• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
C.4/16987    a seguito degli eventi di natura sismica del 13 e 16 dicembre 1990, con epicentro verificatosi nel golfo di Augusta, la Presidenza del Consiglio dei ministri ha predisposto la sospensione...



Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-16987presentato daVILLAROSA Alessio Mattiatesto diVenerdì 16 giugno 2017, seduta n. 815

   VILLAROSA, PESCO, TRIPIEDI, ALBERTI, SIBILIA e LOREFICE. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   a seguito degli eventi di natura sismica del 13 e 16 dicembre 1990, con epicentro verificatosi nel golfo di Augusta, la Presidenza del Consiglio dei ministri ha predisposto la sospensione degli adempimenti e i versamenti tributari e contributivi per gli anni 1990-1992 per tutti coloro che risultavano residenti, prima di tale data, nei comuni interessati dal tragico evento, nelle province di Catania, Siracusa e Ragusa, e anche per coloro che svolgevano, nell'area degli stessi comuni e alla stessa data, un'attività industriale, commerciale, artigiana e agricola, ancorché residenti altrove, limitatamente alle obbligazioni nascenti dalle attività stesse;
   l'articolo 138 della legge n. 388 del 2000 ha consentito la sospensione del versamento delle imposte relative al triennio ’90-’92 con possibilità di versare l'importo rateizzato;
   l'articolo 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002, ha consentito il versamento del 10 per cento dei contributi sospesi nel triennio 1990-1992, con possibilità di rateizzazione;
   il 9 ottobre 2006 l'Agenzia delle entrate, direzione regionale Sicilia, annunciava, a mezzo stampa, l'intenzione di sospendere in autotutela gli effetti delle cartelle di pagamento notificate ai contribuenti interessati dal sisma del 1990;
   con numerose pronunce, la Corte di cassazione ha stabilito che il beneficio della riduzione al 10 per cento spetta sia a chi non ha ancora pagato, sia a chi ha già pagato, attraverso il rimborso di quanto versato, ancorché risultato parzialmente non dovuto ex post, cui va riconosciuto il carattere di ius superveniens favorevole al contribuente, purché l'istanza di rimborso sia stata presentata entro il 31 marzo 2012;
   le commissioni tributarie di Catania, Ragusa e Siracusa hanno ripetutamente confermato, ad ogni ricorso quanto stabilito dalla Corte di cassazione, ordinando all'Agenzia delle entrate di rimborsare quei contribuenti che avevano instaurato un contenzioso e presentato l'istanza entro i termini previsti;
   con l'interrogazione a risposta scritta n. 4-03840 del 5 marzo 2014 si chiedeva al Ministro dell'economia e delle finanze di intervenire affinché ogni contribuente interessato ricevesse quanto dovuto per legge;
   la legge di stabilità 2015, all'articolo 1, comma 665, ha previsto che i soggetti colpiti dal sisma del 1990, che hanno versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al 10 per cento previsto dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, hanno diritto al rimborso di quanto indebitamente versato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri di assegnazione dei predetti fondi;
   con l'interrogazione n. 5-04610 del 5 febbraio 2015, si chiedeva di accelerare la procedura di emanazione del decreto, senza però ricevere ad oggi risposta;
   in data 10 settembre 2015, rispondendo all'interrogazione n. 5-06331 presentata dal deputato Ribaudo, il Sottosegretario per l'economia e le finanze pro tempore, ribadiva la non necessità dell'emanazione di un decreto di assegnazione dei fondi, in quanto le disposizioni contenute nel comma 665 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014 sono immediatamente operative e la effettuazione dei rimborsi non è condizionata all'adozione del predetto decreto;
   la Corte di cassazione, con le sue ultime sentenze, ha sancito che la norma introdotta con la legge finanziaria 2015, avente efficacia retroattiva, abbia definitivamente risolto i contrasti applicativi ed interpretativi delle norme precedentemente emanate dal legislatore –:
   quali iniziative di competenza intenda immediatamente adottare affinché si concretizzi efficacemente quanto disposto dall'articolo 1, comma 665, della legge di stabilità 2015 e sia garantita l'immediata ottemperanza delle disposizioni normative in relazione a tale questione. (4-16987)