• Relazione 2287-bis, 459 e 1116-A

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Atto a cui si riferisce:
S.1116 Legge quadro per lo spettacolo dal vivo


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Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
Nn. 2287-bis, 459 e 1116-A

RELAZIONE DELLA 7a COMMISSIONE PERMANENTE
(ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

(Relatrice Di Giorgi)

Comunicata alla Presidenza il 29 giugno 2017

SUL
DISEGNO DI LEGGE

Delega al Governo per il codice dello spettacolo (n. 2287-bis)

risultante dallo stralcio, deliberato dall’Assemblea il 6 ottobre 2016,dell’articolo 34 del

DISEGNO DI LEGGE N. 2287

«Disciplina del cinema, dell’audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governoper la riforma normativa in materia di attività culturali»

presentato dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MARZO 2016

Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica,
ai sensi dell’articolo 126-
bis del Regolamento

E SUI
DISEGNI DI LEGGE

Legge quadro sullo spettacolo dal vivo (n. 459)

d'iniziativa della senatrice DE BIASI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 APRILE 2013

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo (n. 1116)

d’iniziativa della senatrice BIANCONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 OTTOBRE 2013


dei quali la Commissione propone l’assorbimento nel disegno di legge n. 2287-bis

Onorevoli Senatori. -- Il disegno di legge n. 2287-bis deriva dallo stralcio dell’articolo 34 dal testo originario n. 2287, approvato in sede referente dalla 7ª Commissione nella seduta del 20 luglio 2016 e, successivamente, dall’Assemblea del Senato durante la seduta antimeridiana del 6 ottobre 2016. In quell’occasione, il rappresentante del Governo ha ribadito la volontà dell’esecutivo di confermare la natura di collegato alla manovra di finanza pubblica, ai sensi dell’articolo 126-bis del Regolamento del Senato, «per tutti i provvedimenti normativi che si renderanno necessari per il riordino e il riassetto della disciplina dello spettacolo, preso atto dello stralcio ora votato».

Lo stralcio ha consentito alla 7a Commissione di svolgere approfondimenti attraverso numerose audizioni che si sono tenute dal 22 novembre 2016 al 28 marzo 2017. L’esame in Commissione è stato caratterizzato da una dialettica molto positiva tra maggioranza e opposizione. Rispetto al testo base derivante dallo stralcio dal disegno di legge di iniziativa governativa, quello licenziato dalla Commissione presenta significative integrazioni conseguenti alla fase di ascolto e pone le condizioni per dare una risposta legislativa ad un settore che attende una riforma organica da oltre 30 anni. Nella metà degli anni ’80, con la legge 30 aprile 1985, n. 163 (Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo), il legislatore interveniva in materia con l’istituzione del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), allo scopo di ricondurre ad un quadro unitario il sostegno statale ai diversi settori dello spettacolo disciplinato da specifiche leggi tra cui, per citare le più importanti, la legge 4 novembre 1965, n. 1213 (Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia) e la legge 14 agosto 1967, n. 800 (Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali). A questo intervento sarebbe dovuta seguire una riforma organica dei diversi settori prevista dalle stesse disposizioni transitorie dettate dall’articolo 13 che testualmente stabiliva «Fino all’entrata in vigore delle leggi di riforma della musica, del cinema, della prosa, delle attività circensi e dello spettacolo viaggiante, i criteri e le procedure per l'assegnazione dei contributi e dei finanziamenti ai destinatari degli stessi rimangono quelli previsti dalle leggi vigenti per ciascuno dei settori medesimi (...)». Tale riforma, annunciata più di 30 anni fa, non ha avuto luogo.

In questa legislatura, onorevoli colleghi, siamo riusciti a riformare il settore del cinema. Un passaggio essenziale ma parziale: la disciplina delle attività di spettacolo ha richiesto approfondimenti che sono stati effettuati ma adesso occorre uno sforzo finale per completare il quadro con l’approvazione della parte del disegno di legge stralciata che disciplina lo spettacolo.

Il disegno di legge si compone di sette articoli. L’articolo 1 detta i principi; con l’articolo 2 sono conferite deleghe al Governo per il riordino della normativa e la predisposizione del codice dello spettacolo; l’articolo 3 istituisce il Consiglio superiore dello spettacolo; l’articolo 4 reca disposizioni di natura finanziaria per l’incremento del Fondo unico per lo spettacolo e per misure in favore di attività culturali nei territori colpiti dal terremoto; l’articolo 5 introduce benefici e incentivi fiscali per lo spettacolo; l’articolo 6 prevede la clausola di salvaguardia per le autonomie speciali; e, infine, l’articolo 7 reca disposizioni finali per rimodulare la tempistica del complesso processo di risanamento e rilancio delle attività delle fondazioni lirico-sinfoniche in atto.

L'articolo 1 (Principi) riprende i contenuti dell’articolo 1 del disegno di legge n. 2287. Il suo inserimento è strettamente consequenziale allo stralcio.

Il comma 1, dopo aver richiamato le disposizioni costituzionali di riferimento e i principali strumenti di diritto internazionale e di diritto dell'Unione europea, precisa, in via programmatica, che la Repubblica promuove e sostiene lo spettacolo, nella pluralità delle sue diverse espressioni, quale fattore indispensabile per lo sviluppo della cultura ed elemento di coesione e di identità nazionale, strumento di diffusione della conoscenza della cultura e dell'arte italiane in Europa e nel mondo, nonché quale componente dell'imprenditoria culturale e creativa e dell'offerta turistica nazionale. Inoltre, specifica che la Repubblica riconosce il valore formativo ed educativo dello spettacolo, anche per favorire l'integrazione e per contrastare il disagio sociale, come riconosce il valore delle professioni artistiche e la loro specificità, assicurando altresì la tutela dei lavoratori del settore. Vi è, infine, il riconoscimento dell’utilità sociale dello spettacolo che consente di inquadrare le attività di spettacolo nella disciplina del terzo settore recentemente riformato in base alla delega conferita con la legge 6 giugno 2016, n. 106 (Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale).

