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Atto a cui si riferisce:
C.1/00436 premesso che: le risorse comunitarie a sostegno del comparto primario rappresentano un prezioso contributo per tutti i cittadini europei nella misura in cui l'agricoltura non...



Atto Camera

Mozione 1-00436presentato daGALLINELLA Filippotesto diVenerdì 18 aprile 2014, seduta n. 215

La Camera,
premesso che:
le risorse comunitarie a sostegno del comparto primario rappresentano un prezioso contributo per tutti i cittadini europei nella misura in cui l'agricoltura non riguarda soltanto la produzione agroalimentare ma anche le comunità rurali, nonché lo spazio naturale e le sue ricchezze;
i regimi di aiuto agli agricoltori previsti dalla politica agricola comune per il prossimo settennio, conformemente agli obiettivi principali della riforma, si articolano in diverse componenti attraverso le quali la Commissione europea intende erogare un sostegno adeguato a sostenere la redditività delle aziende agricole, salvaguardando, al contempo, il lavoro dei tanti piccoli agricoltori che contribuiscono alla conservazione e alla vitalità delle zone rurali;
i regolamenti approvati nel dicembre 2013 definiscono gli elementi chiave della PAC 2014-2020 e demandano agli Stati membri, al fine di tenere conto della struttura delle diverse economie agricole, una serie di scelte riguardanti l'applicazione della riforma;
nell'intento di superare le criticità che hanno caratterizzato le precedenti programmazioni, prima tra tutte la concessione di sostegni a soggetti che solo occasionalmente o marginalmente svolgono attività agricola, prioritaria attenzione è data alla definizione della figura di agricoltore attivo al fine di individuare nell'agricoltore che svolge attività agricola con obiettivi commerciali e il cui impatto in termini di occupazione e creazione di valore aggiunto è realmente significativo, il beneficiario effettivo dell'aiuto;
l'articolo 9 del regolamento Unione europea n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori, stabilisce una serie di requisiti comuni, consentendo agli Stati membri di determinare, anche in base alle caratteristiche regionali e nazionali, ulteriori elementi atti a ritenere in «attività» un agricoltore;
la previsione di un sostegno accoppiato è estremamente importante posto che un sistema esclusivamente commisurato alla superficie agricola, quale è quello disaccoppiato, configura una impalcatura degli aiuti funzionale alla rendita e, come tale, del tutto estranea alle esigenze delle imprese agricole;
l'articolo 52 del succitato regolamento prevede la facoltà per gli Stati membri di concedere, solo nella misura necessaria ad incentivare il mantenimento degli attuali livelli di produzione, un pagamento accoppiato a quei settori agricoli che rivestono particolare importanza per ragioni economiche, ambientali e sociali;
al fine di migliorare la distribuzione degli aiuti diretti ed evitare che una ristretta percentuale di aziende riceva un ammontare di pagamenti estremamente consistente, si prevede un meccanismo di riduzione degli importi eccedenti i 150.000 euro;
la creazione e lo sviluppo di nuove attività economiche nel settore agricolo ad opera di giovani agricoltori rappresenta una straordinaria opportunità per promuovere il ricambio generazionale e favorire l'insediamento di nuove aziende e il loro adeguamento strutturale;
in considerazione della necessità di evitare oneri eccessivi dovuti alla gestione di pagamenti di piccole entità, il cui importo è spesso superiore all'aiuto e quindi tale da vanificare il beneficio ricevuto, non si concedono pagamenti diretti di importo inferiore a 100 euro o nel caso di superficie ammissibile inferiore ad un ettaro, fatta salva, in ragione della diversità delle strutture agricole dei diversi Stati membri, la possibilità di applicare ulteriori soglie minime,

impegna il Governo:

in attuazione degli articoli 4, 9, 10, 11, 52 e 61 del regolamento Unione europea del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1307/2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori, a:
a) considerare «minima» l'attività di lavoro agricolo diretto svolta per almeno 900 ore l'anno;
b) non concedere pagamenti diretti nel caso in cui l'importo totale degli stessi in un dato anno civile, prima dell'eventuale applicazione dell'articolo 63 del regolamento n. 1307/2013, sia inferiore a 400 euro;
c) non concedere pagamenti diretti nel caso in cui la superficie ammissibile dell'azienda per la quale sono richiesti, prima dell'eventuale applicazione dell'articolo 63 del regolamento n. 1307/2013, sia inferiore ad 1 ettaro;
d) stabilire in 1000,00 euro l'importo massimo del pagamento diretto di cui al paragrafo 4 dell'articolo 9 del regolamento n. 1307/2013 e considerare quindi attivi, a prescindere da altre condizioni che non siano lo svolgimento dell'attività minima e il mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo e alla conservazione, le persone fisiche o giuridiche e loro associazioni, che nell'anno precedente abbiano ricevuto pagamenti diretti per un importo compreso tra 400 e 1000 euro;
e) disporre che, nell'applicazione della degressività di cui all'articolo 11, la riduzione sia calcolata sottraendo dal totale dei pagamenti diretti da concedere, gli importi di salari e stipendi effettivamente pagati e dichiarati dall'agricoltore nell'anno precedente, inclusi i contributi sociali e le tasse sul lavoro;
f) attivare il pagamento accoppiato nella misura del 13 per cento del massimale nazionale annuo, fermo restando il soddisfacimento delle condizioni di cui all'articolo 53 del citato regolamento n. 1307/2013 e, al fine di evitare la concessione di contributi in settori nei quali l'impatto degli importi risulterebbe del tutto irrilevante, ad accordare il pagamento in parola ai seguenti comparti e colture, in considerazione della loro rilevanza in termini di occupazione, recupero delle aree abbandonate e ripristino delle sostanze organiche del terreno:
1) al settore lattiero-caseario di montagna e al latte crudo; proveniente da filiera corta;
2) al settore degli ovicaprini al fine di incentivare la pastorizia e la zootecnia di montagna ed evitare l'ulteriore spopolamento delle aree rurali e la riduzione del presidio territoriale;
3) al settore della carne bovina IGP;
4) al settore degli oli di oliva DOP e IGP e biologici, per contribuire a sostenere i volumi produttivi di alcune delle eccellenze che rappresentano una significativa quota del PIL nazionale;
5) a colture proteoleaginose e a culture miglioratrici;
6) a colture arboree storiche e di pregio paesaggistico;
g) attivare, nella misura massima del 2 per cento del massimale nazionale, il pagamento per i giovani agricoltori al fine di contrastare le dinamiche di abbandono del comparto primario e delle zone rurali e favorire il ricambio generazionale migliorando la qualità del capitale umano e la competitività delle imprese.
(1-00436) «Gallinella, Gagnarli, L'Abbate, Lupo, Parentela, Benedetti, Massimiliano Bernini, Cozzolino, Baldassarre, Ciprini».