• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
S.0/02611/053/ ... premesso che: circa mille funzionari delle Agenzie fiscali, in coerenza con quanto previsto dal rispettivo Regolamento di Amministrazione in forza della autonomia riconosciuta dal d.lgs. n....



Atto Senato

Ordine del Giorno 0/2611/53/05 presentato da LUCIANO URAS
martedì 6 dicembre 2016, seduta n. 671

Il Senato,
premesso che:
circa mille funzionari delle Agenzie fiscali, in coerenza con quanto previsto dal rispettivo Regolamento di Amministrazione in forza della autonomia riconosciuta dal d.lgs. n. 300 del 1999, erano stati selezionati, nel corso degli anni, dalle Agenzie e resi destinatari di contratti dirigenziali a termine;
in tal modo, questi funzionari hanno svolto funzioni dirigenziali, alcuni di essi per periodi ben superiori ai 36 mesi previsti come limite massimo della durata di contratti di lavoro a termine, quale risulta fissato dall'ordinamento europeo e dai principi comunitari in materia di precariato (Direttiva 1999/70/CE) in combinato disposto con il recepimento che ne ha fatto il nostro Paese. Le Agenzie fiscali hanno cioè abusato, in molti casi, della reiterazione di contratti a termine utilizzandoli per periodi ben superiori a 36 mesi (in alcuni casi anche per 10/15 anni).
Ciò nonostante, questi funzionari - a seguito della sentenza n. 37/2015 della Consulta che ha censurato la legittimità delle norme che a partire dal 2012 avevano consentito l'ulteriore e reiterata proroga dei conferimenti di incarichi dirigenziali - sono stati dichiarati decaduti e retrocessi all'originaria qualifica di funzionario. All'esito, essi hanno incardinato azioni giudizi arie su tutto il territorio nazionale per ottenere il riconoscimento dell'acquisito diritto alla stabilizzazione nel ruolo dirigenziale, ovvero in via subordinata il risarcimento del danno: diversi Tribunali hanno già riconosciuto le ragioni dei funzionari ed hanno condannato le Agenzie al risarcimento del danno, talché, ove dovesse consolidarsi tale giurisprudenza, per il solo risarcimento dei danni si ipotizza una cifra complessiva di un centinaio di milioni di euro, anche se la cifra rea1isticamente prospettabile è ben più elevata se si dovesse accogliere l'impostazione prospettata da ultimo alla Corte di Giustizia europea in sede di recente rimessione pregiudizi aie ove si è sostenuto che un risarcimento adeguato e validamente sostitutivo della stabilizzazione potrebbe essere rappresentato solo dal valore corrispondente della qualifica dirigenziale in via stabile.
Invero la questione degli ex dirigenti delle Agenzie fiscali si inserisce nel più ampio contesto del precariato pubblico con più di 36 mesi di svolgimento di funzioni lavorative a termine, ambito nel quale la Corte di Giustizia europea si è già pronunciata più volte, censurando il comportamento degli Stati membri quando hanno operato in termini omissivi rispetto alla dovuta stabilizzazione normativa: tra le altre sentenze, prevalente rilievo assume la famosa "sentenza Mascolo" sul precariato scolastico che ha "costretto" Governo e Parlamento alla stabilizzazione forzata di migliaia di precari della scuola.
Peraltro, la questione degli ex dirigenti delle Agenzie fiscali è attualmente all'attenzione della Commissione europea per l'avvio di una procedura di infrazione, in termini analoghi a quanto già avvenuto per il personale della scuola relativamente al quale l'Italia è risultata destinataria di ben 2 distinte procedure di infrazione alle quali si è dovuto poi rimediare approvando la normativa sulla "buona scuola" con cui lo Stato italiano ha provveduto, come sopra accennato, alla "necessitata" stabilizzazione dei pubblici dipendenti del settore scolastico abusati dalla reiterazione di contratti a termine di durata superiore a 36 mesi.
