono soddisfatti dallo Stato nel limite massimo del tasso legale.»;

b) alla rubrica, dopo le parole: «garanzia patrimoniale» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «e degli interessi».

DISEGNO DI LEGGE N. 799

D'iniziativa dei senatori Cardiello ed altri

Art. 1.

1. Al codice delle leggi antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 dell’articolo 38 è sostituito dal seguente:

«1. Fino al decreto di confisca di primo grado l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, di cui all’articolo 110, coadiuva l’amministratore giudiziario sotto la direzione del giudice delegato»;

b) al comma 5 dell’articolo 48 il quinto periodo è sostituito dal seguente: «Fatto salvo il disposto dei commi 6 e 7 del presente articolo, la vendita è effettuata agli enti pubblici aventi tra le altre finalità istituzionali anche quella dell’investimento nel settore immobiliare, alle associazioni di categoria che assicurano maggiori garanzie e utilità per il perseguimento dell’interesse pubblico, alle fondazioni bancarie e a soggetti privati»;

c) all’articolo 110 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata è un ente pubblico economico dotato di autonomia organizzativa e contabile, ed è posta sotto la vigilanza del Ministro dell’interno. La città nella quale l’Agenzia ha sede principale è disposta con decreto del Ministro dell’interno. La sede e gli eventuali uffici distaccati di collegamento dell’Agenzia devono essere collocati in beni immobili sequestrati alla criminalità organizzata»;

2) al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

2.1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) acquisizione dei dati relativi ai beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata nel corso dei procedimenti penali e di prevenzione; acquisizione delle informazioni relative allo stato dei procedimenti di sequestro e confisca; verifica dello stato dei beni nei medesimi procedimenti; accertamento della consistenza, della destinazione e dell’utilizzo dei beni; istruzione e programmazione delle richieste di assegnazione e della destinazione dei beni confiscati in raccordo con le amministrazioni pubbliche interessate nel cui territorio il bene insiste; analisi dei dati acquisiti, nonché delle criticità relative alla fase di assegnazione e destinazione»;

2.2) dopo la lettera e) sono inserite le seguenti:

«e-bis) promozione della definizione di accordi con gli istituti bancari per l’estinzione di ipoteche o di altri gravami, trascritti sugli stessi beni, che ne ostacolano la destinazione;

e-ter) predisposizione di procedure semplificate e adozione di iniziative e di provvedimenti necessari per la destinazione tempestiva dei beni confiscati anche attraverso la nomina, ove necessario, di commissari ad acta;

e-quater) predisposizione di bandi regionali concernenti beni confiscati alla criminalità organizzata e presentazione di domande per l’uso sociale di tali beni;

e-quinquies) nei territori in cui la disoccupazione e il disagio sociale sono particolarmente elevati promozione della costituzione di cooperative di lavoratori per la gestione dei beni aziendali o dei terreni confiscati»;

d) la lettera f) è abrogata;

e) il comma 3 dell’articolo 111 è sostituito dal seguente:

«3. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Direttore dell’Agenzia ed è composto:

a) da un magistrato designato dal Ministro della giustizia;

b) da un magistrato designato dal Procuratore nazionale antimafia;

c) da un esperto in materia di gestioni aziendali e patrimoniali designato dal Ministro dell’economia e delle finanze e dal Presidente dell’Associazione nazionale comuni d’Italia (ANCI) o suo delegato»;

f) all’articolo 113, il comma 4 è abrogato;

g) all’articolo 113-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: «La dotazione organica dell’Agenzia è determinata in trenta unità complessive,» sono sostituite dalle seguenti: «La dotazione organica dell’Agenzia è determinata in centotrenta unità complessive,»;

2) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Fino al 31 dicembre 2016, il Direttore dell’Agenzia, è autorizzato, al fine di assicurare la piena operatività dell’Agenzia, ad avvalersi di ulteriore personale tecnico di alta specializzazione da assumersi con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di diritto privato, rinnovabile»;

3) dopo il comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente:

«5-bis. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono disciplinate le modalità con cui parte delle risorse del Fondo unico giustizia sono destinate all’estinzione delle ipoteche o degli altri gravami trascritti sui beni confiscati alle organizzazioni criminali nonché agli oneri di spesa per il personale dell’Agenzia».

DISEGNO DI LEGGE N. 1180

D'iniziativa del senatore Gasparri

Art. 1.

1. All'articolo 48, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, l’alinea è sostituito dal seguente: «L'Agenzia versa al Fondo unico giustizia e al Fondo di rotazione per la concessione di prestiti a tasso agevolato e di fideiussioni presso istituti di credito, da istituire entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, per le finalità di cui al comma 3, lettera d-bis):»;

b) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

«1-ter. Con decreto del Direttore dell'Agenzia, sentiti il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dell'interno, è stabilito il reparto delle risorse dei Fondi di cui al comma 1, alinea.»;

c) al comma 3, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«d-bis) utilizzati al fine di agevolare, o sostenere, le attività produttive commerciali, artigianali, imprenditoriali, professionali, di nuova costituzione, o già in essere, che si trovino in dimostrabile stato di necessità, non derivante da mala amministrazione, per la sopravvivenza della attività medesima, o che intendano sviluppare significative innovazioni di essa che comportino incremento dei livelli occupazionali e la loro salvaguardia, prioritariamente nello stesso ambito comunale nel quale gli stessi beni sono stati confiscati. Nella utilizzazione del bene e delle somme è data priorità alle attività economiche che comportino incremento o salvaguardia della occupazione o siano poste in essere da giovani o da persone che si trovano in uno stato di disoccupazione da almeno dodici mesi. L'Agenzia, sentiti il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dell'interno, emana, annualmente, l'elenco dei beni immobili e mobili che possono essere utilizzati nei singoli ambiti territoriali. L'elenco è pubblicato sul sito internet dell'Agenzia.»;

d) al comma 12, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero a privati per attività economiche in Italia.»;

e) al comma 15, le parole: «si può disporre» sono sostituite dalle seguenti: «si dispone».

DISEGNO DI LEGGE N. 1210

D'iniziativa dei senatori Ricchiuti ed altri

Art. 1.

(Istituzione dell'Albo)

1. È istituito l'Albo nazionale degli amministratori giudiziari e degli amministratori dei beni confiscati alla criminalità organizzata di cui al titolo III del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2. L'Albo è tenuto presso il Ministero della giustizia in Roma ed è pubblico.

Art. 2.

(Requisiti per l'iscrizione)

1. Possono chiedere l’iscrizione all'Albo gli iscritti agli ordini degli avvocati, dei ragionieri e dottori commercialisti, degli ingegneri e degli architetti, le persone fisiche che abbiano esercitato attività d'impresa per almeno 5 anni in imprese, individuali o in forma societaria, di diritto italiano o di altro Paese appartenente all'Unione europea, che abbiano fatturato negli ultimi 2 anni almeno 2 milioni di euro.

2. L'iscrizione all'Albo è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 26 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e dal regolamento di cui al decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 18 marzo 1998, n. 161. I soggetti che avanzano domanda d'iscrizione sono tenuti a produrre l'informazione antimafia di cui agli articoli 83 e 84 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Art. 3.

(Incarichi)

1. Il giudice, all'atto di disporre il sequestro del bene, nomina amministratore giudiziario una o più persone iscritte nell'Albo di cui all'articolo 1. Nel provvedimento il giudice assicura la corrispondenza tra il profilo professionale e i beni sequestrati e fissa le modalità che garantiscano l'immissione più rapida possibile nel possesso dell'amministratore giudiziario.

2. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata affida la gestione del bene o dell'impresa ad una o più persone iscritte nell'Albo di cui all'articolo 1, assicurando la corrispondenza tra il profilo professionale e i beni confiscati e modalità che garantiscano l'immissione più rapida possibile nel possesso dell'amministratore.

Art. 4.

(Trasparenza e incompatibilità)

1. I compensi degli amministratori incaricati ai sensi della presente legge sono pubblicati sul sito Internet del Ministero della giustizia.

2. L'incarico di amministratore ai sensi della presente legge non può essere conferito a persona che abbia il domicilio o la residenza nella stessa regione in cui l'incarico deve essere svolto.

3. Nessun iscritto all'Albo di cui all'articolo 1 può essere destinatario contemporaneamente di più di due incarichi. L'eventuale secondo incarico non può inerire a un bene o un'impresa situati nella stessa provincia in cui è situato il bene o l'impresa oggetto del primo.

Art. 5.

(Abrogazione ed entrata in vigore)

1. Il comma 6 dell'articolo 38 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 è abrogato.

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

DISEGNO DI LEGGE N. 1225

D'iniziativa della senatrice Finocchiaro

Art. 1.

1. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 48, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

«8-bis. I beni di cui al comma 8 possono essere altresì trasferiti, per le finalità istituzionali o sociali di cui al comma 3, lettere c) e d), in via prioritaria al patrimonio del comune ove il bene è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione, qualora tale destinazione non sia tale da pregiudicare i diritti dei creditori dell'azienda medesima. Il trasferimento di cui al periodo precedente è disposto con apposita delibera dell'Agenzia»;

b) all'articolo 117, comma 8 primo periodo, le parole da: «qualora si tratti», fino alla fine del periodo, sono soppresse;

c) all'articolo 117, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

«8-bis. l'Agenzia dispone altresì, ai sensi del comma 8, l'estromissione e il trasferimento dei beni immobili aziendali, in via prioritaria, al patrimonio degli enti territoriali che abbiano sottoscritto con l'Agenzia o comunque con pubbliche amministrazioni protocolli di intesa, accordi di programma ovvero analoghi atti idonei a disporre il trasferimento in proprietà degli stessi beni, con efficacia decorrente dalla data indicata nei medesimi atti».

DISEGNO DI LEGGE N. 1366

D'iniziativa dei senatori Ricchiuti ed altri

Art. 1.

1. All'articolo 5 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 2 e 3 sono abrogati;

b) al comma 4, le parole: «del capoluogo della provincia» sono sostituite dalle seguenti: «del capoluogo di distretto».

Art. 2.

1. All'articolo 17 del citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, i commi 2 e 3 sono abrogati.

DISEGNO DI LEGGE N. 1431

D'iniziativa dei senatori Falanga ed altri

Art. 1.

1. Il comma 6 dell'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

«6. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo, attuativi o comunque conseguenti a provvedimenti già disposti, ovvero di contratti derivanti da altri già stipulati dalla pubblica amministrazione, le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le abilitazioni e le iscrizioni indicate nel comma 1 non possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei contratti o subcontratti indicati nel comma 2 non può essere consentita a favore di persone nei cui confronti è in corso il procedimento di prevenzione senza che sia data preventiva comunicazione al giudice competente, il quale può disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti e le sospensioni previsti ai sensi del comma 3. A tal fine, i relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a quando il giudice non provvede e, comunque, per un periodo non superiore a venti giorni dalla data in cui la pubblica amministrazione ha proceduto alla comunicazione. L'effetto sospensivo o di divieto di cui al secondo periodo non può comunque determinarsi senza che all'interessato sia concesso di prendere conoscenza del fascicolo e della documentazione del procedimento di prevenzione, rendere dichiarazioni avanti al giudice competente e produrre memorie a difesa».

Art. 2.

1. All'articolo 91 del citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'ultimo periodo del comma 5 è soppresso;

b) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

«5-bis. Il prefetto è tenuto a provvedere all'aggiornamento dell'interdittiva su istanza motivata dell'interessato, entro lo stesso termine, comprensivo dell’eventuale proroga, previsto dal comma 4 dell'articolo 88. Il termine è sospeso in caso di richiesta di informazioni o di integrazione documentale.

5-ter. Qualora l'istanza di cui al comma 5-bis prospetti misure organizzative adottate dall'istante allo scopo di prevenire infiltrazioni o condizionamenti mafiosi, anche ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, che possono eventualmente incidere sull'esito dell'aggiornamento, il prefetto può altresì disporre, avvalendosi ove occorra dei gruppi interforze di cui al comma 1 dell'articolo 93 del presente codice, accessi e accertamenti presso l'impresa interessata, volti a verificare l'idoneità e l'effettività delle predette misure organizzative, e, ove necessario, comunica senza ritardo all'istante la proroga del termine di cui al comma 4 dell'articolo 88 estendibile a sessanta giorni. Il prefetto mantiene il suddetto potere di accesso e di accertamento sulle misure organizzative anche a seguito dell'esito favorevole dell'istanza di aggiornamento.

5-quater. Il prefetto, comunicandone l'esito all'interessato, provvede d'ufficio all'aggiornamento con immediatezza ove vengano meno le circostanze rilevanti ai fini dell'accertamento dei tentativi di infiltrazione mafiosa ed in ogni caso entro due anni dalla data di emissione dell'interdittiva o dalla data dell'ultimo aggiornamento, d'ufficio o su istanza di parte, confermativo dell'interdittiva medesima».

Art. 3.

1. All'articolo 93 del citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, la parola: «eventuale» è soppressa;

b) al comma 7, le parole: «, ove lo ritenga utile» sono soppresse.

DISEGNO DI LEGGE N. 1687

D'iniziativa del Governo

Capo I

MODIFICHE ALLE NORME DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE, AL CODICE PENALE, AL CODICE CIVILE E AD ALTRI TESTI NORMATIVI PER UN CONTRASTO PIÙ EFFICACE DEL FENOMENO CORRUTTIVO DELLE ACCUMULAZIONI ILLECITE DI RICCHEZZA DA PARTE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA ANCHE MAFIOSA. DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO NEI CONTRATTI PUBBLICI E NELL'EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI PUBBLICI

Art. 1.

(Informazione sull'esercizio
dell'azione penale per i fatti di corruzione)

1. All'articolo 129, comma 3, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando esercita l'azione penale per i delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis del codice penale, il pubblico ministero informa il presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, dando notizia della imputazione».

Art. 2.

(Associazioni di tipo mafioso,
anche straniere)

1. All'articolo 416-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «da sette a dodici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da dieci a quindici anni»;

b) al secondo comma, le parole: «da nove a quattordici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da dodici a diciotto anni»;

c) al quarto comma, le parole: «da nove a quindici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da dodici a venti anni» e le parole: «da dodici a ventiquattro anni» sono sostituite dalla seguenti: «da quindici a ventisei anni».

Art. 3.

(Introduzione dell'articolo 648-ter.1 del codice penale, in materia di autoriciclaggio, e modifica all’articolo 648-quater del codice penale, in materia di confisca)

1. Dopo l'articolo 648-ter del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 648-ter.1. - (Autoriciclaggio). -- Chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, sostituisce, trasferisce ovvero impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la recusione da due a otto anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Le condotte di cui ai commi precedenti non sono punibili quando il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinati alla utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria, finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648».

2. All’articolo 648-quater, commi primo e terzo, del codice penale, le parole: «e 648-ter» sono sostituite dalle seguenti: «, 648-ter e 648-ter.1».

Art. 4.

(Modifiche della disciplina in materia
di false comunicazioni sociali)

1. L'articolo 2621 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 2621. - (False comunicazioni sociali). -- Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge o richieste in base ad essa dalle autorità pubbliche di vigilanza, espongono informazioni false ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la pena della reclusione da due a sei anni. La medesima pena si applica anche se le informazioni, false o omesse, riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale, se si tratta di società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il fatto non è punibile se le falsità o le omissioni non hanno determinato una alterazione sensibile della rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

Se dal fatto deriva un danno di rilevante gravità alla società, ai soci, ai creditori o ad altri destinatari della comunicazione sociale, la pena è aumentata fino alla metà e si procede comunque d'ufficio.

Nel caso previsto dal secondo comma, se la querela non è stata presentata o se è stata rimessa, si applicano la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, nonché dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, direttore generale, dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, liquidatore, sindaco e da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa, da tre mesi a tre anni».

2. L'articolo 2622 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 2622. - (False comunicazioni sociali nelle società con titoli quotati o diffusi tra il pubblico in misura rilevante). -- Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge o richieste in base ad essa dalle autorità pubbliche di vigilanza, espongono informazioni false ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni. La medesima pena si applica anche se le informazioni, false o omesse, riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Se dal fatto deriva un danno di rilevante gravità alla società, ai soci, ai creditori o ad altri destinatari della comunicazione sociale, la pena è aumentata fino alla metà».

Art. 5.

(Modifiche alle disposizioni sulla responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati societari)

1. All'articolo 25-ter, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'alinea è sostituito dal seguente: «In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:»;

b) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) per il delitto di false comunicazioni sociali, previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote»;

c) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) per il delitto di false comunicazioni sociali nelle società con titoli quotati o diffusi tra il pubblico in misura rilevante, previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote»;

d) la lettera c) è abrogata.

Capo II

MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE E ALLE NORME DI ATTUAZIONE DEL MEDESIMO CODICE, PER UNA MAGGIORE EFFICIENZA DEI PROCEDIMENTI DI ESECUZIONE E DI COGNIZIONE CON DETENUTI

Art. 6.

(Procedimento di esecuzione)

1. All'articolo 666 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, il secondo periodo è soppresso;

b) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-bis. L'interessato, se ne fa richiesta, è sentito personalmente ovvero, nei casi previsti dall'articolo 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del presente codice, con le modalità ivi previste.

4-ter. Se l'interessato è detenuto o internato in luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice, la partecipazione all'udienza ha luogo a distanza, attraverso il collegamento audiovisivo, anche al di fuori dei casi previsti dall'articolo 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del presente codice. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del predetto articolo 146-bis, commi 2, 3, 4 e 6. In caso di indisponibilità di mezzi tecnici idonei, il giudice prescrive che l'interessato sia sentito, prima del giorno dell'udienza, dal magistrato di sorveglianza del luogo.

4-quater. Nelle ipotesi di cui al comma 4-ter, il giudice, ove ritenga comunque necessaria la presenza dell'interessato all'udienza, ne dispone la traduzione».

Art. 7.

(Partecipazione al dibattimento a distanza)

1. All'articolo 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Quando si procede nei confronti di persona che si trova in stato di detenzione per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51 comma 3-bis, nonché nell'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 4), del codice, la partecipazione al dibattimento, anche per fatti diversi, avviene a distanza nei seguenti casi:

a) quando sussistano gravi ragioni di ordine pubblico e di sicurezza, anche penitenziaria;

b) qualora il dibattimento sia di particolare complessità e la partecipazione a distanza risulti necessaria ad evitare ritardi nel suo svolgimento. L'esigenza di evitare ritardi nello svolgimento del dibattimento è valutata anche in relazione al fatto che nei confronti dello stesso imputato siano contemporaneamente in corso distinti processi presso diverse sedi giudiziarie».

Capo III

MODIFICHE AL CODICE DELLE LEGGI ANTIMAFIA

Art. 8.

(Competenza territoriale)

1. Dopo l'articolo 5 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è inserito il seguente:

«Art. 5-bis. - (Questioni concernenti la competenza per territorio). -- 1. Le questioni concernenti la competenza per territorio sono precluse se non proposte entro la conclusione della discussione di primo grado e possono essere rilevate di ufficio non oltre la decisione di primo grado.

2. Il tribunale, se ritiene la propria incompetenza, ordina la restituzione degli atti all'organo proponente.

3. Il tribunale procede come previsto dai commi 1 e 2 anche qualora la proposta non sia stata avanzata dal procuratore della Repubblica o dal questore legittimati ai sensi dell'articolo 5».

2. All'articolo 27 del citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. La corte di appello annulla il decreto di primo grado e ordina la restituzione degli atti all'organo proponente qualora riconosca che il tribunale era incompetente e l'incompetenza sia stata riproposta nei motivi di appello.

2-ter. La corte di appello procede come previsto dal comma 2-bis anche qualora la proposta non sia stata avanzata dal procuratore della Repubblica o dal questore legittimati ai sensi dell'articolo 5 e l'eccezione sia stata riproposta nei motivi di appello»;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. I provvedimenti della corte di appello che, in riforma del decreto di confisca emesso dal tribunale, dispongano la revoca del sequestro, divengono esecutivi dieci giorni dopo la comunicazione alle parti, salvo che il procuratore generale, entro tale termine, ne chieda la sospensione alla medesima corte di appello. In tal caso, se la corte, in diversa composizione, non accoglie la richiesta entro dieci giorni dalla sua presentazione, il provvedimento diviene esecutivo; altrimenti, la esecutività resta sospesa fino a quando nel procedimento di prevenzione sia intervenuta pronuncia definitiva»;

c) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-bis. Al termine del procedimento di primo grado il procuratore della Repubblica, se è proposta impugnazione, forma un fascicolo nel quale vengono raccolti tutti gli elementi investigativi e probatori non acquisiti agli atti del procedimento. Il fascicolo è trasmesso senza ritardo al procuratore generale presso la corte di appello competente per il giudizio di secondo grado. Gli atti inseriti nel predetto fascicolo, ivi compresi quelli successivamente trasmessi dal procuratore della Repubblica, sono depositati nella segreteria del procuratore generale con facoltà per il difensore e per le parti che hanno proposto impugnazione di esaminarli e di estrarne copia nei cinque giorni successivi alla notifica dell'avviso di deposito».

Art. 9.

