• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/04144-A/010    premesso che:     l'articolo 9 del provvedimento introduce un articolo alla legge n. 394 del 1991, che disciplina la gestione della fauna selvatica e che la stessa viene...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/04144-A/010presentato daROSTELLATO Gessicatesto diMartedì 20 giugno 2017, seduta n. 817

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 9 del provvedimento introduce un articolo alla legge n. 394 del 1991, che disciplina la gestione della fauna selvatica e che la stessa viene quindi per legge demandata specifici piani redatti dall'ente gestore dell'area naturale protetta, previo parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA;
    ritenuto che il cinghiale (sus scrofa) rappresenta una delle specie più problematiche della fauna selvatica di interesse gestionale presente nel nostro Paese, e che attualmente è l'ungulato più diffuso in Italia, con un areale di circa 190.000 km2, corrispondente al 64 per cento del territorio nazionale;
    preso atto che tale espansione rapida e apparentemente inarrestabile, ha comportato l'esplosione in tutte le regioni ove presente di vere e proprie situazioni critiche, aggravate dagli effetti contraddittori sul piano ecologico, gestionale e sociale;
    visto che le continue denunce da parte del mondo agricolo, che chiede alle Istituzioni di intervenire sia per porre fine all'aumento esponenziale dei cinghiali (sus scrofa) attraverso un'efficace politica di controllo della fauna selvatica, sia nel concedere risarcimenti rapidi agli agricoltori che hanno subito danni, hanno reso la problematica ancor più seria ed urgente;
    considerato che nella Regione Veneto, con la singolare motivazione di contenere la proliferazione di questa specie selvatica si è approvata una legge nel collegato alla finanziaria che vuole, previo un confronto con le rappresentanze istituzionali del territorio modificare la superficie del Parco dei Colli Euganei inserendo le aree contigue all'interno dell'area parco. Ciò consentirebbe la libera caccia in tali territori, resa possibile da questa modifica;
    ritenuto che ridurre i territori delle aree protette significa, sostanzialmente, «regalare» altre porzioni di territorio alle diffuse conseguenze del bracconaggio e delle azioni illegali del mondo venatorio, incorrere in procedure d'infrazione, bloccare una discussione di merito sul problema del contenimento delle popolazioni di fauna selvatica alloctona e dannosa, senza minimamente diminuire i danni all'agricoltura, e sottrarne controllo e gestione ad un Ente pubblico regionale che invece può perseguire coerentemente piani di controllo effettivi su specie che causano danni alla biodiversità e alle attività agricole,

impegna il Governo

a vigilare affinché le Regioni si attengano alle disposizioni di cui al presente provvedimento ai fini del contenimento della fauna selvatica impedendo scelte drastiche come quella del Veneto di ridurre i confini dei parchi regionali adducendo come scusa quella del contenimento.
9/4144-A/10. Rostellato, Narduolo.