• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.5/02671 la regione Abruzzo – a seguito della deliberazione del Consiglio dei ministri dell'11 dicembre 2009 – è attualmente commissariata ed è ancora in regime di rientro dai disavanzi del settore...



Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-02671presentato daCOLLETTI Andreatesto diGiovedì 17 aprile 2014, seduta n. 214

COLLETTI e VACCA. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
la regione Abruzzo – a seguito della deliberazione del Consiglio dei ministri dell'11 dicembre 2009 – è attualmente commissariata ed è ancora in regime di rientro dai disavanzi del settore sanitario;
in riferimento alla gara per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti sanitari prodotti dalle ASL della regione Abruzzo, in data 18 marzo 2014 la stessa regione ha stipulato un contratto di appalto con il R.T.I. Mengozzi, in cui è stata sostituita – in quanto nulla – la garanzia fideiussoria definitiva inizialmente prestata con un'altra di cui non sono ancora chiari i termini;
la normativa di settore e la lex specialis di gara, a cui segue una corposa e unanime giurisprudenza, stabilisce che la fideiussione definitiva non può essere assolutamente sostituita, sanata o regolarizzata;
la società Mengozzi s.p.a. – capogruppo mandataria del R.T.I. con la società Di Nizio Eugenio s.r.l. – ed i suoi amministratori sono stati destinatari di sentenze, anche penali, che hanno acclarato: violazioni definitivamente accertate delle norme in materia contributiva e previdenziale; gravissime infrazioni in materia di sicurezza sul lavoro; l'inquinamento delle acque e dell'aria da parte dell'impianto Mengozzi, per violazione dei titoli autorizzativi e delle disposizioni in materia ambientale. Tali sentenze sono tutte strettamente attinenti al servizio oggetto di gara e la società è quindi priva dei requisiti morali richiesti dall'articolo 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006 per la stipula del contratto di appalto;
i dirigenti-funzionari della regione Abruzzo e delle ASL, in quanto titolari della cura e dell'interesse pubblico, hanno l'obbligo primario di far rispettare la normativa, non potendo avallare o giustificare una procedura di gara caratterizzata – come sostenuto dal TAR Abruzzo, sezione de L'Aquila, e dal Consiglio di Stato – da un «contesto che sembra evidenziare un diffuso quadro di illegittimità procedimentali da parte dell'autorità procedente» e, in caso contrario, i dirigenti/funzionari della regione Abruzzo e delle ASL possono andare incontro ad una diretta responsabilità penale e contabile;
la Maio Guglielmo s.r.l. aveva partecipato al bando di gara e attualmente espleta il servizio per gran parte delle ASL della regione Abruzzo;
in realtà la stessa sentenza sopra citata ha chiarito come anche la partecipazione della Maio Guglielmo srl fosse invalida per mancanza dei necessari requisiti di documentazione;
la stessa sentenza sembrava consigliare alla regione Abruzzo ed alla Consip la invalidazione dell'intero bando con la predisposizione di un nuovo bando;
a seguito della stipula del contratto con il R.T.I. Mengozzi la regione Abruzzo e le singole ASL subiranno un danno a fronte di un'offerta più onerosa rispetto a quella che era stata avanzata in sede di gara dalla Maio Guglielmo s.r.l. (circa 1.200.000 euro di maggiori costi per la regione);
in conseguenza della cessazione del servizio che attualmente svolge, tale società si vedrà costretta a porre in essere una drastica riduzione del personale, quantificabile in n. 70 lavoratori (tutti abruzzesi) –:
se il Ministro della salute, anche per il tramite del commissario ad acta per il rientro dai disavanzi, conosca la vicenda de quo;
se il Governo, anche in considerazione della procedura di rientro dal deficit sanitario, intenda assumere le iniziative di competenza al fine di essere messo a conoscenza della eventuale procedura di autotutela per una riedizione delle procedure di gara così come di fatto suggerito dalla sentenza n. 424 del 2013 del TAR Abruzzo, sezione de L'Aquila. (5-02671)