Il comma 2 provvede a fornire una definizione generale delle attività di spettacolo che la Repubblica intende promuovere e sostenere, individuandole in quelle svolte in maniera professionale e caratterizzate dalla «compresenza di professionalità artistiche e tecniche e di un pubblico, in un contesto unico non riproducibile». Lo stesso comma fornisce un elenco dei settori di attività che comprendono partizioni già rinvenibili nella legislazione vigente con alcune integrazioni. Oltre alle attività teatrali, liriche, concertistiche, corali, sono esplicitamente riconosciute le attività di musica popolare contemporanea e di danza classica e contemporanea, le attività circensi e di spettacolo viaggiante. Sono altresì inserite le attività artistiche interdisciplinari, nelle quali convergono metodi e approcci di diverse forme espressive e multidisciplinari, caratterizzate dalla presenza di diverse forme espressive nel medesimo contesto artistico. Sono infine considerate e sostenute altre forme espressive di valenza creativa che fanno parte della tradizione e della storia del nostro Paese come le rievocazioni storiche e i carnevali storici; questi ultimi già considerati dalla legislazione vigente (articolo 4-ter del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112).

Il comma 3 introduce ulteriori precisazioni relative al riconoscimento del valore delle attività artistiche amatoriali, al riconoscimento del valore delle espressioni artistiche della canzone popolare d’autore, all’apporto degli artisti di strada, alla tradizione dei corpi di ballo italiani, alle peculiarità del linguaggio del teatro di figura e alle attività dei centri di sperimentazione e ricerca, di documentazione e formazione nelle arti dello spettacolo.

Il comma 4 declina le finalità dell’intervento pubblico a sostegno delle attività di spettacolo che, nello specifico, favorisce e promuove: la qualità dell'offerta artistica; la pluralità delle espressioni artistiche, i progetti e i processi di lavoro a carattere innovativo; la qualificazione delle competenze artistiche e tecniche; l'interazione tra lo spettacolo e l'intera filiera culturale, educativa e del turismo; le attività di spettacolo realizzate con il diretto coinvolgimento dei giovani fin dall'infanzia; il teatro per ragazzi, incentivando la produzione qualificata e la ricerca; l'accesso alla fruizione delle arti della scena, intese come opportunità di sviluppo culturale per tutti i cittadini, con particolare attenzione alle nuove generazioni di pubblico, fin dall'infanzia; il riequilibrio e la diffusione territoriali nel Paese dell'offerta e della domanda delle attività di spettacolo, anche con riferimento alle aree geograficamente disagiate; lo sviluppo di circuiti regionali di distribuzione, promozione e formazione tra i diversi soggetti e le strutture operanti nel settore dello spettacolo, anche con riferimento alle residenze artistiche, al fine di assicurare un'offerta di qualità su tutto il territorio nazionale e favorire la collaborazione con il sistema dell'istruzione scolastica di ogni ordine e grado; la diffusione dello spettacolo italiano all'estero e i processi di internazionalizzazione, in particolare in ambito europeo, attraverso iniziative di coproduzione artistica, collaborazione e scambio. A tale scopo prevede: forme di partenariato culturale, anche attraverso gli organismi preposti alla promozione all'estero e favorendo la circolazione delle opere con specifico riguardo alle produzioni di giovani artisti; la trasmissione dei saperi, la formazione professionale e il ricambio generazionale, al fine di valorizzare il potenziale creativo dei nuovi talenti; la conservazione del patrimonio musicale, teatrale, coreutico, nonché della tradizione della scena e dei suoi mestieri. Ancora la disposizione prevede l’obiettivo di aumentare l’apporto di risorse private favorendo l'iniziativa dei singoli soggetti, volta a reperire risorse ulteriori rispetto al contributo pubblico.

L’articolo si chiude con due disposizioni. La prima contenuta nella lettera n) riguarda l’obiettivo di favorire e promuovere le attività di spettacolo dal vivo realizzate in luoghi di particolare interesse culturale, tali da consentire una reciproca azione di valorizzazione tra il luogo e l'attività. La seconda, declinata nella lettera o), riguarda la collaborazione tra Stato ed enti locali per l'individuazione di immobili pubblici non utilizzati o che versino in stato di abbandono o di degrado o beni confiscati da concedere per le attività di spettacolo.

L'articolo 2 prevede la delega al Governo ad adottare, entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per il coordinamento e il riordino delle disposizioni legislative e di quelle regolamentari che disciplinano l'attività, l'organizzazione e la gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche nonché per la riforma, la revisione, e il riassetto della disciplina dei diversi settori del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti, delle attività circensi, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche, mediante la redazione di un testo unico normativo denominato «codice dello spettacolo».

Per quanto riguarda le fondazioni lirico-sinfoniche, si dovrà procedere in continuità con i recenti interventi in argomento, per tali aspetti si rinvia all'illustrazione del comma 3.

Per quanto riguarda gli altri settori, l’oggetto della delega è volto a superare la disciplina frammentaria e disorganica derivante da una stratificazione di interventi legislativi. L’obiettivo è quello di conferire al settore un assetto più efficace, organico e conforme ai principi di semplificazione delle procedure amministrative e ottimizzazione della spesa e volto a migliorare la qualità artistico-culturale delle attività, incentivandone la produzione, l’innovazione, nonché la fruizione da parte della collettività, con particolare riguardo all’educazione permanente, in conformità alla raccomandazione 2006/962/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006.

Il comma 2 indica i principi e i criteri direttivi per l’esercizio della delega.

La lettera a) riguarda l’adeguamento agli articoli 117 e 118 della Costituzione, anche alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale. Si pongono le basi per definire un quadro legislativo coerente con il nuovo assetto di competenze derivante dalla riforma costituzionale del 2001 tenendo conto della giurisprudenza costituzionale intervenuta che, nelle more della riforma, ha contribuito a definire i parametri che legittimano l’intervento statale.

