C. 1835 EPUB Proposta di legge presentata il 22 novembre 2013
Atto a cui si riferisce:
C.1835 Disposizioni concernenti la formazione delle classi nella scuola primaria e secondaria
Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 1835 |
1. Con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad adeguare il regolamento recante norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, prevedendo che, salvo quanto stabilito per le classi iniziali delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, comprese le sezioni di scuola dell'infanzia, che accolgono alunni con disabilità, nonché per le classi delle scuole e delle sezioni staccate funzionanti nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche:
a) le classi di scuola primaria sono costituite, di norma, con un numero di alunni non inferiore a 10 e non superiore a 25;
b) le prime classi delle scuole secondarie di primo grado e delle relative sezioni staccate sono costituite, di norma, con un numero di alunni non inferiore a 15 e non superiore a 25; gli alunni eventualmente iscritti in eccedenza possono essere ripartiti nella misura di non più di una o, eccezionalmente, di due unità per ciascuna classe della stessa scuola o sezione staccata; si procede in ogni caso alla formazione di un'unica prima classe quando il numero degli alunni iscritti non è superiore a 30 unità;
c) le classi del primo anno di corso degli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado sono costituite, di norma, con non meno di 25 allievi; gli alunni eventualmente iscritti in eccedenza, qualora non sia possibile trasferire le iscrizioni a scuole vicine dello stesso ordine
e tipo, possono essere ripartiti tra le classi dello stesso istituto, scuola, sede coordinata o sezione staccata o aggregata, comunque senza superare il numero di 28 studenti per classe; si procede alla formazione di un'unica prima classe quando il numero delle iscrizioni previste non è superiore a 30 unità, tenendo conto comunque delle domande di iscrizione presentate e degli altri elementi di valutazione rilevanti; il numero delle classi del primo anno di corso e di quelle iniziali dei periodi successivi al primo biennio è determinato secondo i criteri di cui alla presente lettera; d) allo scopo di garantire la continuità didattica nella fase finale del corso di studi, le classi intermedie negli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado sono costituite in numero pari a quello delle corrispondenti penultime classi funzionanti nell'anno scolastico in corso, purché nel numero minimo di 16 alunni per ciascuna classe.