• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
S.9/02853/061 in sede di esame del decreto legge recante: "Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti...



Atto Senato

Ordine del Giorno 9/2853/61 presentato da LUCIANO URAS
giovedì 15 giugno 2017, seduta n. 840

Il Senato,
in sede di esame del decreto legge recante: "Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo, premesso che:
il decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50 contempla tra i suoi obiettivi l'introduzione di manovre finanziarie atte al contenimento della spesa pubblica, nonché finalizzate ad una migliore perequazione delle risorse;
per gli stessi fini, sarebbe auspicabile limitare anche la spesa pubblica derivante dal ricorso all'istituzione delle reggenze nelle istituzioni scolastiche, e, parimenti, limitare i costi derivanti dai contenziosi ancora aperti;
in attesa dell'emanazione del decreto recante la disciplina per il reclutamento dei dirigenti scolastici, ai sensi dell'articolo 1, comma 217 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e della tempistica necessaria all'espletamento del suddetto concorso, sarà comunque necessario, quanto meno per il prossimo anno scolastico 2017/2018, garantire il regolare inizio delle attività didattiche nelle istituzioni scolastiche;
a tale esigenza deve necessariamente farsi fronte con una soluzione che tenga conto della qualità del servizio pubblico reso, qualità che sarebbe grandemente svilita se si adoperasse anche per l'anno venturo lo strumento delle reggenze come accaduto nell'anno scolastico in via di conclusione, con le circa 2000 sedi vacanti gestite da dirigenti scolastici costretti a dividersi tra più scuole anche molto distanti fra loro, il che ha causato evidenti ripercussioni negative su più fronti, compreso quello strettamente didattico;
il nuovo concorso, ad ogni modo, non potrebbe risolvere in tempi rapidi la situazione delle reggenze a causa nei detti tempi di espletamento, ed il rischio sarebbe quello di incorrere, durante le varie fasi di reclutamento, in ulteriori e nuovi contenziosi che bloccherebbero ancora una volta la situazione e comporterebbero un incremento di costi a carico dello Stato.
Considerando che,
già la legge 107 del 2015 era intervenuta sulla materia adottando la risoluzione di varie situazioni di contenzioso tra aspiranti dirigenti e MIUR in relazione alle procedure concorsuali del 2004 e del 2006, includendo altresì altre specifiche ipotesi relative alla procedura di concorso 2011, nelle quali il concorso era stato annullato dalla Magistratura ordinaria ma ha di fatto escluso situazioni analoghe sempre legate al contenzioso del 2011;
a seguito dell'entrata in vigore della normativa suddetta, sono stati immessi in ruolo circa 250 dirigenti scolastici, e pur tuttavia il risultato non si è rivelato sufficiente per risolvere il problema delle reggenze, né tanto meno ha provocato una deflazione dei contenziosi ancora in via di definizione presso le competenti autorità giudiziarie;
i ricorrenti afferenti al concorso per dirigente scolastico del 2011, dislocati in diverse regioni d'Italia (Lombardia, Campania, Puglia, Veneto, Umbria, Lazio, Sicilia, Sardegna, Toscana, Calabria, Abruzzo) sono circa 800, e hanno fatto presente più volte nel corso di questi anni l'anomalia che li riguarda, viste le fattispecie di casi perfettamente aderenti ai criteri di soluzione adottati con la legge 107 del 2015.
Considerato in ultimo, che l'eventuale immissione delle categorie sopracitate non comporterebbe ulteriori oneri per lo Stato, ma al contrario, rispetterebbe i criteri di economicità ed efficienza delle risorse nel settore pubblico;
impegna il Governo:
a collaborare con i parlamentari interessati alla formulazione di una norma di legge che risolva definitivamente la vicenda in esame e che ponga fine ai contenziosi ancora in corso relativi alla procedura concorsuale espletata nel 2011;
a valutare la possibilità di prorogare la validità delle graduatorie del concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione dell'università e ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4ª serie speciale - n. 56 del 15 luglio 2011, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai fini dell'inclusione dei soggetti che abbiano partecipato con esito positivo ad un corso intensivo di formazione e alla relativa prova scritta finale, previsto dal decreto ministeri aie n. 499 del 20 luglio 2015, indetto ai sensi dell'articolo 1, comma 88, della legge 13 luglio 2015, n. 107, al quale sarebbero ammessi esclusivamente coloro i quali avevano alla data di approvazione della legge 13 luglio 2015, n. 107 un contenzioso comunque riferito al concorso per dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, 4ª serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011;
a valutare la possibilità dell'immissione nel ruolo di dirigente scolastico dei candidati che abbiano effettuato il corso e superato la prova finale, con decorrenza giuridica 1º Settembre 2017 e decorrenza economica 1º settembre 2018, sui posti autorizzati dal decreto del Presidente della Repubblica del 19 agosto 2016, registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 2016, reg. prev. n. 2543.
(numerazione resoconto Senato G22-ter.3)
(9/2853/61)
URAS, STEFANO