• C. 1835 EPUB Proposta di legge presentata il 22 novembre 2013

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Atto a cui si riferisce:
C.1835 Disposizioni concernenti la formazione delle classi nella scuola primaria e secondaria


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 1835


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
CIMBRO, ALBANELLA, CAROCCI, GADDA, GASPARINI, GULLO
Disposizioni concernenti la formazione delle classi nella scuola primaria e secondaria
Presentata il 22 novembre 2013


      

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Onorevoli Colleghi! Con la presente iniziativa legislativa si vuole porre rimedio ad almeno uno dei molti mali che affliggono la nostra scuola pubblica, ossia il numero eccessivo di alunni per classe; l'espressione con la quale è ormai uso appellare il problema, «classi pollaio», pur se orribile, nella sua icasticità rende ragione della gravità del tema. L'attuale legislazione, in vigore dal 2009, prevede per le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado in media trenta alunni per classe. L'intento della presente proposta di legge non è altro che il ritorno, per quel che riguarda la presente questione, al precedente ordinamento, riportando le classi delle nostre scuole al più equilibrato numero di venticinque studenti. È superfluo presentare le ragioni di questa proposta, perché manifeste: il numero attuale di studenti, per i professori, è semplicemente ingestibile; o, se si vuole, gestibile a patto ci si rassegni a un pesante scadimento della qualità dell'insegnamento. Ma non solo di istruzione, in senso stretto, e di diritto allo studio qui si tratta: bensì dell'attività didattica in sé, con i suoi necessari problemi di disciplina e di educazione in senso lato. Senza contare le criticità che attengono alla sicurezza: il decreto del Ministro dell'interno 26 agosto 1992, recante norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 16 settembre 1992, stabilisce che per agevolare l'evacuazione in caso di incendio l'affollamento massimo per aula non debba superare le ventisei unità, ossia venticinque alunni e un docente. A garanzia delle condizioni igieniche e sanitarie, affinché siano compatibili con l'attività didattica, il decreto del Ministro dei lavori pubblici 18 dicembre 1975, recante norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 2 febbraio 1976, fissò poi parametri minimi di superficie per alunno che, con l'attuale legislazione, sono giocoforza quasi sempre infranti. A riguardo, il Codacons vinse due anni fa un'azione collettiva che portò il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a pubblicare un lungo elenco di oltre 13.000 plessi scolastici particolarmente carenti dal punto di vista della sicurezza, plessi nei quali le classi sovraffollate sarebbero assolutamente vietate.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.

      1. Con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad adeguare il regolamento recante norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, prevedendo che, salvo quanto stabilito per le classi iniziali delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, comprese le sezioni di scuola dell'infanzia, che accolgono alunni con disabilità, nonché per le classi delle scuole e delle sezioni staccate funzionanti nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche:

          a)    le classi di scuola primaria sono costituite, di norma, con un numero di alunni non inferiore a 10 e non superiore a 25;

          b)    le prime classi delle scuole secondarie di primo grado e delle relative sezioni staccate sono costituite, di norma, con un numero di alunni non inferiore a 15 e non superiore a 25; gli alunni eventualmente iscritti in eccedenza possono essere ripartiti nella misura di non più di una o, eccezionalmente, di due unità per ciascuna classe della stessa scuola o sezione staccata; si procede in ogni caso alla formazione di un'unica prima classe quando il numero degli alunni iscritti non è superiore a 30 unità;

          c)    le classi del primo anno di corso degli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado sono costituite, di norma, con non meno di 25 allievi; gli alunni eventualmente iscritti in eccedenza, qualora non sia possibile trasferire le iscrizioni a scuole vicine dello stesso ordine

e tipo, possono essere ripartiti tra le classi dello stesso istituto, scuola, sede coordinata o sezione staccata o aggregata, comunque senza superare il numero di 28 studenti per classe; si procede alla formazione di un'unica prima classe quando il numero delle iscrizioni previste non è superiore a 30 unità, tenendo conto comunque delle domande di iscrizione presentate e degli altri elementi di valutazione rilevanti; il numero delle classi del primo anno di corso e di quelle iniziali dei periodi successivi al primo biennio è determinato secondo i criteri di cui alla presente lettera;

          d)    allo scopo di garantire la continuità didattica nella fase finale del corso di studi, le classi intermedie negli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado sono costituite in numero pari a quello delle corrispondenti penultime classi funzionanti nell'anno scolastico in corso, purché nel numero minimo di 16 alunni per ciascuna classe.