La lettera b) contiene un principio di delega relativo alla razionalizzazione della disciplina dell’intervento dello Stato. Rispetto al testo del Governo la formulazione proposta indica in maniera più puntuale i principi e i criteri specifici di delega. Sono elencate le attribuzioni da mantenere o prevedere a livello statale. I punti 1) e 2) riguardano la gestione del Fondo unico per lo spettacolo disciplinato dalla legge 30 aprile 1985, n. 163. Il Fondo è oggi destinato al sostegno finanziario di enti, istituzioni, associazioni, organismi ed imprese operanti nei settori delle attività, musicali, di danza, teatrali, circensi e dello spettacolo viaggiante, nonché alla promozione ed al sostegno di manifestazioni ed iniziative di carattere e rilevanza nazionali da svolgere in Italia o all'estero. Al punto 2), sono precisate le modalità con cui si provvede alla determinazione dei criteri di riparto del Fondo e all’erogazione delle risorse, attraverso decreti non aventi natura regolamentare da emanare sentito il Consiglio superiore per lo spettacolo (di cui il disegno di legge prevede l’istituzione), previa intesa con la Conferenza unificata. Il punto 3) contiene un principio di delega per assicurare la collaborazione dei diversi livelli di Governo e la conseguente armonizzazione degli interventi dello Stato con quelli degli altri enti territoriali anche attraverso lo strumento dell’accordo di programma. I successivi punti riguardano le altre competenze che il legislatore delegato dovrà attribuire allo Stato ed in particolare: la competenza a promuovere la diffusione delle produzioni italiane ed europee dello spettacolo e delle opere prime, seconde e terze di giovani artisti e compositori emergenti attraverso attraverso appositi spazi di programmazione nelle piattaforme radiotelevisive, anche mediante specifici obblighi di trasmissione nel contratto di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI-Radiotelevisione italiana s.p.a. (punto 4); la promozione tra le giovani generazioni della cultura e delle pratiche dello spettacolo, anche mediante le nuove tecnologie, attraverso misure rivolte alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e agli enti o istituti di alta formazione (punto 5); la promozione dell’integrazione e dell’inclusione, attraverso attività formative, nonché mediante la pratica e la fruizione delle attività di spettacolo anche in contesti disagiati (punto 6); l’individuazione, d'intesa con la Conferenza unificata, di strumenti di accesso al credito agevolato anche attraverso convenzioni con il sistema bancario, ivi incluso l'Istituto per il credito sportivo (punto 7).

Le lettere c) e d) contengono principi e criteri direttivi per la codificazione. Nell’esercizio della delega, il Governo dovrà provvedere all’abrogazione esplicita delle norme superate e avrà il potere di innovare le disposizioni per assicurare il coordinamento, per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo.

La lettera e) del testo presentato è stata soppressa in quanto contenente riferimenti alle fondazioni lirico-sinfoniche non coerenti con il testo alla luce dei criteri direttivi precisati nel comma 3 alla cui illustrazione si rinvia.

Nel testo approvato dalla Commissione la nuova lettera e) riguarda l’aggiornamento delle procedure per il sostegno statale utilizzando le nuove tecnologie nei rapporti con i destinatari dell’azione amministrativa.

Il comma si chiude con la lettera f) che attribuisce allo Stato il compito di promuovere la più ampia fruizione dei contenuti dello spettacolo, tenendo conto altresì delle specifiche esigenze delle persone con disabilità, secondo i principi stabiliti dalle convenzioni internazionali applicabili in materia.

Il comma 3 detta un ulteriore criterio direttivo concernente la revisione della disciplina delle fondazioni lirico-sinfoniche. Il testo approvato dalla Commissione si discosta da quello presentato dal Governo in quanto tiene conto degli interventi legislativi adottati d’urgenza a giugno del 2016 che hanno accompagnato l’erogazione delle risorse aggiuntive a sostegno delle fondazioni assicurate dalla legge di bilancio per l'anno finanziario 2017 e dal decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 (ulteriori 20 milioni di euro).

Il criterio direttivo specifico riferito alle fondazioni lirico-sinfoniche indirizza il Governo affinché provveda alla revisione della disciplina relativa alla ripartizione del contributo statale. Nello specifico, si prevede lo scorporo dal Fondo unico per lo spettacolo delle risorse destinate alle fondazioni e il riordino dei criteri di finanziamento in coerenza con le disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 24, comma 3-bis, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, con i principi di riparto delle risorse di cui all’articolo 1, comma 583, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e con ulteriori principi indicati nel comma. Il legislatore delegato dovrà quindi fissare per legge una distinzione chiara tra fondi destinati alle fondazioni rispetto a quelli destinati agli altri interventi statali di sostegno allo spettacolo e, in continuità con le recenti scelte di questo Parlamento e con i principi precisati nel disegno di legge, dovrà riordinare la disciplina tenendo conto:

della regola che impone di erogare risorse assicurando prioritariamente a ciascun ente una quota pari, o comunque proporzionalmente commisurata, all'ammontare dei rispettivi contributi provenienti da soggetti privati, dalle regioni e dagli enti locali (articolo 1, comma 583, della legge n. 232 del 2016);

dei principi di revisione dell'assetto ordinamentale e organizzativo delle fondazioni lirico-sinfoniche come declinati nei regolamenti di delegificazione emanati in attuazione dell’articolo 24, comma 3-bis, del decreto-legge n. 113 del 2016. I principi che saranno implementati nei regolamenti di delegificazione in fase di elaborazione sono: l’individuazione di modelli organizzativi e gestionali efficaci, idonei a garantire la stabilità economico-finanziaria; l’adozione di modalità di organizzazione, gestione e funzionamento, secondo principi di efficienza, efficacia, sostenibilità economica e valorizzazione della qualità; il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario, la capacità di autofinanziamento e di reperimento di risorse private a sostegno dell'attività, la realizzazione di un numero adeguato di produzioni e coproduzioni, del livello di internazionalizzazione, della specificità nella storia e nella cultura operistica e sinfonica italiana;

degli ulteriori parametri specificamente previsti dal disegno di legge in esame quali: il rafforzamento della responsabilità del sovrintendente sulla gestione economico-finanziaria delle singole fondazioni; la realizzazione di coproduzioni nazionali e internazionali; la promozione e diffusione della cultura lirica, con particolare riguardo alle aree disagiate; i risultati artistici e gestionali del triennio precedente.

Il quadro si completa con le disposizioni finali (articolo 7) che spostano al 31 dicembre 2019 il termine per consentire alle fondazioni di adeguarsi ai nuovi parametri organizzativi e gestionali creando i presupposti per una riforma organica che, rispetto agli interventi d'urgenza del passato, da una parte interessi tutte le fondazioni - non solo quelle in crisi - e dall’altra cerchi di favorire il concorso per il sostegno di tutti i soggetti (Stato, regioni enti locali finanziatori privati).

Il comma 4 detta ulteriori principi e criteri di delega per i diversi settori del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti, delle attività circensi, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche.

