• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/03012-C/018    premesso che:     il disegno di legge in questione, legge annuale per il mercato e la concorrenza, reca un insieme di misure specificatamente finalizzate a rimuovere gli...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03012-C/018presentato daPIAZZONI Ileana Cathiatesto diMercoledì 28 giugno 2017, seduta n. 822

   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in questione, legge annuale per il mercato e la concorrenza, reca un insieme di misure specificatamente finalizzate a rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo o amministrativo, all'apertura dei mercati, a promuovere la concorrenza ed a garantire la tutela dei consumatori, secondo il modello delineato dall'articolo 47 della legge 23 luglio 2009, il 99;
    l'articolo 1, commi 76, 77 e 78 del provvedimento introducono disposizioni per la riforma del bonus elettrico e gas;
    il bonus luce e gas è stato introdotto a partire dal decreto interministeriale 28 dicembre 2007, in attuazione della legge n. 266 del 2005 e reso operativo dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, grazie alla collaborazione offerta dai comuni italiani. I destinatari di questo intervento sono non solo le famiglie numerose e in condizioni economiche particolarmente critiche, ma anche quei nuclei familiari in cui risulti esserci un componente familiare gravemente malato da richiedere l'uso continuo di apparecchiature medicali alimentate ad energia elettrica;
    la disciplina vigente è stabilita dal decreto del Ministero dello sviluppo economico del 29 dicembre 2016. A decorrere dal 2017, quindi, in virtù del decreto indicato, il valore della compensazione di spesa per la fornitura di energia elettrica a favore dei clienti economicamente svantaggiati è stato rideterminato dall'Autorità in misura tale da conseguire una riduzione di spesa, al lordo dell'imposte, dell'ordine del 30 per cento. Nel dettaglio, dal 1o gennaio 2017 si è previsto incremento del bonus dal 20 per cento (calcolato sulla spesa netta) al 30 per cento sulla spesa media al lordo delle imposte: lo sconto è salito a 112 euro per le famiglie di 1-2 componenti (prima era di 80 euro), a 137 per i nuclei di 3-4 componenti (prima era di 93 euro) sino a 165 euro per le famiglie con oltre 4 componenti (in luogo dei precedenti 153 euro);
    l'articolo 1, comma 76 del provvedimento in questione, al fine del migliore coordinamento delle politiche di sostegno ai clienti economicamente svantaggiati e ai clienti domestici presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche, alimentate a energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita, stabilisce che l'erogazione dei benefici di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 3, commi 9 e 9-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sia disciplinata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;
    l'articolo 1, comma 77 prevede che il decreto di cui sopra disciplini modalità di erogazione dei benefici economici individuali, anche alternative rispetto alla compensazione della spesa, individuando se del caso una corresponsione congiunta delle misure di sostegno alla spesa per le forniture di energia elettrica e di gas naturale, e rimodulando l'entità degli stessi tenendo conto dell'indicatore della situazione economica equivalente. Il comma successivo stabilisce la concessione dei benefici in questione, sino all'approvazione del decreto, secondo la normativa vigente;
    diverse sono le Utilities che in questi anni hanno messo in campo ed implementato nelle rispettive aree di riferimento policies e pratiche per alleviare le difficoltà degli utenti nel pagamento delle utenze, pratiche di inclusione e sostegno delle fasce deboli diffuse anche presso operatori di taglia inferiore;
    le situazioni di difficoltà delle persone, che possono sfociare in condizione di povertà, non sono facilmente contrastabili con interventi settoriali in quanto il disagio può dilatarsi fino a permeare l'intera sfera dei bisogni: per queste ragioni le strategie di contrasto sono in assoluto tra le più complesse da perseguire e richiedono un costante coordinamento tra attori diversi, pubblici e privati, a livello centrale, territoriale e locale;
    molteplici sono le iniziative messe in campo dal Governo per contrastare la povertà, dal Reddito di inclusione di prossima introduzione (Rei), al Sostegno per l'inclusione attiva (Sia), al contrasto della povertà educativa: misure importanti e significative, la cui efficacia si misurerà anche dalla capacità di delineare una strategia coordinata non solo tra i diversi livelli dell'amministrazione centrale dello Stato, ma anche con riferimento ai diversi attori sopra citati,

impegna il Governo

a prevedere, per un migliore coordinamento con le politiche in campo e una migliore efficacia della misura che le disposizioni introdotte dal provvedimento in esame intendono riformare, il coinvolgimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e a considerare le esperienze di inclusione e sostegno delle fasce deboli realizzate a livello territoriale e locale dai diversi operatori del settore.
9/3012-C/18. Piazzoni, Amato, Carnevali, Capone, D'Incecco, Lenzi, Mariano, Patriarca, Palese.