• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
S.0/02153/001/ ... premesso che: il presente Disegno di Legge è volto ad "introdurre nel codice di procedura penale un principio di equità e di giustizia reale e concreta", affinché sul cittadino sottoposto...



Atto Senato

Ordine del Giorno 0/2153/1/02 presentato da ALESSIA PETRAGLIA
martedì 20 giugno 2017, seduta n. 397

Il Senato,
premesso che:
il presente Disegno di Legge è volto ad "introdurre nel codice di procedura penale un principio di equità e di giustizia reale e concreta", affinché sul cittadino sottoposto a procedimento penale, in caso di palese innocenza, non gravino le spese di giudizio da lui sopportate in aggiunta alle suddette traversie giudiziarie;
situazioni risultano essersi verificate in alcuni casi di procedimenti contabili riguardanti Amministratori Pubblici chiamati in giudizio dalla Corte dei Conti per presunti danni erariali a carico degli Enti Locali presso i quali prestavano la loro attività;
a seguito di sentenza di assoluzione con formula piena in tutti i gradi di giudizio per l'inesistenza del danno ipotizzato le Amministrazioni interessate, in coerenza con una prassi sempre applicata prima dell'entrata in vigore della legge n. 639 del 1996, hanno provveduto a liquidare agli Amministratori chiamati in causa le spese legali sostenute;
successivamente, tuttavia, modificando le decisioni assunte in sede di autotutela, le amministrazioni hanno richiesto la restituzione delle suddette somme, adducendo quale motivazione il fatto che il riconoscimento del diritto al rimborso dovesse valere unicamente per gli Amministratori assolti con sentenze emesse successivamente all'entrata in vigore della richiamata legge n. 639 del 1996. Numerosi contenziosi sono stati instaurati per correggere tale iniqua impostazione;
considerato che:
la legge n. 639 del 1996 prevede che il rimborso delle spese legali competa non soltanto agli Amministratori sottoposti a giudizio contabile e assolti per non aver prodotto danno erariale, ma anche a coloro il cui procedimento si concluda con la condanna per danno lieve commesso senza dolo;
risulta palese la disparità di trattamento determinatasi a danno di tutti quegli Amministratori che, pur non avendo prodotto alcun danno erariale, si vedono negato il diritto al rimborso delle spese legali rispetto ad altri Amministratori che godono di tale diritto nonostante una condanna per accertato danno erariale;
è necessario porre rimedio a tale disparità di trattamento introducendo una norma di civiltà giuridica che ribadisca il principio dell'uguaglianza dei diritti garantiti ai cittadini, prevedendo che l'Amministratore sottoposto a procedimenti contabili ne Il 'esercizio della sua funzione pubblica, che non abbia prodotto danno alla pubblica amministrazione, non possa essere danneggiato e penalizzato a causa del carico delle spese legali sostenute per difendersi in sede giudiziaria;
impegna il Governo:
a valutare la necessità di introdurre, attraverso successivi provvedimenti normativi, una norma di correzione dell'evidente distorsione ai danni di Amministratori Pubblici, ai quali non può essere negato il diritto al rimborso di spese legali sostenute in procedimenti contabili da cui sono stati assolti con formula piena;
a tener conto del fatto che il riconoscimento di tale diritto non comporterebbe un ulteriore aggravio di spesa a carico della Pubblica Amministrazione, essendo già avvenuta l'erogazione delle spese documentate, e, inoltre, non riguardando i contenziosi attualmente aperti una richiesta di rimborso da parte degli ex Amministratori, bensì richieste da parte degli Enti interessati a rientrare in possesso delle somme già erogate.
(0/2153/1/2)
PETRAGLIA, MINEO