• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
S.0/01119-B/00 ... in sede di esame del disegno di legge A.S. 1119- B premesso che: L'articolo 1 reca una serie di modifiche alla legge sulla stampa prevedendo, in particolare, l'aggiunta di un ulteriore...



Atto Senato

Ordine del Giorno 0/1119-B/1/02 presentato da SERENELLA FUCKSIA
domenica 22 gennaio 2017, seduta n. 370

Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge A.S. 1119- B
premesso che:
L'articolo 1 reca una serie di modifiche alla legge sulla stampa prevedendo, in particolare, l'aggiunta di un ulteriore comma all'articolo 1, la cui rubrica reca "Definizione di stampa o stampato", con il quale si estende l'ambito di applicazione della legge sulla stampa alle testate giornalistiche on line registrate presso le cancellerie dei tribunali;
osservato che:
nello stesso articolo è stata novellata anche la disciplina del diritto di rettifica prevedendo che le dichiarazioni o le rettifiche della persona che si ritenga lesa nella dignità, nell'onore o nella reputazione, debbano essere pubblicate senza commento, senza risposta, senza titolo e con l'indicazione del titolo dell'articolo ritenuto diffamatorio, dell'autore dello stesso e della data di pubblicazione;
considerato che:
il provvedimento in esame disciplina specificamente la rettifica sulle testate giornalistiche on line, precisando che gli obblighi di pubblicazione vanno assolti entro due giorni dalla richiesta, come per i quotidiani cartacei, con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia rettificata, in testa all'articolo relativo alla notizia stessa, senza modificarne la URL, ovvero l'Uniform Resource Locator, cioè la sequenza di caratteri che identifica univocamente l'indirizzo Internet della testata on line;
tenuto inoltre conto del fatto che il provvedimento sottoposto al nostro vaglio ha meritoriamente previsto, in caso di inerzia nella pubblicazione della rettifica, il fatto che l'interessato può richiedere al giudice di ordinare la pubblicazione adottando un provvedimento d'urgenza ai sensi dell'articolo 700 c.p.c. e che il giudice accoglie in ogni caso la richiesta quando è stato falsamente attribuito un fatto determinato che costituisce reato, e che della stessa procedura può avvalersi l'autore dell'offesa nel caso di inerzia del direttore del giornale o periodico o della testata on line o del responsabile della trasmissione radio-tv. Il giudice, se riconosce che la rettifica è stata illegittimamente trascurata, trasmette gli atti al competente ordine professionale e chiede al prefetto l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria se l'ordine di pubblicazione non viene rispettato.
impegna il Governo:
a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di disporre eventuali ulteriori iniziative volte ad adottare le opportune misure per inserire, tra le indicazioni obbligatorie, il luogo e l'anno della pubblicazione, nonché il nome e il domicilio dello stampatore e dell'editore, se esistente. In particolare i giornali devono indicare in modo chiaro ed inequivocabile nella prima pagina: il luogo e l'anno della pubblicazione; il nome e i recapiti dello stampatore e, se esiste, dell'editore, il nome del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile, il nome del referente responsabile alla presa in carico delle richieste di rettifica, con la specificazione che gli obblighi di pubblicità si applicano anche alle testate radiotelevisive e alle testate giornalistiche on line registrate, garantendo la visibilità dei riferimenti nella home page del sito ufficiale della testata. Si richiede ciò perché tali indicazioni consentirebbero, all'utente che ritenga di avvalersi del diritto di rettifica, la possibilità di conoscere facilmente e, soprattutto, immediatamente, a chi e in che modo egli possa rivolgere la richiesta di godimento del diritto di rettifica.
(0/1119-B/1/2)
FUCKSIA, SIMEONI