(Rafforzamento dei poteri di indagine patrimoniale)

1. All'articolo 19, comma 4, del citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le parole: «I soggetti di cui all'articolo 17, commi 1 e 2, possono richiedere, direttamente o a mezzo di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria,» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti di cui all'articolo 17, commi 1 e 2, direttamente o a mezzo di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, possono accedere, senza nuovi o maggiori oneri, al Sistema di interscambio flussi dati (SID) dell'Agenzia delle entrate e richiedere».

Art. 10.

(Registri delle misure di prevenzione)

1. All'articolo 81, comma 1, del citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, dopo le parole: «Nei registri» sono inserite le seguenti: «delle procure della Repubblica»;

b) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Nei registri è altresì annotato il provvedimento motivato di archiviazione ove non sussistano i presupposti per l'esercizio dell'azione di prevenzione»;

c) al terzo periodo, la parola: «immediata» è sostituita dalla seguente: «contestuale» e dopo le parole: «della proposta di misura personale e patrimoniale da presentare al tribunale competente» sono aggiunte le seguenti: «, allegandone copia».

Art. 11.

(Sequestro e confisca)

1. All'articolo 20 del citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «nei cui confronti è iniziato il procedimento» sono sostituite dalle seguenti: «, nei cui confronti è stata presentata la proposta,»;

b) al comma 2:

1) dopo le parole: «misura di prevenzione» è inserita la seguente: «patrimoniale»;

2) dopo le parole: «o quando» sono inserite le seguenti: «, nel corso del procedimento,»;

3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il tribunale ordina le trascrizioni e le annotazioni necessarie e consequenziali nei pubblici registri».

2. All'articolo 24 del citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso il proposto non può giustificare la legittima provenienza dei beni adducendo che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale»;

b) al comma 2, dopo le parole: «direttamente o indirettamente» sono aggiunte le seguenti: «, nonché per il tempo decorrente dalla morte del proposto alla citazione dei soggetti previsti dall'articolo 18, comma 2».

3. L'articolo 25 del citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

«Art. 25. - (Sequestro e confisca per equivalente). -- 1. Dopo la presentazione della proposta, se non è possibile procedere al sequestro dei beni di cui all'articolo 20, comma 1, perché il proposto non ne ha la disponibilità, diretta o indiretta, anche ove trasferiti legittimamente in qualunque epoca a terzi in buona fede, il sequestro e la confisca hanno ad oggetto altri beni di valore equivalente, di legittima provenienza, dei quali il proposto ha la disponibilità, anche per interposta persona.

2. Si procede con le modalità previste dal comma 1 nei casi di cui all'articolo 18, commi 2 e 3, nei riguardi dei soggetti nei cui confronti prosegue o inizia il procedimento, con riferimento a beni di legittima provenienza loro pervenuti dal proposto».

Art. 12.

(Amministrazione e controllo giudiziario
di attività economiche ed aziende)

1. L'articolo 34 del citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

«Art. 34. - (Amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e delle aziende). -- 1. Quando, a seguito degli accertamenti di cui all'articolo 19 o di quelli compiuti per verificare i pericoli di infiltrazione mafiosa, sussistono sufficienti indizi per ritenere che il libero esercizio di determinate attività economiche, comprese quelle a carattere imprenditoriale, agevoli l'attività di persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una delle misure di prevenzione personale o patrimoniale previste dagli articoli 16 e 24, ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), e non ricorrono i presupposti per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali di cui al capo I del presente titolo, il tribunale competente per l'applicazione delle misure di prevenzione nei confronti delle persone sopraindicate dispone l'amministrazione giudiziaria delle aziende o dei beni utilizzabili, direttamente o indirettamente, per lo svolgimento delle predette attività economiche, su proposta dei soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 17.

2. L'amministrazione giudiziaria dei beni è adottata per un periodo non superiore a sei mesi e può essere rinnovata per non più di due volte, su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, se permangono le condizioni in base alle quali è stata applicata.

3. Con il provvedimento di cui al comma 1, il tribunale nomina il giudice delegato e l'amministratore giudiziario, il quale esercita tutte le facoltà spettanti ai titolari dei diritti sui beni e sulle aziende oggetto della misura. Nel caso di imprese esercitate in forma societaria, l'amministratore giudiziario può esercitare i poteri spettanti agli organi di amministrazione e agli altri organi sociali secondo le modalità stabilite dal tribunale, tenuto conto delle esigenze di prosecuzione dell'attività d'impresa.

4. Il provvedimento di cui al comma 1 è eseguito sui beni aziendali con l'immissione in possesso dell'amministratore e con l'iscrizione nel registro tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura presso il quale è iscritta l'impresa. Qualora oggetto della misura siano beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, il provvedimento di cui al comma 1 deve essere trascritto presso i pubblici registri.

5. L'amministratore giudiziario adempie agli obblighi di relazione e segnalazione di cui all'articolo 36, comma 2, anche nei confronti del pubblico ministero. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai capi I e II del titolo III del presente libro.

6. Entro la data di scadenza dell'amministrazione giudiziaria dei beni o del sequestro di cui al comma 7, il tribunale, qualora non disponga il rinnovo del provvedimento, delibera in camera di consiglio la revoca della misura disposta ed eventualmente la contestuale applicazione del controllo giudiziario di cui all'articolo 34-bis, ovvero la confisca dei beni che risultino essere frutto dell'attività illecita di agevolazione di cui al comma 1 o ne costituiscano il reimpiego. Alla camera di consiglio partecipano il giudice delegato e il pubblico ministero. Al procedimento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal titolo I, capo II, sezione I, del presente libro. Per le impugnazioni contro i provvedimenti di revoca con controllo giudiziario e di confisca si applicano le disposizioni dell'articolo 27.

7. Quando vi sia concreto pericolo che i beni sottoposti al provvedimento di cui al comma 1 vengano dispersi, sottratti o alienati o nei casi di confisca di cui al comma 6, i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 17 possono richiedere al tribunale di disporne il sequestro, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni previste dal presente titolo. Il sequestro è disposto sino alla scadenza del termine stabilito a norma del comma 3».

2. Al capo V del titolo II del libro I del citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo l’articolo 34 è aggiunto il seguente:

«Art. 34 bis. - (Controllo giudiziario delle aziende). -- 1. Quando l'agevolazione prevista dal comma 1 dell'articolo 34 non assume carattere di stabilità, il tribunale dispone, anche d'ufficio, il controllo giudiziario delle attività economiche e delle aziende di cui al medesimo comma 1, se sussistono circostanze di fatto da cui si possa desumere il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose idonee a condizionarne l'attività.

2. Il controllo giudiziario è adottato dal tribunale per un periodo non inferiore a un anno e non superiore a tre anni. Con il provvedimento che lo dispone, il tribunale può:

a) imporre l'obbligo nei confronti di chi ha la proprietà, l'uso o l'amministrazione dei beni e delle aziende di cui al comma 1 di comunicare al questore ed al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, ovvero del luogo in cui si trovano i beni se si tratta di residenti all'estero, ovvero della sede legale se si tratta di una impresa, gli atti di disposizione, di acquisto o di pagamento effettuati, gli atti di pagamento ricevuti, gli incarichi professionali, di amministrazione o di gestione fiduciaria ricevuti, e gli altri atti o contratti indicati dal tribunale, di valore non inferiore a euro 10.000 o del valore superiore stabilito dal tribunale in relazione al reddito della persona o al patrimonio e al volume d'affari dell'impresa. Detto obbligo va assolto entro dieci giorni dal compimento dell'atto e comunque entro il 31 gennaio di ogni anno per gli atti posti in essere nell'anno precedente;

b) nominare un giudice delegato e un commissario giudiziario, il quale riferisce periodicamente, con cadenza almeno bimestrale, gli esiti dell'attività di controllo al giudice delegato e al pubblico ministero.

3. Con il provvedimento di cui alla lettera b) del comma 2, il tribunale stabilisce i compiti del commissario giudiziario finalizzati alle attività di controllo e può imporre:

a) l'obbligo di non cambiare la sede, la denominazione e la ragione sociale, l'oggetto sociale e la composizione degli organi di amministrazione, direzione e vigilanza, e di non compiere fusioni o altre trasformazioni, senza l'autorizzazione da parte del giudice delegato;

b) di adempiere ai doveri informativi di cui alla lettera a) del comma 2 nei confronti del commissario giudiziario;

c) di informare preventivamente il commissario giudiziario circa eventuali forme di finanziamento della società da parte dei soci o di terzi;

d) l'obbligo di adottare ed attuare efficacemente misure organizzative, anche ai sensi degli articoli 6, 7 e 24-ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

e) l'obbligo di assumere qualsiasi altra iniziativa finalizzata a prevenire specificamente il rischio di tentativi di infiltrazione o condizionamento mafiosi.

4. Per verificare il corretto adempimento degli obblighi di cui al comma 3, il tribunale può autorizzare gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria ad accedere presso gli uffici dell'impresa, nonché presso uffici pubblici, studi professionali, società, banche ed intermediari mobiliari, al fine di acquisire informazioni e copia della documentazione ritenute utili. Nel caso in cui venga accertata la violazione di una o più prescrizioni ovvero ricorrano i presupposti di cui al comma 1 dell'articolo 34, il tribunale può disporre l'amministrazione giudiziaria dell'impresa.

5. Il titolare dell'attività economica sottoposta al controllo giudiziario può proporre istanza di revoca. In tal caso il tribunale fissa udienza entro dieci giorni dal deposito dell'istanza e provvede nelle forme di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale. All'udienza partecipano il giudice delegato, il pubblico ministero e, ove nominato, il commissario giudiziario».

Art. 13.

(Trattazione prioritaria ed esclusiva.
Individuazione dei termini di deposito)

1. Dopo il capo V del titolo II del libro I del citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è aggiunto il seguente capo:

«Capo V-bis

TRATTAZIONE PRIORITARIA
DEL PROCEDIMENTO

Art. 34-ter. - (Trattazione prioritaria dei procedimenti di prevenzione patrimoniale). -- 1. È assicurata la priorità assoluta nella trattazione dei procedimenti previsti dagli articoli 16 e seguenti del presente decreto.

2. I dirigenti degli uffici giudicanti e requirenti adottano i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la trattazione e definizione prioritaria dei procedimenti di cui al comma 1 e il rispetto dei termini previsti. I provvedimenti sono tempestivamente comunicati al Consiglio giudiziario e al Consiglio superiore della magistratura.

3. Con cadenza annuale, il dirigente dell'ufficio comunica al Ministero della giustizia i dati sulla durata dei relativi procedimenti, sulla base delle indicazioni del Consiglio superiore della magistratura. Detto organo valuta gli effetti dei provvedimenti adottati dai dirigenti degli uffici sulla trattazione prioritaria, sulla durata e sul rispetto dei termini dei procedimenti previsti dal comma 1. In sede di comunicazioni sull'amministrazione della giustizia, ai sensi dell'articolo 86 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, il Ministro della giustizia riferisce alle Camere in merito alla trattazione prioritaria di cui al comma 1».

2. All'articolo 7-bis dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, dopo il comma 2-quinquies è inserito il seguente:

«2-sexies. Per assicurare la trattazione prioritaria dei procedimenti di prevenzione patrimoniale presso gli uffici giudicanti competenti, con le procedure di cui ai commi 1 e 2 sono individuati i collegi o le sezioni che trattano in via esclusiva i procedimenti previsti dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. A tali collegi o sezioni, ai quali è garantita la copertura prioritaria delle eventuali carenze di organico, è attribuito un ruolo, per quanto possibile, limitato di procedimenti ordinari».

3. Dopo l'articolo 7 del citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è inserito il seguente:

«Art. 7-bis. - (Termine di redazione del provvedimento). -- 1. Il decreto del tribunale è depositato in cancelleria entro quindici giorni dalla conclusione dell'udienza, a meno che il tribunale non indichi, all'esito della stessa ed in considerazione della complessità della decisione, un termine più lungo, non superiore comunque a novanta giorni. Al suddetto decreto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 546 del codice di procedura penale, ad eccezione di quella prevista dal comma 1, lettera c), nonché quelle di cui all'articolo 154 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del medesimo codice».

Art. 14.

(Disposizioni in materia di amministrazione dei beni sequestrati e confiscati)

1. Al citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 35, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. L'amministratore giudiziario incaricato dell'amministrazione di beni immobili sequestrati è scelto secondo criteri di trasparenza, di rotazione degli incarichi, nonché di corrispondenza tra i profili professionali e i beni sequestrati, definiti con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno per gli aspetti relativi all'individuazione dei coadiutori. Con lo stesso decreto sono altresì stabiliti i criteri per l'individuazione degli incarichi per i quali la particolare complessità dell'amministrazione o l'eccezionalità del valore del patrimonio da amministrare determinano il divieto di cumulo.

2-ter. L'amministratore giudiziario di aziende sequestrate è scelto tra gli iscritti nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari. Non possono essere nominate amministratori giudiziari di aziende sequestrate le persone che, al momento della nomina, risultino affidatarie di altro incarico, ancora in corso, di amministratore giudiziario di aziende sequestrate»;

b) all'articolo 37, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. Dopo il decreto di confisca di primo grado, l'amministratore giudiziario cessa dall'incarico e il tribunale provvede agli adempimenti di cui all'articolo 42 e all'approvazione del rendiconto di gestione»;

c) all'articolo 38:

1) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'Agenzia propone al tribunale l'adozione dei provvedimenti necessari per la migliore utilizzazione del bene in vista della sua destinazione e assegnazione, anche con le modalità indicate dall'articolo 110, comma 2-bis»;

2) al comma 3, dopo le parole: «altri soggetti qualificati,» sono inserite le seguenti: «individuati e»;

3) i commi 4 e 6 sono abrogati;

4) al comma 7, le parole: «ai sensi del comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del comma 3, e ai coadiutori individuati ai sensi del medesimo comma 3».

Art. 15.

(Misure per il supporto
alle aziende sequestrate e confiscate)

1. Dopo l'articolo 41 del citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è inserito il seguente:

«Art. 41-bis. - (Tavoli permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate). -- 1. Al fine di favorire il coordinamento tra istituzioni, associazioni individuate ai sensi dell'articolo 48, comma 3, lettera c), organizzazioni sindacali e associazioni dei datori di lavoro più rappresentative a livello nazionale, sono istituiti, presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, tavoli permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate, con i seguenti compiti:

a) favorire la continuazione dell'attività produttiva e salvaguardare i livelli occupazionali;

b) dare ausilio all'amministratore giudiziario, sulla base delle direttive impartite dal giudice delegato, e all'Agenzia nella fase dell'amministrazione, della gestione e della destinazione delle aziende;

c) favorire la collaborazione degli operatori economici del territorio con le aziende sequestrate e confiscate nel percorso di emersione della legalità;

d) promuovere lo scambio di informazioni con gli amministratori giudiziari coinvolti nella gestione delle aziende sequestrate e confiscate, tenendo conto delle disposizioni impartite dal giudice delegato anche al fine di salvaguardare le esigenze del procedimento di confisca;

e) esprimere, se richiesto, un parere non vincolante sulle proposte formulate dall'amministratore giudiziario e dall'Agenzia.

2. Il tavolo permanente, coordinato e convocato dal prefetto o da un suo delegato, è composto da:

a) un rappresentante dell'Agenzia designato dal Consiglio direttivo e individuato, di regola, nel dirigente della prefettura componente del nucleo di supporto di cui all'articolo 112;

b) un rappresentante della regione, designato dal presidente della Giunta regionale;

c) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designato, ogni quattro mesi, dalle medesime secondo criteri di rotazione;

d) un rappresentante delle organizzazioni dei datori di lavoro più rappresentative a livello nazionale designato, ogni quattro mesi, dalle medesime secondo criteri di rotazione;

e) un rappresentante delle direzioni territoriali del lavoro;

f) un rappresentante delle associazioni individuate ai sensi dell'articolo 48, comma 3, lettera c), designato dalle medesime secondo criteri di rotazione.

3. Il prefetto, ove ne ravvisi l'opportunità, può estendere ai rappresentanti degli enti locali e della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura la partecipazione al tavolo.

4. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Ai componenti dei tavoli permanenti non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza o rimborso spese per la partecipazione ai lavori».

Art. 16.

(Disposizioni in materia di destinazione
dei beni confiscati)

1. All'articolo 48, comma 3, lettera c), del citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «o sociali» sono inserite le seguenti: «ovvero economiche, con vincolo di reimpiego dei proventi per finalità sociali»;

b) al quarto periodo, dopo le parole: «della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni» sono aggiunte le seguenti: «, e ad altre tipologie di cooperative purché a mutualità prevalente, fermo restando il requisito della mancanza di lucro»;

c) dopo il quinto periodo sono inseriti i seguenti: «La destinazione dei beni è soggetta, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, a pubblicità nel sito internet dell'Agenzia ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. L'Agenzia revoca la destinazione del bene qualora l'ente destinatario ovvero il soggetto assegnatario non trasmetta i dati nel termine richiesto».

Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSETTO DELL'AGENZIA NAZIONALE PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Art. 17.

(Nuove norme in materia di organizzazione e compiti dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata)

1. Al citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 110:

1) al comma 1, dopo le parole: «in Reggio Calabria» sono inserite le seguenti: «e la sede secondaria in Roma»;

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Ai fini dell'attività di ausilio di cui al comma 2, lettere b) e c), l'Agenzia fornisce supporto all'autorità giudiziaria a partire dall'adozione del provvedimento che dispone il sequestro del bene attraverso attività consulenziale e, per i beni aziendali, procede alla definizione degli interventi necessari a salvaguardare il mantenimento del valore patrimoniale del bene anche avvalendosi di società a totale o prevalente capitale pubblico, specializzate in attività di sostegno alle industrie»;

b) all'articolo 111:

1) al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

«b-bis) il Comitato consultivo»;

2) al comma 3, la lettera c) è sostituita dalle seguenti:

«c) da un qualificato esperto in materia di gestioni patrimoniali designato, di concerto, dal Ministro dell'interno e dal Ministro dell'economia e delle finanze;

c-bis) da un qualificato esperto in materia di gestioni aziendali designato, di concerto, dal Ministro dell'interno e dal Ministro dello sviluppo economico»;

3) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-bis. Il Comitato consultivo è presieduto dal Direttore dell'Agenzia ed è composto:

a) da un esperto in materia di progetti di finanziamento europei e nazionali designato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ovvero dal Ministro delegato per la politica di coesione;

b) da un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

c) da un rappresentante delle regioni designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome;

d) da un rappresentante delle province designato dall'Unione delle province d’Italia;

e) da un rappresentante dei comuni, designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani;

f) da un rappresentante delle associazioni che possono essere destinatarie o assegnatarie dei beni sequestrati e confiscati, di cui all'articolo 48, comma 3, lettera c), nominato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali sulla base di criteri di trasparenza, di rappresentatività e di rotazione specificati con apposito decreto;

g) da un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, da un rappresentante delle cooperative e da un rappresentante delle associazioni dei datori di lavoro, maggiormente rappresentative a livello nazionale.

4-ter. Ai componenti del Comitato consultivo non spetta alcun compenso, indennità, gettone o rimborso spese per la partecipazione ai lavori»;

c) all'articolo 112:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'Agenzia, per le attività connesse all'amministrazione e alla destinazione dei beni sequestrati e confiscati anche in via non definitiva, si avvale delle prefetture territorialmente competenti presso le quali è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un apposito nucleo di supporto. Con decreto del Ministro dell'interno sono definiti la composizione di ciascun nucleo di supporto ed il relativo contingente di personale, secondo criteri di flessibilità e modularità che tengano conto anche della presenza significativa, nel territorio di riferimento, di beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. I prefetti, con il provvedimento di costituzione del nucleo di supporto, individuano, sulla base di linee guida adottate dal Consiglio direttivo dell'Agenzia, le altre amministrazioni, gli enti e le associazioni che partecipano alle attività del nucleo con propri rappresentanti»;

2) al comma 4, la lettera l) è abrogata;

3) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Il Comitato consultivo:

a) esprime parere sugli atti di indirizzo, sulle linee guida, sugli atti di programmazione e di pianificazione adottati dal Consiglio direttivo ai sensi del comma 4;

b) può presentare proposte e fornisce elementi ai fini della predisposizione della relazione semestrale di cui al comma 1;

c) esprime pareri, anche a richiesta del Consiglio direttivo o del Direttore dell'Agenzia, su specifiche questioni riguardanti la destinazione e l'utilizzazione dei beni sequestrati e confiscati, nonché su ogni altra questione che gli venga sottoposta dal Consiglio direttivo o dal Direttore dell'Agenzia».

Art. 18.

(Revisione della dotazione organica di personale dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata)

1. Al citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 113, comma 3, dopo le parole: «Agenzie fiscali» sono inserite le seguenti: «e l'Agenzia per la coesione territoriale»;

b) l'articolo 113-bis è sostituto dal seguente:

«Art. 113-bis. - (Disposizioni in materia di organico dell'Agenzia). -- 1. La dotazione organica dell'Agenzia è determinata in sessanta unità complessive, ripartite tra le diverse qualifiche, dirigenziali e non, secondo contingenti da definire con il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 113, comma 1.

