• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
C.4/04607 l'Agenzia del demanio insieme ad Invitalia ha predisposto un progetto denominato Valore Paese; si tratta di un progetto che dovrebbe puntare alla valorizzazione e gestione del patrimonio...



Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-04607presentato daPILI Maurotesto diMercoledì 23 aprile 2014, seduta n. 217

PILI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro per gli affari regionali, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
l'Agenzia del demanio insieme ad Invitalia ha predisposto un progetto denominato Valore Paese;
si tratta di un progetto che dovrebbe puntare alla valorizzazione e gestione del patrimonio immobiliare dello Stato e degli enti locali e che coinvolge immobili spesso non utilizzati o sottoutilizzati su tutto il territorio nazionale;
l'iniziativa, secondo quanto declinano i proponenti, si avvale di un mix di vecchi e nuovi strumenti normativi, si articola in due diversi brand, distinti per tipologie di immobili, in base alle loro caratteristiche e alla loro location;
tra i progetti presentati risulta essercene uno denominato ValorePaese-Dimore – Sardegna – dedicato secondo quanto si legge alla valorizzazione di beni di pregio storico-artistico con l'obiettivo di creare un network di strutture turistico-ricettive e culturali, grazie allo strumento della concessione di valorizzazione fino a 50 anni;
tale progetto ad avviso dell'interrogante ignora totalmente le normative vigenti e si presenta in contrasto con qualsiasi disposizione in materia;
si tratta di un piano grossolano che evidenzia una gestione superficiale del patrimonio proprio perché ignora la norma fondamentale che regola il rapporto Stato-regione, lo statuto autonomo della Sardegna;
l'articolo 14 dello statuto speciale per la Sardegna (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 1948, n. 58), infatti, dispone:
1) la regione, nell'ambito del suo territorio, succede nei beni e diritti patrimoniali dello Stato di natura immobiliare e in quelli demaniali, escluso il demanio marittimo;
2) i beni e diritti connessi a servizi di competenza statale ed a monopoli fiscali restano allo Stato, finché duri tale condizione. I beni immobili situati nella regione, che non sono di proprietà di alcuno, spettano al patrimonio della regione;
la Corte costituzionale con sentenza n. 383 del 1991, in merito al ricorso proposto da altra regione a statuto speciale, la regione Valle d'Aosta, aveva sostenuto l'automatico passaggio dei beni alla stessa regione anche in virtù del seguente esplicito riferimento alla regione Sardegna: «Del resto l'articolo 14 dello statuto speciale per la Sardegna (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3) mentre stabilisce, al primo comma, che la regione, nell'ambito del suo territorio, succede allo Stato nei beni demaniali e, al secondo comma, che restano allo Stato i beni e diritti connessi a servizi di competenza statale, dà rilievo alla sopravvenienza, in quanto prevede che la detta causa di esclusione possa cessare, con l'effetto in tal caso che la successione si realizza, in un momento posteriore all'entrata in vigore dello statuto»;
la Corte costituzionale nella stessa sentenza, per il bene militare le cui funzioni di difesa erano venute meno proprio dall'intenzione dello Stato di vendere il compendio, disponeva: «Va dunque dichiarato che non spetta allo Stato porre in vendita a privati, con l'impugnato avviso d'asta, l'immobile in questione, appartenendo questo al demanio della regione Valle d'Aosta»;
le disposizioni contenute nei primi due commi dell'articolo 14 dello statuto della regione Sardegna di rango costituzionale dispongono che la regione succeda, nell'ambito del suo territorio, nei beni e nei diritti patrimoniali dello Stato di natura immobiliare, regola generale esplicitata nel primo comma;
il secondo comma del citato articolo 14 introduce un'eccezione: la successione non avviene e i beni restano di proprietà dello Stato quando sono utilizzati (connessi) per servizi di pertinenza statale;
l'eccezione, però, ha un limite ben preciso: l'utilizzazione deve essere attuale, di guisa che se tale utilizzo viene a cessare cade il presupposto della medesima eccezione ed i beni non più utilizzati ricadono nella regola generale e seguono la sorte degli altri beni statali e, cioè, la loro proprietà è trasferita «ope legis» alla regione;
