• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
C.4/17016    con la deliberazione della giunta della provincia di Trento n. 2220/2009 dell'11 settembre 2009 sono state dettate le linee di indirizzo per la redazione dei piani di studio del secondo...



Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-17016presentato daFRACCARO Riccardotesto diMercoledì 21 giugno 2017, seduta n. 818

   FRACCARO. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca . — Per sapere – premesso che:
   con la deliberazione della giunta della provincia di Trento n. 2220/2009 dell'11 settembre 2009 sono state dettate le linee di indirizzo per la redazione dei piani di studio del secondo ciclo di istruzione e formazione. Tra le linee vi sono quelle relative alla trasformazione degli istituti professionali a carattere statale, i quali, sulla base del riordino a livello nazionale, che li prefiggeva come percorsi quinquennali simili agli istituti tecnici, dovrebbero, confluire in questi ultimi, anche in considerazione della scarsa consistenza sul territorio provinciale;
   tale iter di riforma è proseguito con la delibera di giunta del 23 febbraio 2010, con cui è stato approvato, tra l'altro, l'aggiornamento, con decorrenza dall'anno scolastico 2010-2011 del quadro provinciale dell'offerta scolastica per il secondo ciclo di istruzione. La medesima delibera ha altresì attivato sul territorio provinciale i nuovi percorsi a partire dalle prime classi nell'anno scolastico 2010-2011, proseguendo sino ad esaurimento gli attuali percorsi per le classi successive alla prima, rilasciando il corrispondente titolo di studio. A partire dall'anno scolastico 2010-2011, è stato altresì attivato l'istituto professionale per il settore dei servizi, indirizzo «servizi socio-sanitari», avviando la procedura per organizzare, al termine dei percorsi di istruzione e formazione professionale provinciale, a partire dall'anno scolastico 2010-2011 gli appositi corsi annuali che si concludono con l'esame di Stato;
   le suddette deliberazioni trovano fondamento normativo dalla legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, «Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino», che, all'articolo 6 dispone che nell'ambito del quadro normativo nazionale e comunitario il sistema educativo provinciale fa parte del sistema nazionale di istruzione e di formazione e concorre attraverso l'attività di valutazione al sistema nazionale di valutazione;
   in materia di istruzione e formazione professionale, la Costituzione (articolo 117) attribuisce alla competenza legislativa statale le norme generali sull'istruzione. Lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige attribuisce alle province autonome la potestà legislativa primaria in materia di «addestramento e formazione professionale» e quella concorrente in materia di «istruzione elementare e secondaria» e di «apprendistato»;
   sulla base del sistema sopra delineato, sul territorio nazionale il sistema plurale dell'istruzione e della formazione professionale può contare su quattro percorsi distinti (licei, istituti tecnici, istituti professionali e formazione professionale regionale); nel Trentino la semplificazione adottata vede venir meno gli istituti professionali, fatta eccezione per l'unico istituto professionale, limitandolo però al solo anno scolastico 2010-2011, ad avviso dell'interrogante con conseguente violazione dei princìpi di cui all'articolo 3 della Costituzione per evidente disparità di trattamento;
   la Corte costituzionale, con la sentenza 213 del 2009, definisce le norme generali sull'istruzione come «quelle disposizioni statali che definiscono la struttura portante del sistema nazionale d'istruzione», «funzionali ad assicurare, mediante (...) la previsione di un'offerta formativa sostanzialmente uniforme sull'intero territorio nazionale, l'identità culturale del Paese, nel rispetto della libertà di insegnamento di cui all'articolo 33 della Costituzione;
   la stessa Corte di fronte all'esigenza di conciliare le esigenze di «uniformità» di disciplina della materia su tutto il territorio nazionale e quelle autonomistiche sul piano locale-territoriale, nel caso di contrasto insanabile, ha optato senza dubbio per la salvaguardia delle esigenze di uniformità (sentenza n. 200/2009) –:
   se il Governo sia a conoscenza dei fatti indicati in premessa e quali eventuali iniziative di competenza intenda assumere, al fine di garantire che, fatta salva l'autonomia provinciale, sia tutelato il principio dell'uniformità dell'istruzione a livello nazionale e siano assicurate uguali opportunità per le scuole al di fuori dei confini provinciali e parità di accesso agli atenei. (4-17016)