2. Il reclutamento del personale di cui al comma 1, nella misura non superiore alla metà del contingente ivi previsto, avviene mediante procedure selettive in conformità alla legislazione vigente in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni. Per le qualifiche dirigenziali, è richiesto il possesso di specifiche competenze e professionalità in materia di gestione e valorizzazione dei processi aziendali e patrimoniali. Per l'espletamento delle suddette procedure concorsuali l'Agenzia si avvale della collaborazione del Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell'interno.

3. Per il reclutamento della restante parte del contingente indicato al comma 1 sono utilizzate le procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Il passaggio del personale all'Agenzia a seguito della procedura di mobilità determina la soppressione del posto in organico nell'amministrazione di appartenenza, con conseguente trasferimento delle relative risorse finanziarie al bilancio dell'Agenzia.

4. Il Direttore dell'Agenzia, previa delibera del Consiglio direttivo, può stipulare, nei limiti delle disponibilità finanziarie esistenti e nel rispetto dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, contratti a tempo determinato per il conferimento di incarichi di particolare specializzazione in materia di gestioni aziendali e patrimoniali.

5. Fino al 31 dicembre 2016, il Direttore dell'Agenzia, nei limiti della dotazione organica di cui al comma 1 e delle disponibilità finanziarie esistenti, è autorizzato a stipulare contratti a tempo determinato, al fine di assicurare la piena operatività dell'Agenzia»;

c) dopo l'articolo 113-bis è inserito il seguente:

«Art. 113-ter. - (Incarichi speciali). -- 1. Oltre al personale indicato all'articolo 113-bis, presso l'Agenzia e alle dirette dipendenze funzionali del Direttore opera, nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, un contingente, fino al limite massimo di dieci unità, di personale con qualifica dirigenziale o equiparata, appartenente alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, alle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1º aprile 1981, n. 121, nonché ad enti pubblici economici.

2. Il personale di cui al comma 1, fatta eccezione per quello della carriera prefettizia che può essere collocato fuori ruolo, viene posto in posizione di comando o di distacco anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilità e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

3. Il personale di cui al comma 1 conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fisso, continuativo e accessorio, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza e successivo rimborso da parte dell'Agenzia all'amministrazione di appartenenza dei soli oneri relativi al trattamento accessorio. Per il personale appartenente alle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1º aprile 1981, n. 121, si applica la disposizione di cui all'articolo 2, comma 91, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

2. Restano fermi i diritti acquisiti dal personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato nei ruoli dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 191, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Capo V

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLA CONFISCA PER SPROPORZIONE AL REDDITO O ALL'ATTIVITÀ ECONOMICA

Art. 19.

(Ipotesi particolari di confisca: ambito
applicativo ed estensione della disciplina
del codice antimafia)

1. All'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 325, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 517-ter e 517-quater, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, 629, 644, 644-bis, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-bis e 648-ter del codice penale, dall'articolo 295, secondo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, dall'articolo 12-quinquies, comma 1, del presente decreto, e dall'articolo 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché per taluno dei delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale, è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. In ogni caso il condannato non può giustificare la legittima provenienza dei beni adducendo che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale»;

b) i commi 2 e 2-bis sono abrogati;

c) al comma 2-ter:

1) le parole: «Nel caso previsto dal comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi previsti dal comma 1»;

2) le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «allo stesso comma»;

3) dopo le parole: «e altre utilità» sono inserite le seguenti: «di legittima provenienza»;

d) i commi 2-quater, 3 e 4 sono abrogati;

e) al comma 4-bis:

1) dopo le parole: «Le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati» sono inserite le seguenti: «nonché quelle in materia di tutela dei terzi e di esecuzione del sequestro,»;

2) le parole: «da 1 a 4» sono sostituite dalle seguenti: «1 e 2-ter»;

3) le parole: «, nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale» sono soppresse;

4) dopo le parole: «sino al provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare» sono inserite le seguenti: «ovvero, ove questa non sia prevista, sino all'emissione del decreto di citazione a giudizio o del decreto che dispone il giudizio immediato, o sino al provvedimento conclusivo dell'udienza celebrata ai sensi dell'articolo 447, comma 1, del codice di procedura penale,»;

5) le parole: «tale provvedimento» sono sostituite dalle seguenti: «tali provvedimenti»;

f) dopo il comma 4-quater è aggiunto il seguente:

«4-quinquies. Nel processo di cognizione devono essere citati i terzi titolari di diritti reali o personali di godimento sui beni in sequestro, di cui l'imputato risulti avere la disponibilità a qualsiasi titolo».

Art. 20.

(Ipotesi particolari di confisca: estinzione del reato per prescrizione, amnistia o morte del condannato)

1. All'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, come modificato dall’articolo 19 della presente legge, dopo il comma 4-quinquies sono aggiunti i seguenti:

«4-sexies. Le disposizioni di cui ai commi precedenti, ad eccezione del comma 2-ter, si applicano quando, pronunziata sentenza di condanna in uno dei gradi di giudizio, il giudice di appello o la Corte di cassazione dichiarano estinto il reato per prescrizione o per amnistia, decidendo sull'impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell'imputato.

4-septies. In caso di morte del soggetto nei cui confronti è stata disposta la confisca con sentenza di condanna passata in giudicato, il relativo procedimento inizia o prosegue, a norma dell'articolo 666 del codice di procedura penale, nei confronti degli eredi o comunque degli aventi causa».

Capo VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI VITTIME E MISURE DI PROTEZIONE

Art. 21.

(Istituzione della Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie)

1. La Repubblica riconosce il 21 marzo come «Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie».

2. La Giornata di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

3. In occasione della Giornata di cui al comma 1 sono organizzate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in tutto il territorio nazionale, presso le scuole, le università, i tribunali, gli enti territoriali e le sedi di altre istituzioni, iniziative finalizzate alla costruzione, nell'opinione pubblica e nelle giovani generazioni, di una memoria condivisa delle vittime innocenti delle mafie e degli avvenimenti che hanno caratterizzato la storia recente e i successi dello Stato nelle politiche di contrasto e di repressione di tutte le mafie, anche attraverso forme di collaborazione e partecipazione delle Forze dell'ordine, della magistratura, delle istituzioni parlamentari e delle associazioni imprenditoriali, anti-racket e antimafia.

Art. 22.

(Permessi straordinari di lavoro)

1. Le vittime dei reati di tipo mafioso, degli atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, compiuti nel territorio nazionale o all'estero, che abbiano coinvolto cittadini italiani, nonché i familiari superstiti, possono richiedere un attestato di «testimone della memoria storica» al Ministero dell'interno. Per il personale appartenente alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, il possesso dell'attestato dà diritto alla concessione di permessi straordinari di lavoro, retribuiti e soggetti a recupero, nella misura massima di cento ore annue individuali, al fine di effettuare interventi pubblici di ricordo e di testimonianza in memoria storica nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle università del territorio nazionale. I permessi sono concessi, fatte salve le esigenze organizzative degli uffici di appartenenza, per:

a) la frequenza di corsi di formazione e di aggiornamento propedeutici all'intervento educativo nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle università;

b) la partecipazione a incontri, assemblee, dibattiti o iniziative nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle università sui temi della memoria storica e dell'impegno contro le mafie e il terrorismo;

c) l'intervento a iniziative pubbliche sui temi della memoria storica e dell'impegno contro le mafie e il terrorismo nonché alle iniziative delle associazione e degli enti che abbiano sottoscritto appositi protocolli di intesa con il Ministero dell'istruzione, dell’università e della ricerca.

2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 23.

(Estensione delle disposizioni in tema
di cambiamento delle generalità a persone
offese, informate sui fatti e testimoni)

1. Al comma 1 dell'articolo 16-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, le parole: «e 13, comma 5,» sono sostituite dalle seguenti: «, 13, comma 5, e 15,».

Art. 24.

(Disposizioni in materia di requisiti per l'accesso al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso)

1. Alla legge 22 dicembre 1999, n. 512, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente:

«4-ter. L'obbligazione del Fondo non sussiste nei casi in cui dalla sentenza di condanna o da altri procedimenti giudiziari emergano elementi precisi e concordanti dai quali risulti l'appartenenza o la stretta contiguità dell'istante o del soggetto deceduto ad organizzazioni criminali di tipo mafioso»;

b) all'articolo 6, comma 1, dopo la lettera c-ter) è aggiunta la seguente:

«c-quater) dell'inesistenza, alla data di presentazione della domanda o dell'evento che ne ha cagionato la morte, di elementi precisi e concordanti, desumibili dalla sentenza di condanna o da altri procedimenti giudiziari, dai quali risulti l'appartenenza o la stretta contiguità dell'istante o del soggetto deceduto ad organizzazioni criminali di tipo mafioso».

Capo VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SCIOGLIMENTO DEGLI ENTI LOCALI CONSEGUENTE A FENOMENI DI CONDIZIONAMENTO DI TIPO MAFIOSO O SIMILARE

Art. 25.

(Modifica dell'articolo 101 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159)

1. L'articolo 101 del citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

«Art. 101. - (Obbligo di avvalersi della stazione unica appaltante). -- 1. L'ente locale, i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, ha l'obbligo di avvalersi, per l'intera durata del periodo di commissariamento e per i cinque anni successivi al rinnovo degli organi elettivi, della stazione unica appaltante per le finalità di prevenzione di cui all'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136. A tal fine l'ente si convenziona con i soggetti di cui all'articolo 33, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ovvero si avvale degli strumenti di cui al comma 3-bis del medesimo articolo 33.

2. Sono nulli i contratti conclusi dall'ente locale in violazione dell'obbligo di avvalimento di cui al comma 1».

Art. 26.

(Modifiche all'articolo 143 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

1. All'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: «pubblica amministrazione,» sono inserite le seguenti: «tra cui, ove possibile, un dirigente del Ministero dell'interno in servizio presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo,»;

b) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi più gravi, con decreto del Ministro dell'interno, su proposta del prefetto, può essere disposta, in deroga alle norme vigenti, la mobilità obbligatoria presso altro ente o il licenziamento del dipendente stesso»;

c) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Nel caso in cui non sussistano i presupposti per lo scioglimento, il Ministro dell'interno, entro tre mesi dalla trasmissione della relazione di cui al comma 3, emana comunque un decreto di conclusione del procedimento in cui dà conto degli esiti dell'attività di accertamento. I provvedimenti emessi in caso di insussistenza dei presupposti per la proposta di scioglimento sono pubblicati, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, con le modalità disciplinate dal Ministro dell'interno con proprio decreto»;

d) al comma 9, le parole: «salvo che il Consiglio dei ministri disponga di mantenere la riservatezza su parti della proposta o della relazione nei casi in cui lo ritenga strettamente necessario» sono sostituite dalle seguenti: «salvo che il Consiglio dei ministri, in applicazione delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, non decida diversamente»;

e) il comma 11 è sostituito dal seguente:

«11. Fatta salva ogni altra misura interdittiva ed accessoria eventualmente prevista, gli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento di cui al presente articolo non possono essere candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, per un periodo di sei anni che decorre dalla data in cui il provvedimento giurisdizionale che dichiara l'incandidabilità diventa definitivo. Ai fini della dichiarazione d'incandidabilità il Ministro dell'interno invia senza ritardo il decreto del Presidente della Repubblica che dispone lo scioglimento e la proposta di cui al comma 4 al tribunale competente per territorio, che valuta la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 con riferimento agli amministratori indicati nella proposta stessa. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il decreto del tribunale non è soggetto a reclamo. La controversia è trattata in ogni grado in via di urgenza».

Art. 27.

(Modifiche all'articolo 144 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

1. All'articolo 144 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Con il decreto di scioglimento di cui all'articolo 143 è nominata una commissione straordinaria per la gestione dell'ente ed il ripristino della legalità, la quale esercita le attribuzioni che le sono conferite con il decreto stesso. La commissione è composta da tre membri, scelti dal Ministro dell'interno, di cui due individuati tra il personale della carriera prefettizia e uno tra funzionari dello Stato in possesso di specifiche esperienze in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali. La commissione resta in carica fino allo svolgimento del primo turno elettorale utile»;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Per gli enti con popolazione superiore a 15.000 abitanti, i componenti della commissione straordinaria appartenenti alla carriera prefettizia sono individuati nell'ambito di un apposito nucleo istituito presso il Ministero dell'interno -- Dipartimento per gli affari interni e territoriali. A tale nucleo è assegnato, nell'ambito delle risorse organiche della carriera prefettizia, un contingente di personale non superiore a quarantacinque unità, di cui dieci con qualifica di prefetto, a valere sull'aliquota di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, e trentacinque con qualifica fino a vice prefetto. A tal fine è incrementata entro il limite del 4 per cento l'aliquota del personale della carriera prefettizia collocabile in disponibilità ai sensi dell'articolo 12, comma 2-bis, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.

1-ter. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati i criteri, le modalità e la durata dell'assegnazione al nucleo di cui al comma 1-bis, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.

1-quater. La nomina a commissario disposta per gli enti di cui al comma 1-bis comporta, per il personale individuato nel nucleo di cui al medesimo comma, l'esercizio a tempo pieno e in via esclusiva delle funzioni commissariali.

1-quinquies. Ai fini della composizione delle commissioni straordinarie di cui al comma 1-bis, nel caso in cui risultino indisponibili unità di personale assegnato al nucleo, l'individuazione dei commissari, per la relativa quota, è comunque effettuata tra gli appartenenti alla carriera prefettizia»;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Presso il Ministero dell'interno è istituito un comitato di sostegno e di monitoraggio dell'azione delle commissioni straordinarie di cui al comma 1 e dei comuni riportati a gestione ordinaria. Al comitato, costituito con decreto del Ministro dell'interno, possono essere chiamati a partecipare magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato nonché dirigenti di altre amministrazioni centrali dello Stato. Ai componenti del comitato non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza o rimborso spese per la partecipazione ai lavori»;

d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Con uno o più decreti del Ministro dell'interno, adottati a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinati, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica:

a) i criteri e le modalità di organizzazione e funzionamento della commissione straordinaria, ivi compresi quelli relativi al trattamento indennitario dei componenti della commissione e del personale assegnato in via temporanea ai sensi dell'articolo 145, comma 5;

b) i criteri e le modalità di formazione del personale dell'amministrazione civile dell'interno e degli altri soggetti che possono ricoprire l'incarico di componente della commissione di accesso di cui all'articolo 143, comma 2, e della commissione straordinaria di cui al comma 1 del presente articolo, nonché i requisiti di professionalità richiesti per il personale assegnato in via temporanea ai sensi dell'articolo 145, comma 5».

Art. 28.

(Modifica dell'articolo 145 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

1. L'articolo 145 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

«Art. 145. - (Gestione straordinaria). -- 1. La commissione straordinaria di cui all'articolo 144, comma 1, oltre a provvedere alla ordinaria amministrazione dell'ente, assicura il ripristino della legalità promuovendo, anche sulla base di linee guida elaborate dal comitato di sostegno e di monitoraggio di cui all'articolo 144, comma 2, ogni iniziativa gestionale e organizzativa, prioritariamente nei settori dei tributi, dell'edilizia, dell'urbanistica, del commercio, dello smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, degli altri servizi pubblici locali e dei servizi sociali.

2. La commissione straordinaria, entro il termine di sessanta giorni dal suo insediamento, definisce un piano di priorità degli interventi nel quale sono indicate, anche sulla base delle risultanze emerse in sede di accesso:

a) le unità organizzative dell'ente per le quali è ritenuto necessario il ricorso a personale esterno di cui si richiede l'assegnazione in via temporanea, con le modalità di cui al comma 5;

b) le vacanze di organico, anche determinate dai provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 143, comma 5, per le quali sono attivate le procedure di mobilità in ingresso ovvero quelle concorsuali;

c) le opere pubbliche indifferibili, individuando prioritariamente quelle rimaste incompiute, per le quali è adottata o rinnovata la relativa delibera di approvazione;

d) le prestazioni erogate dai gestori dei servizi pubblici locali e dei servizi sociali il cui livello qualitativo risulti particolarmente compromesso, al fine di ripristinare, anche attraverso il ricorso a modelli associativi o consortili, le condizioni di efficienza gestionale, di equità e universalità.

3. Il piano di cui al comma 2 è comunicato al comitato di sostegno e di monitoraggio e contestualmente al prefetto competente per territorio. Il prefetto, a sostegno dell'attività commissariale, interviene presso le amministrazioni e gli organismi competenti, regionali o statali, e presso la Cassa depositi e prestiti Spa, al fine dell'attivazione delle misure acceleratorie, anche volte a garantire priorità di accesso a contributi, mutui o finanziamenti pubblici, necessarie al completamento o all'attuazione degli interventi indicati nello stesso piano.

4. Ai fini di cui al comma 3, il prefetto può avvalersi degli uffici dell'amministrazione periferica dello Stato, anche di livello regionale, e convoca, ove necessario, apposite riunioni della conferenza provinciale permanente di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, alle quali partecipano i dirigenti delle amministrazioni pubbliche e degli enti interessati.

5. Il prefetto, valutata la richiesta di cui al comma 2, lettera a), può disporre, anche in deroga alle norme vigenti, l'assegnazione in posizione di comando o distacco, per un periodo non superiore alla durata della gestione commissariale, di personale amministrativo e tecnico di amministrazioni ed enti pubblici, previa intesa con gli stessi, ove occorra anche in posizione di sovraordinazione.

6. Il prefetto, su motivata richiesta della commissione straordinaria, può proporre al Ministro dell'interno l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 143, comma 5 qualora nel corso della gestione commissariale siano emersi, a carico dei soggetti ivi indicati, gli elementi di cui all'articolo 143, comma 1.

7. La commissione, qualora riscontri gravi anomalie, pregiudizievoli dell'interesse pubblico, nelle procedure di aggiudicazione o di affidamento di contratti pubblici, lavori, servizi e forniture, procede con i poteri del collegio degli ispettori di cui all'articolo 14 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. A tal fine, la commissione, previa motivata richiesta al prefetto, può avvalersi di personale delle Forze dell'ordine e delle amministrazioni competenti nei settori oggetto di verifica, messo a disposizione dallo stesso prefetto ovvero dalle amministrazioni medesime. La commissione adotta tutti i provvedimenti ritenuti necessari e può disporre, in qualunque momento e fase della procedura contrattuale, la revoca delle deliberazioni già adottate o la rescissione del contratto già concluso.

8. Ferme restando le forme di partecipazione popolare previste dagli statuti in attuazione dell'articolo 8, comma 3, la commissione straordinaria, allo scopo di acquisire ogni utile elemento di conoscenza e valutazione in ordine a rilevanti questioni di interesse generale, si avvale, anche mediante forme di consultazione diretta, dell'apporto di rappresentanti delle forze politiche in ambito locale, dell'ANCI, dell'UPI, delle organizzazioni di volontariato e di altri organismi locali particolarmente interessati alle questioni da trattare.

9. Gli enti locali, i cui organi sono rinnovati al termine del periodo di scioglimento, possono richiedere al prefetto, entro sessanta giorni dall'insediamento, di continuare ad avvalersi di personale esterno, con le modalità di cui al comma 5, nonché di accedere alle misure acceleratorie di cui al comma 3. In caso di accoglimento della richiesta, il personale esterno è assegnato all'ente per un periodo non superiore a ventiquattro mesi.

10. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 706, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

Art. 29.

(Modifiche all'articolo 146 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

1. All'articolo 146 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «relativi ordinamenti» sono aggiunte le seguenti: «, nonché alle società partecipate e ai consorzi pubblici, anche a partecipazione privata, di tali enti»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il Ministro dell'interno presenta al Parlamento, con cadenza biennale, una relazione sull'andamento delle gestioni commissariali, sui risultati conseguiti e sulle eventuali criticità rilevate, contenente proposte, anche di carattere normativo, finalizzate al miglioramento dell'efficacia delle gestioni medesime».

Capo VIII

MISURE PER IL CONTRASTO DEL RICICLAGGIO, DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO E DELLA PROLIFERAZIONE DELLE ARMI DI DISTRUZIONE DI MASSA

Art. 30.

(Modifiche al decreto legislativo
21 novembre 2007, n. 231)

1. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Il Comitato di sicurezza finanziaria è l'organismo responsabile della valutazione nazionale dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. La valutazione è fornita alle autorità competenti, a supporto delle rispettive attività istituzionali. Il Comitato di sicurezza finanziaria aggiorna periodicamente, ovvero quando insorgono nuovi rischi e ogni qualvolta lo ritenga opportuno, la valutazione e fornisce informazioni sui relativi risultati, agli ordini e collegi professionali di cui all'articolo 8, a supporto delle decisioni di allocazione delle risorse necessarie a migliorare il sistema nazionale di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, garantendo che esse siano proporzionali ed adeguate al rischio. Il Comitato di sicurezza finanziaria individua quali risultati della valutazione rendere disponibili ai soggetti di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14, ai fini della valutazione, da parte dei medesimi, dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo cui sono esposti nell'esercizio della propria attività»;

b) l'articolo 20 è sostituito dal seguente:

«Art. 20. - (Analisi e valutazione del rischio). -- 1. I soggetti di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14 adottano sistemi e processi chiari, oggettivi, verificati e aggiornati periodicamente per l'analisi e la valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo cui sono esposti nell'esercizio della propria attività. I sistemi e i processi sono articolati in ragione della natura dell'attività svolta e proporzionati alle dimensioni dei soggetti tenuti all'analisi e alla valutazione del rischio.

