• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

link alla fonte scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
S.4/07717 ARRIGONI, COMAROLI, CENTINAIO, CANDIANI, STEFANI, CALDEROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI - Al Ministro dell'interno - Premesso che: secondo i dati forniti...



Atto Senato

Interrogazione a risposta scritta 4-07717 presentata da PAOLO ARRIGONI
mercoledì 28 giugno 2017, seduta n.847

ARRIGONI, COMAROLI, CENTINAIO, CANDIANI, STEFANI, CALDEROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI - Al Ministro dell'interno - Premesso che:

secondo i dati forniti periodicamente dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, il numero degli immigrati sbarcati in Italia è in crescita esponenziale, tanto che, comparando i dati dal 1° gennaio al 21 giugno 2017 con quelli riferiti allo stesso periodo del 2016, si è registrato un aumento del 26,77 per cento (56.329 nel 2016 e 71.409 nel 2017);

sempre secondo gli stessi dati ufficiali, il numero degli immigrati richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale presenti nel sistema di accoglienza, in linea con l'aumento degli ingressi via mare, è stato negli anni in crescita esponenziale, tanto che il numero delle presenze registrate al suo interno e distribuite tra i diversi centri previsti dalla vigente normativa è passato da 66.066 nel 2014, a 103.792 nel 2015 fino ad arrivare a 176.554 al 31 dicembre 2016;

considerando però gli ultimi dati resi disponibili sempre dal medesimo Dipartimento, da oltre 2 mesi non più aggiornati, come invece prima avveniva periodicamente con il cruscotto giornaliero, risulta, invece, che negli ultimi mesi le presenze all'interno del circuito accoglienza non hanno registrato lo stesso aumento in linea con gli arrivi e segnatamente con le richieste d'asilo, e precisamente al 18 aprile 2017 i richiedenti protezione internazionale o titolari di protezione registrati al suo interno sono 177.505, quindi solo 951 in più rispetto al 31 dicembre 2016;

considerato che, a quanto risulta agli interroganti:

le domande di protezione internazionale, presentate dal 1° gennaio al 21 aprile 2017 sono state 46.225;

le domande di protezione internazionale, presentate dal 1° gennaio al 9 giugno 2017 (ultimo dato disponibile) sono state 64.620, con un incremento del 48,60 per cento rispetto allo stesso periodo del 2016, dove erano state 43.485;

gli esisti delle richieste di asilo da parte delle commissioni territoriali dal 1° gennaio al 9 giugno 2017 (ultimo dato disponibile) sono state 35.549;

dall'analisi incrociata e dal confronto dei dati esposti, emerge che, sebbene anche nel 2017 vi sia una continua crescita degli arrivi via mare e, in particolare, un aumento significativo delle richieste di protezione internazionale avanzate in Italia, il numero dei richiedenti protezione o che l'abbiano ottenuta presenti nei centri di accoglienza è invece, in controtendenza, pressoché stabile;

secondo i dati forniti dall'Unità Dublino del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, in base ai quali al 30 dicembre 2016 risultavano 2.654 richiedenti protezione internazionale ricollocati in altri Stati europei e al 2 maggio 2017, invece, 5.415, si deduce che nel periodo dal 1° gennaio al 2 maggio 2017 sarebbero stati ricollocati 2.761 richiedenti;

ai sensi dell'art. 1, comma 2, e dell'art. 14, comma 4, del decreto legislativo n. 142 del 2015 sono ammessi a beneficiare delle misure di accoglienza, disciplinate dal medesimo decreto, tutti cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione europea e gli apolidi, dal momento della manifestazione della volontà di chiedere la protezione internazionale, per la durata del procedimento di esame della domanda da parte della commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale e in caso di rigetto e ricorso giurisdizionale per la durata del procedimento in primo grado o in caso di accoglimento della domanda per 6 mesi, prorogabili;

parimenti, con successiva circolare del 7 luglio 2016, il Servizio centrale del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) ha precisato, sempre in merito ai tempi di permanenza nel circuito dell'accoglienza, che "per coloro i quali abbiano ricevuto una forma di protezione internazionale o riconosciuta la protezione umanitaria, la permanenza dedicata sarà pari a sei mesi o prorogabile su autorizzazione da parte del Servizio Centrale, che ne valuterà l'opportunità" e che "Nei casi nei quali il richiedente ricorrente impugni il diniego della Commissione territoriale anche in grado di appello, secondo quanto disposto dall'art. 14, co 4 del decreto legislativo 142\2015, è legittima la presenza dello stesso in accoglienza";

viste le precedenti interrogazioni, presentate dai firmatari del presente atto di sindacato ispettivo già in data 17 marzo 2017 e 19 aprile 2017, indirizzate al medesimo Ministro ed in merito ad analoghi quesiti, alle quali a tutt'oggi non è pervenuta alcuna risposta,

si chiede di sapere:

quali siano le ragioni per le quali il cruscotto giornaliero reso disponibile sul sito del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, dalla metà di aprile 2017 non riporta più i dati in ordine alle presenze nel sistema di accoglienza;

quali siano le ragioni per le quali il numero degli immigrati dati presenti nel sistema accoglienza alla data del 18 aprile 2017 non sia aumentato in misura correlata all'aumento delle domande di protezione internazionale presentate dal 1° gennaio, al netto dei ricollocamenti effettuati in pari periodo, e, in particolare, quale sia il numero degli immigrati dal 2016 alla data odierna che beneficiano dell'accoglienza, ma che non hanno ancora formalizzato la domanda;

quanti siano quelli presenti nel sistema di accoglienza, già titolari di protezione internazionale o umanitaria, avuto riguardo alle diverse tipologie di centri di accoglienza di cui agli articoli 9, 11 e 14 del decreto legislativo n. 142 del 2015, di questi ultimi quanti abbiano ottenuto una proroga allo scadere dei 6 mesi nell'ambito del circuito SPRAR;

quanti invece siano già usciti dal circuito d'accoglienza, e quanti, a seguito del diniego da parte della commissione territoriale esaminatrice, abbiano presentato ricorso in primo grado o in appello e, pertanto, beneficino ancora delle misure di accoglienza, ed infine il numero degli immigrati accolti nelle strutture di cui al decreto legislativo n. 142 del 2015 che si siano ingiustificatamente allontanati dagli stessi e si siano resi irreperibili.

(4-07717)