• Testo RISOLUZIONE IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.6/00070 premesso che: in data 9 aprile 2014 il Governo ha presentato il Documento di Economia e Finanza (DEF), ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera a) 10 della legge 31 dicembre 2009, n....



Atto Camera

Risoluzione in Assemblea 6-00070presentato daBRESCIA Giuseppetesto diGiovedì 17 aprile 2014, seduta n. 214

La Camera,
premesso che:
in data 9 aprile 2014 il Governo ha presentato il Documento di Economia e Finanza (DEF), ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera a) 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni;
nella sezione I capitolo I, Quadro complessivo e obiettivi di politica economica, a pagina 22, il DEF introduce l'intento di un posticipo dell'obiettivo di pareggio di bilancio al 2016, con l'annessa volontà di richiesta alla Commissione europea dell'autorizzazione allo scostamento degli obiettivi programmatici;
nella sezione III, Relazione al Parlamento sull'indebitamento netto e debito pubblico, a pagina 35, ribadisce la volontà di scostamento e fonda la sua relazione e le sue proiezioni economiche su tale presupposto;
in tal senso quindi il Governo ha notificato solo il 16 aprile, alla Commissione europea una «specifica richiesta di autorizzazione in cui sia indicata l'entità e la durata dello scostamento nonché sia definito un piano di rientro che permetta di convergere verso l'obiettivo di medio periodo»;
dall'analisi del punto 1 della sezione III si ricava che le previsioni e le evoluzioni economiche si basano sulla riferita volontà espressa di scostarsi dai parametri imposti dal «Trattato sulla stabilità, il coordinamento e la governance nella Unione Economica e Monetaria», ratificato con legge 243 del 24 dicembre 2012 ed inserito, benché non richiesto in modo vincolante, a rango di norma costituzionale;
considerato che:
le proiezioni economiche del DEF 2014, si fondano sullo scostamento dai parametri imposti dal Trattato sovracitato;
inoltre tale intenzione è confermata dalla dichiarazione del 15 aprile 2014 del Ministro dell'economia Padoan davanti le Commissioni Bilancio di Camera e Senato: nel corso delle audizioni sul DEF, il Governo ha reso noto che si è avviata la procedura per la richiesta formale per l'autorizzazione della Commissione europea per discostarsi, per un anno a partire dal 2014, dal percorso verso il pareggio di bilancio strutturale, per ragioni eccezionali, prevedendo un non meglio specificato piano di rientro che prevede una indefinita e non quantificata convergenza del debito verso un non specificato periodo del 2015. Si è invece preso atto che solo il 16 aprile il Ministro Padoan ha inviato in Europa una lettera per richiedere il rinvio del pareggio di bilancio al 2016. Un passaggio tanto delicato quanto indispensabile poiché necessario a rispettare la procedura prevista dalla legge 243 del 2012;
fatto presente che:
solo ad oggi il Governo prende atto della direzione già ripetutamente indicata diverse volte, in particolare delle motivazioni espresse con la mozione 1-00348 del 26 marzo 2014 a firma Castelli, ovvero dell'inadeguatezza e l'inopportunità economica di tale vincolo;
vale la pena di far presente che da più parti si è sottolineata l'eccessiva rigidità del Patto, perché questa, se non applicata considerando l'intero ciclo economico, genera rischi involutivi derivanti dalla contrazione della politica degli investimenti;
in passato anche l'allora Presidente della Commissione europea, Romano Prodi, definì il Patto «inattuabile» per la sua rigidità;
nonché molti esperti hanno affermato che il Patto di stabilità e crescita non promuoverebbe né la crescita, né la stabilità, dal momento che finora esso è stato applicato in modo incoerente, come dimostrato, ad esempio, dal fatto che il Consiglio non è riuscito ad applicare le sanzioni, malgrado ne sussistessero i presupposti;
in particolare l'Ocse (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico), di cui il Ministro Padoan era sia capo economista che vice direttore generale, ha in diversi studi fatto presente come il prodotto interno lordo non sia un indicatore esaustivo per parametrare il benessere di un Paese e dei suoi cittadini (vedi rapporto Ocse How's Life 2013), ma piuttosto bisogna tener conto anche di altri indicatori, come la qualità e il costo delle abitazioni, salari, sicurezza dell'impiego e disoccupazione, l'educazione, la coesione sociale, la qualità dell'ambiente, la salute, la sicurezza e altri;
recenti studi condotti da ricercatori universitari suggeriscono come negli ultimi anni le misure di austerità adottate in Italia, e non solo, non hanno prodotto gli effetti positivi sperati, anzi hanno acuito gli effetti negativi;
le misure di austerità introdotte dal Governo Monti e prima dal Governo Berlusconi avevano come scopo di diminuire la spesa pubblica e miravano a equilibrare il bilancio, con l'ovvia conseguenza di ridurre ulteriormente la spesa nazionale senza risultati notevoli in termini di crescita, recupero, nonché in termini di riduzione del rapporto debito/prodotto interno lordo;
tali politiche di austerità hanno prodotto come risultato una riduzione della domanda aggregata e, direttamente e indirettamente, hanno indebolito il potere d'acquisto dei lavoratori (ad esempio, riducendo la spesa per servizi pubblici, sanità e istruzione);
