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Atto a cui si riferisce:
C.5/01637 l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, come da ultimo modificato dall'articolo 7, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con...



Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 30 gennaio 2014
nell'allegato al bollettino in Commissione VII (Cultura)
5-01637

Devo prima di tutto precisare che le regole sulla misura delle tasse e dei contributi a carico degli studenti universitari, sulle modalità e i termini per il relativo versamento, nonché sui controlli e sulle sanzioni per il mancato versamento, sono rimesse alle decisioni delle singole università, che adottano specifici regolamenti al riguardo. Come ricordato dall'onorevole interrogante, la disciplina legislativa in materia detta solamente i principi generali ai quali tali regolamenti si devono attenere. Trattandosi, dunque, di materia che rientra nell'autonomia degli atenei, risultano limitati i poteri del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che si riducono sostanzialmente alla richiesta di informazioni e chiarimenti.
In merito alle regole applicate dall'Università di Roma «la Sapienza» e agli episodi segnalati nell'interrogazione, sono stati compiuti i dovuti approfondimenti.
Da tali approfondimenti è emerso che la predetta università ha disciplinato le misure sanzionatorie a carico degli studenti che emettono dichiarazioni non veritiere in ordine all'indicatore della situazione economica equivalente, in analogia con i principi dettati dalla normativa generale (decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000; articolo 23 della legge n. 390 del 2 dicembre 1991, ora abrogata ma applicabile alla contribuzione per l'anno accademico 2010/2011). In base a questi principi, la non veridicità di un'autocertificazione comporta la decadenza dai benefici e la corresponsione di somme ulteriori a titolo di sanzione.
Ne è derivata una disciplina effettivamente rigorosa. Indipendentemente dal modo in cui l'Università «La Sapienza» ha declinato il principio di proporzionalità della sanzione, deve riconoscersi che a questa disciplina non sono estranei principi di equità, di progressività e di redistribuzione, ai quali devono attenersi i regolamenti universitari.
Dagli approfondimenti compiuti è anche emerso che l'Ateneo in questione ha introdotto specifici adempimenti per assicurare la veridicità delle dichiarazioni (in particolare per il calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente) e che gli studenti sono stati adeguatamente informati delle regole da seguire per la dichiarazione dell'ISEE e delle conseguenze derivanti da dichiarazioni non esatte o non veritiere.
Ciò premesso, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca condivide le preoccupazioni manifestate nell'interrogazione in merito alla ricaduta negativa che sanzioni eccessivamente rigorose potrebbero avere sul diritto allo studio degli studenti provenienti da famiglie meno abbienti.
Il Ministro non mancherà di segnalare agli atenei l'esigenza di una corretta graduazione delle sanzioni. Aggiungo che il Ministro è disponibile a valutare, insieme al Parlamento, modifiche legislative che garantiscano le esigenze indicate.