Le lettere a), b), c) e d) specificano princìpi e criteri comuni ai diversi settori che vincolano il legislatore delegato nel riordino: (a) l’ottimizzazione dell'organizzazione e del funzionamento dei diversi settori sulla base dei princìpi di tutela e valorizzazione professionale dei lavoratori, di efficienza, corretta gestione, economicità, imprenditorialità e sinergia tra i diversi enti e soggetti operanti in ciascun settore o nell’ambito di diversi settori; il fine è soprattutto quello di favorire l'intervento congiunto di soggetti pubblici e privati, sostenendo la capacità di operare in rete tra soggetti e strutture del sistema artistico e culturale, adeguando il quadro delle disposizioni legislative alla pluralità dei linguaggi e delle espressioni dello spettacolo contemporaneo; (b) il riconoscimento del ruolo dell’associazionismo nell’ambito della promozione delle attività di spettacolo; (c) il miglioramento e la responsabilizzazione della gestione; (d) l’ottimizzazione delle risorse attraverso l'individuazione di criteri e modalità di collaborazione nelle produzioni.

La lettera e) è un punto centrale della disciplina in quanto determina l’impostazione dei decreti non aventi natura regolamentare che saranno utilizzati per definire le misure di sostegno dello Stato. I decreti legislativi adottati nell'esercizio della delega dovranno introdurre regole per assicurare che i decreti, che saranno operativamente utilizzati per definire procedure e criteri di assegnazione delle risorse, a loro volta prevedano: l’adozione di regole tecniche di riparto sulla base dell’esame comparativo di appositi programmi di attività pluriennale presentati dagli enti e dagli organismi dello spettacolo, corredati dei programmi per ciascuna annualità; la valorizzazione della qualità delle produzioni; la definizione di categorie tipologiche dei soggetti ammessi a presentare domanda per ciascuno dei settori della danza, della musica, del teatro, delle attività circensi, degli spettacoli viaggianti, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche; l’adozione di misure per favorire la mobilità artistica e la circolazione delle opere a livello europeo e internazionale; il finanziamento selettivo di progetti predisposti da giovani di età inferiore ai trentacinque anni; l’erogazione di contributi per manifestazioni e spettacoli all’estero; l’attivazione di piani straordinari, di durata pluriennale, per la ristrutturazione, e l’aggiornamento tecnologico di teatri o strutture e spazi stabilmente destinati allo spettacolo con particolare attenzione a quelli ubicati nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti; il sostegno ad azioni di riequilibrio e diffusione territoriale, anche tramite la realizzazione di specifici progetti di promozione e di sensibilizzazione del pubblico, da realizzare in collaborazione con gli enti territoriali, mediante i circuiti di distribuzione che includano anche i piccoli centri urbani;

La lettera e) del testo presentato dal Governo è stata soppressa in quanto, con il complesso di modifiche, l'intreccio fra competenze legislative statali e regionali è stato rimodulato con criteri che favoriscano procedure collaborative per definire in modo condiviso, tra i vari livelli di Governo, gli interventi normativi in questo ambito.

La lettera f) contiene i principi e i criteri direttivi relativi al settore delle attività musicali di cui alla legge 14 agosto 1967, n. 800. Si prevede la revisione e il riassetto della disciplina la cui impostazione di fondo è data dalla richiamata legge n. 800 del 1967, più volte modificata nel corso degli anni ma tutt’ora vigente, al fine di assicurare: 1) l’interazione tra i diversi organismi operanti nel settore, con particolare riguardo alle fondazioni lirico-sinfoniche, ai teatri di tradizione, alle istituzioni concertistico-orchestrali e ai complessi strumentali; 2) l’estensione delle misure di sostegno alle attività musicali popolari contemporanee, quali componenti fondamentali del patrimonio culturale, artistico, sociale ed economico del Paese, nonché quali elementi di coesione sociale e di aggregazione e strumento centrale per lo sviluppo dell’offerta turistico-culturale; 3) la definizione delle figure che afferiscono all’organizzazione e alla produzione di musica popolare contemporanea e dei relativi criteri e requisiti per svolgere l’esercizio di suddetta attività; 4) la valorizzazione delle musiche della tradizione popolare italiana, anche in chiave contemporanea, con progetti-artistico culturali di valenza regionale e locale.

La lettera g) detta ulteriori principi e criteri direttivi in relazione al settore della danza che impegnano il Governo a provvedere alla revisione della normativa in materia di promozione delle attività di danza, d'intesa con le altre amministrazioni competenti, con l’introduzione di disposizioni finalizzate a dare impulso alle opere di ricostruzione del repertorio coreutico classico e contemporaneo, alla produzione artistica e alla sperimentazione. Essa prevede, con l’esercizio della delega si provveda all’introduzione di una normativa relativa all'istituzione, controllo e vigilanza delle scuole di danza, nonché, al fine di regolamentare e garantire le professionalità specifiche nell’insegnamento della danza in questi contesti, individuazione di criteri e requisiti finalizzati all'abilitazione di tale insegnamento tramite la definizione di percorsi formativi e professionalizzanti certificati e validi su tutto il territorio nazionale.

La lettera h) non è stata modificata in Commissione e riguarda la revisione delle disposizioni in tema di attività circensi, specificamente finalizzate alla graduale eliminazione dell’utilizzo degli animali nello svolgimento delle stesse.

E' stata soppressa invece la lettera relativa agli incentivi fiscali che non sono più oggetto di delega ma sono inseriti nell’articolo 5.

La lettera i) relativa alla revisione delle norme volte all’avvicinamento dei giovani alle attività di spettacolo introduce, tra l’altro, una riserva delle risorse FUS pari ad almeno il 3 per cento della dotazione del Fondo unico per lo spettacolo destinata alla promozione di programmi di educazione nei settori dello spettacolo nelle scuole di ogni ordine e grado in coerenza con l’articolo l, comma 7, lettere c) e f), della legge 13 luglio 2015, n. 107 (la recente riforma della scuola). Si tratta di una previsione analoga a quella inserita per il cinema e l’audiovisivo nella legge n. 220 del 2016. Si completa quindi il quadro normativo con l’investimento sull’educazione alle attività di spettacolo a partire dalla scuola e sulla formazione dei docenti per avere nuovi talenti e spettatori in un’ottica unitaria che vede nella cultura un volano per l’economia.

La lettera l) tocca la delicata tematica del rapporto di lavoro che, anche in ossequio all'articolo 36 della Costituzione, deve assicurare ai lavoratori di questo settore la dignità nella retribuzione, nelle tutele e in tutti gli istituti che l'ordinamento prevede nel rapporto di lavoro. A tal fine, il criterio direttivo vincola il Governo all’introduzione di norme che, in armonia e coerenza con le disposizioni generali in materia, disciplinino in modo sistematico e unitario, con le opportune differenziazioni correlate allo specifico ambito di attività, il rapporto di lavoro nel settore dello spettacolo, tenuto conto anche del carattere intermittente delle prestazioni lavorative con riferimento alle specificità contrattuali e alle tutele previdenziali e assicurative.

