• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
S.9/02853/162 premesso che: in data 27 maggio 2017, la Commissioni Bilancio della Camera ha approvato l'articolo 54-bis (emendamento 54.09 Di Salvo), disciplina delle prestazioni occasionali. Libretto di...



Atto Senato

Ordine del Giorno 9/2853/162 presentato da LUIGI PERRONE
giovedì 15 giugno 2017, seduta n. 840

Il Senato,
premesso che:
in data 27 maggio 2017, la Commissioni Bilancio della Camera ha approvato l'articolo 54-bis (emendamento 54.09 Di Salvo), disciplina delle prestazioni occasionali. Libretto di Famiglia. Contratto di prestazione occasionale in sede di conversione del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50;
il testa della nuova disciplina prevede che, per l'accesso alle prestazioni di lavoro occasionale, "gli utilizzatori e i prestatori sono tenuti a registrarsi e a svolgere i relativi adempimenti, anche tramite un intermediario di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, all'interno di un'apposita piattaforma informatica, gestita dall'INPS, di seguito denominata "piattaforma informatica INPS", che supporta le operazioni di erogazione e di accreditamento dei compensi e di valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori attraverso un sistema di pagamento elettronico. I pagamenti possono essere altresì effettuati utilizzando il modello di versamento F24;
la precedente disciplina dei carnet di buoni per prestazioni di lavoro accessorio (cosiddetti Voucher INPS), di cui all'articolo 72 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ha dato vita ad uno strumento utile e funzionale, anche ai fini di recupero contributivo, quale sistema di pagamento immediato e flessibile in ragione della facile accessibilità e della diffusione di tale strumento;
tale diffusione è stata possibile anche grazie alla politica di sviluppo da parte di INPS che, mediante convenzioni ha reso possibile acquistarli e gestirli non solo presso le sedi territoriali INPS, ma anche ad altri soggetti che si collegavano direttamente sulla piattaforma informatica gestita dall'INPS quali banche convenzionate e rivenditori di generi di monopolio;
che appare oltremodo opportuno garantire anche per questa nuova forma di disciplina delle prestazioni occasionali una facile accessibilità e la massima diffusione sul territorio, anche ai cittadini non avvezzi all'uso degli strumenti informatici oltre che in orari di non apertura degli uffici pubblici, in giorni non lavorativi e in località del territorio remote;
impegna il Governo:
in sede applicativa, a rinvenire una soluzione che consenta, nel rispetto dei vincoli di tracciabilità stabiliti dal legislatore, anche in orari di chiusura degli uffici e in ogni località del territorio nazionale e per persone non avvezze all'utilizzo degli strumenti informatici, l'accessibilità al servizio di erogazione per il pubblico per i contratti di prestazione occasionale e per il libretto famiglia nonché il pagamento delle prestazioni al prestatore avvalendosi degli intermediari abilitati alla vendita e alla gestione di cui alla previgente disciplina, e che risultano già dotati di idonee apparecchiature collegate alla piattaforma informatica INPS.
(numerazione resoconto Senato G54-bis.6)
(9/2853/162)
PERRONE, BOCCARDI