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Atto a cui si riferisce:
C.4453 Disposizioni concernenti il trattamento fiscale delle operazioni di finanza islamica


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
Testo senza riferimenti normativi
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 4453


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
BERNARDO, ABRIGNANI, CIRACÌ, FRAGOMELI, FREGOLENT, FUCCI, GIAMPAOLO GALLI, GASPARINI, RUBINATO, SCHIRÒ, SQUERI
Disposizioni concernenti il trattamento fiscale delle operazioni di finanza islamica
Presentata il 2 maggio 2017


      

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Onorevoli colleghi! La dimensione della finanza islamica veicolata dalle istituzioni finanziarie tradizionali è stimata in circa 2.000 miliardi di euro (dati 2015), con tassi di crescita annui finora a doppia cifra. Ma aggiungendo a questo l'ammontare dello zakat effettuato nel mondo dai musulmani credenti e la finanza informale costituita dal microcredito e dall’hawala, è ragionevole pensare a una dimensione almeno doppia.
      Attualmente, anche nel mondo occidentale molte istituzioni finanziarie offrono prodotti e servizi finanziari conformi alle regole della finanza islamica.
      La presente proposta di legge individua alcune tra le principali operazioni previste dalla finanza islamica e conformi ai princìpi della legge islamica (shari'a) e provvede alla loro disciplina all'interno dell'ordinamento italiano, così da attrarre capitali ingenti che altrimenti transiterebbero altrove.
      Considerando il delicato momento politico, ci si è anche posti il problema dei controlli, che si è pensato di risolvere sottoponendo ad adeguata verifica, con procedura rafforzata, tutte queste nuove operazioni, in ottemperanza a quanto previsto dalla recente normativa europea antiriciclaggio e antiterrorismo.
      L'articolo 1 della proposta di legge espone le finalità della legge, volta a regolare fiscalmente alcune operazioni che altrimenti non sarebbero eseguibili nel nostro Paese.
      L'articolo 2 prevede le definizioni che riguardano le operazioni prese in esame, coordinandole con la normativa vigente; in particolare definisce:

          a) la banca o l'intermediario finanziario che esegue l'operazione;

          b) il cliente utilizzatore;

          c) la commissione percepita dalla banca, che non deve superare comunque i limiti di cui all'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108;

          d) il costruttore, produttore o fornitore quale persona fisica o giuridica fabbricante o venditore del bene oggetto di finanziamento;

          e) il bene oggetto dell'operazione;

          f) il margine, quale remunerazione percepita dalla banca;

          g) l'operazione.

      L'articolo 3 prende in esame tre operazioni finanziarie, attualmente non considerate nell'ordinamento italiano, murabaha, ijarah e istisna'a, disciplinandone il trattamento fiscale e inquadrandole nel nostro ordinamento.
      L'articolo 4 definisce i sukuk quali valori mobiliari, inquadrandoli nel testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, e regolandone l'offerta al pubblico.
      Sempre relativamente ai sukuk, l'articolo 5 ne disciplina le caratteristiche e gli aspetti tributari, inserendo le disposizioni relative al trattamento fiscale delle emissioni degli stessi, in coordinamento con le disposizioni vigenti.
      L'articolo 6 dispone che le operazioni di cui agli articoli 3, 4 e 5, in ogni caso, dovranno essere oggetto di costante monitoraggio e assoggettate ad obbligo di adeguata verifica, condotta in via rafforzata, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 28 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
      La proposta di legge non contiene una norma sulla copertura finanziaria, in quanto le operazioni introdotte nel nostro ordinamento, non essendo attualmente effettuabili, costituiranno esclusivamente un aumento di gettito per l'erario pubblico.

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PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
OGGETTO E DEFINIZIONI
Art. 1.
(Finalità e oggetto).

      1. Nel rispetto della Costituzione e in conformità ai trattati internazionali, la presente legge regola il trattamento tributario delle operazioni finanziarie poste in essere osservando i princìpi della legge islamica (shari'a), al fine di assicurare un'imposizione fiscale equiparata a quella delle operazioni finanziarie convenzionali.

Art. 2.
(Definizioni).