2. I soggetti di cui al comma 1 adempiono agli obblighi di adeguata verifica della clientela adottando misure adeguate e proporzionali all'entità dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, rilevati in concreto nell'esercizio della propria attività, e devono essere in grado di dimostrare tale adeguatezza e proporzionalità alle autorità di vigilanza di settore e agli ordini e collegi professionali.

3. Per la valutazione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, i soggetti di cui al comma 1 osservano le istruzioni di cui all'articolo 7, comma 2, nonché i seguenti criteri generali:

a) con riferimento al cliente:

1) natura giuridica;

2) prevalente attività svolta;

3) comportamento tenuto al momento del compimento dell'operazione o dell'instaurazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale;

4) area geografica di residenza o sede del cliente o della controparte;

b) con riferimento all'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale:

1) tipologia dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale posti in essere;

2) modalità di svolgimento dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale;

3) ammontare;

4) frequenza delle operazioni e durata del rapporto continuativo o della prestazione professionale;

5) ragionevolezza dell'operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale in rapporto all'attività svolta dal cliente;

6) area geografica di destinazione del prodotto, oggetto dell'operazione o del rapporto continuativo»;

c) l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

«Art. 21. - (Obblighi del cliente). -- 1. I clienti forniscono, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti destinatari del presente decreto di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela. Ai fini dell'identificazione del titolare effettivo, i clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate delle quali siano a conoscenza.

2. I fiduciari di trust espressi, disciplinati ai sensi della legge 16 ottobre 1989, n. 364, ottengono e detengono informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del trust, incluse quelle relative all'identità del fondatore, del fiduciario o dei fiduciari, di altra persona per conto del fiduciario, ove esistente, dei beneficiari o della classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust, e conservano tali informazioni per un periodo non inferiore a cinque anni dalla cessazione del loro stato di fiduciari. I fiduciari di trust espressi che, in tale veste, instaurano un rapporto continuativo o professionale o eseguono una prestazione occasionale, ai sensi degli articoli 15, 16 e 17, dichiarano il proprio stato ai soggetti di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14.

3. Le imprese dotate di personalità giuridica, obbligate all'iscrizione nel registro delle imprese, individuano il titolare effettivo, detengono informazioni adeguate, accurate e aggiornate sul medesimo e ne danno comunicazione, per il tramite del loro legale rappresentante, per via esclusivamente telematica e in esenzione da imposta di bollo, al registro delle imprese, ai fini dell'iscrizione in apposita sezione. L'accesso alla sezione è riservato, per le finalità di cui al presente decreto, alle autorità di vigilanza di settore, alla UIF, alla Guardia di finanza e alla DIA. L'accesso è altresì consentito ai soggetti destinatari degli obblighi di adeguata verifica della clientela, dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580. L'omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo è punita ai sensi dell'articolo 2630 del codice civile. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono specificati i dati oggetto di comunicazione e stabiliti i termini e le modalità di comunicazione e di consultazione delle informazioni, relative al titolare effettivo, detenute dal registro delle imprese»;

d) l'articolo 25 è sostituito dal seguente:

«Art. 25. - (Applicazione di obblighi semplificati). -- 1. I soggetti di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14 applicano obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela quando valutano che il rapporto con il cliente o l'operazione presenti un basso grado di rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, anche sulla base dell’elenco di cui all'articolo 4 dell'allegato tecnico del presente decreto.

2. Gli obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela non si applicano qualora si abbia motivo di ritenere che l'identificazione effettuata ai sensi del presente articolo non sia attendibile ovvero qualora essa non consenta l'acquisizione delle informazioni necessarie alla valutazione del rischio.

3. L'applicazione di obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela non esclude che i soggetti di cui al comma 1 esercitino un controllo sufficiente a consentire la rilevazione di operazioni sospette.

4. L'applicazione di obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela è comunque esclusa in tutte le ipotesi in cui sussista un sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo»;

e) l'articolo 26 è abrogato;

f) all'articolo 36, il comma 6-bis è abrogato;

g) l'articolo 4 dell'allegato tecnico è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - Titolo II - capo I - sezione II - (Obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela). -- 1. Il seguente è un elenco non limitativo di fattori sintomatici di situazioni potenzialmente a basso rischio, di cui al titolo II, capo I, sezione II, in materia di obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela.

2. Fattori di rischio relativi alla clientela:

a) società per azioni ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta ad obblighi di comunicazione, ai sensi dei regolamenti di borsa o leggi o mezzi esecutivi, che impongono l'obbligo di assicurare un'adeguata trasparenza della titolarità effettiva;

b) amministrazioni o imprese pubbliche;

c) clienti residenti nelle aree geografiche a basso rischio di cui al punto 4.

3. Fattori di rischio relativi a prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione:

a) contratti di assicurazione vita a basso premio;

b) forme pensionistiche complementari, a condizione che non comportino opzione di riscatto anticipato e non possano servire da garanzia di un prestito;

c) regimi di pensione o sistemi analoghi che versano prestazioni pensionistiche ai dipendenti, per i quali i contributi sono versati tramite deduzione dalla retribuzione, e che non permettono ai beneficiari di trasferire i propri diritti;

d) prodotti o servizi finanziari che offrono servizi opportunamente definiti e circoscritti a determinate tipologie di clientela, tali da aumentare l'accesso ai fini dell'inclusione finanziaria;

e) prodotti in cui il rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo è gestito da altri fattori, quali limiti di spesa o trasparenza della proprietà, fra i quali alcuni tipi di moneta elettronica di cui alla direttiva 2009/110/CE del Parlamento e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica.

4. Fattori di rischio geografici:

a) altri Stati membri dell'UE;

b) Paesi terzi dotati di efficaci sistemi contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo;

c) Paesi terzi che fonti credibili riconoscono essere a basso livello di corruzione o altre attività criminose;

d) Paesi terzi che sono soggetti ad obblighi contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo coerenti con le raccomandazioni del GAFI, che hanno effettivamente attuato tali obblighi e che, in conformità con le raccomandazioni, sono soggetti a vigilanza o a controlli efficaci ai fini di assicurare l'osservanza dei medesimi obblighi».

Art. 31.

(Modifiche al decreto legislativo
22 giugno 2007, n. 109)

1. Al decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1:

1) alla lettera b), le parole: «degli articoli 60 e 301 del Trattato CE» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 75 e 215 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, incluso il regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, e successive modificazioni»;

2) alla lettera c), le parole: «possedute anche per interposta persona fisica o giuridica» sono sostituite dalle seguenti: «inclusi i proventi da queste derivati, possedute, detenute o controllate, anche parzialmente, direttamente o indirettamente, ovvero per interposta persona fisica o giuridica da parte di soggetti designati, ovvero da parte di persone fisiche o giuridiche che agiscono per conto o sotto la direzione di questi ultimi,»;

3) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) per ”risorse economiche” si intendono: ”le attività di qualsiasi tipo che non sono fondi, materiali o immateriali, mobili o immobili, ivi compresi gli accessori, le pertinenze e i frutti, ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi, possedute, detenute o controllate, anche parzialmente, direttamente o indirettamente, ovvero per interposta persona fisica o giuridica da parte di soggetti designati, ovvero da parte di persone fisiche o giuridiche che agiscono per conto o sotto la direzione di questi ultimi”»;

b) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: «a scopo di finanziamento del terrorismo» sono inserite le seguenti: «e della proliferazione di armi di distruzione di massa»;

c) all'articolo 3:

1) al comma 1, le parole: «ed all'attività» sono sostituite dalle seguenti: «e della proliferazione di armi di distruzione di massa nonché all'attività»;

2) al comma 2, le parole: «12 membri» sono sostituite dalle seguenti: «14 membri»;

3) al comma 3, al primo periodo, dopo le parole: «dal Ministro degli affari esteri,» sono inserite le seguenti: «dal Ministro dello sviluppo economico,», le parole: «dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni» e dopo le parole: «dall'Unità di informazione finanziaria» sono aggiunte le seguenti: «e dal direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli» e l'ultimo periodo è soppresso;

d) all'articolo 13:

1) al comma 1, dopo le parole: «commi 1, 2, 4 e 5» sono inserite le seguenti: «, del presente decreto»;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 30 del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 100.000»;

3) al comma 2, dopo le parole: «di cui all'articolo 7» sono inserite le seguenti: «del presente decreto» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La medesima sanzione si applica per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 30-bis, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012»;

4) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 30-bis, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 70.000».

Capo IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32.

(Disciplina transitoria)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e per un periodo di diciotto mesi dalla predetta data l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata esercita i compiti di cui all'articolo 110, comma 2, lettere d) ed e), del citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, limitatamente ai beni confiscati in via definitiva. In tali casi, la competenza in merito all'amministrazione dei beni fino al decreto di confisca definitiva, ivi compresa l'amministrazione dei beni sequestrati nel corso dei procedimenti penali indicati nel medesimo articolo 110, comma 2, lettera c), è attribuita all'autorità giudiziaria.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle gestioni dei beni confiscati in via non definitiva, assunte dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

DISEGNO DI LEGGE N. 1690

D'iniziativa dei senatori Mirabelli ed altri

Art. 1.

(Soggetti destinatari)

1. All'articolo 4, comma 1, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, di seguito denominato «codice», sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b) sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «ovvero dei delitti di cui agli articoli 416-ter e 418 del codice penale»;

b) la lettera i) è sostituita dalla seguente:

«i) alle persone che, per il loro comportamento, debba ritenersi, anche sulla base della partecipazione attiva in più occasioni alle manifestazioni di violenza di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, ovvero della reiterata applicazione nei loro confronti del divieto previsto dal medesimo articolo 6, siano dediti alla commissione di reati che mettono in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblica ovvero l'incolumità delle persone in occasione o a causa dello svolgimento di manifestazioni sportive»;

c) è aggiunta, infine, la seguente lettera:

«i-bis) ai soggetti indiziati di uno dei delitti contro la pubblica amministrazione previsti dal libro secondo, titolo II, capo I del codice penale che rientrino nelle categorie di cui alle lettere a) e b) del presente comma».

Art. 2.

(Titolarità della proposta. Competenza)

1. All'articolo 5 del codice sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «dal procuratore nazionale antimafia» sono inserite le seguenti: «nell'ambito delle attività di cui all'articolo 371-bis, commi secondo e terzo del codice di procedura penale,»;

b) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La proposta è depositata presso la cancelleria delle sezioni specializzate distrettuali di cui al comma 4».

2. Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Nei casi previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera c), lettera i) e lettera l), le funzioni e le competenze spettanti al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo o del distretto sono attribuite altresì al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario la persona risulta dimorare, previo coordinamento con il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto. Nei medesimi casi, nelle udienze relative ai procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione le funzioni di pubblico ministero possono essere esercitate altresì dal procuratore della Repubblica proponente».

3. Il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Nei casi previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera c), i) e l), le funzioni e le competenze spettanti al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto sono attribuite anche al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario la persona risulta dimorare, previo coordinamento con il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto. Nei medesimi casi, nelle udienze relative ai procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione, le funzioni di pubblico ministero possono essere esercitate anche dal procuratore della Repubblica proponente».

4. Dopo il comma 4 è aggiunto, infine, il seguente:

«4-bis. Sono altresì istituite sezioni distaccate delle sezioni specializzate in materia di misure di prevenzione presso il Tribunale circondariale di Trapani e presso il Tribunale circondariale di S. Maria Capua Vetere. Alle predette sezioni distaccate si applicano le norme riguardanti le sezioni specializzate distrettuali».

Art. 3.

(Parere del procuratore distrettuale sulle proposte degli altri soggetti legittimati alla proposta)

1. Dopo l'articolo 5 del codice è inserito il seguente:

«Art. 5-bis. - (Parere del procuratore distrettuale sulle proposte degli altri soggetti legittimati alla proposta). -- 1. Il procuratore della Repubblica circondariale, il questore e il direttore della Direzione investigativa antimafia, titolari della proposta ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 2, quando non formulano la proposta congiuntamente al procuratore distrettuale, la depositano presso la cancelleria della sezione specializzata distrettuale di cui all'articolo 5, comma 4.

2. Il presidente trasmette copia della sola proposta al Procuratore distrettuale perché formuli il proprio parere entro dieci giorni dalla data della comunicazione. Il procuratore distrettuale entro il suddetto termine può: integrare gli atti già depositati dal diverso organo proponente; formulare ulteriori richieste o proposte al tribunale; segnalare la pendenza di altri procedimenti connessi e chiederne la riunione ai sensi dell'articolo 17 del codice di procedura penale.

3. Il presidente fissa l'udienza solo dopo avere acquisito il parere del procuratore distrettuale o comunque dopo che sia decorso il termine indicato al comma 2».

Art. 4.

(Tipologia delle misure e loro presupposti)

1. All'articolo 6, comma 2 del codice, le parole: «più Province» sono sostituite dalle seguenti: «più Regioni».

Art. 5.

(Procedimento applicativo)

1. All'articolo 7 del codice sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente:

«1. Il Tribunale provvede, con decreto motivato, entro trenta giorni dalla data deposito della proposta o, laddove richiesto, del parere del procuratore distrettuale o dal decorso del termine fissato dall'articolo 5-bis, comma 2»;

b) al comma 2, primo periodo, le parole: «del collegio» sono soppresse e al secondo periodo dopo le parole: «prima della data predetta» sono inserite le seguenti: «e contiene la concisa esposizione dei contenuti della proposta»;.

c) al comma 4, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «Se l'interessato è detenuto o internato in luogo non rientrante nella circoscrizione del giudice e ne fa tempestiva richiesta, la partecipazione all'udienza è assicurata a distanza mediante collegamento audiovisivo ai sensi dell'articolo 146-bis, commi 3, 4, 5, 6 e 7 delle norme di attuazione del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, salvo che il collegio ritenga necessaria la presenza della parte. Solo in caso di indisponibilità di mezzi tecnici idonei, il presidente dispone la traduzione dell'interessato detenuto».;

d) Il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Qualora il tribunale debba sentire soggetti informati su fatti rilevanti per il procedimento, il presidente del collegio può disporre l'esame a distanza nei casi e nei modi indicati all'articolo 147-bis, comma 2, delle norme di attuazione del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271»;

e) dopo il comma 10 sono inseriti, infine, i seguenti:

«10-bis. Le questioni concernenti la competenza per territorio devono essere eccepite, a pena di decadenza, alla prima udienza e comunque subito dopo l'accertamento della regolare costituzione delle parti, e il tribunale le decide immediatamente. Possono essere altresì rilevate di ufficio con la decisione di primo grado,

10-ter. Il tribunale, se ritiene la propria incompetenza, la dichiara con decreto ed ordina la trasmissione degli atti al procuratore distrettuale territorialmente competente; la declaratoria di incompetenza non produce l'inefficacia degli elementi già acquisiti. Le disposizioni del comma 10-bis si applicano anche qualora la proposta sia stata avanzata da soggetti non legittimati ai sensi dell'articolo 5.

10-quater. Quando il tribunale dispone ai sensi del comma 10-ter, il sequestro perde efficacia se, entro venti giorni dalla data del deposito del provvedimento che pronuncia l'incompetenza, il tribunale competente non provvede ai sensi dell'articolo 20. Il termine previsto dall'articolo 24, comma 2, decorre nuovamente dalla data del decreto di sequestro emesso dal tribunale competente.

10-quinquies. Il decreto di accoglimento, anche parziale, della proposta pone a carico del proposto il pagamento delle spese processuali.

10-sexies. Il decreto del tribunale è depositato in cancelleria entro quindici giorni dalla data della conclusione dell'udienza.

10-septies. Quando la stesura della motivazione è particolarmente, complessa, il tribunale, se ritiene di non poter depositare il decreto nel termine previsto dal comma 10-sexies, dopo le conclusioni delle parti, può indicare un termine più lungo, comunque non superiore a novanta giorni.

10-octies. Al decreto del tribunale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 154 delle norme di attuazione del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271».

Art. 6.

(Decisione)

1. All'articolo 8, comma 5 del codice, le parole: «o in una o più province» sono sostituite con le parole: «o in una o più Regioni», e le parole: « ,ovvero, con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 1, lettera c), il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente da minori», sono soppresse.

Art. 7.

(Decorrenza e cessazione
della sorveglianza speciale)

1. All'articolo 14 del codice, dopo il comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti:

«2-bis. L'esecuzione della sorveglianza speciale resta sospesa durante il tempo in cui l'interessato è sottoposto alla misura della custodia cautelare. In tal caso, salvo quanto stabilito dal comma 2, il termine di durata della misura di prevenzione continua a decorrere dal giorno nel quale è cessata la misura cautelare.

2-ter. L'esecuzione della sorveglianza speciale resta sospesa durante il tempo in cui l'interessato è sottoposto a detenzione per espiazione della pena. Dopo la cessazione dello stato di detenzione, se esso si è protratto per almeno due anni, il tribunale verifica, anche d'ufficio, la persistenza della pericolosità sociale dell'interessato, assumendo le necessarie informazioni presso l'amministrazione penitenziaria e l'autorità di pubblica sicurezza. Al relativo procedimento si applica, in quanto compatibile, il disposto dell'articolo 7. Se persiste la pericolosità sociale, il tribunale emette decreto con cui ordina l'esecuzione della misura di prevenzione, il cui termine di durata continua a decorrere dal giorno in cui il decreto stesso è comunicato all'interessato, salvo quanto stabilito dal comma 2. Se invece la pericolosità sociale è cessata, il tribunale emette decreto con cui revoca il provvedimento di applicazione della misura di prevenzione».

Art. 8.

(Titolarità della proposta)

1. All'articolo 17, comma 1, del codice la parola: «possono» è sostituita dalle seguenti: «devono», e dopo le parole: «ove dimora la persona» sono inserite le seguenti: «dal procuratore nazionale antimafia nell'ambito delle attività di cui all'articolo 371-bis, commi 2 e 3 del codice di procedura penale».

Art. 9.

(Applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali. Morte del proposto)

1. All'articolo 18, comma 3 del codice sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «, nonché nei riguardi di coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con il soggetto deceduto e nei confronti delle persone fisiche o giuridiche, società, consorzi od associazioni, del cui patrimonio il soggetto deceduto risultava poter disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente. Il tribunale provvede, in tali casi, ai sensi dell'articolo 26».

Art. 10.

(Indagini patrimoniali)

1. All'articolo 19, comma 4 del codice, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Essi possono altresì accedere, senza nuovi o maggiori oneri, al sistema di interscambio flussi dati (SID) dell'Agenzia delle entrate e richiedere quanto ritenuto utile ai fini delle indagini».

Art. 11.

(Sequestro)

1. All'articolo 20 del codice sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «è iniziato il procedimento» sono sostituite dalle seguenti: «è stata presentata la proposta»; al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero dispone le misure di cui agli articoli 34 e 34-bis ove ne ricorrano i presupposti ivi previsti»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il sequestro è revocato dal tribunale quando risulta che esso ha per oggetto beni di legittima provenienza o dei quali l'indiziato non poteva disporre direttamente o indirettamente, ovvero in ogni altro caso in cui è respinta la proposta di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale. Il tribunale ordina le trascrizioni e le annotazioni conseguenti nei pubblici registri, nei libri sociali e nel registro delle imprese».;

c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Il sequestro è revocato dal tribunale quando risulta che esso ha per oggetto beni di legittima provenienza o dei quali l'indiziato non poteva disporre direttamente o indirettamente ovvero in ogni altro caso in cui è respinta la proposta di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale. Il tribunale ordina le trascrizioni e le annotazioni conseguenti nei pubblici registri, nei libri sociali e nel registro delle imprese».

Art. 12.

(Esecuzione del sequestro)

1. All'articolo 21 del codice sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «l'ufficiale giudiziario» sono sostituite dalle seguenti: «la polizia giudiziaria» e le parole: «con l'assistenza obbligatoria della polizia giudiziaria» sono sostituite dalle seguenti: «con l'assistenza, ove occorra, dell'ufficiale giudiziario».;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il giudice delegato alla procedura di cui all'articolo 35, comma 1, sentito l'amministratore giudiziario, valutate le eventuali istanze degli occupanti, ove questi non vi provvedano spontaneamente, ordina lo sgombero degli immobili occupati senza titolo ovvero sulla scorta di titolo privo di data certa anteriore al sequestro, mediante l'ausilio della forza pubblica».

Art. 13.

(Provvedimento d'urgenza)

1. All'articolo 22, comma 1, secondo periodo del codice, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «anche in mancanza del parere di cui all'articolo 5-bis», e al terzo periodo sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «, previo parere del procuratore distrettuale ai sensi dell'articolo 5-bis».