La lettera m) permette di attribuire al legislatore delegato la competenza specifica a semplificare gli iter autorizzativi e gli adempimenti burocratici relativi allo svolgimento di attività di pubblico spettacolo, ivi inclusa, di concerto con le altre amministrazioni competenti, l’autorizzazione di pubblica sicurezza. Il testo approvato dalla Commissione, accogliendo istanze emerse nelle audizioni, estende a tutte le attività di spettacolo la portata originaria che prevedeva una semplificazione delle procedure per il rilascio dell’autorizzazione di pubblica sicurezza solo per le attività circensi e di spettacolo viaggiante.

La lettera n) riguarda il sostegno alla diffusione dello spettacolo italiano all'estero e ai processi di internazionalizzazione, in particolare in ambito europeo, attraverso iniziative di coproduzione artistica, collaborazione e scambio, favorendo la mobilità e la circolazione delle opere, lo sviluppo di reti di offerta artistico-culturale di qualificato livello internazionale, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

La lettera o) introduce un criterio finalizzato a favorire nelle azioni di internazionalizzazione le produzioni di giovani artisti e gli spettacoli di musica popolare contemporanea anche attraverso iniziative di coproduzione artistica e collaborazioni intersettoriali.

Il comma 5, relativo alla procedura di adozione del decreto o dei decreti legislativi, prevede che gli stessi siano adottati su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentito il Consiglio superiore dello spettacolo, di concerto con i Ministri interessati, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata e del parere del Consiglio di Stato. Gli schemi di decreto legislativo dovranno essere successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Le Commissioni si dovranno pronunciare nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi potranno essere comunque adottati. Il comma puntualizza in particolare che il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, dovrà trasmettere nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari potranno esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione, decorso il quale i decreti potranno comunque essere adottati.

Il comma 6 introduce la c.d. clausola di invarianza e, nel caso di nuovi oneri finanziari, le modalità procedurali per assicurare la copertura finanziaria.

Il comma 7 stabilisce in due anni dalla entrata in vigore dei decreti legislativi il termine per l'adozione di eventuali disposizioni correttive ed integrative.

L’articolo 3 prevede l'istituzione del Consiglio superiore dello spettacolo presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, analogamente a quanto previsto dalla legge 14 novembre 2016, n. 220 (Disciplina del cinema e dell’audiovisivo) ma con gli opportuni adattamenti dovuti alla specificità del settore. Si tratta di un organismo consultivo del Ministro con funzioni propositive e di valutazione degli effetti degli interventi di sostegno finanziario. Il Consiglio sostituisce la Consulta per lo spettacolo semplificando il quadro organizzativo e rendendolo uniforme rispetto al cinema e l’audiovisivo. Un organismo formato da figure di rilievo del settore ed esterne, in grado di dare al Ministro un contributo nella definizione degli strumenti di sostegno con pareri sui criteri di distribuzione delle risorse basati su una valutazione puntuale e sistematica dell’efficacia degli interventi. Si tratta sicuramente di una scelta che favorisce decisioni trasparenti ed efficaci, in un’ottica costruttiva e propositiva.

Il Consiglio sarà una sede di dialogo con gli operatori del settore e con i diversi livelli di governo avendo al suo interno una componente indicata sia dagli operatori del settore sia dalla Conferenza unificata.

L’articolo 4 (“Dotazione del Fondo unico per lo spettacolo e interventi in favore di attività culturali nei territori interessati da eventi sismici”), stabilisce che per ciascuno degli anni 2018 e 2019 la dotazione del Fondo unico per lo spettacolo sia incrementata di 9.500.000 euro e, a decorrere dall’anno 2020, sia incrementata di 22.500.000 euro. Lo stesso articolo, vista la situazione delle zone e delle popolazioni interessate degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, conferma per il 2018 le misure già previste solo per il 2017 dal decreto-legge n. 244 del 2016 (Proroga e definizione di termini) a favore di attività culturali nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio Marche e Umbria interessate dagli eventi sismici suddetti.

L’articolo 5 (“Benefici e incentivi fiscali”) prevede due nuove misure a sostegno del settore.

Il comma 1 estende l'Art-Bonus, ossia il credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a favore della cultura, a tutti i settori dello spettacolo. La misura, oggi applicabile alle fondazioni lirico-sinfoniche e ai teatri di tradizione, è estesa anche alle erogazioni in favore di istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione - senza scopo di lucro - e che svolgono le loro attività esclusivamente nel settore dello spettacolo. L’estensione non necessita di copertura perché il beneficio è possibile nei limiti delle disponibilità.

Il comma 2 conferma a regime il credito di imposta per le opere prime, seconde e terze di nuovi talenti definiti come artisti, gruppi di artisti, compositori o artisti-interpreti. Il beneficio è riconosciuto alle imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali e organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo per attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche o videografiche. Si tratta della riproposizione di una misura prevista una tantum per il triennio 2014-2016 dai commi da 1 a 6 dell’articolo 7 decreto-legge n. 91 del 2013. Gli oneri previsti ammontano a 4.5 milioni di euro a decorrere dal 2018.

L’articolo 6 (“Clausola di salvaguardia”) precisa l’ambito di applicazione rispetto alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, mentre l’articolo 7 (“Disposizioni finali”), sposta al 31 dicembre 2019 il termine entro il quale le fondazioni lirico-sinfoniche dovranno rispettare i nuovi parametri organizzativi e finanziari al fine dell’inquadramento come “fondazione lirico-sinfonica” piuttosto come “teatro lirico-sinfonico”.

Di Giorgi, relatrice

PARERI DELLA 1a COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: Collina)

sul disegno di legge e emendamenti

9 maggio 2017

La Commissione, esaminato il disegno di legge, nonché i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

(Estensore: Torrisi)

su ulteriore emendamento

16 maggio 2017

La Commissione, esaminato l'ulteriore emendamento 1.143 (testo 2), riferito al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

(Estensore: Palermo)

su ulteriori emendamenti

23 maggio 2017

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti, riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

(Estensore: Torrisi)

su ulteriori emendamenti

30 maggio 2017

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti, riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

(Estensore: Palermo)

su ulteriori emendamenti

27 giugno 2017

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERI DELLA 5a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: Lai)

sul disegno di legge

6 aprile 2017

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere non ostativo, con le seguenti condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

- che, dopo il comma 5 dell'articolo 1, sia inserito il seguente:

«5-bis. Dal decreto o dai decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie»;

- che, all'articolo 1, comma 5, dopo le parole: «per materia», ovunque ricorrono, siano inserite le seguenti: «e per i profili finanziari».

