• Testo INTERPELLANZA

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Atto a cui si riferisce:
C.2/00512 la società per azioni Promomar, operante nel settore dell'edilizia e delle opere infrastrutturali marittime con sede a Scarlino, comune della provincia di Grosseto, gestisce da numerosi anni,...



Atto Camera

Interpellanza 2-00512presentato daFAENZI Monicatesto diVenerdì 18 aprile 2014, seduta n. 215

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere – premesso che:
la società per azioni Promomar, operante nel settore dell'edilizia e delle opere infrastrutturali marittime con sede a Scarlino, comune della provincia di Grosseto, gestisce da numerosi anni, in qualità di concessionario, le attività marittime ed i servizi portuali dello scalo marittimo della cittadina toscana;
il 6 novembre 2008, la medesima società ha presentato all'ente locale, una formale richiesta, finalizzata al prolungamento della concessione demaniale marittima, per ulteriori cinquanta anni a seguito di maggiori costi quali: il miglioramento qualitativo delle opere realizzate, l'incremento della dimensione media delle imbarcazioni di ormeggio, la presenza di importanti reperti archeologici, l'intensificazione delle attività di dragaggio del bacino portuale, il ritrovamento di materiali contaminati, il rafforzamento dei sistemi di ormeggio, la predisposizione di posti barca per disabili e dall'aumento degli oneri di urbanizzazione da euro 10.705.633,00 a euro 36.615.000,00;
la domanda di adeguamento della durata dell'atto di concessione n. 466 per costruire e gestire il porto turistico in località Puntone nel comune di Scarlino è stata stipulata presso la Capitaneria di Porto di Livorno in data 13 giugno 2001, ed in seguito concessa a seguito dell'approvazione con decreto del Ministero interrogato in data 21 settembre 2001;
al fine dell'acquisizione dei pareri degli enti competenti relativamente alla domanda di adeguamento della durata dell'atto di concessione del 13 giugno 2001, presentata da parte del concessionario Promomar spa, l'ente procedente ha provveduto a convocare in data 10 dicembre 2008, la Conferenza dei servizi, il cui invito è stato esteso anche ai Ministeri interrogati, attraverso la Capitaneria di porto di Livorno, sezione demanio; l'Agenzia del demanio filiale di Firenze, l'Ufficio opere marittime Umbria, l'Agenzia delle dogane filiale di Livorno ed i rappresentanti della medesima società concessionaria;
a seguito dell'esame della documentazione presentata, la Conferenza dei servizi, nonostante una serie di perplessità, ha tuttavia espresso parere favorevole sulle motivazioni addotte dal concessionario Promomar, ai sensi dell'articolo 24 del regolamento del Codice della navigazione, deliberando il prolungamento del rapporto concessorio di ulteriori quarant'anni come in precedenza riportato, per l'occupazione e l'uso dell'area demaniale marittima già individuata nell'originale atto n. 466 del 2001, sebbene a determinate prescrizioni;
in sede di Conferenza dei servizi, non priva di pareri negativi, sebbene siano stati espressi pareri favorevoli alla richiesta della suddetta società, dell'ulteriore prolungamento della concessione, sono emerse una serie di valutazioni negative e carenti dal punto di vista dell'osservanza del piano tariffario e del rispetto dei regolamenti demaniali marittimi;
la decisione amministrativa, ad esito della conferenza dei servizi citata, di prolungare ulteriormente di quarant'anni la concessione cinquantennale, deliberata attraverso l'atto dirigenziale comunale n. 2797 del 30 giugno 2009, ha suscitato comprensibili dubbi e perplessità a livello locale, tali da rendere necessaria, da parte di alcuni consiglieri comunali, una interpellanza comunale sull'atto suppletivo relativo alla concessione demaniale marittima in precedenza esposta;
i medesimi rappresentanti comunali, in data 31 maggio 2011, hanno chiesto al sindaco di Scarlino, attraverso una serie di articolate osservazioni, di conoscere le motivazioni giuridiche ed economiche, in base alle quali, è stato stabilito il rinnovo di ulteriori quarant'anni della concessione marittima demaniale, alla Promomar che, secondo il precedente contratto, avrebbe dovuto terminare invece nel 2051;
a giudizio dell'interpellante, l'iniziativa inoltrata dai consiglieri comunali risulta condivisibile, in quanto tale deliberazione non salvaguarda l'interesse economico e sociale della comunità in senso generale, ed esclude ogni possibilità di esperire una procedura di selezione pubblica alla scadenza originaria della concessione;
in considerazione delle osservazioni esposte, il comune di Scarlino, titolare da diversi anni delle funzioni amministrative sull'area demaniale marittima del porto, ai sensi del quadro di riparto delle competenze, afferenti il demanio marittimo e il mare territoriale, a giudizio dell'interpellante, non si è mai interessato di supplire alle carenze esistenti ab origine, regolamentando le tariffe verso terzi, o integrando o ratificando il regolamento esistente; il prolungamento della concessione demaniale marittima, ha inoltre determinato l'allungamento dei tempi utili per il recupero degli investimenti iniziali;
la suesposta vicenda nel complesso, ove fossero confermati i rilievi in precedenza riportati, desta sconcerto e stupore, e l'ulteriore prolungamento di quarant'anni della concessione alla società Promomar senza alcuna evidenza pubblica, lascia supporre all'interpellante il mancato rispetto di quanto disposto dall'articolo 47 lettera e) del regolamento del Codice della Navigazione, in ordine alla decadenza della medesima: i presupposti per l'applicazione di tale disposizione erano infatti ad avviso dell'interpellante già più che evidenti –:
se non sia necessaria una urgente rivisitazione del riparto di competenze sul demanio marittimo e quali iniziative intendano intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di modificare l'attuale sistema normativo sul conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni ed agli enti locali afferenti il demanio marittimo ed il mare territoriale, anche alla luce di quanto esposto in premessa, che accresce dubbi interpretativi e criticità nell'ambito del riparto della potestà legislative tra Stato e regioni;
se non ritengano urgente ed opportuno richiedere alla capitaneria di porto di Livorno, all'Agenzia del demanio di Firenze ed alle dogane di Livorno, sottoposte per legge alla vigilanza dei Ministeri interpellati, le motivazioni per le quali, sono state espresse valutazioni favorevoli in ordine all'affidamento delle attività di cantiere navale all'interno della concessione, con riferimento all'osservanza degli articoli 30 e 45-bis del Codice della navigazione che, risulterebbero esseri stati disapplicati;
se non ritengano altresì necessario, in considerazione della molteplicità dei rilievi critici esposti nella premessa, avviare accertare le motivazioni per le quali gli organi dello Stato abbiano espresso valutazioni favorevoli nell'ambito della conferenza dei servizi, per l'affidamento alla società Promomar dei servizi da essa proposti in considerazione del fatto che il successivo rilascio di una proroga concessoria per ulteriori quarant'anni a costo zero, che potrebbe aver configurato un danno per le casse dello Stato.
(2-00512) «Faenzi».