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Atto a cui si riferisce:
C.4555 Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di sanzioni relative all'utilizzo di apparecchi radiotelefonici e cuffie sonore alla guida, di sistemi di sicurezza dei seggiolini per bambini, di utilizzo dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie e di limiti alle emissioni acustiche dei quadricicli leggeri


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
Testo senza riferimenti normativi
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 4555


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato FAUTTILLI
Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di sanzioni relative all'utilizzo di apparecchi radiotelefonici e cuffie sonore alla guida, di sistemi di sicurezza dei seggiolini per bambini, di utilizzo dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie e di limiti alle emissioni acustiche dei quadricicli leggeri
Presentata il 19 giugno 2017


      

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Onorevoli Colleghi! — Il codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è un testo che risente più degli altri dei continui progressi tecnologici che interessano in vario modo il settore regolato dal codice stesso. Per questo appare inevitabile intervenire quasi di continuo, apportando modifiche che solo in apparenza sono di minore entità rispetto a un lavoro di revisione più generale del codice stesso, svolto già varie volte ma che sembra essere sempre necessario. La presente proposta di legge si colloca proprio nell'alveo delle risposte in apparenza «minori», ma in realtà importanti, ad alcuni temi che si stanno presentando all'attenzione del legislatore e dell'opinione pubblica.
      L'articolo 1 della proposta di legge, infatti, intende rispondere in modo certamente duro ma, si ritiene, inevitabile alla cattiva abitudine che molti hanno di guidare parlando con il telefono cellulare, senza usare gli accorgimenti che pure il codice stesso prevede. Per questo appare necessario intervenire prevedendo il ritiro della patente non appena contestata la violazione della legge e non, come attualmente accade, solo in caso di recidiva. Si può osservare che la repressione non è mai auspicabile, ma è anche vero che una doppia sanzione, multa e ritiro della patente, può essere più efficace nel contrasto di un comportamento pericoloso per chi lo compie e per coloro che rischiano di pagarne, innocenti, le conseguenze.
      L'articolo 2, invece, fa riferimento a un tema che sempre più spesso, purtroppo, attira l'attenzione dell'opinione pubblica, quello della tremenda dimenticanza che alcuni genitori subiscono (perché non è certo una colpa la loro) non ricordandosi di avere in macchina un bambino. Può sembrare assurda una «distrazione» così sconcertante ma non serve a nulla insultare le persone che hanno subìto un dramma terribile e che nessuna legge potrà mai punire, fosse pure giusto (e non lo si crede), quanto faranno loro stessi per tutta la vita. Per evitare drammi del genere, però, il legislatore può fare qualcosa, proprio utilizzando quella tecnologia che corre più veloce di qualunque legge. Dal gennaio 2017 sono state modificate le norme sui seggiolini obbligatori per i bambini, ma queste norme possono servire a poco se non vi è un qualcosa che aiuti chi, per disgrazia, si trovi in una situazione di confusione mentale tale da non ricordare di aver in auto un bambino. Per questo la presente proposta di legge introduce l'obbligo di dotare i seggiolini di un segnalatore acustico che avvisi, qualora l'auto sia stata spenta e chiusa, dell'eventuale presenza del bambino in auto. Si tratterebbe di un semplice strumento, non particolarmente costoso, che salverebbe molte vite ed eviterebbe quei drammi di cui si è detto.
      L'articolo 3 interviene per far destinare i proventi derivati dalle multe per eccesso di velocità spettante agli enti locali per le finalità relative al settore della strada. Non si intendono certo limitare i diritti dei comuni e degli altri enti interessati, ma appare evidente che utilizzare i citati proventi per fini non direttamente legati a quelli previsti dal codice della strada non sia accettabile e debba in qualche modo essere contrastato.
      Infine, l'articolo 4 estende anche ai quadricicli leggeri, ove non previsto, l'obbligo stabilito per alcuni veicoli dal codice della strada e da altre disposizioni europee, nazionale e locali di dotarsi di congegni che riducano il rumore prodotto, rumore che oggi non è di fatto sottoposto a nessun controllo e contribuisce in maniera non certo secondaria al fenomeno dell'inquinamento acustico.
      La presente proposta di legge, come detto, si propone interventi puntuali e non certo di sistema, ma è proprio con questo tipo di interventi che si riesce ad agire con maggior efficienza in favore dei cittadini.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Ritiro della patente di guida).

      1. Il comma 3-bis dell'articolo 173 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:

          «3-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 161 ad euro 647 e della sospensione della patente di guida da uno a sei mesi».

Art. 2.
(Obbligo di segnale acustico per i seggiolini per bambini).

      1. A partire dal 1° gennaio 2019 tutti i sistemi di ritenuta per bambini previsti dal comma 1 dell'articolo 172 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, devono essere dotati di un dispositivo, da collegare al veicolo, con sensore di peso che sia in grado di emettere a motore spento un segnale acustico, qualora il peso dello stesso sistema di ritenuta sia superiore a quello previsto senza la presenza di un bambino. Il segnale acustico cessa solo quando il peso del sistema di ritenuta torna nei parametri originali fissati dal costruttore.
      2. I sistemi di ritenuta per bambini installati prima della data di cui al comma 1 devono essere dotati del sensore ivi previsto entro il 31 dicembre 2017.

Art. 3.
(Impiego dei proventi delle sanzioni derivanti dalla violazione dei limiti massimi di velocità).

      1. All'articolo 208 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992,

n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) l'alinea è sostituito dal seguente: «I proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 sono destinati esclusivamente:»;

          b) alla lettera a), le parole: «della quota» sono soppresse;

          c) alla lettera b), le parole: «della quota» sono soppresse;

          d) il secondo periodo del comma 5 è soppresso;

          e) al comma 5-bis, le parole: «ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero» sono soppresse.

Art. 4.
(Norme relative all'inquinamento acustico dei quadricicli leggeri).

      1. A partire dal 1° gennaio 2018, i quadricicli leggeri, come definiti dal regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, sono tenuti, ove non previsto, a utilizzare apparecchi che limitino le emissioni rumorose, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 155 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.