(Estensore: Lai)

su emendamenti

10 maggio 2017

La Commissione, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.2, 1.48, 1.91, 1.101/2, 1.101/36, 1.101/46, 1.117, 1.129, 1.181, 1.203, 1.209, 1.210, 1.211, 1.0.3/4, 1.0.3/5, 1.0.3/6, 1.0.4, 1.47, 1.49/1, 1.80, 1.101/30, 1.101/38, 1.101/39, 1.120, 1.126, 1.144, 1.145, 1.146, 1.147, 1.148, 1.149, 1.150, 1.151, 1.152, 1.153, 1.154, 1.165, 1.179, 1.180, 1.187, 1.189, 1.198, 1.200, 1.201, 1.202, 1.205, 1.207, 1.208, 1.217, 1.27/4, 1.27/5, 1.28, 1.31, 1.33, 1.41, 1.64, 1.65, 1.79, 1.83, 1.100, 1.112, 1.186, 1.190, 1.197, 1.199, 1.49/5, 1.49/6, 1.49/7, 1.49/11, 1.52, 1.53, 1.55, 1.56, 1.57, 1.58, 1.59, 1.60, 1.101/18, 1.101/22, 1.101/31, 1.101/37, 1.177, 1.178, 1.188, 1.196, 1.218, 1.51, 1.96, 01.1/24, 01.1/26 e 1.45.

Esprime parere di semplice contrarietà sugli emendamenti 1.43, 1.61 e 1.27/14.

Il parere è non ostativo sulle proposte 1.27/3, 1.27 e 1.212.

Il parere rimane sospeso su tutti i restanti emendamenti.

(Estensore: Lai)

su emendamenti

16 maggio 2017

La Commissione, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.49/8, 1.49/9, 1.49/10, 1.82, 1.90, 1.101/19, 1.183 e 1.206.

Esprime parere di semplice contrarietà sugli emendamenti 1.29 e 1.32.

Il parere non ostativo sull'emendamento 1.99 è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola di neutralità finanziaria alla lettera f-ter).

Il parere rimane sospeso su tutti i restanti emendamenti.

(Estensore: Tonini)

su emendamenti

24 maggio 2017

La Commissione, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.49/1 (testo 2), 1.49/1 (testo 3), 1.0.3/100, 1.0.3/100 (testo 2), 1.101, 1.0.2, 1.0.3 (limitatamente ai commi 2 e seguenti), 1.0.3/2, 1.0.3/3 e 1.46.

Esprime, altresì, parere di semplice contrarietà sulle proposte 01.1/28 (testo 2), 01.1/28 e 1.44.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.

(Estensore: Tonini)

su emendamenti

31 maggio 2017

La Commissione, esaminati gli emendamenti 1.101 (testo 2), 1.49/1 (testo 4) e 1.112 (testo 2) esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

(Estensore: Lai)

su ulteriori emendamenti
e a revisione di precedente parere su emendamenti

27 giugno 2017

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti 1.0.2 (testo 3) e 1.0.3 (testo 3) esprime parere non ostativo.

A revisione del parere precedentemente espresso, esprime parere non ostativo altresì sui subemendamenti 1.0.3/2 e 1.0.3/3 ove riferiti alla riformulazione 1.0.3 (testo 3).

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

(Estensore: deputato Lodolini)

29 marzo 2017

La Commissione,

esaminato il disegno di legge;

rilevato che:

il provvedimento conferisce delega al Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento medesimo, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto la riforma della normativa in materia di attività, organizzazione e gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche, degli enti operanti nel settore musicale trasformati in fondazioni ai sensi del decreto legislativo n. 367 del 1996, nonché degli enti di cui alla legge n. 310 del 2003, che ha disposto la costituzione della Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari, e che il Governo è altresì delegato a provvedere alla revisione e al riordino della disciplina vigente in materia di teatro, prosa, musica, danza, spettacoli viaggianti e attività circensi, anche mediante la redazione di un codice dello spettacolo, con l'obiettivo di migliorare la qualità artistico-culturale delle predette attività ed incrementarne la fruizione da parte della collettività;

nell'ambito delle politiche culturali, lo Stato e le Regioni operano nel quadro di competenze delineato dall’articolo 117 della Costituzione. In particolare, la «tutela dei beni culturali» è affidata alla competenza esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione), mentre la «valorizzazione dei beni culturali» e la «promozione e organizzazione di attività culturali» è attribuita alla competenza concorrente tra Stato e Regioni (articolo 117, terzo comma, della Costituzione);

in differenti pronunce (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 255 del 2004, 205 e 285 del 2005), la Corte costituzionale ha chiarito come «“le attività di sostegno degli spettacoli” sono sicuramente riconducibili alla materia “promozione ed organizzazione di attività culturali” affidata alla legislazione concorrente di Stato e Regioni» (sentenza n. 285 del 2005). La Corte non ritiene infatti l'attività di sostegno agli spettacoli scorporabile dalle «attività culturali» di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, che «riguardano tutte le attività riconducibili alla elaborazione e diffusione della cultura, senza che vi possa essere spazio per ritagliarne singole partizioni come lo spettacolo» (sentenza n. 255 del 2004) (sentenza n. 285 del 2005);

la Corte costituzionale, inoltre, con riferimento ad ambiti diversi nelle sentenze n. 478 del 2002 e n. 307 del 2004, ha ribadito un orientamento, delineato già precedentemente alla riforma costituzionale del 2001, secondo il quale lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale «il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (articolo 9 della Costituzione), anche al di là del riparto di competenze fra Stato e Regioni»;

rilevato, altresì, con particolare riferimento alla delega al Governo conferita per il riordino della disciplina relativa alle fondazioni lirico-sinfoniche che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 153 del 2011, ha riconosciuto, con riferimento agli interventi normativi in tale ambito, che «la dimensione unitaria dell'interesse pubblico perseguito, nonché il riconoscimento della “missione” di tutela dei valori costituzionalmente protetti dello sviluppo della cultura e della salvaguardia del patrimonio storico e artistico italiano, confermano, sul versante operativo, che le attività svolte dalle fondazioni lirico-sinfoniche sono riferibili allo Stato ed impongono, dunque, che sia il legislatore statale, legittimato dalla lettera g) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, a ridisegnarne il quadro ordinamentale e l'impianto organizzativo»;