      1. Ai fini della presente legge si intende per:

          a) «banca» o «finanziatore»: l'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria o l'intermediario finanziario ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

          b) «cliente» o «utilizzatore»: la persona fisica o giuridica a beneficio della quale è posta in essere l'operazione di finanziamento;

          c) «commissione»: la remunerazione percepita dalla banca per l'attività di intermediazione, la quale non può superare i limiti previsti dall'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108;

          d) «costruttore», «produttore» o «fornitore»: qualsiasi persona fisica o giuridica che si presenta come fabbricante, produttore o venditore del bene oggetto di finanziamento;

          e) «bene»: l'oggetto dell'operazione di finanziamento come determinato dall'articolo 3, commi da 1 a 3;

          f) «margine»: la remunerazione percepita dalla banca a fronte della dilazione di pagamento concessa al cliente;

          g) «operazione»: le operazioni di cui all'articolo 3, commi da 1 a 3, e all'articolo 5, comma 2.

Capo II
CONTRATTI DI SCAMBIO
Art. 3.
(Trattamento fiscale delle operazioni di murabaha, ijarah/ijarah wa iqtina e istisna'a).

      1. Per operazione di murabaha si intende un'operazione articolata in due successivi contratti, il primo di compravendita, ai sensi dell'articolo 1470 del codice civile, ovvero di appalto, ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, e il secondo avente natura di compravendita con patto di riservato dominio, ai sensi dell'articolo 1523 del codice civile, attraverso la quale la banca vende al cliente un bene reale con regolamento differito a un prezzo pari al costo originario maggiorato di un margine prestabilito. L'operazione può avere ad oggetto qualunque bene, ad esclusione della moneta e di qualunque valuta.
      2. Per operazione di ijarah si intende un'operazione in cui la banca compra, su richiesta del cliente, un determinato bene dal fornitore e lo cede in locazione al cliente a fronte del pagamento periodico di un canone calcolato in base al costo del bene maggiorato di un margine prestabilito. La proprietà del bene è trasferita alla banca e il diritto di utilizzo del bene, fino alla scadenza del contratto, spetta al cliente. Qualora sia previsto, ancorché attraverso un separato atto, che al termine del contratto il cliente possa riscattare il bene, l'operazione è considerata unitaria e assume la denominazione di ijarah wa iqtina. L'operazione può avere ad oggetto qualunque

bene, ad esclusione di quelli consumabili o deperibili.
      3. Per operazione di istisna'a si intende un'operazione articolata in due successivi contratti di compravendita, posta in essere per finanziare la produzione o la costruzione di beni. Il contratto di compravendita concluso tra la banca e il produttore ha ad oggetto un bene non ancora esistente, il quale deve essere prodotto o costruito. La banca rivende il bene al cliente verso pagamento di un prezzo pari al costo del bene maggiorato di un margine prestabilito. Se il prezzo è corrisposto a rate, il diritto di proprietà si trasferisce al cliente contestualmente al pagamento dell'ultima rata.
      4. Il margine corrisposto dal cliente alla banca nell'ambito delle operazioni di cui ai commi da 1 a 3 del presente articolo costituisce reddito di capitale ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. A tale margine si applica la disciplina prevista dall'articolo 96, commi 1 e 2, del medesimo testo unico.
      5. Il margine e la commissione corrisposti dal cliente alla banca sono compresi tra le operazioni esenti dall'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 10, primo comma, numero 1), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come da ultimo sostituito dal comma 6 del presente articolo.
      6. Il numero 1) del primo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente :

              «1) le prestazioni di servizi concernenti la concessione e la negoziazione di crediti, la gestione degli stessi da parte dei concedenti e le operazioni di finanziamento, nonché il margine e la commissione corrisposte dal cliente alla banca nell'ambito di un'operazione di finanziamento conforme alla legge islamica (shari'a); l'assunzione di impegni di natura finanziaria, l'assunzione di fideiussioni e di altre garanzie e la gestione di garanzie di crediti da parte dei concedenti; le dilazioni di pagamento, le operazioni, compresa la negoziazione, relative a depositi di fondi, conti correnti,

pagamenti, giroconti, crediti e ad assegni o altri effetti commerciali, ad eccezione del recupero di crediti; la gestione di fondi comuni di investimento e di fondi pensione di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le dilazioni di pagamento e le gestioni similari e il servizio di bancoposta».

