• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/03012-C/001    premesso che:     nel corso dell'esame del disegno di legge A.C. 3012-B (S. 2085) recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza», il Senato della Repubblica ha...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03012-C/001presentato daVIGNALI Raffaellotesto diMercoledì 28 giugno 2017, seduta n. 822

   La Camera,
   premesso che:
    nel corso dell'esame del disegno di legge A.C. 3012-B (S. 2085) recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza», il Senato della Repubblica ha introdotto i commi 173 e 174 relativi alla disciplina dell'aggiornamento catastale nell'ambito degli interventi edilizi soggetti ad attività edilizia libera (articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001);
    il comma 173 sostituisce il comma 5 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 prevedendo che spetti all'interessato presentare direttamente, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, gli atti di aggiornamento;
    il comma 174 introduce una disposizione transitoria finalizzata a disciplinare l'aggiornamento dei dati catastali per gli interventi edilizi «già attivati» alla data di entrata in vigore del presente provvedimento prevedendo che il mancato adempimento entro 6 mesi dalla medesima data comporta l'applicazione delle sanzioni previste per le violazioni in materia di accatastamento;
   considerato che:
    il comma 173 apporta delle modifiche ad una disposizione (comma 5 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001) che è stata abrogata dall'articolo 3, comma 1 lettera b) punto 4) del decreto legislativo del 25 novembre 2016, n. 222 (cd. Scia 2);
   il dossier del Servizio Studi n. 298/6 del 17 maggio 2017 della Camera e del Senato ha sottolineato tale situazione ritenendo opportuna la necessità di riformulare la disposizione con l'introduzione di un nuovo comma all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. In pratica si va a modificare una norma abrogata cosa questa tecnicamente impossibile dal punto di vista legislativo e l'osservazione contenuta nel Dossier 298/6 va proprio in questa direzione;
    prima delle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 222 del 2016 in origine spettava all'amministrazione comunale provvedere al «tempestivo» inoltro della Comunicazione di inizio lavori (CIL) o della comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), integrata dalla comunicazione di fine lavori, all'Agenzia delle entrate nel caso in cui a seguito delle opere vi fosse la necessità di provvedere all'aggiornamento catastale;
    la disposizione che era stata introdotta dal DL n. 133 del 2014 convertito in legge n. 164 del 2014, creava per altro problemi in quanto la documentazione necessaria per l'accatastamento/variazione catastale deve seguire determinati schemi che non corrispondono in genere con quelli utilizzati per i progetti edilizi;
    con il successivo decreto legislativo n. 222 del 2016 è stata eliminata la CIL ampliando così la categoria degli interventi completamente liberi (ora previsti dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001) che per alcune tipologie potrebbero determinare l'aggiornamento catastale, mentre è stato specificato all'articolo 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 che per gli interventi soggetti a CILA la comunicazione di fine lavori sia accompagnata dalla prescritta documentazione per la variazione catastale;
    il comma 174 come introdotto dal Senato, nel prevedere una particolare disciplina transitoria fa riferimento agli interventi edilizi richiamati all'articolo 6, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del provvedimento in esame e cioè quello che faceva riferimento all'aggiornamento catastale d'ufficio ove necessario;
    la norma, a seguito dell'abrogazione del decreto legislativo n. 222 del 2016, non è più in vigore dall'11 dicembre 2016 e ne va, pertanto, chiarito il significato,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di procedere ad un intervento normativo per la correzione delle modifiche apportate dal comma 173 al fine di coordinare queste con quanto attualmente previsto all'articolo 6 e 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 a seguito delle novità contenute dal decreto legislativo n. 222 del 2016;
   e comunque a chiarire quanto contenuto nel comma 174 per evitare che, secondo una possibile interpretazione, nei 6 mesi successivi all'entrata in vigore del presente provvedimento si debba provvedere, da parte dei cittadini che hanno eseguito in passato lavori su immobili comportanti l'aggiornamento catastale d'ufficio da parte del Comune, un nuovo aggiornamento catastale con tutti i relativi oneri.
9/3012-C/1. Vignali, Palese.