considerato che, per quanto invece concerne la delega al Governo conferita per il riordino della disciplina relativa a teatro, prosa, musica, danza, spettacoli viaggianti e circensi, essa incide su ambiti attribuiti alla competenza legislativa concorrente (ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, con riguardo alla «promozione e organizzazione di attività culturali»), in ordine alla quale la Corte costituzionale richiede che siano apprestati «opportuni strumenti di collaborazione con le autonomie territoriali» (sentenza n. 255 del 2004), in ossequio al principio di leale collaborazione;

preso atto che il provvedimento in esame dispone, al comma 5, che, nel procedimento di adozione delle deleghe legislative sia con riferimento al riordino degli enti lirici, sia con riferimento alla disciplina dello spettacolo, il coinvolgimento degli enti territoriali sia assicurato nella forma del parere della Conferenza unificata;

richiamata la sentenza n. 251 del 2016 della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della legge n. 124 del 2015 (recante delega al Governo per la riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni) nella parte in cui essa aveva previsto solo il parere della Conferenza unificata, e non invece l'intesa, nell'ambito dell'iter di approvazione dei decreti legislativi delegati; detta sentenza per la prima volta ha esteso al procedimento legislativo di delega l'applicabilità del principio di leale collaborazione, che richiede lo svolgimento di procedure collaborative volte alla definizione condivisa degli interventi normativi su ambiti materiali in cui si intrecciano competenze legislative statali e regionali;

considerato che:

anche alla luce della richiamata sentenza n. 251, risulta opportuno assicurare, con riferimento alla delega legislativa in materia di spettacolo, in cui si registra un intreccio fra competenze legislative statali e regionali, il rispetto del principio di leale collaborazione come indicato dalla recente giurisprudenza della Corte costituzionale;

nell'ambito del procedimento di adozione dei decreti legislativi riguardanti le fondazioni lirico-sinfoniche, il coinvolgimento delle Regioni è assicurato dal parere della Conferenza unificata, trattandosi di materia di competenza esclusiva dello Stato, ascrivibile all'articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione, riguardante l'ordinamento e l'organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

preso altresì atto che nel testo in esame non si rinviene alcuna disposizione di salvaguardia nei confronti degli statuti delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano (che sono approvati con leggi costituzionali) e delle relative norme di attuazione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) sia previsto che la delega legislativa in materia di codice dello spettacolo sia esercitata previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni;

2) sia introdotta una disposizione che precisi che le disposizioni del disegno di legge siano applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

DISEGNO DI LEGGE

DISEGNO DI LEGGE

D’iniziativa del Governo

Testo proposto dalla Commissione

Delega al Governo per il codice dello spettacolo

Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia

Art. 1.
(Princìpi)

1. La Repubblica, in attuazione degli articoli 9, 21, 33 e 36 della Costituzione e nel quadro dei princìpi stabiliti dall'articolo 167 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dalla Convenzione Unesco per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, fatta a Parigi il 17 ottobre 2003, di cui alla legge 27 settembre 2007, n. 167, e dalla Convenzione Unesco sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, adottata a Parigi il 20 ottobre 2005, di cui alla legge 19 febbraio 2007, n. 19:

a) promuove e sostiene lo spettacolo, nella pluralità delle sue diverse espressioni, quale fattore indispensabile per lo sviluppo della cultura ed elemento di coesione e di identità nazionale, strumento di diffusione della conoscenza della cultura e dell'arte italiane in Europa e nel mondo, nonché quale componente dell'imprenditoria culturale e creativa e dell'offerta turistica nazionale;

b) riconosce il valore formativo ed educativo dello spettacolo, anche per favorire l'integrazione e per contrastare il disagio sociale, e il valore delle professioni artistiche e la loro specificità, assicurando altresì la tutela dei lavoratori del settore;

c) riconosce l'utilità sociale dello spettacolo, anche ai sensi della legge 6 giugno 2016, n. 106.

2. La Repubblica promuove e sostiene le attività di spettacolo svolte in maniera professionale, caratterizzate dalla compresenza di professionalità artistiche e tecniche e di un pubblico, in un contesto unico e non riproducibile, e in particolare:

a) le attività teatrali;

b) le attività liriche, concertistiche, corali;

c) le attività musicali popolari contemporanee;

d) le attività di danza classica e contemporanea;

e) le attività circensi tradizionali e nelle forme contemporanee del circo di creazione, nonché le attività di spettacolo viaggiante;

f) le attività a carattere interdisciplinare e multidisciplinare quali espressioni della pluralità dei linguaggi artistici;

g) i carnevali storici e le rievocazioni storiche.

3. La Repubblica riconosce altresì:

a) il valore delle pratiche artistiche a carattere amatoriale, ivi inclusi i complessi bandistici e le formazioni teatrali e di danza, quali fattori di crescita socio-culturale;

b) il valore delle espressioni artistiche della canzone popolare d'autore;

c) la peculiarità del linguaggio espressivo del teatro di figura, sia nelle forme tradizionali sia nelle interpretazioni contemporanee;

d) la tradizione dei corpi di ballo italiani;

e) l'apporto degli artisti di strada alla valorizzazione dei contesti urbani e extra-urbani;

f) l'attività dei centri di sperimentazione e di ricerca, di documentazione e di formazione nelle arti dello spettacolo.