Art. 14.

(Procedimento applicativo)

1. All'articolo 23, comma 4 del codice le parole: «o personali» sono sostituite dalle seguenti: «o di garanzia».

Art. 15.

(Confisca)

1. All'articolo 24 del codice sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In ogni caso il proposto non può giustificare la legittima provenienza dei beni adducendo che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale, anche se oggetto di condono o di definizione anticipata del contenzioso tributario. Se il tribunale non dispone la confisca può applicare anche d'ufficio le misure di cui agli articoli 34 e 34-bis ove ne ricorrano i presupposti ivi previsti»;

b) al comma 2, terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, per il tempo necessario per la decisione definitiva su istanza di ricusazione presentata dal difensore nonché per il tempo decorrente dalla morte del proposto, intervenuta durante il procedimento, fino alla identificazione ed alla citazione dei soggetti previsti dall'articolo 18, comma 2, nonché durante la pendenza del termine per il deposito del decreto conclusivo del procedimento».

Art. 16.

(Comunicazioni e impugnazioni)

1. All'articolo 27 del codice sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. La corte di appello, qualora riconosca l’incompetenza territoriale del tribunale e l'incompetenza sia stata riproposta nei motivi di impugnazione, annulla il decreto ed ordina la trasmissione degli atti al procuratore distrettuale competente; la declaratoria di incompetenza non produce l'inefficacia degli elementi già acquisiti. Si applica l'articolo 7, comma 10-quater.

2-ter. Le disposizioni del comma 2-bis si applicano anche qualora la proposta non sia stata avanzata dal procuratore della Repubblica o dal questore o dagli altri soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 5 e l'eccezione sia stata riproposta nei motivi di impugnazione.

2-quater. In caso di conferma anche parziale del decreto impugnato la corte di appello pone a carico della parte che ha proposto l'impugnazione il pagamento delle spese processuali.

2-quinquies. Se la corte d'appello, in riforma della decisione del tribunale, dispone il sequestro, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali e sull'amministrazione dei beni di cui al presente codice».

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. I provvedimenti della corte di appello che, in riforma del decreto di confisca emesso dal tribunale, dispongono la revoca del sequestro, divengono esecutivi dieci giorni dopo la comunicazione alle parti, salvo che il procuratore generale, entro tale termine, ne chieda la sospensione alla medesima corte di appello. In tal caso, se la corte entro dieci giorni dalla sua presentazione non accoglie la richiesta, il provvedimento diventa esecutivo; altrimenti la esecutività resta sospesa fino a quando nel procedimento di prevenzione sia intervenuta pronuncia definitiva».;

c) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Il procuratore della Repubblica, senza ritardo, trasmette il proprio fascicolo al procuratore generale presso la corte di appello competente per il giudizio di secondo grado. Al termine del procedimento di primo grado il procuratore della Repubblica forma un fascicolo nel quale sono raccolti tutti gli elementi investigativi e probatori eventualmente sopravvenuti dopo la decisione del tribunale. Gli atti inseriti nel predetto fascicolo sono portati immediatamente a conoscenza delle parti, mediante deposito nella segreteria del procuratore generale, salvi i casi in cui il procuratore della Repubblica richieda, per giustificati motivi, che gli stessi rimangano segreti».

Art. 17.

(Revocazione della confisca)

1. All'articolo 28 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, l'alinea è sostituito dal seguente:

«1. La revocazione della decisione definitiva sulla confisca di prevenzione può essere richiesta, nelle forme previste dagli articoli 630 e seguenti del codice di proceduta penale, in quanto compatibili, alla corte d'appello individuata secondo i criteri di cui all'articolo 11 dello stesso codice:»;

b) il comma 4 è così sostituito:

«4. Quando accoglie la richiesta di revocazione, la corte di appello provvede, ove del caso, ai sensi dell'articolo 46».

Art. 18.

(Rapporti con sequestro e confisca disposti in seno a procedimenti penali)

1. All'articolo 30 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «la custodia giudiziale dei beni sequestrati» sono sostituite dalle seguenti: «i beni sequestrati»; le parole: «e provvede alla nomina di un nuovo custode» sono sostituite dalle seguenti: «provvede alla nomina di un nuovo amministratore giudiziario» e le parole: «salvo che ritenga di confermare l'amministratore» sono sostituite dalle seguenti: «salvo che ritenga di confermare quello già nominato nel procedimento di prevenzione»;

b) al comma 3, le parole: «ove successivamente disponga la confisca di prevenzione, dichiara la stessa già eseguita in sede penale» sono sostituite dalle parole: «ove abbia disposto il sequestro, e sia ancora in corso il procedimento di prevenzione, dichiara, con decreto, che la stessa è stata già eseguita in sede penale»;

c) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Nel caso previsto dall'articolo 104-bis delle norme di attuazione del codice di procedura penale, approvare con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, i compiti del giudice delegato alla procedura di cui al titolo III sono svolti nel corso di tutto il procedimento penale dal giudice che ha emesso il decreto di sequestro; se l'autorità giudiziaria che ha emesso il decreto di sequestro è in composizione collegiale, procede alla nomina di un giudice delegato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 35, comma 1 del presente codice».

Art. 19.

(Norme applicabili ai sequestri e alle confische disposti nell'ambito di procedimenti penali)

1. Al libro I, titolo II, capo IV del codice, dopo l'articolo 30 è inserito il seguente:

«Art. 30-bis. - (Norme applicabili ai sequestri e alle confische disposti nell'ambito di procedimenti penali). – 1. Nei procedimenti penali nei quali è disposto il sequestro e la confisca di beni o aziende, il giudice che dispone il sequestro nomina un amministratore giudiziario ai fini della gestione e si applicano le norme di cui al libro I, titolo III e titolo IV, e di cui al libro III, titolo II».

Art. 20.

(Cauzione. Garanzie reali)

1. All'articolo 31, comma 3, terzo periodo del codice, le parole: «ai sensi dell'articolo 39 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368» sono sostituite dalle parole: «secondo le modalità stabilite dal tribunale. Il tribunale può disporre, in relazione alle condizioni economiche della persona sottoposta alla misura di prevenzione, che la cauzione sia pagata in rate mensili».

Art. 21.

(L'amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e delle aziende)

1. L'articolo 34 del codice è sostituito dal seguente:

«Art. 34. -- 1. Quando, a seguito degli accertamenti di cui all'articolo 19 o di quelli compiuti per verificare i pericoli di infiltrazione mafiosa previsti dall'articolo 92, sussistono sufficienti indizi per ritenere che il libero esercizio di determinate attività economiche, comprese quelle a carattere imprenditoriale, agevoli l'attività di persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una misura di prevenzione personale o patrimoniale previste dagli articoli 16 e 24, ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) ed i-bis), e non ricorrono i presupposti per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali di cui al capo I del presente titolo, il tribunale competente per l'applicazione delle misure di prevenzione nei confronti delle persone sopraindicate dispone l'amministrazione giudiziaria delle aziende o dei beni utilizzabili, direttamente o indirettamente, per lo svolgimento delle predette attività economiche, su proposta, dei soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 17.

2. L'amministrazione giudiziaria dei beni è adottata per un periodo non superiore a un anno e può essere rinnovata per sei mesi e per non più di due volte, a richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, se permangono le condizioni in base alle quali è stata applicata.

3. Con il provvedimento di cui al comma 1 il tribunale nomina il giudice delegato e l'amministratore giudiziario, il quale esercita tutte le facoltà spettanti ai titolari dei diritti sui beni e sulle aziende oggetto della misura. Nel caso di imprese esercitate in forma societaria, l'amministratore giudiziario può esercitare i poteri spettanti agli organi di amministrazione e agli altri organi sociali secondo le modalità stabilite dal tribunale, tenuto conto delle esigenze di prosecuzione dell'attività d'impresa.

4. Il provvedimento di cui al comma 1 è eseguito sui beni aziendali con l'immissione in possesso dell'amministratore e con l'iscrizione nel Registro tenuto dalla Camera di commercio presso il quale è iscritta l'impresa. Qualora oggetto della misura siano beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, il provvedimento di cui al comma 1 deve essere trascritto presso i pubblici registri.

5. L'amministratore giudiziario adempie agli obblighi di relazione e segnalazione di cui all'articolo 36, comma 2, anche nei confronti del pubblico ministero. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai capi I e II del titolo III del presente libro.

6. Entro la data di scadenza dell'amministrazione giudiziaria dei beni o del sequestro di cui al comma 7 il tribunale, qualora non disponga il rinnovo del provvedimento, delibera in camera di consiglio la revoca della misura disposta ed eventualmente la contestuale applicazione del controllo giudiziario di cui all'articolo 34-bis, ovvero la confisca dei beni che risultino essere frutto dell'attività illecita di agevolazione di cui al comma 1 o che ne costituiscano il reimpiego. Alla camera di consiglio partecipano il giudice delegato e il pubblico ministero. Al procedimento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal titolo I, capo II, sezione I del presente libro. Per le impugnazioni contro i provvedimenti di revoca con controllo giudiziario e di confisca si applicano le disposizioni previste dall'articolo 27.

7. Quando vi sia concreto pericolo che i beni sottoposti al provvedimento di cui al comma 1 vengano dispersi, sottratti o alienati o nei casi di confisca di cui al comma 6, i soggetti di cui all'articolo 17 possono richiedere al tribunale di disporne il sequestro, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni previste dal presente titolo. Il sequestro è disposto sino alla scadenza del termine stabilito a norma del comma 3».

Art. 22.

(Controllo giudiziario delle aziende)

1. Al libro I, titolo II, capo V del codice, dopo l'articolo 34 è inserito il seguente:

«Art. 34-bis. - (Controllo giudiziario delle aziende). – 1. Quando l'agevolazione prevista dal comma 1 dell'articolo 34 risulta occasionale, il tribunale dispone, anche d'ufficio, il controllo giudiziario delle attività economiche e delle aziende di cui al medesimo comma 1, se sussistono circostanze di fatto da cui si possa desumere il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose idonee a condizionarne l'attività.

2. Il controllo giudiziario di cui al comma 1 è adottato dal tribunale per un periodo non inferiore a un anno e non superiore a tre anni. Con il provvedimento che lo dispone, il tribunale può:

a) imporre l'obbligo, nei confronti di chi ha la proprietà, l'uso o l'amministrazione dei beni e delle aziende di cui al comma 1, di comunicare al questore ed al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, ovvero del luogo in cui si trovano i beni se si tratta di residenti all'estero, ovvero della sede legale se si tratta di una impresa, gli atti di disposizione, di acquisto o di pagamento effettuati, gli atti di pagamento ricevuti, gli incarichi professionali, di amministrazione o di gestione fiduciaria ricevuti, nonché gli altri atti o contratti indicati dal tribunale, di valore non inferiore a euro 10.000 o del valore superiore stabilito dal tribunale in relazione al reddito della persona o al patrimonio e al volume d'affari dell'impresa. Detto obbligo va assolto entro dieci giorni dal compimento dell'atto e comunque entro il 31 gennaio di ogni anno per gli atti posti in essere nell'anno precedente;

b) nominare un giudice delegato e un commissario giudiziario, il quale riferisce periodicamente, almeno bimestralmente, gli esiti dell'attività di controllo al giudice delegato e al pubblico ministero.

3. Con il provvedimento di cui alla lettera b) del comma 2, il tribunale stabilisce i compiti del commissario giudiziario finalizzati alle attività di controllo è può imporre l’obbligo:

a) di non cambiare la sede, la denominazione e la ragione sociale, l'oggetto sociale e la composizione degli organi di amministrazione, direzione e vigilanza, e di non compiere fusioni o altre trasformazioni, senza l'autorizzazione da parte del giudice delegato;

b) di adempiere ai doveri informativi di cui alla lettera a) del comma 2 nei confronti del commissario giudiziario;

c) di informare preventivamente il commissario giudiziario circa eventuali forme di finanziamento della società da parte dei soci o di terzi;

d) di adottare ed efficacemente attuare misure organizzative, anche ai sensi degli articoli 6, 7 e 24-ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

e) di assumere qualsiasi altra iniziativa finalizzata a prevenire specificamente il rischio di tentativi di infiltrazione o condizionamento mafiosi.

4. Per verificare il corretto adempimento degli obblighi di cui al comma 3, il tribunale può autorizzare gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria ad accedere presso gli uffici dell'impresa, nonché presso uffici pubblici, studi professionali, società, banche ed intermediari mobiliari alfine di acquisire informazioni e copia della documentazione ritenute utili. Nel caso in cui venga accertata la violazione di una o più prescrizioni ovvero ricorrano i presupposti di cui al comma 1 dell'articolo 34, il tribunale può disporre l'amministrazione giudiziaria dell'impresa.

5. Il titolare dell'attività economica sottoposta al controllo giudiziario può proporre istanza di revoca. In tal caso il tribunale fissa udienza entro dieci giorni dalla data del deposito dell'istanza e provvede nelle forme di cui all'articolo 127 codice di procedura penale. All'udienza partecipano il giudice delegato, il pubblico ministero e, ove nominato, il commissario giudiziario.

6. Le imprese destinatarie di informazione antimafia interdittiva ai sensi dell'articolo 84 possono richiedere al tribunale competente per le misure di prevenzione l'applicazione del controllo giudiziario di cui al comma 2, lettera b), nelle forme previste dal comma 5:

7. Il provvedimento che dispone l'amministrazione giudiziaria prevista dall'articolo 34 o il controllo giudiziario di cui al comma 2, lettera b), sospende gli effetti di cui all'articolo 94».

Art. 23.

(Nomina e revoca
dell'amministratore giudiziario)

1. All'articolo 35 del codice sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Qualora la gestione dei beni in sequestro sia particolarmente complessa anche avuto riguardo al numero dei comuni ove sono situati i beni immobili o i complessi aziendali o alla natura della attività aziendale da proseguire o al valore ingente del patrimonio, il tribunale può nominare più amministratori giudiziari. In tal caso il tribunale stabilisce se essi possano operare disgiuntamente»;

b) al comma 2 dopo le parole: «amministratori giudiziari» sono aggiunte le seguenti: «secondo criteri di trasparenza che assicurano la rotazione degli incarichi fra gli amministratori; è nominato con decreto motivato. All'atto della nomina l'amministratore giudiziario comunica al tribunale se e quali incarichi analoghi egli abbia in corso»;

c) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «dai pubblici uffici» sono inserite le seguenti: «o le pene accessorie previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267»; dopo le parole: «o coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione» sono inserite le seguenti: «ovvero nei confronti dei quali sia stato disposto il rinvio a giudizio per i reati di cui all'articolo 4. Non possono altresì essere nominate le persone che abbiano svolto attività lavorativa o professionale in favore del proposto o delle imprese a lui riconducibili», e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Le stesse persone non possono, altresì, svolgere le funzioni di coadiutore o di diretta collaborazione dell'amministratore giudiziario nell'attività di gestione»;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. L'amministratore giudiziario chiede al giudice delegato di essere autorizzato, ove necessario, a farsi coadiuvare, sotto la sua responsabilità, da tecnici o da altri soggetti qualificati. Ove la complessità della gestione lo richieda, anche successivamente al sequestro, l'amministratore giudiziario organizza, sotto la sua responsabilità, un proprio ufficio di coadiuzione la cui composizione ed il cui assetto interno deve essere comunicato al giudice delegato. Il giudice delegato ne autorizza l'istituzione tenuto conto della natura dei beni e delle aziende in sequestro e degli oneri che ne conseguono»;

e) al comma 5 il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Egli ha il compito di provvedere alla gestione, alla custodia e alla conservazione dei beni sequestrati anche nel corso degli eventuali giudizi di impugnazione, sotto la direzione del giudice delegato, al fine di incrementare, se possibile, la redditività dei beni medesimi».;

f) al comma 8 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ai sensi dell'articolo 43».

Art. 24.

(Relazione dell'amministratore giudiziario)

1. All'articolo 36 del codice sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) l'indicazione delle forme di gestione più idonee e redditizie dei beni, anche ai fini delle determinazioni che saranno assunte dal tribunale ai sensi dell'articolo 41»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. La cancelleria dà avviso alle parti del deposito della relazione dell'amministratore giudiziario ed esse possono prenderne visione ed estrarne copia limitatamente ai contenuti di cui alla lettera b) del comma 1. Ove siano formulate contestazioni motivate sulla stima dei beni entro venti giorni dalla data della ricezione dell'avviso, il tribunale, sentite le parti, se non le ritiene inammissibili, procede all'accertamento del presumibile valore di mercato dei beni medesimi nelle forme della perizia ai sensi degli articoli 220 e seguenti del codice di procedura penale. Fino alla conclusione della perizia, la gestione prosegue con le modalità stabilite dal giudice delegato».

Art. 25.

(Compiti dell'amministratore giudiziario)

1. All'articolo 37, comma 3 del codice dopo le parole: «escluse quelle derivanti dalla gestione di aziende» sono inserite le seguenti: «e dalla amministrazione dei beni immobili» ed è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Con decreto emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, sono stabilite le norme per la gestione dei ricavi derivanti dall'amministrazione dei beni immobili».

Art. 26.

(Compiti dell'Agenzia)

1. All'articolo 38 del codice sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Fino alla confisca definitiva nei procedimenti di prevenzione e fino alla irrevocabilità della confisca disposta nei procedimenti penali, l'Agenzia svolge attività di ausilio e di supporto all'autorità giudiziaria, con le modalità previste dagli articoli 110, 111 e 112 proponendo altresì al tribunale l'adozione di tutti i provvedimenti necessari per la migliore utilizzazione del bene in vista della sua destinazione o assegnazione»;

b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'Agenzia effettua le comunicazioni telematiche con la autorità giudiziaria attraverso il proprio sistema informativo»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Dopo che il provvedimento di confisca diviene irrevocabile, l'amministrazione dei beni è conferita all'Agenzia che ne cura la gestione fino alla emissione del provvedimento di destinazione. L'Agenzia si avvale, per la gestione, di un coadiutore individuato nell'amministratore giudiziario nominato dal tribunale salvo che non ricorrano le ipotesi di cui all'articolo 35, comma 7, o che non sussistano altri giusti motivi. L'Agenzia comunica al tribunale il provvedimento di conferimento dell'incarico. L'incarico ha durata fino alla destinazione del bene, salvo che non intervenga revoca espressa»;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. L'amministratore giudiziario, divenuto irrevocabile il provvedimento di confisca, provvede agli adempimenti di cui all'articolo 42 e all'approvazione del rendiconto della gestione giudiziale dinanzi al giudice delegato. Per l'attività di amministrazione condotta sotto la direzione dell'Agenzia il coadiutore predisporrà separato conto di gestione. L'Agenzia provvede all'approvazione del nuovo rendiconto della gestione»;

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. L'Agenzia, entro un mese dalla data della comunicazione del deposito del provvedimento di confisca di primo grado, pubblica nel proprio sito internet l'elenco dei beni immobili oggetto di confisca al fine di facilitare la richiesta di utilizzo da parte degli aventi diritto».

Art. 27.

(Assistenza legale alla procedura)

1. All'articolo 39 del codice, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Ai fini di cui al comma 1, dopo che il giudice delegato lo ha autorizzato a stare in giudizio, l'amministratore giudiziario inoltra richiesta per via telematica all'Avvocatura dello Stato. Ove l'Avvocato generale dello Stato non si esprima entro cinque giorni il giudice delegato può autorizzare la nomina di un libero professionista».

Art. 28.

(Gestione dei beni sequestrati)

1. All'articolo 40 del codice sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «anche tenuto conto degli indirizzi e delle linee guida adottati dal Consiglio direttivo dell'Agenzia medesima ai sensi dell'articolo 112, comma 4, lettera a)», sono sostituite dalle seguenti: «anche avvalendosi della attività di ausilio e supporto dell'Agenzia ai sensi degli articoli 110, 111, e 112».;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Avverso gli atti dell'amministratore giudiziario compiuti in assenza di autorizzazione scritta del giudice delegato, il pubblico ministero, il proposto e ogni altro interessato possono avanzare reclamo, nel termine perentorio di quindici giorni dalla data in cui ne hanno avuto effettiva conoscenza, al giudice delegato che, entro i dieci giorni successivi, provvede ai sensi dell'articolo 127 del codice di procedura penale».

Art. 29.