la chiara e univoca statuizione dell'articolo 14, secondo cui «i diritti patrimoniali connessi a servizi di competenza statale restano allo Stato “finché duri tale condizione”» non può dare luogo a dubbi interpretativi;
la congiunzione temporale «finché» attribuisce, infatti, un sicuro valore dinamico allo norma. Nel senso che transitano nel patrimonio regionale non solo i beni che, alla data di entrata in vigore dello statuto speciale, non erano più connessi a servizi statali, ma anche quelli la cui connessione sia venuta meno successivamente;
l'applicazione di tale disposto si rileva nella nota n. 2/20680/10-1-20-20/89 dell'aprile 1989, quando il Ministro della difesa pro tempore, Zanone, comunicava al presidente della regione di aver impartito disposizioni agli organi tecnici della difesa, per l'avvio della procedura prevista per la cessione all'Amministrazione finanziaria dei beni demaniali non più necessari alle Forze armate;
il significato proprio dato dal legislatore alla norma porta sicuramente a dare rilievo alla sopravvenienza e, cioè, al sopravvenuto venir meno della connessione del bene con il servizio statale;
tale sopravvenienza rappresenta il limite all'eccezione di cui al secondo comma dell'articolo 14 e fa, quindi, rivivere la regola generale della successione della regione Sardegna nella proprietà dei beni dello Stato;
la cessazione della connessione dei beni immobili ai fini statali, come dispone la richiamata sentenza della Corte costituzionale, si è verificata proprio nel momento in cui l'amministrazione dello Stato ha posto in vendita o attivato forme di concessione e comodato a soggetti privati o pubblici del bene stesso;
con riferimento alla regione Sardegna non esiste nessuna disposizione normativa che possa configurarsi come ostativa al trasferimento dei beni statali alla regione stessa, quando la «dismissione» avvenga in data successiva all'entrata in vigore dello statuto sardo;
il Consiglio di Stato in sede consultiva con il parere della terza sezione del
12 febbraio 1985, n. 158, ha espresso formale parere su richiesta del Ministero della difesa proprio sull'applicazione dello statuto sardo;
l'organo consultivo in quel parere, – in estrema sintesi – si è pronunziato nel senso che l'articolo 14, secondo comma, dello statuto sardo stabilisce che i beni immobili connessi a servizi di competenza statale restano allo Stato soltanto finché duri tale condizione, riconoscendo, così, allo Stato la funzione di uso e non anche di disposizione degli immobili stessi;
i beni oggetto del documento sono i seguenti:
1. semaforo, alloggio e terreni – Domus de Maria (Cagliari);
2. batteria militare di Capo d'Orso – Palau (Olbia-Tempio Pausania);
3. faro di capo comino – Siniscola (Nuoro);
si tratta di beni che vengono così descritti nel piano predisposto:
1) semaforo, alloggio e terreni – Domus de Maria (Cagliari):
situato nella costa sud della Sardegna, sorge sul promontorio denominato Capo Spartivento a circa 80 metri sul livello del mare. Quest'ultimo, straordinario per bellezza ed integrità, è caratterizzato da una serie ininterrotta di insenature e promontori che precedono il Capo Teulada, estrema propaggine dell'isola verso meridione. Il bene è composto da un'area molto estesa che comprende un edificio principale (ex alloggi semaforisti) realizzato all'inizio del ’900 e in parte diroccato e da un piccolo fabbricato (semaforo). L'immobile che ospitava gli alloggi dei semaforisti è composto da un volume ad un pianto fuori terra con andamento pianimetrico ad «U» ed un'area cortilizia interna, sopraelevata di alcuni gradini dal piano di campagna, sulla quale insistono i ruderi di un forno e due cisterne. I prospetti sono caratterizzati da bucature regolari (in passato chiuse da infissi in legno) e segnati da una cornice marcapiano. Le pareti sono intonacate. La struttura è in muratura portante. La copertura è a falda unica ricoperta da tegole mentre l'orditura strutturale di quest'ultima è il legno. L'intero complesso è in stato di abbandono. L'intera zona riveste grande importanza turistica anche oltre che per le bellezze di Capo Spartivento anche per la vicinanza delle spiagge di Chia, dell'antica città di Nora nonché per le montagne granitiche dell'entroterra;
dati dimensionali: superficie territoriale metri quadrati 238.490 – superficie coperta metri quadrati 495; superficie scoperta metri quadrati 237.995 – superficie lorda metri quadrati 495 – Volume metri cubi 2.390;

