Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN COMMISSIONE
Atto a cui si riferisce:
S.0/02611/007/ ... in sede di esame del disegno di legge AS 2611 - recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019,
premesso che:
il...
Atto Senato
Ordine del Giorno 0/2611/7/05 presentato da ANDREA MANDELLI
martedì 6 dicembre 2016, seduta n. 671
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge AS 2611 - recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019,
premesso che:
il disegno di legge in esame, all'articolo 1, commi 463-484, reca la disciplina del pareggio di bilancio degli enti territoriali;
l'avanzo vincolato rappresenta una spesa "rinviata" nel tempo, ma vincolata nella sua destinazione (spesso erogata dallo Stato centrale in prossimità della chiusura dell'esercizio finanziario e almeno per questo non imputa bile alla responsabilità regionale) ed è parte integrante delle entrate finali in termini di competenza di cui all'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 in quanto trattasi di una specificità contabile degli enti territoriali che non ha alcuna attinenza con l'avanzo libero comunemente inteso;
nella sentenza della Corte Costituzionale n. 184 del 2016, fra l'altro, si afferma che "Il vincolo di destinazione nella materia finanziaria e contabile comporta che il fondo le risorse vincolate - avanzo vincolato possa essere impiegato solo per la realizzazione dello scopo per cui è stato stanziato. Occorre a tal fine considerare che nella contabilità pubblica la regola relazionale tra entrate e spese è quella riconducibile al principio di unità del bilancio "specificativo dell'articolo 81 Costo secondo cui tutte le entrate correnti, a prescindere dalla toro origine, concorrono alla copertura di tutte le spese correnti, con conseguente divieto di prevedere una specifica correlazione tra singola entrata e singola uscita" (sentenza n. 192 del 2012). In tale contesto; il vincolo di destinazione si pone quale deroga al principio generale per garantire la finalizzazione di determinate risorse, come quelle erogate a titolo di sovvenzioni, contributi o finanziamenti, alla realizzazione dello scopo pubblico per il quale sono state stanziate".
impegna il Governo:
al fine dì rendere più flessibile la gestione degli stanziamenti di bilancio, a valutare l'opportunità dì assumere iniziative volte a prevedere che per le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano il rispetto dell'equilibrio previsto nel prospetto dimostrativo del saldo dì cui al comma 466 in fase di previsione si intenda assolto nel caso in cui lo scostamento derivi esclusivamente dalla mera iscrizione dell'avanzo di amministrazione vincolato conseguente da trasferimenti dallo Stato e dall'Unione Europea.
(0/2611/7/5)
MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, ZUFFADA, RIZZOTTI, FLORIS, SERAFINI