(Gestione delle aziende sequestrate)

1. All'articolo 41 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto le aziende disciplinate dagli articoli 2555 e seguenti del codice civile o le partecipazioni societarie che assicurino le maggioranze previste dall'articolo 2359 del codice civile, l'amministratore giudiziario è scelto nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari ed è nominato dal tribunale con decreto motivato. In tal caso, la relazione di cui all'articolo 36 deve essere presentata entro sei mesi dalla nomina. La relazione contiene, oltre agli elementi di cui ai commi 1 e 2 del citato articolo 36, una dettagliata analisi sulla sussistenza di concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività, tenuto conto del grado di caratterizzazione della stessa con il proposto ed i suoi familiari, della natura dell'attività esercitata, delle modalità e dell'ambiente in cui è svolta, della forza lavoro occupata, della capacità produttiva e del mercato di riferimento. Ove non sia possibile predisporre un programma di prosecuzione o di ripresa, l'amministratore giudiziario propone la messa in liquidazione dell'impresa»;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Nella proposta di prosecuzione o di ripresa dell'attività, l'amministratore giudiziario indica l'elenco nominativo dei creditori e di coloro che vantano diritti reali o personali, di godimento o di garanzia sui beni ai sensi dell'articolo 5, comma 1, specificando i crediti che originano dai rapporti di cui all'articolo 56, quelli che sono collegati a rapporti commerciali essenziali per la prosecuzione dell'attività e quelli che riguardano rapporti esauriti, non provati o non funzionali all'attività di impresa. L'amministratore giudiziario indica altresì l'elenco nominativo delle persone che risultano prestare o avere prestato attività lavorativa in favore dell'impresa, specificando la natura dei rapporti di lavoro esistenti nonché quelli necessari per la prosecuzione della attività; riferisce in ordine alla presenza di organizzazioni sindacali all'interno dell'azienda al momento del sequestro e provvede ad acquisire loro eventuali proposte sul programma di prosecuzione o di ripresa dell'attività, che trasmette, con proprio parere, al giudice delegato.

1-ter. In ogni caso, entro trenta giorni dalla data dell’immissione in possesso, l'amministratore giudiziario viene autorizzato dal giudice delegato a proseguire l'attività dell'impresa o a sospenderla con riserva di rivalutare tali determinazioni dopo il deposito della relazione semestrale. Se il giudice autorizza la prosecuzione, conservano efficacia, fino all'approvazione del programma di cui al comma 1-quater, le autorizzazioni, le concessioni e i titoli abilitativi necessari allo svolgimento dell'attività, già rilasciati ai titolari delle aziende in sequestro in relazione ai compendi sequestrati.

1-quater. Il tribunale esamina la relazione di cui al comma 1 depositata dall'amministratore giudiziario in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 127 codice di procedura penale con la sola partecipazione del pubblico ministero, dell'Agenzia e dell'amministratore giudiziario che vengono sentiti se compaiono. Ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione o di ripresa dell'impresa, il tribunale approva il programma con decreto motivato ed impartisce le direttive per la gestione dell'impresa.

1-quinquies. Non opera la causa di scioglimento delle società sottoposte a sequestro per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, n. 4, e 2545-duodecies del codice civile dalla data di immissione in possesso sino alla approvazione del programma di prosecuzione o ripresa della attività e, per lo stesso periodo, non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto e 2482-ter del codice civile».

c) al comma 5 è inserito, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità semplificate di liquidazione o cessazione dell'impresa, in particolare qualora sia priva di beni aziendali, con esenzione di ogni onere economico».;

d) al comma 6, alinea, dopo le parole: «Nel caso di sequestro di partecipazioni societarie» sono inserite le seguenti: «l'amministratore giudiziario esercita i poteri che spettano al socio nei limiti della quota sequestrata; provvede, ove necessario e», e alla lettera b) le parole: «, nonché di ogni altra modifica dello statuto che possa arrecare pregiudizio agli interessi dell'amministrazione giudiziaria», sono sostituite dalle seguenti: «nonché ad approvare ogni altra modifica dello statuto utile al perseguimento degli scopi della impresa in sequestro».

Art. 30.

(Disciplina delle spese,
dei compensi e dei rimborsi)

1. All'articolo 42, comma 4 del codice, le parole: «articolo 35, comma 8» sono sostituite dalle parole: «articolo 35, comma 9».

Art. 31.

(Rendiconto di gestione)

1. All'articolo 43 del codice, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. All'esito della procedura e comunque dopo la irrevocabilità del provvedimento di confisca, l'amministratore giudiziario presenta al giudice delegato il conto della gestione, tenuto conto dei criteri fissati dall'articolo 37, comma 5».

Art. 32.

(Gestione dei beni confiscati)

1. All'articolo 44 del codice sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «anche in via non definitiva» sono inserite le seguenti: «, in via definitiva nei procedimenti di prevenzione e nei procedimenti penali,»;

b) il comma 2 è soppresso.

Art. 33.

(Confisca definitiva. Devoluzione allo Stato)

1. All'articolo 45, comma 1 del codice, dopo le parole: «a seguito della» sono inserite le seguenti: «irrevocabilità del provvedimento di».

Art. 34.

(Restituzione per equivalente)

1. All'articolo 46 del codice sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «assegnati per finalità istituzionali» sono inserite le seguenti: «assegnati per finalità istituzionali»;

b) al comma 2 le parole: «anche prima della confisca definitiva, nel caso in cui venga successivamente disposta la revoca della misura» sono soppresse;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il tribunale determina il valore del bene e ordina il pagamento della somma, ponendola a carico del Fondo unico giustizia».

Art. 35.

(Procedimento di destinazione)

1. All'articolo 47, comma 2, secondo periodo del codice, le parole: «dall'approvazione del progetto di riparto» sono sostituite dalle seguenti: «dalla comunicazione del progetto di pagamento di cui all'articolo 61, comma 4».

Art. 36.

(Destinazione dei beni e delle somme)

1. All'articolo 48, comma 3 del codice sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), le parole: «del Ministro dell'interno» sono sostituite dalle seguenti: «della Presidenza del Consiglio»;

b) alla lettera c), primo periodo le parole: «della provincia o» sono soppresse, e al terzo periodo, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni» sono inserite le seguenti: «e a cooperative a mutualità prevalente, senza scopo di lucro».

Art. 37.

(Regime-fiscale e degli oneri economici)

1. All'articolo 51, comma 2 del codice le parole: «è tassato» sono sostituite dalle parole: «è determinato ai fini fiscali».

Art. 38.

(Diritti dei terzi)

1. All'articolo 52 del codice sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) che il proposto non disponga di altri beni sui quali esercitare la garanzia patrimoniale idonea al soddisfacimento del credito salvo per i crediti assistiti da cause legittime di prelazione su beni sequestrati»;

b) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e concorrono al riparto sul valore dei beni o dei compendi aziendali ai quali si riferiscono in base alle risultanze della contabilità separata di cui all'articolo 37, comma 5».

Art. 39.

(Limite della garanzia patrimoniale)

1. All'articolo 53, comma 1 del codice le parole: «risultante dalla stima redatta dall'amministratore» sono sostituite dalle parole: «risultante dal valore di stima».

Art. 40.

(Pagamento di debiti anteriori al sequestro)

1. Dopo l'articolo 54 del codice è inserito il seguente:

«Art. 54-bis. - (Pagamento di debiti anteriori al sequestro). – 1. L'amministratore giudiziario può chiedere al giudice delegato di essere autorizzato al pagamento, anche parziale o rateale, dei crediti per prestazioni di beni o servizi, sorti anteriormente al provvedimento di sequestro, nei casi in cui tali prestazioni siano collegate a rapporti commerciali essenziali per la prosecuzione dell'attività.

2. Nel programma di prosecuzione o ripresa dell'attività di cui all'articolo 41, il tribunale può autorizzare l'amministratore giudiziario a rinegoziare le esposizioni debitorie dell'impresa ed a provvedere ai conseguenti pagamenti».

Art. 41.

(Azioni esecutive)

1. All'articolo 55 del codice sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le procedure esecutive già pendenti sono sospese sino alla conclusione del procedimento di prevenzione. Le procedure esecutive si estinguono in relazione ai beni per i quali interviene decreto di confisca definitiva. In caso di dissequestro, la procedura esecutiva deve essere iniziata o riassunta entro il termine di un anno dalla irrevocabilità del provvedimento che ha disposto la restituzione del bene»;

b) al comma 3, dopo le parole: «ovvero diritti reali o personali di godimento» sono inserite le seguenti: «o di garanzia», e dopo le parole: «ai sensi degli articoli 23 e 57» sono aggiunte, infine, le seguenti: «; il giudizio civile è sospeso sino alla conclusione del procedimento di prevenzione».

Art. 42.

(Rapporti pendenti)

1. All'articolo 56 del codice sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: «al bene o all'azienda sequestrata è ancora ineseguito o non compiutamente eseguito da entrambe le parti,» sono sostituite dalle seguenti: «all'azienda sequestrata o stipulato dal proposto in relazione al bene in sequestro debba essere in tutto o in parte ancora eseguito»;

b) al comma 4 le parole: «In caso di scioglimento» sono sostituite dalle seguenti: «La risoluzione del contratto in forza di provvedimento del giudice delegato fa salvo il diritto al risarcimento del danno nei soli confronti del proposto ed», e le parole: «Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 72 a 83 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267» sono soppresse.

Art. 43.

(Elenco dei crediti. Fissazione dell'udienza di verifica dei crediti)

1. All'articolo 57 del codice sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «dei creditori con» sono sostituite dalle seguenti: «di tutti i creditori anteriori al sequestro ivi compresi quelli di cui all'articolo 54-bis»;

b) al comma 2, le parole: «non superiore a novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a sessanta giorni» e le parole: «entro i trenta giorni successivi» sono sostituite dalle seguenti: «entro i sessanta giorni successivi».

Art. 44.

(Domanda del creditore)

1. All'articolo 58 del codice sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, le parole: «dalla definitività del provvedimento di confisca» sono sostituite dalle parole: «dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo», ed è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Al procedimento si applica l'articolo 59»;

b) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

«5-bis. L'amministratore giudiziario esamina le domande e redige un progetto di stato passivo rassegnando le proprie motivate conclusioni sull'ammissione o sull'esclusione di ogni singola domanda.

5-ter. L'amministratore giudiziario deposita il progetto di stato passivo venti giorni prima dell'udienza fissata per la verifica dei crediti. I creditori e i titolari dei diritti sui beni oggetto di confisca possono presentare osservazioni scritte e depositare documentazioni aggiuntive, a pena di decadenza, fino a cinque giorni prima dell'udienza».

Art. 45.

(Verifica dei crediti. Composizione
dello stato passivo)

1. All'articolo 59 del codice sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «All'udienza» sono inserite le seguenti: «fissata per la verifica dei crediti», e dopo la parola: «esponendo» è inserita la seguente: «succintamente»;

b) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tutti i creditori possono impugnare nello stesso termine e con le stesse modalità i crediti ammessi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 54-bis»;

c) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. All'udienza ciascuna parte può svolgere, con l'assistenza del difensore, le proprie deduzioni e produrre documenti nuovi solo se prova di non esserne venuto in possesso tempestivamente per causa a lei non imputabile»;

d) il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. All'esito il tribunale decide con decreto ricorribile per cassazione nel termine di trenta giorni dalla sua notificazione»;

e) il comma 10 è abrogato.

Art. 46.

(Liquidazione dei beni)

1. All'articolo 60 del codice sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Dopo la irrevocabilità del provvedimento di confisca, l'Agenzia, procede al pagamento dei creditori ammessi al passivo, in ragione delle distinte masse nonché dell'ordine dei privilegi e delle cause legittime di prelazione sui beni trasferiti al patrimonio dello Stato. L'Agenzia, ove le somme apprese, riscosse o comunque ricevute non siano sufficienti a soddisfare i creditori utilmente collocati al passivo, procede alla liquidazione dei beni mobili, delle aziende o dei rami d'azienda e degli immobili. Ove ritenga che dalla redditività dei beni si possano conseguire risorse necessarie al pagamento dei crediti, l'Agenzia può ritardare la vendita degli stessi non oltre un anno dalla irrevocabilità del provvedimento di confisca»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le vendite sono effettuate dall'Agenzia con procedure competitive sulla base del valore di stima risultante dalle relazioni di cui agli articoli 36 e 41 o utilizzando stime effettuate da parte di esperti»;

c) al comma 4 le parole: «L'amministratore giudiziario» sono sostituite dalle parole: «L'Agenzia»;

d) il comma 5 è abrogato.

Art. 47.

(Progetto e piano di pagamento dei crediti)

1. All'articolo 61 del codice sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Dopo la irrevocabilità del provvedimento di confisca l'Agenzia redige il progetto di pagamento dei crediti»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. L'Agenzia, predisposto il progetto di pagamento, ne ordina il deposito disponendo che dello stesso sia data comunicazione a tutti i creditori»;

c) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. L'Agenzia, decorso il termine di cui al comma 5, tenuto conto delle osservazioni ove pervenute, determina il piano di pagamento»;

d) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Entro dieci giorni dalla data di comunicazione del piano di pagamento, i creditori possono proporre opposizione dinanzi alla sezione civile della corte di appello del distretto della sezione specializzata o del giudice penale competente ad adottare il provvedimento di confisca. Si procede in camera di consiglio e si applicano gli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile. Le somme contestate sono accantonate. Ove non sia possibile procedere all'accantonamento, i pagamenti sono sospesi fino alla decisione sull'opposizione»;

e) al comma 8, le parole: «l'amministratore giudiziario» sono sostituite dalle parole: «l'Agenzia».

Art. 48.

(Dichiarazione di fallimento
successiva al sequestro)

1. All'articolo 63 del codice sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La verifica dei crediti e dei diritti inerenti i rapporti relativi ai suddetti beni viene svolta dal giudice delegato del tribunale di prevenzione nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 52 e seguenti»;

b) il comma 5 è abrogato;

c) al comma 6 le parole: «Si applicano in tal caso le disposizioni degli articoli 52 e seguenti del presente decreto» sono soppresse;

d) al comma 7, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il giudice delegato al fallimento procede alla verifica dei crediti e dei diritti in relazione ai beni per i quali è intervenuta la revoca del sequestro o della confisca», e dopo le parole: «anche su iniziativa del pubblico ministero» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «ancorché sia trascorso il termine di cinque anni dalla chiusura del fallimento. Il curatore subentra nei rapporti processuali in luogo dell'amministratore giudiziario»;

e) dopo il comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente:

«8-bis. L'amministratore giudiziario, ove siano stati sequestrati complessi aziendali e produttivi o partecipazioni societarie di maggioranza, prima che intervenga la confisca definitiva, può, previa autorizzazione del tribunale ai sensi dell'articolo 41, presentare al tribunale fallimentare competente ai sensi dell'articolo 9 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, in quanto compatibile, domanda per l'ammissione al concordato preventivo, di cui agli articoli 160 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, nonché accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, o predisporre un piano attestato ai sensi dell'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, Ove finalizzato a garantire la salvaguardia dell'unità produttiva ed il mantenimento dei livelli occupazionali, il piano di ristrutturazione può prevedere la alienazione dei beni sequestrati anche fuori dei casi di cui all'articolo 48 del presente codice».

Art. 49.

(Sequestro successivo
alla dichiarazione di fallimento)

1. All'articolo 64 del codice sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Salvo quanto previsto dal comma 7, i crediti ed i diritti inerenti i rapporti relativi ai beni sottoposti a sequestro, ancorché già verificati dal giudice del fallimento, devono essere ulteriormente verificati dal giudice delegato del tribunale di prevenzione ai sensi degli articoli 52 e seguenti»;

b) i commi 3 e 5 sono abrogati;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Se sono pendenti, con riferimento ai crediti ed ai diritti inerenti i rapporti relativi per cui interviene il sequestro, i giudizi di impugnazione di cui all'articolo 98 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, il tribunale fallimentare sospende il giudizio sino all'esito del procedimento di prevenzione. Le parti interessate, in caso di revoca del sequestro, devono riassumere il giudizio»;

d) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. I crediti di cui al comma 2, verificati ai sensi degli articoli 53 e seguenti dal giudice delegato del tribunale di prevenzione, sono soddisfatti sui beni oggetto di confisca secondo il piano di pagamento di cui all'articolo 61»;

e) al comma 7 le parole: «e si applicano le disposizioni degli articoli 52 e seguenti del presente decreto» sono soppresse.

Art. 50.

(Altre sanzioni penali)

1. All'articolo 76, comma 6 del codice dopo le parole: «all'articolo 34, comma 8,» sono inserite le seguenti: «lettera b), e comma 9, numero 2)».

Art. 51.

(Registro delle misure di prevenzione)

1. All'articolo 81, comma 1 del codice il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Il procuratore della repubblica circondariale, il questore territorialmente competente e il direttore della Direzione investigativa antimafia provvedono a dare contestuale comunicazione alla procura della Repubblica distrettuale della proposta di misura personale o patrimoniale da depositare presso la cancelleria della sezione specializzata distrettuale ai sensi degli articoli 5 e 5-bis, allegandone copia».

Art. 52.

(Informazione antimafia)

1. All'articolo 91 del codice sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5 le parole: «Il prefetto, anche sulla documentata richiesta dell'interessato, aggiorna l'esito dell'informazione al venir meno delle circostanze rilevanti ai fini dell'accertamento dei tentativi di infiltrazione mafiosa» sono soppresse;

b) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

«5-bis. Il prefetto è tenuto a provvedere all'aggiornamento dell'interdittiva su istanza motivata dell'interessato, entro gli stessi termini e l'eventuale proroga previsti dal comma 4 dell'articolo 88. Il termine è sospeso in caso di richiesta di informazioni o di integrazione documentale.

5-ter. Qualora l'istanza di cui al comma 5-bis prospetti misure organizzative adottate dall'istante allo scopo di prevenire infiltrazioni o condizionamenti mafiosi, anche ai sensi degli articoli 6 e 7 del citato decreto legislativo n. 231 del 2001, che possono eventualmente incidere sull'esito dell'aggiornamento, il prefetto può altresì disporre, avvalendosi ove occorra dei gruppi interforze di cui al comma 1 dell'articolo 93, accessi e accertamenti presso l'impresa interessata, volti a verificare l'idoneità e l'effettività delle predette misure organizzative, e, ove necessario, comunica senza ritardo all'istante la proroga del termine di cui al comma 4 dell'articolo 88, estendibile a sessanta giorni. Il prefetto mantiene il suddetto potere di accesso e di accertamento sulle misure organizzative anche a seguito dell'esito favorevole dell'istanza di aggiornamento.

5-quater. Il prefetto, comunicandone l'esito all'interessato, provvede d'ufficio all'aggiornamento con immediatezza ove vengano meno le circostanze rilevanti ai fini dell'accertamento dei tentativi di infiltrazione mafiosa ed in ogni caso entro ventiquattro mesi dalla data di emissione dell'interdittiva o dalla data dell'ultimo aggiornamento, d'ufficio o su istanza di parte, confermativo dell'interdittiva».

Art. 53.

(Poteri di accesso
e accertamento del prefetto)

1. All'articolo 93 del codice sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, secondo periodo, la parola: «eventuale» è soppressa;

b) al comma 7 le parole: «ove lo ritenga utile,» sono soppresse.

Art. 54.

(Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata)

1. All'articolo 110 del codice sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «ha la sede principale» sono inserite le seguenti: «in Roma, la sede secondaria», e le parole: «del Ministero dell'interno» sono sostituite dalle parole: «della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

b) al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a), dopo la parola: «acquisizione» sono inserite le seguenti: «, attraverso il proprio sistema informativo, dei flussi informativi necessari per l'esercizio dei propri compiti istituzionali: dati, documenti ed informazioni oggetto di flusso di scambio, in modalità bidirezionale, con il sistema informativo del Ministero della giustizia, dell'autorità giudiziaria, con le banche dati e i sistemi informativi delle prefetture-uffici territoriali del Governo, degli enti territoriali, di Equitalia ed Equitalia giustizia, delle Agenzie fiscali e con gli amministratori giudiziari con le modalità previste dagli articoli 1, 2 e 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 233, in particolare»;

2) alla lettera b) sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «ausilio finalizzato a rendere possibile, sin dalla fase del sequestro, un'assegnazione provvisoria dei beni immobili e delle aziende per fini istituzionali o sociali agli enti, alle associazioni e alle cooperative di cui all'articolo 48, comma 3, ferma restando la valutazione del giudice delegato sulla modalità dell'assegnazione;»;

3) la lettera c) è così sostituita:

«c) ausilio dell'autorità giudiziaria nell'amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel corso dei procedimenti penali nonché dei beni sequestrati o confiscati dal giudice dell'esecuzione al fine di rendere possibile, sin dalla fase del sequestro, un'assegnazione provvisoria dei beni immobili e delle aziende per fini istituzionali o sociali agli enti, alle associazioni e alle cooperative di cui all'articolo 48 comma 3, ferma restando la valutazione del giudice delegato sulla modalità dell'assegnazione;»;

4) alla lettera d) dopo le parole: «amministrazione e destinazione dei beni» è inserita la seguente: «definitivamente»;

5) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) amministrazione e destinazione dei beni definitivamente confiscati in esito ai procedimenti penali nonché dei beni definitivamente confiscati dal giudice dell'esecuzione;».

Art. 55.

