• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
S.9/02853/051 in sede di discussione dell'articolo 22, premesso che: sui cantieri comunali e verdi della regione Sardegna è intervenuta pronuncia della Corte costituzionale con sentenza n. 87 del 7...



Atto Senato

Ordine del Giorno 9/2853/51 presentato da LUCIANO URAS
giovedì 15 giugno 2017, seduta n. 840

Il Senato,
in sede di discussione dell'articolo 22,
premesso che:
sui cantieri comunali e verdi della regione Sardegna è intervenuta pronuncia della Corte costituzionale con sentenza n. 87 del 7 aprile 2014 dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 28 del decreto-legge n. 78 del 2010, che consente agli enti locali di derogare a quel limite "per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio, perché lesiva di un principio di coordinamento di finanza pubblica. "In buona sostanza - ha ritenuto la Corte - l'utilizzo di prestazioni lavorative per il tramite di "cantieri di lavoro" ricade de plano nell'ambito della disciplina di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, poiché rappresenta, comunque, una forma di lavoro temporaneo del quale l'Amministrazione si avvale, anche indirettamente, per la realizzazione di opere o attività di interesse pubblico locale". Di qui l'illegittimità costituzionale - per violazione dell'articolo 117, terzo comma della Costituzione relativo alla competenza legislativa concorrente - della disposizione della legge della regione Sardegna in materia di cantieri comunali per l'occupazione e cantieri verdi;
il comma 10-bis dell'articolo 8, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, supera la predetta pronuncia della Corte costituzionale in quanto prevede che i cantieri comunali per l'occupazione e i cantieri verdi, di cui alla normativa della regione Sardegna in materia di lavoro e difesa dell'ambiente, abbiano carattere temporaneo e che le assunzioni di progetto in essi previste non rilevino ai fini del limite di spesa (pari al 50 per cento dell'analoga spesa sostenuta nel 2009) imposto alle amministrazioni pubbliche che si avvalgano di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Dispone altresì che dalla nuova previsione non debbano conseguire nuovi oneri per la finanza pubblica, dovendo si attingere a risorse già assegnate dal bilancio della regione Sardegna;
la disposizione relativa al comma 10-bis dell'articolo 8, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 prevedeva la propria applicabilità per il triennio successivo al 20 14 e quindi fino a tutto il 2017;
impegna il Governo:
a emanare un documento di indirizzo volto a chiarire che il comma 10-bis dell'articolo 8, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89 ha validità fino al 31 dicembre 2017.
(numerazione resoconto Senato G22.5)
(9/2853/51)
URAS, STEFANO