• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
S.0/02611/054/ ... esaminato il disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019"; premesso che: a) la Tabella A del...



Atto Senato

Ordine del Giorno 0/2611/54/05 presentato da STEFANO CANDIANI
martedì 6 dicembre 2016, seduta n. 671

Il Senato,
esaminato il disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019";
premesso che:
a) la Tabella A del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 al numero 3 prevede l'esenzione per la pesca in acque marine comunitarie mentre, con riferimento alle acque interne, l'agevolazione è limitata a particolari attività quali il trasporto delle merci e il dragaggio;
b) inoltre la suddetta Tabella A, esclude esplicitamente il trasporto di passeggeri, escludendo quindi i natanti che praticano il trasporto commerciale di passeggeri nelle acque interne evidentemente scambiato con la navigazione da diporto a uso-privato;
c) nonostante si siano susseguite interpretazioni in materia, una modifica del numero 3 della tabella A del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 si rende necessaria oltre che come atto di equità dovuta, anche al fine di evitare ogni ulteriore dubbio interpretativo;
d) 'il comma i commi da 33 a 35 dell'articolo- 1 del presidente disegno di legge. sono volti ad . assoggettare all'aliquota N A del 5 per cento i servizi di trasporto urbano di persone effettuati per via marittima, lacuale, fluviale e lagunare precedentemente esenti dall'imposta;
impegna il Governo:
a voler ricomprendere nel regime fiscale dell'esenzione dalle accise le unità di trasporto commerciale di passeggeri impiegate nella navigazione fluviomarittima, lagunare e interna al fine di evitare una disarmonizzazione di trattamenti tra i diversi Stati e distorsioni nel mercato della concorrenza dovute a variazioni delle strutture delle accise da uno Stato all'altro;
a voler ricomprendere nello stesso regime di esenzione anche i pescatori delle acque interne, equiparandoli cosi a quelli che operano nelle acque marine, i quali già usufruiscono di tale agevolazione, eliminando tale limitazione ed equiparando il trattamento fiscale dei carburanti tra i due tipi di pesca, in considerazione del fatto che entrambi i segmenti sono alle prese con le grandi difficoltà derivanti dall'aumento dei costi del gasolio.
(0/2611/54/5)
CANDIANI, COMAROLI, TOSATO