Una soluzione normativa è non solo doverosa - in esecuzione del necessario adeguamento ai principi sovranazionali, per il cui rispetto ogni organo degli stati membri deve anche disapplicare le norme interne ad esso ostative - ma anche estremamente urgente perché le Agenzie fiscali al momento stanno gestendo la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti (circa l'80%) con il sistema provvisorio delle Deleghe di funzione ex articolo 4-bis D.L.78/2015, il quale, oltre ad essere stato provvisoriamente prorogato di altri 9 mesi rispetto alla scadenza prevista per il prossimo 31.12.2016, è stato già tacciato di incostituzionalità dal Consiglio di Stato, il quale, peraltro, in sede di esame della lite instaurata dagli ex funzionari incaricati di funzioni dirigenziali contro un Concorso per Dirigenti, con Ordinanza n. 4119/2016 depositata il 23 settembre u.s., ha statuito che "le ragioni dei ricorrenti sono apprezzabili favorevolmente sotto il profilo del danno grave e irreparabile" facendo intendere che tali posizioni dirigenziali non possono essere nella disponibilità dell'Agenzia delle Entrate, né per concorso e nemmeno in altri diversi modi, in quanto occorre preliminarmente assicurare tutela ai ricorrenti ex Dirigenti a termine, in relazione alla inosservanza dei principi comunitari in materia di abuso nella reiterazione dei contratti di lavoro a termine.
Una soluzione normativa in termini di stabilizzazione, oltre ad essere necessitata in forza della primazia dell'ordinamento europeo, si porrebbe in coerenza anche con la recentissima presa di posizione della Corte Costituzionale espressa nella sentenza n. 187/16.
La stabilizzazione nel ruolo dirigenziale di questi funzionari si porrebbe inoltre in coerenza: con quanto già fatto dal legislatore per altre categorie di lavoratori pubblici (dirigenti penitenziari, medici, presidi, segretari comunali et similia); con quanto decretato dal Presidente della Repubblica Mattarella con il decreto 26/N/2016 nei confronti del personale dei propri uffici; con i richiami di maggior autonomia gestionale delle Agenzie fiscali recentemente sollecitata da OCSE e FMI in relazione alle forme di reclutamento e gestione del personale; con le esigenze di corretto ed efficace funzionamento della macchina fiscale, la quale dal marzo 2015, sta vivendo un grave disagio organizzativo che ha avuto ricadute negative anche sull'andamento dell'attività istituzionale, come accertato anche dalla Corte dei Conti nella recente Relazione al Rendiconto generale dello Stato per l'anno 2015; con l'opportunità di adottare interventi detrattivi del contenzioso del lavoro pendente, anche nella funzione di prevenire ulteriori pesanti aggravi alle casse pubbliche; con l'esigenza di assicurare l'ottimale gestione dell'amministrazione finanziaria, anche in funzione degli impegni sfidanti che questa dovrà affrontare nel prossimo futuro; con l'esigenza di evitare disparità di trattamento rispetto al personale di Equitalia s.p.a. per il quale si è previsto il transito in un ente pubblico (Agenzia delle Entrate - Riscossione) in assenza di qualsivoglia concorso di accesso nella pubblica amministrazione; con il principio di invarianza della spesa in quanto l'intervento normativo di stabilizzazione comporterebbe la copertura di posizioni dirigenziali vacanti ed esistenti in pianta organica.
A giudizio dell'odierno presentatore, la corretta soluzione normativa della problematica dovrebbe prevedere la confluenza immediata e diretta nel ruolo dirigenziale di quei funzionari delle Agenzie fiscali che, in possesso di adeguati titoli di studio, in forza di incarichi formalmente conferiti, abbiano svolto nell'amministrazione di appartenenza più di 36 mesi di funzioni dirigenziali con risultati valutati positivamente.
Sulla medesima tematica, precedenti Ordini del giorno rispettivamente presentati all'Atto Camera 3098 a prima firma Riccardo Gallo ed individuato con il nr. 9/3098-NI, ed all'Atto Camera 3262 a prima firma Nicoletti ed individuato con il nr. 9/3262/154 - hanno già avuto il parere favorevole del Governo,
impegna il Governo
ad adottare ogni opportuna iniziativa affinché i circa mille funzionari delle Agenzie fiscali, resi destinatari di abusi da reiterazione nell'utilizzo di contratti dirigenziali a termine, vengano inseriti nei ruoli della dirigenza pubblica.
(0/2611/53/5)
URAS