• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE

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Atto a cui si riferisce:
S.3/03848 Mario MAURO, CALIENDO - Al Ministro della giustizia - Premesso che: la magistratura onoraria, nelle sue tre componenti di vice procuratori onorari, giudici onorari di tribunale e giudici...



Atto Senato

Interrogazione a risposta orale 3-03848 presentata da MARIO MAURO
giovedì 29 giugno 2017, seduta n.849

Mario MAURO, CALIENDO - Al Ministro della giustizia - Premesso che:

la magistratura onoraria, nelle sue tre componenti di vice procuratori onorari, giudici onorari di tribunale e giudici di pace, attende dal 1999 una disciplina organica di riorganizzazione e gli attuali magistrati onorari in servizio attendono una riforma, che tenga in giusta considerazione l'apporto che in questi circa 20 anni hanno dato al sistema giustizia in condizioni già giudicate dalla Commissione europea in contrasto con i principi giuslavoristici dell'Unione;

la legge delega n. 57 del 2016 non tiene in debito conto, ad avviso dell'interrogante, la professionalità acquisita dagli odierni magistrati onorari, ma tende a demansionare i medesimi inserendoli, dopo il primo quadriennio di proroga nelle funzioni, nell'ufficio del processo quali meri collaboratori del giudice di carriera, dimenticando che l'apporto degli attuali 5.000 magistrati onorari di primo grado è fondamentale per l'amministrazione della giustizia, posto che questi costituiscono la metà della "forza lavoro" dei tribunali di primo grado, come fatto presente dalla quasi totalità dei procuratori della repubblica e da numerosi presidenti di tribunale;

lo schema di decreto legislativo recante "Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace", trasmesso alle Camere per l'espressione del parere l'11 maggio 2017, ha raccolto numerosi rilievi negativi, soprattutto nella parte relativa alle statuizioni concernenti i magistrati attualmente in servizio, non solo da parte delle associazioni di categoria che rappresentano i magistrati onorari, ma anche dai capi degli uffici requirenti e giudicanti di gran parte della penisola, nella parte in cui mortifica la professionalità già acquisita da questi operatori del diritto e ne prevede la loro "rottamazione" nel volgere di un quadriennio, tenuto conto del loro futuro demansionamento all'interno dell'ufficio del processo, della previsione di drastica riduzione del loro utilizzo a due giorni la settimana e della irrisoria indennità prevista per compensare l'attività che al netto di imposizione fiscale e previdenziale, a totale carico del magistrato, lo vedrà percepire nella migliore delle ipotesi un compenso mensile pari a 600 / 700 euro, corrisposto, non si capisce per quale motivo ogni tre mesi;

in 2ª Commissione permanente (Giustizia) del Senato, lo scorso 14 giugno, in fase di espressione del parere sul predetto schema di decreto legislativo, è stato evidenziato come, a conclusione dell'esame del provvedimento, non è stata risolta l'ambiguità di fondo tra le qualificazioni di "onorarietà" e di "precarietà", che investono la magistratura onoraria;

la previsione del minor utilizzo dei magistrati onorari comporterà a parere dell'interrogante un grave pregiudizio per tutti gli uffici giudiziari e rallenterà ancora di più l'attività giudiziaria, scaricando sul cittadino utente i già lunghissimi tempi della giustizia civile e penale, comportando un aumento del carico di lavoro già rilevante della magistratura di carriera, che dovrà occuparsi anche di quegli affari che attualmente vengono svolti con professionalità e celerità dalla magistratura onoraria, nella misura di oltre il 50 per cento del totale;

il demansionamento dei magistrati onorari con oltre 10 anni di anzianità appare, poi, totalmente irrazionale e contrario ai principi di buona organizzazione dell'attività amministrativa, penalizzando in tal modo il sistema giudiziario e il cittadino utente;

la presenza di circa 5.000 operatori del diritto oramai formati dall'esperienza sul campo e dalle risorse investire dalla Scuola superiore della magistratura per la formazione degli stessi giustificherebbe un loro mantenimento nell'incarico sino all'età pensionabile con un sistema di norme maggiormente rispettoso della professionalità acquista da questi operatori del diritto;

la Commissione Giustizia del Senato e lo stesso Consiglio superiore della magistratura, nei loro pareri al decreto legislativo, hanno sollecitato il Governo a rivedere i termini di utilizzo della magistratura onoraria, aumentando l'impiego della stessa almeno a tre giornate a settimana, di cui due dedicate almeno all'attività di udienza; se tale suggerimento verrà recepito, tenuto conto che il tempo per la preparazione delle attività di udienza necessario è maggiore di quanto previsto, ciò comporterà comunque un impiego del magistrato onorario incompatibile con lo svolgimento di altra attività retribuita, con la conseguenza di incorrere nuovamente in rilievi da parte della Commissione europea;

l'aumento dei giorni di attività lavorativa dei magistrati onorari, poi, dovrà comportare un aumento dell'indennità, come evidenziato dai citati pareri, che individuano quale equa retribuzione quella del magistrato di prima nomina, non potendo ritenersi conforme ai dettami dell'Unione europea una retribuzione differente tra magistrati onorari e ordinari, nel momento in cui gli stessi esercitano le medesime funzioni;

il complessivo sistema di riorganizzazione della magistratura onoraria come delineato nel decreto legislativo appare in chiara violazione dei rilievi mossi dalla Commissione europea, ovvero si presenta foriero di ulteriori rilievi, posto che, soprattutto il regime transitorio previsto per i magistrati in servizio, non è coerente con il sistema di tutele previdenziali ed assistenziali delineato dai trattati, ponendo a totale carico del magistrato onorario i contributi previdenziali e assistenziali e discriminandolo nella retribuzione rispetto al magistrato di carriera, nel momento in cui esercita le medesime funzioni e nulla prevedendo in merito all'attività svolta nel passato senza alcun tipo di tutela lavoristica;

l'attuale proponenda struttura di riforma, infine, nulla prevede in merito all'accompagnamento dei magistrati onorari in servizio verso l'età pensionabile, posto che gli attuali 4 quadrienni di proroga non sono supportati da alcuna previsione di accesso del magistrato onorario ad un successivo trattamento di quiescenza, in violazione dei principi comunitari evidenziati nella sentenza della Corte giustizia dell'Unione europea, sez. II, 1/3/2012 n. 393, O'Brien contro Ministry of Justice, in Foro it. 2012, 5, IV, 247, posto che il servizio progresso non sarebbe conteggiato a fini pensionistici,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere per superare le criticità evidenziate, ovvero se, alla luce delle numerose osservazioni di revisione del testo adottato il 5 maggio 2017 dal Consiglio dei ministri, non sia più opportuno prevedere l'accantonamento dell'emanazione del decreto legislativo, al fine di predisporre un più meditato provvedimento di riorganizzazione della magistratura onoraria, che tenga conto dei rilievi provenienti direttamente dai capi degli uffici giudiziari, dalle associazioni di categoria dei magistrati onorari, in maggiore coerenza con i dettami dell'ordinamento europeo.

(3-03848)