nel marzo 2005, in risposta alle crescenti perplessità, l'Ecofin decise di ammorbidirne le norme per renderlo più flessibile. Decisione richiamata e ribadita dall'asse franco-tedesco nel 2008, per far fronte alla gravissima crisi finanziaria che ha investito i mercati e le economie di tutto il mondo in seguito alla cosiddetta crisi dei mutui americana del 2006;
ulteriori istanze di riforma, nel senso di sospendere il diritto di voto dei Paesi che non rispettino i propri obblighi di bilancio, sono state manifestate, in particolare, dalla Germania, in occasione degli aiuti stanziati dai Paesi dell'eurozona per la grave crisi finanziaria della Grecia nel maggio 2010;
le cattive performance dell'Italia sono da ricercarsi nelle cattive politiche economiche e, in particolare, relative alla non tutela dei posti di lavoro, tale posizione è tra l'altro confermata dal recente documento prodotto dalla Commissione europea in data 5 marzo 2014, Macroeconomic Imbalances – Italy 2014.
Ritenuto tra l'altro che:
gli articoli 99 e 104 del Trattato di Roma istitutivo della Comunità economica europea (così come modificato con il Trattato di Maastricht e dal Trattato di Lisbona) trovano attuazione attraverso il rafforzamento delle politiche di vigilanza sui deficit ed i debiti pubblici, nonché un particolare tipo di procedura di infrazione;
la procedura per deficit eccessivo (pde), che ne costituisce il principale strumento, è stata implementata dal Patto di stabilità e crescita (psc). Stipulato nel 1997, il Patto di stabilità e crescita ha rafforzato le disposizioni sulla disciplina fiscale nell'unione economica e monetaria, di cui agli articoli 99 e 104, ed è entrato in vigore con l'adozione dell'euro, il 1o gennaio 1999;
in base al Patto di stabilità e crescita, gli Stati membri devono continuare a rispettare nel tempo i parametri di deficit pubblico (3 per cento) e di debito pubblico (60 per cento del prodotto interno lordo);
l'articolo 104 del Trattato di Roma prevede 3 fasi, nel caso in cui un Paese non rispetti i parametri:
a) se il deficit di un Paese membro si avvicina al tetto del 3 per cento del prodotto interno lordo, la Commissione europea propone, ed il Consiglio dei ministri europei in sede di Ecofin approva, un «avvertimento preventivo» (early warning), al quale segue una raccomandazione vera e propria in caso di superamento del tetto;
b) se a seguito della raccomandazione lo Stato interessato non adotta sufficienti misure correttive della propria politica di bilancio, esso viene sottoposto ad una sanzione che assume la forma di un deposito infruttifero, da convertire in ammenda dopo due anni di persistenza del deficit eccessivo. L'ammontare della sanzione presenta una componente fissa pari allo 0,2 per cento del prodotto interno lordo ed una variabile pari ad 1/10 dello scostamento del disavanzo pubblico dalla soglia del 3 per cento. È comunque previsto un tetto massimo all'entità complessiva della sanzione, pari allo 0,5 per cento del prodotto interno lordo;
c) se invece lo Stato adotta tempestivamente misure correttive, la procedura viene sospesa fino a quando il deficit non viene portato sotto il limite del 3 per cento. Se le stesse misure si rivelano, però, inadeguate, la procedura viene ripresa e la sanzione irrogata;
la legge n. 243 del 2012, «Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione», all'articolo 6, comma 2, «Eventi eccezionali e scostamenti dall'obiettivo programmatico strutturale», prevede che: «Ai fini della presente legge, per eventi eccezionali, da individuare in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, si intendono:
a) periodi di grave recessione economica relativi anche all'area dell'euro o all'intera Unione europea;
b) eventi straordinari, al di fuori del controllo dello Stato, ivi incluse le gravi crisi finanziarie nonché le gravi calamità naturali, con rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria generale del Paese»;
il comma 3, invece, prevede che: «Il Governo, qualora, al fine di fronteggiare gli eventi di cui al comma 2, ritenga indispensabile discostarsi temporaneamente dall'obiettivo programmatico, sentita la Commissione europea, presenta alle Camere, per le conseguenti deliberazioni parlamentari, una relazione con cui aggiorna gli obiettivi programmatici di finanza pubblica, nonché una specifica richiesta di autorizzazione che indichi la misura e la durata dello scostamento, stabilisca le finalità alle quali destinare le risorse disponibili in conseguenza dello stesso e definisca il piano di rientro verso l'obiettivo programmatico, commisurandone la durata alla gravità degli eventi di cui al comma 2»,

impegna il Governo

a ritirare la Relazione allegata al DEF 2014 e a ripresentarla, sia al Parlamento che alla Commissione europea, integrata – come prescritto dalla legge 243 del 2012 – con i dati, attualmente mancanti, necessari ai fini del rispetto dell'articolo 6, comma 3 della medesima legge 243 del 2012, ovvero indicando esattamente la misura e la durata dello scostamento, le finalità alle quali destinare le risorse disponibili in conseguenza dello stesso e un preciso piano di rientro verso l'obiettivo programmatico, commisurandone la durata alla gravità degli eventi.
(6-00070) «Brescia, Castelli, Caso, Cariello, D'Incà, Currò, Brugnerotto, Sorial».