• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/03012-C/025    premesso che:     il settore pubblicitario sta avendo negli ultimi anni grande sviluppo all'interno della rete internet, in particolare all'interno dei social network e delle...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03012-C/025presentato daBOCCADUTRI Sergiotesto diMercoledì 28 giugno 2017, seduta n. 822

   La Camera,
   premesso che:
    il settore pubblicitario sta avendo negli ultimi anni grande sviluppo all'interno della rete internet, in particolare all'interno dei social network e delle piattaforme di video Sharing (ad es. Youtube);
    si sta diffondendo, in particolare, la figura del cosiddetto web influencer, ovvero un personaggio noto nel mondo dei social network che, dietro compenso, associa la propria immagine a un marchio pubblicando foto e video con il prodotto pubblicizzato;
    la suddetta pubblicità è promossa in modo occulto e non sempre è distinguibile dai consumatori, che spesso la interpretano come la semplice predilezione del web influencer per un marchio;
    di recente, l'Agenzia Governativa statunitense «Federal Trade Commission», in un provvedimento sanzionatario applicato nei confronti della Warners Bros, ha indicato sette regole che le agenzie pubblicitarie devono rispettare nelle campagne sui social network. In particolare ha stabilito che:
     la dicitura «sponsorizzato» deve essere chiara, facilmente visibile e comprensibile dai consumatori;
     l'indicazione del contenuto sponsorizzato deve avvenire in due modi contestuali: tramite jingle o mediante l'apposizione di una etichetta;
     l'etichetta «sponsorizzato» deve essere ben distinguibile e non inserita vicino a loghi o altri elementi visivi in modo da creare confusione;
     l'etichetta deve essere inserita anche in streaming video e deve essere facilmente visibile e udibile;
     l'etichetta deve essere presente in qualsiasi comunicazione pubblicitaria su Internet e non può essere cancellata;
     la dicitura deve essere scritta nella lingua dei consumatori-target e in tutte le altre lingue dei Paesi in cui la campagna social è veicolata;
     la comunicazione deve essere conforme ai requisiti in ogni mezzo di fruizione;
    nel nostro ordinamento non esiste una disciplina che regoli l'attività dei web influencer e che, in particolare, stabilisca norme che i soggetti proprietari dei social network o delle piattaforme di video sharing devono rispettare per evitare che i consumatori possano riconoscere che trattasi di sponsorizzazione, come invece avviene nei giornali e nelle televisioni,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di un intervento a livello legislativo affinché l'attività dei web influencer sia regolata, permettendo ai consumatori di identificare in modo univoco quali interventi realizzati all'interno della rete internet costituiscano sponsorizzazione.
9/3012-C/25. Boccadutri, Palese.