• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.5/11721    ai sensi delle normative vigenti, alle associazioni venatorie – che sono sottoposte alla vigilanza del Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali – è fatto esplicito...



Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-11721presentato daGAGNARLI Chiaratesto diLunedì 3 luglio 2017, seduta n. 825

   GAGNARLI. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere – premesso che:
   ai sensi delle normative vigenti, alle associazioni venatorie – che sono sottoposte alla vigilanza del Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali – è fatto esplicito divieto di avere finalità diverse da quelle istituzionali e dunque esse non possono, nella forma e nella sostanza, avere fini di lucro;
   nella regione Toscana l'associazione Federcaccia ha costituito da tempo, con proprio capitale, la società «Oikos», presente nel registro delle imprese della Camera di commercio di Firenze; l'Arcicaccia ha dato vita alla società «Gaia srl», iscritta anch'essa al registro delle imprese della Camera di commercio di Firenze. Gli statuti delle due società riconoscono le finalità di impresa e perciò l'esercizio di attività commerciale;
   snaturando le finalità perseguite dalla normativa nazionale, legge n. 157 del 1992 (articolo 23), nella regione Toscana l'introito della tassa di concessione regionale a cui sono sottoposti i cacciatori viene destinata per l'80 per cento agli ambiti territoriali di caccia;
   tali organismi sono stati istituiti con la legge succitata con la precisa finalità, infatti, di instaurare il legame del cacciatore con il territorio e dunque di costituire una forte forma di responsabilizzazione nei confronti di chi esercita l'attività venatoria, e non certo con quella di essere un bacino economico;
   tra i compiti degli ambiti territoriali di caccia figurano attività importanti, come la tutela della fauna selvatica e il ripristino degli habitat. Essi rappresentano infatti uno degli elementi fondanti e più innovativi della normativa nazionale: il loro snaturamento costituisce lo svuotamento del diritto stesso in materia;
   gli ambiti territoriali di caccia, inoltre, non possono divenire strumenti di lucro e neppure operare in conflitto di interesse, laddove i soggetti componenti i comitati di gestione operino poi anche attraverso società o enti in cui sono rappresentati;
   i bilanci degli ambiti territoriali sono generalmente rilevanti, a dispetto di quanto si sia portati a credere, e risulta, ad esempio, all'interrogante che i crediti dichiarati dalle quote cacciatori per ambiti territoriali di caccia Firenze-Prato, ammontano a circa 2,3 milioni di euro, o nel bilancio degli ambiti territoriali di caccia Siena, a 445 mila euro nel 2015 e addirittura a 1,55 milioni di euro nel preventivo 2016;
   la legge regionale della Toscana sull'attività venatoria, modificata a seguito della sentenza della Corte costituzionale del 2016, prevede la costituzione di una centrale unica di committenza, quale organismo di controllo della gestione del denaro pubblico circolante negli ambiti territoriali di caccia, ma al momento tale organo non sembra essere ancora stato attivato –:
   in quali forme, con quale frequenza e con quali esiti sia stata e sia esercitata la vigilanza sulle attività delle associazioni venatorie prevista dalla legge nazionale da parte del Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali. (5-11721)