• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
S.4/07733 LUCIDI, CAPPELLETTI, GIROTTO, BERTOROTTA, MORONESE, BLUNDO, MORRA, MONTEVECCHI, PUGLIA - Ai Ministri dell'interno e per la semplificazione e la pubblica amministrazione - Premesso che:...



Atto Senato

Interrogazione a risposta scritta 4-07733 presentata da STEFANO LUCIDI
giovedì 29 giugno 2017, seduta n.849

LUCIDI, CAPPELLETTI, GIROTTO, BERTOROTTA, MORONESE, BLUNDO, MORRA, MONTEVECCHI, PUGLIA - Ai Ministri dell'interno e per la semplificazione e la pubblica amministrazione - Premesso che:

il decreto legislativo n. 39 del 2013 detta disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico;

i casi di inconferibilità di incarichi e di incompatibilità tra incarichi e cariche, con riferimento a enti di diritto privato in controllo pubblico (o regolati e finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico), sono disciplinati agli articoli 7, 12 e 13;

in particolare, l'art. 7 prevede l'inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello locale (componenti della Giunta e del Consiglio comunale); l'art. 12 stabilisce che gli incarichi dirigenziali negli enti di diritto privato in controllo pubblico comunale sono incompatibili con la carica di componente della Giunta o del Consiglio di un Comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti; l'art. 13 stabilisce che gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di componente della Giunta o del Consiglio di una Provincia o di un Comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti.

ai sensi degli articoli 15 e 16, la vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di incompatibilità e inconferibilità spetta al responsabile del piano anticorruzione di ogni amministrazione pubblica, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico, il quale segnala i casi di possibile violazione delle disposizioni del decreto all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), nonché alla Corte dei conti, per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative;

gli articoli 17, 18 e 19 del decreto legislativo n. 39 del 2013 stabiliscono invece la nullità di atti e contratti disposti in violazione del decreto stesso, le sanzioni previste per queste fattispecie e le cause di decadenza dall'incarico;

ai sensi dell'art. 20, nel corso dell'incarico l'interessato deve presentare annualmente una dichiarazione sull'insussistenza di una delle cause di incompatibilità previste e tale dichiarazione è pubblicata nel sito dell'ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico;

l'Autorità nazionale anticorruzione peraltro, con l'orientamento n. 108/2014, ha stabilito quanto segue: "Parole chiave: Anticorruzione - art. 7, co. 2, lett. d) del d.lgs. n. 39/2013 -- incarico di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico di cui all'art. 1, co. 2, lett. l del dlgs. n. 39/2013 - Presidente di Fondazione se in possesso di deleghe gestionali - componente della giunta o del consiglio di un comune con popolazione superiore a 15 mila abitanti - inconferibilità - sussistenza. Sussiste l'inconferibilità di cui all'art. 7, co. 2, lett. d) del d.lgs. n. 39/2013 nel caso in cui venga conferito l'incarico di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico (se Presidente, solo se in possesso di deleghe gestionali dirette,) da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15 mila abitanti a colui che, nell'anno precedente, è stato componente della giunta o del consiglio di un comune con popolazione superiore a 15 mila abitanti (ipotesi relativa al conferimento dell'incarico di presidente della Fondazione 'Università di Mantova' a colui che è stato consigliere comunale del citato Comune)";

peraltro sensi dell'art. 63, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), non può ricoprire la carica di sindaco l'amministratore di ente in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione da parte del Comune o che dallo stesso riceva in via continuativa una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il 10 per cento del totale delle entrate dell'ente;

considerato che:

il vigente statuto della fondazione "Festival dei due mondi" stabilisce che al Comune di Spoleto (Perugia) spettano il 50 per cento dei seggi più uno (quello del sindaco) dell'assemblea della fondazione;

ai sensi degli articoli 12 e 13 dello statuto, peraltro, il sindaco della città di Spoleto è di diritto presidente del consiglio di amministrazione della fondazione e, come tale, presidente della fondazione medesima;

la fondazione è destinataria di contributi finanziari pubblici sia statali che locali;

è possibile pertanto affermare che la fondazione sia configurabile come ente privato in controllo pubblico (e comunque, peraltro, è ente pubblicamente finanziato), anche ai sensi delle definizioni contenute all'art. 1 del decreto legislativo n. 39 del 2013,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;

se intendano, nei limiti delle proprie attribuzioni, chiarire l'eventuale posizione di incompatibilità o inconferibilità tra l'incarico di sindaco di Spoleto e di presidente del consiglio di amministrazione della fondazione "Festival dei due mondi" e, come tale, di presidente della fondazione medesima;

se siano a conoscenza dell'avvio di un'istruttoria presso l'Autorità nazionale anticorruzione, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato o la Corte dei conti sul caso;

quali iniziative di competenza intendano intraprendere in merito.

(4-07733)