      7. Ai fini fiscali il prezzo di acquisto e di vendita del bene nonché i canoni corrisposti ai sensi del comma 2 sono considerati al netto del margine e della commissione applicata dalla banca.
      8. Ai canoni corrisposti ai sensi del comma 2 del presente articolo si applicano gli articoli 54, comma 2, e 102 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come da ultimo modificato dal comma 9 del presente articolo.
      9. Al comma 2 dell'articolo 54 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo periodo, dopo le parole: «o della professione,» sono inserite le seguenti: «compresi quelli detenuti nell'ambito di operazioni di finanziamento conformi alla legge islamica (shari'a) ed»;

          b) al secondo periodo, dopo le parole: «beni strumentali» sono inserite le seguenti: «, compresi quelli acquisiti nell'ambito di operazioni di finanziamento conformi alla shari'a,»;

          c) al terzo e al sesto periodo, dopo le parole: «beni strumentali» sono inserite le seguenti: «, compresi quelli corrisposti nell'ambito di operazioni di finanziamento conformi alla shari'a,».

      10. Al primo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

              «5-bis) le somme derivanti dalla cessione di un bene alla banca nell'ambito di un'operazione di finanziamento conforme alla shari'a».

      11. Le operazioni di cui ai commi da 1 a 3 del presente articolo si considerano a medio e lungo termine se la durata del contratto è maggiore di diciotto mesi, in applicazione dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. Il computo del termine inizia dalla data in cui il diritto di proprietà sul bene è trasferito alla banca.
      12. I soggetti che effettuano le operazioni indicate al comma 11, a seguito di opzione espressa, possono corrispondere, in luogo delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, un'imposta sostitutiva ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. Qualora le operazioni non siano a medio o lungo termine ai sensi del medesimo comma 11, i singoli trasferimenti di cui ai commi da 1 a 3 sono considerati un'operazione unitaria ai fini fiscali. Non si applica l'articolo 20 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. L'imposizione fiscale si applica sul primo trasferimento in favore della banca.
      13. Le operazioni di cui al comma 2, primo e secondo periodo, sono assimilate a operazioni di leasing operativo, con conseguente applicazione della normativa fiscale ordinaria per queste prevista. Le operazioni di cui al citato comma 2, terzo periodo, sono assimilate a operazioni di locazione finanziaria, con conseguente applicazione della normativa fiscale ordinaria per queste prevista.
      14. Fuori dei casi espressamente previsti dal presente articolo, si applica la normativa fiscale ordinaria prevista per i contratti di finanziamento.

Capo III
OPERAZIONI SUL MERCATO DEL DEBITO
Art. 4.
(Disposizioni finanziarie).

      1. I sukuk sono valori mobiliari, ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis, del testo unico

delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. In caso di offerta al pubblico, il prospetto d'offerta deve essere conforme alle disposizioni dell'articolo 94 ovvero dell'articolo 98-bis del medesimo testo unico.
Art. 5.
(Disposizioni fiscali relative all'emissione di sukuk).

      1. Ai fini fiscali i sukuk sono valori mobiliari assimilati alle obbligazioni previste dall'articolo 44, comma 1, lettera b), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ai quali si applica la normativa fiscale ordinaria stabilita dall'articolo 26 del medesimo testo unico.
      2. Salva diversa previsione espressa, le operazioni con cui un soggetto cede determinati beni a una società veicolo, con il contestuale impegno a riacquisirne la disponibilità materiale mediante locazione finanziaria ai sensi dell'articolo 3, comma 2, affinché la società veicolo emetta sul mercato certificati da collocare presso gli investitori, costituiscono un'unica operazione di finanziamento alla quale si applicano le disposizioni della legge 30 aprile 1999, n. 130, nonché le disposizioni fiscali previste per le operazioni di cartolarizzazione di crediti.
      3. Qualora il soggetto cedente rivesta anche il ruolo di agente incaricato dei servizi, le prestazioni da questo fornite sono soggette all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
      4. L'operazione di cui al comma 2 del presente articolo può beneficiare del trattamento fiscale previsto dal presente capo a condizione che la società veicolo sia costituita nella forma di società di capitali ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 30 aprile 1999, n. 130.
      5. Ai fini dell'imposizione fiscale diretta in capo alla società veicolo, l'operazione di cui al comma 2 si considera conclusa nel

momento in cui tutti gli investitori sono stati integralmente rimborsati.
      6. Le prestazioni della società veicolo di cui al comma 2 rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 10, primo comma, numero 1), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come da ultimo sostituito dal comma 6 dell'articolo 3 della presente legge.
Art. 6.
(Obblighi antiriciclaggio).

      1. Le operazioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 devono essere sottoposte a costante verifica a fini di contrasto del riciclaggio secondo le disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. La verifica è eseguita in forma rafforzata ai sensi dell'articolo 28 del medesimo decreto legislativo n. 231 del 2007.