(Organi dell'Agenzia)

1. All'articolo 111 del codice sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente lettera:

«c-bis) il Comitato consultivo di indirizzo»;

b) al comma 2, le parole da: «Il Direttore» fino a «della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «Il Direttore è scelto tra soggetti che abbiano maturato esperienza professionale specifica, almeno quinquennale, nella gestione dei beni e delle aziende, nell’ambito delle seguenti figure professionali: prefetti provenienti dalla carriera prefettizia, dirigenti dell'Agenzia del demanio, amministratori di società pubbliche o private, magistrati che abbiano conseguito almeno la quinta valutazione di professionalità», e le parole: «su proposta del Ministro dell'interno» sono sostituite dalle seguenti: «su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri»;

c) al comma 3, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

«c-bis) da un qualificato esperto in materia di progetti di finanziamenti europei e nazionali designato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato per la politica di coesione»;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. I componenti del Consiglio direttivo, designati ai sensi del comma 3, sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri»;

e) al comma 5 le parole: «con decreto del Ministro dell'interno» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri»;

f) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

«5-bis. Il Comitato consultivo di indirizzo è presieduto dal Direttore dell'Agenzia ed è composto:

a) da un qualificato esperto in materia di politica di coesione territoriale, designato dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica;

b) da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico designato dal medesimo Ministro;

c) da un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, designato dal medesimo Ministro;

d) da un responsabile dei fondi del Programma operativo nazionale sicurezza, designato dal Ministero dell'interno;

e) da un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, designato dallo stesso Ministro;

f) da un rappresentante delle regioni, designato dalla Conferenza delle regioni e delle provincie autonome;

g) da un rappresentante dei comuni, designato dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI);

h) da un rappresentante delle associazioni che possono essere destinatarie o assegnatarie dei beni sequestrati o confiscati, di cui all'articolo 48, comma 3, lettera c), nominato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali sulla base di criteri di trasparenza, rappresentatività e rotazione semestrale, specificati nel decreto di nomina;

i) da un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, da un rappresentante delle cooperative e da un rappresentante delle associazioni dei datori di lavoro, designati dalle rispettive associazioni.

5-ter. Alle riunioni del Comitato consultivo di indirizzo possono essere chiamati a partecipare i rappresentanti degli enti territoriali ove i beni o le aziende sequestrati e confiscati si trovano.

5-quater. I componenti del Comitato consultivo di indirizzo, designati ai sensi del presente comma, sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Ad essi non spetta alcun compenso.»;

g) al comma 6, le parole: «con decreto del Ministro dell'interno» sono sostituite dalle parole: «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri».

Art. 56.

(Attribuzioni degli organi dell'Agenzia)

1. All'articolo 112 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il Direttore dell'Agenzia ne assume la rappresentanza legale, può nominare uno o più delegati anche con poteri di rappresentanza, convoca con frequenza periodica il Consiglio direttivo ed il Comitato consultivo di indirizzo e stabilisce l'ordine del giorno delle sedute. Provvede, altresì, all'attuazione degli indirizzi e delle linee guida di cui al comma 4, lettera d), e presenta al Consiglio direttivo il bilancio preventivo e il conto consuntivo. Il Direttore riferisce periodicamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri e presenta una relazione semestrale sull'attività svolta dall'Agenzia, fermo restando quanto previsto dall'articolo 49, comma 1, ultimo periodo.»;

b) al comma 2, le parole: «all'amministrazione dei beni confiscati anche in via non definitiva» sono sostituite dalle seguenti: «a coadiuvare l'autorità giudiziaria nella gestione fino all'adozione del provvedimento definitivo di confisca, all'amministrazione dei beni confiscati in via definitiva»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'Agenzia, per le attività di sua competenza, si avvale delle prefetture territorialmente competenti. I prefetti costituiscono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un nucleo di supporto composto da funzionari di comprovata esperienza nel settore dei beni confiscati, anche provenienti da altra pubblica amministrazione, ed integrato, ove necessario, da rappresentanti di categorie professionali, enti o associazioni per questioni di rispettivo interesse. In relazione ai compiti dell'Agenzia di ausilio all'autorità giudiziaria nella gestione dei beni in sequestro, il prefetto può essere delegato ad accedere agli atti dell'amministratore giudiziario»;

d) al comma 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nell'alinea, dopo le parole: «L'Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo» sono aggiunte le seguenti: «, previo motivato parere del Comitato consultivo di indirizzo»;

2) le lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) e m) sono sostituite dalle seguenti:

«a) utilizza i flussi acquisiti attraverso il proprio sistema informativo per facilitare le collaborazioni tra amministratori giudiziari e tra coadiutori e favorire, su tutto il territorio nazionale, in modo particolare per le aziende, l'instaurazione e la prosecuzione di rapporti commerciali tra le imprese sequestrate o confiscate;

b) predispone meccanismi di intervento per effettuare, ove l'amministratore giudiziario lo richieda, l'analisi aziendale e verificare la possibilità di prosecuzione o ripresa dell'attività imprenditoriale ovvero avviare procedure di liquidazione o di ristrutturazione del debito;

c) stipula protocolli di intesa con le strutture interessate e con le associazioni di categoria per la individuazione di professionalità necessarie per la prosecuzione o la ripresa dell'attività di impresa anche avvalendosi dei nuclei territoriali di supporto istituiti presso le prefetture;

d) emana le linee guida interne che intende seguire sia per fornire ausilio all'autorità giudiziaria, sia per la destinazione dei beni confiscati: in relazione ai beni aziendali, gli interventi necessari per salvaguardare il mantenimento del valore patrimoniale ed i livelli occupazionali; in relazione ai beni immobili, gli interventi utili per incrementarne la redditività e per agevolare la eventuale devoluzione allo Stato liberi da pesi ed oneri, anche prevedendo una assegnazione provvisoria ai sensi dell'articolo 110, comma 2, lettera b);

e) predispone protocolli operativi su base nazionale per concordare con l'ABI e con la Banca d'Italia modalità di rinegoziazione dei rapporti bancari già in essere con le aziende sequestrate o confiscate;

f) richiede all'autorità di vigilanza di cui all'articolo 110 comma 1, l'autorizzazione ad utilizzare gli immobili di cui all'articolo 48, comma 3, lettera b);

g) richiede la modifica della destinazione d'uso del bene confiscato, in funzione della valorizzazione dello stesso o del suo utilizzo per finalità istituzionali o sociali, anche in deroga agli strumenti urbanistici;

h) approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

i) verifica l'utilizzo dei beni, da parte dei privati e degli enti pubblici, conformemente ai provvedimenti di assegnazione e di destinazione;

l) revoca il provvedimento di assegnazione e destinazione nel caso di mancato o difforme utilizzo del bene rispetto alle finalità indicate nonché negli altri casi stabiliti dalla legge;

m) sottoscrive convenzioni e protocolli con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali, ordini professionali, enti ed associazioni per le finalità del presente decreto;

m-bis) adotta un regolamento di organizzazione interna»;

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il Comitato consultivo e di indirizzo:

a) esprime parere sugli atti di cui al comma 4;

b) può presentare proposte e fornire elementi per fare interagire gli amministratori giudiziari delle aziende, ovvero per accertare su richiesta dell'amministratore giudizirio, previa autorizzazione del giudice delegato, la disponibilità degli enti territoriali, delle associazioni e delle cooperative di cui all'articolo 48, comma 3, lettera c), a prendere in carico i beni immobili che non facciano parte di compendio aziendale, sin dalla fase del sequestro;

c) esprime pareri su specifiche questioni riguardanti la destinazione e l'utilizzazione dei beni sequestrati o confiscati nonché su ogni altra questione che gli venga sottoposta dal Consiglio direttivo, dal Direttore dell'agenzia o dall'autorità giudiziaria».

Art. 57.

(Organizzazione
e funzionamento dell'Agenzia)

1. All'articolo 113, comma 1, lettera a), sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «selezionando personale con specifica competenza in materia di gestione delle aziende, di accesso al credito bancario e ai finanziamenti europei».

Art. 58.

(Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

1. Dopo l'articolo 118 del codice, sono inseriti i seguenti:

«Art. 118-bis. - (Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271). – 1. Al comma 1-bis dell'articolo 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo le parole: "e successive modificazioni" sono inserite le seguenti: "nonché nel procedimento applicativo delle misure di prevenzione personali o patrimoniali, disciplinato dall'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, quando l'interessato sia detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e ne faccia tempestiva richiesta".

Art. 118-ter. - (Modifiche al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12). Р1. All'articolo 7-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, dopo il comma 2-quinquies ̬ inserito il seguente:

"2-sexies. Sono istituite presso il tribunale del capoluogo del distretto e della corte di appello sezioni, ovvero sono individuati collegi, che trattino in via esclusiva i procedimenti previsti dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Sono istituite sezioni distaccate delle sezioni specializzate in materia di misure di prevenzione presso il tribunale circondariale di Trapani e presso il tribunale circondariale di Santa Maria Capua Vetere. A tali collegi o sezioni, ai quali è garantita una copertura prioritaria delle eventuali carenze di organico, è assegnato un numero di magistrati rispetto all'organico complessivo dell'ufficio pari alla percentuale che sarà stabilita con delibera del Consiglio superiore della magistratura e comunque non inferiore a tre componenti. Se per le dimensioni dell'ufficio i magistrati componenti delle sezioni specializzate in materia di misure di prevenzione dovranno svolgere anche altre funzioni il carico di lavoro nelle altre materie dovrà essere proporzionalmente ridotto nella misura che sarà stabilita con delibera del Consiglio superiore della magistratura"».

Art. 59.

(Deleghe al Governo per la modifica del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo di modifica del codice delle leggi antimafia e delle misure di protezione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, che, per le imprese sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria e fino alla loro assegnazione, introduca incentivi nelle forme della premialità fiscale e contributiva, favorisca l'emersione del lavoro irregolare, consenta, ove necessario, l'accesso all'integrazione salariale e agli ammortizzatori sociali alle medesime condizioni delle imprese sottoposte a procedure concorsuali.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato:

a) previa una completa ricognizione della normativa vigente in materia di ammortizzatori sociali, incentivi per l'emersione del lavoro irregolare, incentivi alle imprese;

b) regolarizzando l'armonizzazione e il coordinamento della normativa di cui alla lettera a) del presente comma con il citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

c) realizzando l'adeguamento della normativa italiana alle disposizioni adottate in materia dall'Unione europea.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo modifica la normativa vigente in materia di gestione delle imprese sequestrate e confiscate coordinandola e armonizzandola in modo organico con le disposizioni della presente legge aventi ad oggetto l'intero sistema di gestione delle imprese sequestrate e confiscate, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) che le misure di sostegno alle imprese sequestrate e confiscate e ai lavoratori nonché di quelle volte a favorire, per tali imprese, la regolarizzazione dei rapporti di lavoro e l'adeguamento della loro organizzazione e delle loro attività alle norme vigenti, in materia fiscale, contributiva e di sicurezza, possano essere richieste solo previa elaborazione ed approvazione del programma di prosecuzione dell'impresa di cui all'articolo 41 del citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dall'articolo 29 della presente legge;

b) che dalle misure di sostegno ai lavoratori delle imprese di cui alla lettera a) siano esclusi: i dipendenti che sono oggetto di indagini connesse o pertinenti al reato di associazione mafiosa o a reati aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni; il proposto; il coniuge, i parenti gli affini e le persone con esse conviventi ove risulti che il rapporto di lavoro sia fittizio o che gli stessi si siano concretamente ingeriti nella gestione dell'azienda; i dipendenti che abbiano concretamente partecipato alla gestione dell'azienda prima del sequestro e fino all'esecuzione di esso;

c) che anche ai lavoratori delle aziende sottoposte a sequestro o a confisca ai sensi del citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, possa applicarsi, ove necessario, la disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale e degli accessi agli ammortizzatori sociali nelle forme previste per le imprese sottoposte a procedure concorsuali e che tale applicazione sia prevista senza limiti di dimensione e di tipologia dell'unità;

d) che a tal fine l'amministratore giudiziario eserciti le facoltà attribuite al curatore, al liquidatore, al commissario nominati in relazione alle procedure concorsuali e di ristrutturazione del debito;,

e) che il Governo fissi i tempi, le modalità e la copertura della richiesta di integrazione salariale;

f) che la richiesta di copertura salariale riguardi, fatta eccezione per le persone di cui alla lettera b), tutti i lavoratori dipendenti già presenti nel giornale di cantiere e quelli che intrattengono o hanno intrattenuto con l'azienda un rapporto di lavoro riconosciuto con il decreto di approvazione del piano di prosecuzione o di ripresa dell'impresa ovvero con altri provvedimenti anche precedenti del tribunale o del giudice delegato;

g) che sia data comunicazione al Prefetto per l'attivazione del confronto sindacale, all'INPS e alla relativa commissione presso l'Istituto per l'attivazione delle procedure della CIG per quanto di competenza;

h) che i datori di lavoro che assumono, con contratto a tempo indeterminato, lavoratori delle aziende sottoposte a sequestro o a confisca ai sensi del comma 1, il cui contratto di lavoro è stato risolto non per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, fruiscano di una riduzione dell'aliquota contributiva e assistenziale, fatta eccezione per le categorie di lavoratori di cui alla lettera b);

i) che alle aziende sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 41-bis comma 1 si applichino le disposizioni di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, prescindendo dai limiti di fatturato ivi previsti e prevedendo una semplificazione della procedura di accesso;

l) che chiunque usufruisca di lavori, servizi o forniture erogati dalle aziende sottoposte a sequestro o confisca fino alla destinazione o alla vendita possa avvalersi di una riduzione dell'imposta sul valore aggiunto rispetto all'aliquota prevista;

m) che nei contratti di appalto, a parità di condizioni dell'offerta, siano preferite le aziende sequestrate o confiscate o le cooperative che le hanno rilevate, al fine di creare opportunità per i lavoratori delle aziende sottoposte ad amministrazione giudiziaria;

n) che sia istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e finanze un Fondo di garanzia per il credito alle aziende sottoposte a sequestro o confisca e sottoposte ad amministrazione giudiziaria e che il Fondo abbia come principali obiettivi in favore delle predette aziende:

1) la continuità del credito bancario e l'accesso al medesimo;

2) la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

3) il sostegno agli investimenti e agli oneri necessari per la ristrutturazione aziendale;

4) la promozione di misure di emersione del lavoro irregolare, ad esclusione dei lavoratori che siano nelle condizioni di cui alla lettera b);

o) che il Fondo di cui alla lettera n) sia articolato in una sezione di garanzia per il credito bancario e in una sezione per il sostegno agli investimenti, per la ristrutturazione aziendale e per l'emersione alla legalità;

p) che il Governo fissi le modalità di accesso al Fondo di cui alla lettera n) e di utilizzazione dei finanziamenti richiesti dall'amministratore giudiziario previa autorizzazione del giudice delegato e dopo l'adozione dei provvedimenti di prosecuzione dell'attività di impresa previsti dall'articolo 41, comma 1-ter e 1-quater del citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

q) che le spese di funzionamento delle sezioni del Fondo di cui alla lettera n) siano coperte, per una parte, da una quota delle risorse intestate al Fondo unico giustizia ivi comprese le somme di cui all'articolo 48, comma 1, lettera b), comma 4 e comma 9, del citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, per una parte con un contributo a carico di tutti gli istituti bancari e per una parte a carico della Cassa depositi e prestiti, prevedendo per la restituzione, un tasso agevolato;

r) che in caso di revoca del decreto di sequestro, in qualunque stato e grado del procedimento, l'avente diritto, quale condizione per la restituzione dell'azienda, sia tenuto a rimborsare gli importi prelevati dal Fondo di cui alla lettera n), e che, a garanzia della restituzione di quanto erogato da parte del Fondo medesimo, sia prevista la costituzione di pegno o l'iscrizione di ipoteca sui beni mobili o immobili del patrimonio aziendale o del proposto a favore dell'Erario;

s) che, compatibilmente con il decreto di approvazione del piano di prosecuzione o di ripresa dell'attività aziendale, l'amministratore giudiziario, verificati i contratti di lavoro in essere, adotti le iniziative necessarie per la regolarizzazione degli obblighi relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi maturati dopo l'avvio dell'amministrazione giudiziaria per i contratti di cui sia stata autorizzata la prosecuzione ai sensi dell'articolo 56 del citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

t) che nel percorso di emersione alla legalità delle aziende sequestrate sia riconosciuto uno sgravio contributivo e che l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori precedentemente impiegati in modo irregolare sia incentivata con un credito di imposta, benefici da determinarsi in relazione alla misura dello stipendio del lavoratore;

u) che le misure di agevolazione indicate alle lettere precedenti non possano essere cumulate con altri benefici previsti da disposizioni vigenti in relazione alle medesime assunzioni;

v) che a seguito del provvedimento di prosecuzione dell'impresa adottato ai sensi dell'articolo 41, commi 1-ter e 1-quater, e dei provvedimenti adottati dall'amministratore giudiziario di cui alla lettera s), l'azienda interessata abbia titolo al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, nonché a decorrere dalla medesima data non siano opponibili nei confronti dell'amministrazione giudiziaria della azienda sequestrata i provvedimenti sanzionatori adottati per inadempimenti e condotte anteriori al provvedimento di sequestro;

z) che le cooperative costituite da dipendenti di aziende sequestrate e confiscate abbiano titolo preferenziale nell'assegnazione dei contributi e degli incentivi previsti dalla legge; che possano, per un periodo non superiore a cinque anni dalla propria costituzione, impiegare personale, già alle dipendenze dell'azienda confiscata, con qualifica dirigenziale, che non rientrino tra i casi di cui alla lettera b) del presente comma; che non possano accedere ai benefici di cui ai commi precedenti le cooperative che includono fra i soci le persone di cui alla lettera b) del presente comma;

aa) che le agevolazioni relative al fondo di garanzia e alla regolarizzazione dei rapporti di lavoro e le agevolazioni per l'emersione alla legalità delle aziende sequestrate e confiscate si estendano alle imprese cooperative costituite da ex lavoratori delle aziende confiscate che esercitano il diritto di prelazione.

3. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo di modifica del citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, che rimoduli la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, di seguito denominata «Agenzia», in armonia con il citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dalla presente legge, con la presente legge delega e con le nuove funzioni di destinazione dei beni confiscati e di ausilio alla autorità giudiziaria nella fase della gestione successiva al sequestro, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere una dotazione organica adeguata e proporzionata al numero dei beni e delle aziende in sequestro o già confiscate attualmente in carico all'Agenzia;

b) ripartire il personale tra le diverse qualifiche, dirigenziali e non, secondo contingenti da definire ai sensi del regolamento di cui all'articolo 113 del citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, prevedendo la selezione di professionalità con specifica competenza in materia di gestione delle aziende, di accesso al credito bancario e ai finanziamenti europei;

c) prevedere la possibilità di avvalersi di un contingente di personale appartenente ad altre pubbliche amministrazioni e ad enti pubblici, secondo i criteri di cui alla lettera b) e in numero non superiore al personale di cui alla dotazione organica stabilita ai sensi della lettera a).

4. Dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 3 è abrogato l'articolo 113-bis del citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

DISEGNO DI LEGGE N. 1957

D'iniziativa del senatore Davico

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge reca disposizioni finalizzate a rendere più efficace l'attività dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, di seguito denominata «Agenzia», allo scopo di evitare diseconomie e di acquisire più consistenti risorse finanziarie derivanti dall'utilizzazione dei beni confiscati, anche attraverso l'alienazione dei beni non altrimenti destinati.

Art. 2.

(Albo dei beni confiscati)

1. Dopo l'articolo 45 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, di seguito denominato «codice», è inserito il seguente:

«Art. 45-bis. -- (Albo dei beni confiscati) -- 1. È istituito l'Albo dei beni confiscati alla criminalità organizzata, di seguito denominato “Albo”, contenente l'elenco dei beni mobili registrati, dal momento del loro sequestro, nonché degli immobili e delle aziende confiscati, con tutti i dati necessari alla loro individuazione, distinti per comune nel quale insistono.

2. L'Albo è tenuto dall'Agenzia che, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, lo forma sulla base degli elementi disponibili a tale data. In seguito alla comunicazione di cui al comma 2 dell'articolo 45, l'Agenzia procede entro tre mesi all'inserimento nell'Albo dei dati relativi agli ulteriori beni confiscati.

3. L'Albo è pubblicato nel sito internet dell'Agenzia. La pubblicazione ha valore legale di conoscenza dell'acquisizione del bene al patrimonio dello Stato in quanto confiscato alla criminalità organizzata. Dalla data della pubblicazione decorrono tutti i termini previsti per il procedimento di destinazione o di alienazione».

Art. 3.

