• Testo INTERPELLANZA

link alla fonte scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
C.2/01858    con lettera del 13 giugno 2017 il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha proposto la nomina dell'attuale assessore regionale dei trasporti della Sardegna a presidente...



Atto Camera

Interpellanza 2-01858presentato daPILI Maurotesto diMartedì 27 giugno 2017, seduta n. 821

   Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per sapere – premesso che:
   con lettera del 13 giugno 2017 il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha proposto la nomina dell'attuale assessore regionale dei trasporti della Sardegna a presidente dell'Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna;
   il 15 settembre 2016 è entrato in vigore il decreto legislativo n. 169 del 2016 recante norme per la riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le autorità portuali, che attua normativamente quanto delineato nel Piano strategico nazionale della portualità e della logistica con riferimento alla riduzione del numero e alla riforma della governance delle autorità portuali, che vengono soppresse e sostituite dalle nuove 15 Autorità di sistema portuale;
   il nuovo assetto normativo prevede che il presidente dell'Autorità di sistema portuale è nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il presidente o i presidenti delle regioni interessate, restando la nomina assoggettata al parere parlamentare ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 14 del 1978;
   il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha indicato – ai fini dell'acquisizione della prescritta intesa – l'attuale assessore regionale dei trasporti della regione Sardegna, sul quale la regione Sardegna ha espresso l'intesa il 9 giugno 2017;
   appare sin troppo evidente che tale proposta di nomina presenta, per l'interpellante, profili di assai dubbia legittimità, considerate le norme vigenti in materia di incompatibilità e inconferibilità sia temporale che funzionale e risulta condizionata e gravata da valutazioni politiche, correntizie e di rapporti personali e amicali, con condotte amministrative discutibili, con operatori commerciali privati;
   la norma disciplinata da decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 reca: disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e prevede, all'articolo 7 «Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale», stabilendo che: «1. A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della regione che conferisce l'incarico, ovvero nell'anno precedente siano stati componenti della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti della medesima regione o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione, oppure siano stati presidente o amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione ovvero da parte di uno degli enti locali di cui al presente comma non possono essere conferiti: a) gli incarichi amministrativi di vertice della regione; b) gli incarichi dirigenziali nell'amministrazione regionale; c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale; d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale»;
   è fin troppo evidente che tale disciplina di inconferibilità debba intendersi riferita ad incarichi di natura pubblica la cui funzione amministrativa interessi l'insieme del territorio regionale e non già la sola istituzione regione;
   le caratteristiche insulari che racchiudono le competenze dell'autorità di sistema nell'ambito esclusivo del territorio regionale della Sardegna fanno sì che tale nomina rientri senza alcun dubbio nell'ambito della inconferibilità di cui alla norma richiamata;
   «l'intesa» del presidente della regione rende ancora più cogente ed esemplare la «concorrenza paritaria» tra Stato e regione della nomina del presidente del Sistema portuale della Sardegna;
   l'intesa richiamata conferma e conferisce ancora maggiore pregnanza alla considerazione di analogia dell'Autorità portuale della Sardegna con gli enti e le autorità richiamate esplicitamente nella norma relativa alla inconferibilità e incompatibilità funzionale e temporale dell'incarico stesso;
   è utile richiamare la modifica di natura statutaria intervenuta nella modifica dell'articolo 8 dello Statuto speciale della regione Sardegna laddove, attraverso norma ordinaria, è stata introdotta una modifica di competenze che ha attribuito di fatto «la continuità territoriale» alla competenza primaria della regione Sardegna;
   è, dunque, fin troppo evidente che tale nomina seppur di competenza formale del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con la vincolante e obbligatoria intesa del presidente della regione, riguarda esplicitamente per l'interpellante una competenza che è quantomeno concorrente;
   l'esclusiva delimitazione alla regione Sardegna, intesa come territorio, dell'Autorità richiamata costituisce chiarissimamente ulteriore condizione di evidente inconferibilità dell'incarico stesso ad un membro della giunta regionale della Sardegna;
   la stessa evidente condizione obbligatoria e vincolante dell'intesa con la regione Sardegna conferisce, a giudizio dell'interpellante, a tale incarico un'evidente pertinenza regionale sia sul piano territoriale, che per quanto riguarda la stessa concorrente emanazione –:
   se non si ritenga ci siano i presupposti per revocare tale decreto di nomina alla luce di quelli che appaiono all'interrogante i profili di più che dubbia legittimità richiamati in premessa relativamente all'inconferibilità di incarichi relativi ad enti demandati al governo di realtà regionali o con la diretta obbligatoria e vincolante concorrenza con la stessa regione.
(2-01858) «Pili».