2) Batteria militare di Capo d'Orso – Palau (Olbia-Tempio Pausania):
bene situato nel tratto di costa settentrionale prospiciente l'arcipelago de «La Maddalena» e in posizione suburbana; comprende una serie di fabbricati (in parte interrati) che insistono sopra un vasto appezzamento di terreno, per lo più discosceso ed in parte delimitato da muro a secco che, a partire dalla costa, si estende sino ad occupare gran parte del promontorio di Capo d'Orso. Si tratta di un'area dall'eccezionale valore paesistico-ambientale; la morfologia del terreno presenta caratteristiche tipiche del luogo con vegetazione mediterranea e superficie rocciosa principalmente di natura granitica. L'accesso è possibile dalla strada panoramica che, dal centro di Palau, porta alla «Roccia dell'Orso» distante circa 4 chilometri dal centro urbano. La parte dei fabbricati situata a monte fu edificata negli anni antecedenti la Prima Guerra Mondiale. La Fortezza, delimitata da un imponente muro di cinta realizzato con sassi di granito, presenta un ingresso con un ponticello di assi di legno e travi in ferro ed è costituita da numerosi fabbricati (caserma, fabbricati di servizio e depositi). Dalla parte più a monte, ove è ubicata la terrazza superiore che ospitava le postazioni per i cannoni, si gode un'ampia visuale del Golfo di «La Maddalena». A valle, al di fuori della Fortezza, sorgono altri fabbricati (alloggi truppa, Comando e servizi annessi) realizzati agli inizi della Seconda Guerra Mondiale e collegati internamente;
dati dimensionali: superficie territoriale metri quadrati 386.000 – superficie coperta metri quadrati 2.900; superficie scoperta metri quadrati 383.100 – volume metri cubi 12.800;

3) faro di Capo Comino-Siniscola (Nuoro):
situato sull'omonimo promontorio nella costa nord-orientale della Sardegna, il faro di Capo Comino rappresenta l'estremo orientale dell'isola, al termine del Golfo di Orosei. L'area è di grande interesse naturalistico e le spiagge, i fondali e l'acqua cristallina ne fanno una rinomata attrazione turistica, con il sistema dunale in perfetto stato di conservazione. La spiaggia di Capo Comino è famosa per la sabbia bianca e finissima, mentre più a sud il paesaggio cambia, presentando una costa rocciosa alla cui estremità è situato il faro. L'edificio, costruito nel 1903 e attivato dalla Regia Marina nel 1925, è di forma quadrangolare e si articola su tre piani, in cima ai quali si trova la lanterna. La struttura è alta complessivamente 20 metri e presenta facciate intonacate di bianco;

dati dimensionali non disponibili –:
se il Governo non ritenga di dover revocare qualsiasi iniziativa che leda lo statuto autonomo della Sardegna, con particolare riferimento all'articolo 14 dello Statuto;
se il Governo non ritenga di dover formalmente dichiarare l'effettiva proprietà dei beni richiamati e, qualora fossero ancora iscritti nei beni dello Stato, a provvedere all'immediato trasferimento del bene alla regione Sardegna;
se il Governo non ritenga necessario, con urgenza, comunicare l'elenco di tutti quei beni immobili la cui funzione dello Stato è cessata, ricadenti nel territorio della regione autonoma della Sardegna e non ancora iscritti negli elenchi delle cessioni;
se il Governo non ritenga necessario avviare un'urgente e puntuale ricognizione dei beni ancora in capo alla Stato, e che non hanno più alcuna funzione connessa con quelle originarie, per procedere ad una rapida cessione degli stessi alla regione autonoma della Sardegna in base ai dettati dello Statuto autonomo della Sardegna, articolo 14, che si rammenta essere legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 1948, n. 58;
se il Ministro dell'economia e delle finanze non ritenga di dover procedere con propria comunicazione perentoria e vincolante a tutti i soggetti, in particolar modo all'Agenzia del demanio, che dispongono del patrimonio statale a segnalare la necessità di dare attuazione all'articolo 14 dello statuto della regione autonoma della Sardegna;
se non si intendano assumere iniziative per procedere all'immediata assegnazione degli stessi beni alla regione Sardegna e a regolarizzare la stessa proprietà dei beni, ai sensi dell'articolo 14 dello statuto della regione Sardegna. (4-04607)