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Atto a cui si riferisce:
S.4/01371 SAGGESE - Ai Ministri per gli affari europei e degli affari esteri - Premesso che: al fine di razionalizzare l'attività degli esperti nazionali distaccati (END), l'art. 21 della legge...



Atto Senato

Risposta scritta pubblicata nel fascicolo n. 028
all'Interrogazione 4-01371

Risposta. - L'art. 21 della legge 23 dicembre 2012, n. 234, recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea", ribadisce il principio dello scambio internazionale di esperienze amministrative, già sancito dall'art. 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Tale disposizione prevedeva e prevede che i dipendenti delle amministrazioni pubbliche potessero essere destinati a prestare servizio temporaneo, fra le diverse amministrazioni pubbliche estere, anche presso l'Unione europea, precisando che "l'esperienza maturata all'estero è valutata ai fini dello sviluppo professionale degli interessati".

Successivamente, con la direttiva interministeriale del 3 agosto 2007, emanata dai Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, per le politiche europee e degli affari esteri è stata avviata una gestione più efficace dell'istituto dell'END.

I citati interventi hanno determinato un incremento della consistenza numerica degli END italiani, con sempre maggiore attenzione alla valorizzazione, da parte delle amministrazioni di appartenenza, dell'esperienza maturata all'estero al loro rientro dopo il periodo di distacco. Il numero degli END italiani è, infatti, passato da poco più di 90 del 2004 ai 170 del novembre 2013. La cifra risulta in linea con il numero di END di altri principali Stati membri dell'Unione. Anche limitando il confronto ai soli END italiani distaccati presso i servizi della Commissione europea, il cui numero ammonta (al 30 novembre 2013) a 87, si osserva che il numero degli END tedeschi è di 125, dei francesi è 117, degli spagnoli è 102 degli inglesi è 72. Si precisa che l'Italia risulta al quarto posto nella UE per peso demografico dopo Germania, Francia e Regno Unito.

Riunioni periodiche hanno consentito al Dipartimento delle politiche europee e ad altre amministrazioni, anche in collegamento con la sezione italiana del Comité de liaison des experts nationaux détachés (CLENAD), di svolgere un costante ed efficace monitoraggio della presenza e della valorizzazione degli END italiani, nonché l'individuazione e la diffusione di buone pratiche.

L'articolo 21 della legge 23 dicembre 2012, n. 234, nel novellare l'articolo 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevedono, in particolare, l'emanazione di un regolamento di attuazione per giungere, fra l'altro, ad una piena valorizzazione del servizio prestato dagli END.

È in corso la predisposizione dello schema di decreto previsto dal comma 4 dell'art. 21 della legge n. 234 del 2012, al fine di incentivare ulteriormente l'accesso del personale delle amministrazioni nazionali, regionali e locali italiane all'istituto degli END, determinandone altresì il contingente massimo. I tempi di definizione dipendono dal prescritto concerto dei Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, previo scambio di valutazioni con tutti i soggetti interessati, sul testo che i Ministri per gli affari europei e degli affari esteri stanno attualmente finalizzando.

MOAVERO MILANESI ENZO Ministro per gli affari europei

17/01/2014