• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
C.4/17046    il 24 maggio 2017 è stato approvato in via, definitiva dal Consiglio dei ministri il decreto legislativo n. 92 del 2017 che introduce una nuova disciplina per l'attività dei «compro...



Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-17046presentato daOLIARO Robertatesto diGiovedì 22 giugno 2017, seduta n. 819

   OLIARO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro della giustizia, al Ministro dello sviluppo economico . — Per sapere – premesso che:
   il 24 maggio 2017 è stato approvato in via, definitiva dal Consiglio dei ministri il decreto legislativo n. 92 del 2017 che introduce una nuova disciplina per l'attività dei «compro oro» in attuazione dell'articolo 15, comma 2, lettera l), della legge n. 170 del 2016;
   il provvedimento introduce una disciplina ad hoc che consente di monitorare il settore dei «compro oro» e di censirne il numero e la tipologia. La finalità è quella di contrastare sempre più efficacemente le attività criminali e i rischi di riciclaggio riconducibili alle attività di compravendita di oro e oggetti preziosi non praticate da operatori professionali;
   attualmente non ci sono regolamentazioni particolari per l'apertura di un negozio di compro oro poiché è sufficiente ottenere una licenza per il commercio di oggetti preziosi, mentre il privato che vuole vendere oggetti di valore a un negozio di compro oro deve solamente esibire un documento di identità, senza dover certificare la provenienza di tali oggetti;
   la nuova normativa, invece, impone ai titolari dei compro oro una serie di adempimenti per rendere tracciabile la compravendita e la permuta di oggetti preziosi, nonché prevenirne l'utilizzo illecito, compreso il riciclaggio. In particolare, il decreto prevede l'istituzione di un registro degli operatori compro oro professionali e l'obbligo di iscrizione per lo svolgimento dell'attività; la previsione di specifici obblighi di identificazione del cliente e di descrizione dell'oggetto prezioso scambiato; la piena tracciabilità delle operazioni di acquisto e vendita dell'oro; la previsione di sanzioni, con particolare riferimento all'esercizio abusivo dell'attività; l'abbassamento da 1.000 a 500 euro della soglia per l'uso del contante per le attività del settore;
   il provvedimento include anche gli orafi artigiani tra i soggetti che devono rispettare i rigorosi obblighi imposti a chi svolge soltanto attività di compravendita di metalli e oggetti preziosi;
   durante il dibattito parlamentare che ha preceduto l'emanazione del decreto, le organizzazioni di categoria hanno richiesto ai due rami del Parlamento la distinzione all'interno delle categorie merceologiche, nonché che la normativa non caricasse di nuova burocrazia gli orafi artigiani che svolgono attività di compravendita di oro usato soltanto in forma marginale e occasionale: una posizione accolta e condivisa dalle commissioni competenti di entrambe le Camere ma non recepita dal Governo in sede di approvazione definitiva del decreto legislativo –:
   se il Governo non ritenga opportuno assumere iniziative di carattere normativo per modificare la nuova disciplina per l'attività dei «compro oro» che, pur essendo positiva per il controllo del settore e per combattere pratiche illegali e rischi di riciclaggio, minaccia di mettere in gravissima difficoltà gli operatori economici del settore dell'oreficeria artigiana, penalizzandoli fortemente nella loro attività. (4-17046)