(Modifiche all'articolo 48 del codice)

1. All'articolo 48 del codice, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'Agenzia procede senza indugio dopo l’acquisizione dei beni confiscati:

a) all'alienazione a prezzo corrente di mercato, dopo sei mesi dalla data del sequestro, dei beni mobili registrati, salvo che lo Stato e le amministrazioni pubbliche non dichiarino, entro un mese dalla pubblicazione nell'Albo, di volerli direttamente utilizzare per le proprie finalità istituzionali. Nel caso di dissequestro l'Agenzia retrocede all'intestatario il ricavato della vendita. Se il proseguimento della procedura risulta antieconomico l'Agenzia dispone la cessione gratuita o la distruzione del bene;

b) al recupero dell'importo dei crediti personali o dell'azienda confiscata. Se la procedura di recupero è antieconomica ovvero ne risulta impossibile la cessione, anche per un valore ridotto rispetto a quello nominale, o se il debitore risulti insolvente, anche a seguito di accertamenti degli organi di polizia, il credito è annullato con provvedimento del direttore dell'Agenzia;

c) alla vendita, dopo la confisca definitiva, dei titoli, sentita la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) in ordine agli effetti sul mercato e delle partecipazioni societarie;

d) all'alienazione degli altri beni mobili»;

b) al comma 1-bis dopo le parole: «delle somme» sono inserite le seguenti: «ricavate dalle attività»;

c) al comma 3:

1) la lettera b) è abrogata;

2) alla lettera c):

2.1) il primo periodo è sostituito dal seguente: «salvo che taluna delle amministrazioni dello Stato non dichiari, entro un mese dalla pubblicazione nell'Albo, di volerli utilizzare per le proprie finalità e che si tratti di beni congeniali alle loro attività di istituto, trasferiti per scopi istituzionali o sociali al patrimonio, nell'ordine di priorità, del comune o della regione ove l'immobile è situato, a richiesta dell'ente territoriale, da presentare entro i tre mesi successivi alla scadenza del suddeto termine, trascorso il quale il bene è dichiarato disponibile per la vendita»;

2.2) al quarto periodo, dopo la parola: «assegnarlo» sono inserite le seguenti: «, se coerente con lo scopo sociale,»;

2.3) al sesto periodo, le parole: «non assegnati» sono soppresse;

d) il comma 4 è abrogato;

e) al comma 5:

1) al quinto periodo, le parole: «e alle fondazioni bancarie» sono sostituite dalle seguenti: «, alle fondazioni bancarie e ai privati; nel caso di vendita a soggetti diversi dagli enti pubblici, la stima di cui al comma 1 dell'articolo 47 è resa esecutiva, entro un mese dalla richiesta, dal competente ufficio dell’Agenzia del territorio, che può comunque modificarla»;

2) al settimo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; se risulta successivamente che il soggetto acquirente si trova in tale condizione, l'Agenzia dispone la revoca dell'alienazione senza retrocessione del corrispettivo, previa contestazione del fatto all'interessato»;

f) il comma 7 è abrogato;

g) al comma 8, lettera a), primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero agli enti locali»;

h) il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. Le somme confiscate che non debbono essere utilizzate per la gestione di altri beni confiscati o per il risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso e le somme ricavate dalla vendita dei beni, dalle cessioni e dalle altre operazioni previste dal presente codice, al netto delle spese per la gestione e per la vendita degli stessi, affluiscono al Ministero dell'economia e delle finanze che le ripartisce e le riassegna ai Ministeri competenti nelle seguenti proporzioni:

a) il 50 per cento al Fondo unico giustizia per essere riassegnati nella misura del 50 per cento di tale importo al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico e, nella restante misura del 50 per cento, al Ministero della giustizia, per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali nonché per la costruzione di nuove carceri, in coerenza con gli obiettivi di stabilità della finanza pubblica;

b) il 50 per cento per il recupero ambientale delle zone colpite da dissesto idrogeologico, per la bonifica dei territori degradati dalle ecomafie, per la tutela del patrimonio artistico, storico e monumentale e per la riduzione del cuneo fiscale sul costo del lavoro».

Art. 4.

(Destinazione delle aziende confiscate)

1. Dopo l'articolo 48 del codice, come modificato dall’articolo 3 della presente legge, è inserito il seguento:

«Art. 48-bis. -- (Destinazione delle aziende confiscate) - 1. Il regime delle aziende confiscate e dei beni, mobili ed immobili, strumentali alla loro gestione ed amministrazione è disciplinato da autonomi decreti legislativi».

Art. 5.

(Modifica all'articolo 52 del codice)

1. Dopo il comma 4 dell’articolo 52 del codice è inserito è il seguente:

«4-bis. Le disposizioni del comma 4 si applicano anche alle confische divenute definitive prima della data di entrata in vigore della presente disposizione. L'Agenzia, esperite senza esito le procedure amministrative di sgombero, può richiedere tale adempimento al giudice dell'esecuzione presso il tribunale che ha disposto la confisca».

Art. 6.

(Modifiche all'articolo 110 del codice)

1. All'articolo 110 del codice, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) le parole: «ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata» sono sostituite dalle seguenti: «è un ente pubblico economico dotato»;

2) dopo le parole: «Reggio Calabria» sono inserite le seguenti: «e sei sedi secondarie»;

3) le parole: «del Ministro dell'interno» sono sostituite dalle seguenti: «della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

b) al comma 2, lettere b) e c), le parole: «e custodia» sono soppresse.

Art. 7.

(Modifiche all'articolo 111 del codice)

1. Al comma 3 dell'articolo 111 del codice, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico»;

b) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

«c-bis) dal presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani o da un suo delegato».

Art. 8.

(Modifiche all'articolo 112 del codice)

1. All'articolo 112 del codice sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Al nucleo di supporto sono in ogni caso delegate, su richiesta dell'Agenzia, le seguenti funzioni riferite ai beni immobili confiscati in via definitiva:

a) accertare lo stato di occupazione dei beni quando l'occupazione risulti abusiva e comunque non disciplinata da contratti di locazione stipulati con autorizzazione dell'autorità giudiziaria;

b) curare l'esecuzione di tutte le attività necessarie a liberare i beni immobili di cui alla lettera a);

c) tenere aggiornato l'elenco dei beni confiscati trasferiti agli enti locali.»;

b) al comma 4:

1) alla lettera a), le parole: «gli atti di indirizzo e» sono soppresse;

2) le lettere b), c) e d) sono abrogate.

Art. 9.

(Modifiche all'articolo 113 del codice)

1. All'articolo 113 del codice, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) l’alinea è sostituito dal seguente: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono disciplinati, entro il limite di spesa di cui all'articolo 118:»;

2) alla lettera b), le parole: «finanziaria ed economico patrimoniale» sono soppresse;

b) il comma 2 è abrogato;

c) al comma 3, le parole da: «Successivamente» fino a «comma 1,» sono soppresse.

Art. 10.

(Modifiche all'articolo 113-bis del codice)

1. All'articolo 113-bis del codice sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: «trenta» è sostituita dalla seguente: «centocinquanta»;

b) i commi 2, 3, 4 e 5 sono abrogati;

c) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Dotazione organica dell’Agenzia».

Art. 11.

(Modifica all'articolo 117)

1. Al comma 5 dell’articolo 117 del codice è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i provvedimenti di sequestro disposti a decorrere dal 15 marzo 2012 l’Agenzia ha piena competenza».

Art. 12.

(Modifiche all'articolo 118 del codice)

1. Al comma 1 dell’articolo 118 del codice, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «e pari a 5,472 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «, pari a 5,472 milioni di euro per l'anno 2013 e pari a 14,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014»;

b) le parole: «per ulteriori 1,272 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a 1,272 milioni di euro per l’anno 2013 e a 14,8 milioni di euro a decorrere dall’anno 2014».

Art. 13.

(Delega al Governo per la gestione delle aziende confiscate)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni volte a disciplinare la destinazione e la gestione delle aziende confiscate alla criminalità organizzata.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari entro il termine di trenta giorni dalla data della ricezione. Decorso tale termine, i decreti sono adottati anche in mancanza del parere.

3. Dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati attenendosi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) valutazione, attraverso un apposito ufficio istituito presso l'Agenzia al quale partecipano anche delegati dei Ministeri interessati, delle capacità delle aziende di proseguire l'attività produttiva e a quali condizioni, compresi la riconversione e l'ampliamento o riduzione, in tutto o in parte, redigendo il relativo piano industriale;

b) previsione che, in caso di valutazione e deliberazione positive dell'Agenzia, le aziende siano date prioritariamente in gestione alle cooperative dei lavoratori o altrimenti siano assegnate ad imprenditori iscritti agli elenchi, istituiti presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, previsti dall'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190; previsione dei tempi, della modalità e dei procedimenti relativi all'assegnazione, compreso l'esercizio della facoltà di prelazione ad opera delle cooperative;

c) previsione che, in caso di valutazione negativa, le aziende o anche i singoli beni siano destinati alla vendita secondo quanto previsto dal quinto periodo del comma 5 dell'articolo 48 del codice, come modificato dall’articolo 3 della presente legge;

d) emersione alla legalità di tutte le situazioni che riguardano le singole aziende, comprese quelle relative ai rapporti di lavoro e l'applicazione ai lavoratori delle garanzie previste dalle leggi e dai contratti collettivi per ciascuna categoria;

e) istituzione di fondi di garanzia o di rotazione per il sostegno alle aziende di cui è deliberata la continuazione dell'attività, finanziati con proventi della vendita o della gestione delle aziende confiscate, e determinazione dei casi, delle modalità e dei procedimenti di erogazione dei prestiti di sostegno;

f) determinazione delle modalità di coinvolgimento delle organizzazioni sindacali, delle organizzazioni rappresentative degli imprenditori e delle associazioni che offrono garanzie nella valutazione sulla prosecuzione dell'attività, nell'utilizzazione dei fondi di sostegno e nel monitoraggio dell'attività.

5. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo, il regime delle aziende confiscate è disciplinato dai commi 8, 9 e 11 dell'articolo 48 del codice, come modificato dall’articolo 3 della presente legge.

DISEGNO DI LEGGE N. 2060

D'iniziativa dei senatori Bencini ed altri

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge reca disposizioni finalizzate a rendere più efficace l'attività dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, di seguito denominata «Agenzia», allo scopo di evitare diseconomie e di acquisire più consistenti risorse finanziarie derivanti dall'utilizzazione dei beni confiscati, anche attraverso l'alienazione dei beni non altrimenti destinati.

Art. 2.

(Albo dei beni confiscati)

1. Dopo l'articolo 45 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, di seguito denominato «codice», è inserito il seguente:

«Art. 45-bis. -- (Albo dei beni confiscati) -- 1. È istituito l'Albo dei beni confiscati alla criminalità organizzata, di seguito denominato “Albo”, contenente l'elenco dei beni mobili registrati, dal momento del loro sequestro, nonché degli immobili e delle aziende confiscati, con tutti i dati necessari alla loro individuazione, distinti per comune nel quale insistono.

2. L'Albo è tenuto dall'Agenzia che, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, lo forma sulla base degli elementi disponibili a tale data. In seguito alla comunicazione di cui al comma 2 dell'articolo 45, l'Agenzia procede entro tre mesi all'inserimento nell'Albo dei dati relativi agli ulteriori beni confiscati.

3. L'Albo è pubblicato nel sito internet dell'Agenzia. La pubblicazione ha valore legale di conoscenza dell'acquisizione del bene al patrimonio dello Stato in quanto confiscato alla criminalità organizzata. Dalla data della pubblicazione decorrono tutti i termini previsti per il procedimento di destinazione o di alienazione».

Art. 3.

(Modifiche all'articolo 48 del codice)

1. All'articolo 48 del codice, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'Agenzia procede senza indugio dopo l'acquisizione dei beni confiscati:

a) all'alienazione a prezzo corrente di mercato, dopo sei mesi dalla data del sequestro, dei beni mobili registrati, salvo che lo Stato e le amministrazioni pubbliche non dichiarino, entro un mese dalla pubblicazione nell'Albo, di volerli direttamente utilizzare per le proprie finalità istituzionali. Nel caso di dissequestro l'Agenzia retrocede all'intestatario il ricavato della vendita. Se il proseguimento della procedura risulta antieconomico l'Agenzia dispone la cessione gratuita o la distruzione del bene;

b) al recupero dell'importo dei crediti personali o dell'azienda confiscata. Se la procedura di recupero è antieconomica ovvero ne risulta impossibile la cessione, anche per un valore ridotto rispetto a quello nominale, o se il debitore risulti insolvente, anche a seguito di accertamenti degli organi di polizia, il credito è annullato con provvedimento del direttore dell'Agenzia;

c) alla vendita, dopo la confisca definitiva, dei titoli, sentita la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) in ordine agli effetti sul mercato e delle partecipazioni societarie;

d) all'alienazione degli altri beni mobili»;

b) al comma 1-bis dopo le parole: «delle somme» sono inserite le seguenti: «ricavate dalle attività»;

c) al comma 3:

1) la lettera b) è abrogata;

2) alla lettera c):

2.1) il primo periodo è sostituito dal seguente: «salvo che taluna delle amministrazioni dello Stato non dichiari, entro un mese dalla pubblicazione nell'Albo, di volerli utilizzare per le proprie finalità e che si tratti di beni congeniali alle loro attività di istituto, trasferiti per scopi istituzionali o sociali al patrimonio, nell'ordine di priorità, del comune o della regione ove l'immobile è situato, a richiesta dell'ente territoriale, da presentare entro i tre mesi successivi alla scadenza del suddeto termine, trascorso il quale il bene è dichiarato disponibile per la vendita»;

2.2) al quarto periodo, dopo la parola: «assegnarlo» sono inserite le seguenti: «, se coerente con lo scopo sociale,»;

2.3) al sesto periodo, le parole: «non assegnati» sono soppresse;

d) il comma 4 è abrogato;

e) al comma 5:

1) al quinto periodo, le parole: «e alle fondazioni bancarie» sono sostituite dalle seguenti: «, alle fondazioni bancarie e ai privati; nel caso di vendita a soggetti diversi dagli enti pubblici, la stima di cui al comma 1 dell'articolo 47 è resa esecutiva, entro un mese dalla richiesta, dal competente ufficio dell'Agenzia del territorio, che può comunque modificarla»;

2) al settimo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; se risulta successivamente che il soggetto acquirente si trova in tale condizione, l'Agenzia dispone la revoca dell'alienazione senza retrocessione del corrispettivo, previa contestazione del fatto all'interessato»;

f) il comma 7 è abrogato;

g) al comma 8, lettera a), primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero agli enti locali»;

h) il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. Le somme confiscate che non debbono essere utilizzate per la gestione di altri beni confiscati o per il risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso e le somme ricavate dalla vendita dei beni, dalle cessioni e dalle altre operazioni previste dal presente codice, al netto delle spese per la gestione e per la vendita degli stessi, affluiscono al Ministero dell'economia e delle finanze che le ripartisce e le riassegna ai Ministeri competenti nelle seguenti proporzioni:

a) il 50 per cento al Fondo unico giustizia per essere riassegnati nella misura del 50 per cento di tale importo al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico e, nella restante misura del 50 per cento, al Ministero della giustizia, per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali nonché per la costruzione di nuove carceri, in coerenza con gli obiettivi di stabilità della finanza pubblica;

b) il 50 per cento per il recupero ambientale delle zone colpite da dissesto idrogeologico, per la bonifica dei territori degradati dalle ecomafie, per la tutela del patrimonio artistico, storico e monumentale e per la riduzione del cuneo fiscale sul costo del lavoro».

Art. 4.

(Destinazione delle aziende confiscate)

1. Dopo l'articolo 48 del codice, come modificato dall'articolo 3 della presente legge, è inserito il seguento:

«Art. 48-bis. -- (Destinazione delle aziende confiscate). -- 1. Il regime delle aziende confiscate e dei beni, mobili ed immobili, strumentali alla loro gestione ed amministrazione è disciplinato da autonomi decreti legislativi».

Art. 5.

(Modifica all'articolo 52 del codice)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 52 del codice è inserito è il seguente:

«4-bis. Le disposizioni del comma 4 si applicano anche alle confische divenute definitive prima della data di entrata in vigore della presente disposizione. L'Agenzia, esperite senza esito le procedure amministrative di sgombero, può richiedere tale adempimento al giudice dell'esecuzione presso il tribunale che ha disposto la confisca».

Art. 6.

(Modifiche all'articolo 110 del codice)

1. All'articolo 110 del codice, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) le parole: «ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata» sono sostituite dalle seguenti: «è un ente pubblico economico dotato»;

2) dopo le parole: «Reggio Calabria» sono inserite le seguenti: «e sei sedi secondarie»;

3) le parole: «del Ministro dell'interno» sono sostituite dalle seguenti: «della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

b) al comma 2, lettere b) e c), le parole: «e custodia» sono soppresse.

Art. 7.

(Modifiche all'articolo 111 del codice)

1. Al comma 3 dell'articolo 111 del codice, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico»;

b) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

«c-bis) dal presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani o da un suo delegato».

Art. 8.

(Modifiche all'articolo 112 del codice)

1. All'articolo 112 del codice sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Al nucleo di supporto sono in ogni caso delegate, su richiesta dell'Agenzia, le seguenti funzioni riferite ai beni immobili confiscati in via definitiva:

a) accertare lo stato di occupazione dei beni quando l'occupazione risulti abusiva e comunque non disciplinata da contratti di locazione stipulati con autorizzazione dell'autorità giudiziaria;

b) curare l'esecuzione di tutte le attività necessarie a liberare i beni immobili di cui alla lettera a);

c) tenere aggiornato l'elenco dei beni confiscati trasferiti agli enti locali.»;

b) al comma 4:

1) alla lettera a), le parole: «gli atti di indirizzo e» sono soppresse;

2) le lettere b), c) e d) sono abrogate.

Art. 9.

(Modifiche all'articolo 113 del codice)

1. All'articolo 113 del codice, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) l'alinea è sostituito dal seguente: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono disciplinati, entro il limite di spesa di cui all'articolo 118:»;

2) alla lettera b), le parole: «finanziaria ed economico patrimoniale» sono soppresse;

b) il comma 2 è abrogato;

c) al comma 3, le parole da: «Successivamente» fino a «comma 1,» sono soppresse.

Art. 10.

(Modifiche all'articolo 113-bis del codice)

1. All'articolo 113-bis del codice sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: «trenta» è sostituita dalla seguente: «centocinquanta»;

b) i commi 2, 3, 4 e 5 sono abrogati;

c) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Dotazione organica dell'Agenzia».

Art. 11.

(Modifica all'articolo 117)

1. Al comma 5 dell'articolo 117 del codice è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i provvedimenti di sequestro disposti a decorrere dal 15 marzo 2012 l'Agenzia ha piena competenza».

Art. 12.

(Modifiche all'articolo 118 del codice)

1. Al comma 1 dell'articolo 118 del codice, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «e pari a 5,472 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «, pari a 5,472 milioni di euro per l'anno 2013 e pari a 14,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014»;

b) le parole: «per ulteriori 1,272 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a 1,272 milioni di euro per l'anno 2013 e a 14,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014».

Art. 13.

(Delega al Governo per la gestione
delle aziende confiscate)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni volte a disciplinare la destinazione e la gestione delle aziende confiscate alla criminalità organizzata.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari entro il termine di trenta giorni dalla data della ricezione. Decorso tale termine, i decreti sono adottati anche in mancanza del parere.

3. Dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati attenendosi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) valutazione, attraverso un apposito ufficio istituito presso l'Agenzia al quale partecipano anche delegati dei Ministeri interessati, delle capacità delle aziende di proseguire l'attività produttiva e a quali condizioni, compresi la riconversione e l'ampliamento o riduzione, in tutto o in parte, redigendo il relativo piano industriale;

b) previsione che, in caso di valutazione e deliberazione positive dell'Agenzia, le aziende siano date prioritariamente in gestione alle cooperative dei lavoratori o altrimenti siano assegnate ad imprenditori iscritti agli elenchi, istituiti presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, previsti dall'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190; previsione dei tempi, della modalità e dei procedimenti relativi all'assegnazione, compreso l'esercizio della facoltà di prelazione ad opera delle cooperative;

c) previsione che, in caso di valutazione negativa, le aziende o anche i singoli beni siano destinati alla vendita secondo quanto previsto dal quinto periodo del comma 5 dell'articolo 48 del codice, come modificato dall'articolo 3 della presente legge;

d) emersione alla legalità di tutte le situazioni che riguardano le singole aziende, comprese quelle relative ai rapporti di lavoro e l'applicazione ai lavoratori delle garanzie previste dalle leggi e dai contratti collettivi per ciascuna categoria;

e) istituzione di fondi di garanzia o di rotazione per il sostegno alle aziende di cui è deliberata la continuazione dell'attività, finanziati con proventi della vendita o della gestione delle aziende confiscate, e determinazione dei casi, delle modalità e dei procedimenti di erogazione dei prestiti di sostegno;

f) determinazione delle modalità di coinvolgimento delle organizzazioni sindacali, delle organizzazioni rappresentative degli imprenditori e delle associazioni che offrono garanzie nella valutazione sulla prosecuzione dell'attività, nell'utilizzazione dei fondi di sostegno e nel monitoraggio dell'attività.

5. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo, il regime delle aziende confiscate è disciplinato dai commi 8, 9 e 11 dell'articolo 48 del codice, come modificato dall'articolo 3 della presente legge.

DISEGNO DI LEGGE N. 2089

D'iniziativa dei senatori Campanella
ed altri

Art. 1.

(Soggetti destinatari delle misure
di prevenzione personali)

1. All'articolo 4, comma 1, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«i-bis) ai soggetti indiziati di uno dei delitti contro la pubblica amministrazione previsti dal libro secondo, titolo II, capo I, del codice penale che rientrino nelle categorie di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del presente codice».

Art. 2.

(Soggetti destinatari delle misure
di prevenzione patrimoniali)

1. All'articolo 16, comma 1, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«b-bis) ai pubblici ufficiali indiziati dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 322-bis del codice penale».