4. L'intervento pubblico a sostegno delle attività di spettacolo favorisce e promuove, in particolare:

a) la qualità dell'offerta, la pluralità delle espressioni artistiche, i progetti e i processi di lavoro a carattere innovativo, riconoscendo il confronto e la diversità come espressione della contemporaneità;

b) la qualificazione delle competenze artistiche e tecniche, nonché l'interazione tra lo spettacolo e l'intera filiera culturale, educativa e del turismo;

c) le attività di spettacolo realizzate con il diretto coinvolgimento dei giovani fin dall'infanzia;

d) il teatro per ragazzi, incentivando la produzione qualificata e la ricerca;

e) l'accesso alla fruizione delle arti della scena, intese come opportunità di sviluppo culturale per tutti i cittadini, con particolare attenzione alle nuove generazioni di pubblico, fin dall'infanzia;

f) il riequilibrio territoriale e la diffusione nel Paese dell'offerta e della domanda delle attività di spettacolo, anche con riferimento alle aree geograficamente disagiate;

g) lo sviluppo di circuiti regionali di distribuzione, promozione e formazione tra i diversi soggetti e le strutture operanti nel settore dello spettacolo, anche con riferimento alle residenze artistiche, al fine di assicurare un'offerta di qualità su tutto il territorio nazionale e favorire la collaborazione con il sistema dell'istruzione scolastica di ogni ordine e grado;

h) la diffusione dello spettacolo italiano all'estero e i processi di internazionalizzazione, in particolare in ambito europeo, attraverso iniziative di coproduzione artistica, collaborazione e scambio, prevedendo forme di partenariato culturale, anche attraverso gli organismi preposti alla promozione all'estero, e favorendo la circolazione delle opere con specifico riguardo alle produzioni di giovani artisti;

i) la trasmissione dei saperi, la formazione professionale e il ricambio generazionale, al fine di valorizzare il potenziale creativo dei nuovi talenti;

l) la conservazione del patrimonio musicale, teatrale, coreutico, nonché della tradizione della scena e dei suoi mestieri;

m) l'iniziativa dei singoli soggetti, volta a reperire risorse ulteriori rispetto al contributo pubblico;

n) le attività di spettacolo realizzate in luoghi di particolare interesse culturale, tali da consentire una reciproca azione di valorizzazione tra il luogo e l'attività;

o) le modalità di collaborazione tra Stato ed enti locali per l'individuazione di immobili pubblici non utilizzati o che versino in stato di abbandono o di degrado o di beni confiscati da concedere, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni vigenti in ordine all'utilizzazione, alla valorizzazione e al trasferimento dei beni immobili pubblici, per le attività di cui al comma 2.

Art. 1.Art. 2.
(Deleghe al Governo)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la riforma delle disposizioni legislative in materia di attività, organizzazione e gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche e degli enti di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, nonché per la revisione e il riassetto della vigente disciplina in materia di teatro, prosa, musica, danza, spettacoli viaggianti e attività circensi, anche modificando ed innovando le disposizioni legislative vigenti, anche mediante la redazione di un unico testo normativo denominato «codice dello spettacolo», al fine di conferire al settore un assetto più razionale e organico e conforme ai princìpi di semplificazione delle procedure amministrative e razionalizzazione della spesa e volto a incentivare e migliorare la qualità artistico-culturale delle attività, nonché della fruizione da parte della collettività.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il coordinamento e il riordino delle disposizioni legislative e di quelle regolamentari adottate ai sensi dell'articolo 24, comma 3-bis, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, in materia di attività, organizzazione e gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche e degli enti di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, nonché per la riforma, la revisione e il riassetto della vigente disciplina nei settori del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti, delle attività circensi, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche, mediante la redazione di un unico testo normativo denominato «codice dello spettacolo», al fine di conferire al settore un assetto più efficace, organico e conforme ai princìpi di semplificazione delle procedure amministrative e ottimizzazione della spesa e volto a migliorare la qualità artistico-culturale delle attività, incentivandone la produzione, l'innovazione, nonché la fruizione da parte della collettività, con particolare riguardo all'educazione permanente, in conformità alla raccomandazione 2006/962/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi di carattere generale:

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 1 e nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) adeguamento agli articoli 117 e 118 della Costituzione, anche alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale intervenuta nelle materie oggetto di delega;

a) identica;

b) razionalizzazione degli interventi di sostegno dello Stato e armonizzazione con quelli degli altri enti pubblici territoriali;

b) razionalizzazione degli interventi di sostegno dello Stato, mantenendo o prevedendo, tra l'altro, tra le attribuzioni statali:

1) la gestione del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163;

2) la determinazione dei criteri per l'erogazione e delle modalità per la liquidazione e l'anticipazione dei contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo con decreti non aventi natura regolamentare, da emanare sentito il Consiglio superiore per lo spettacolo istituito dall’articolo 3 della presente legge e previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

3) l'armonizzazione degli interventi dello Stato con quelli degli enti pubblici territoriali anche attraverso lo strumento dell'accordo di programma;

4) la promozione della diffusione delle produzioni italiane ed europee dello spettacolo e delle opere di giovani artisti e compositori emergenti di cui al comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, attraverso appositi spazi di programmazione nelle piattaforme radiotelevisive anche mediante specifici obblighi di trasmissione nel contratto di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI-Radiotelevisione italiana s.p.a.;

5) la promozione tra le giovani generazioni della cultura e delle pratiche dello spettacolo, anche mediante le nuove tecnologie, attraverso misure rivolte alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e agli enti o istituti di alta formazione;

6) la promozione dell'integrazione e dell'inclusione, attraverso attività formative, nonché mediante la pratica e la fruizione delle attività di spettacolo anche in contesti disagiati;

7) l'individuazione, d’intesa con la Conferenza unificata, di strumenti di accesso al credito agevolato anche attraverso convenzioni con il sistema bancario, ivi incluso l'Istituto per il credito sportivo;

c) indicazione esplicita delle disposizioni sostituite o abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;

c) indicazione esplicita delle disposizioni abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;

d) coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

d) identica;

e) introduzione di adeguati strumenti di informazione, partecipazione, contraddittorio, trasparenza e pubblicità nei procedimenti amministrativi attuativi e nella organizzazione e gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche e degli altri enti e organismi che ricevono contributi pubblici nel settore dello spettacolo, secondo i princìpi enunciati nella legge 7 agosto 1990, n. 241, e nella legge 6 novembre 2012, n. 190;

soppressa

f) aggiornamento delle procedure, prevedendo la più estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, anche nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa.

e) identica;

f) riconoscimento dell'importanza di assicurare la più ampia fruizione dello spettacolo, tenendo conto altresì delle specifiche esigenze delle persone con disabilità, secondo i princìpi stabiliti dalle convenzioni internazionali applicabili in materia.

3. Con particolare riferimento alle fondazioni lirico-sinfoniche, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti ulteriori princìpi e criteri direttivi:

a) completamento del percorso di riforma avviato con il citato decreto legislativo n. 367 del 1996, favorendo lo snellimento organizzativo e il conseguimento di obiettivi di risparmio di spesa, anche mediante la messa in comune, tra una o più delle fondazioni esistenti, di strutture, personale e risorse, assicurando il conseguimento di economie di scala e una maggiore offerta di spettacoli, destinati in particolare al pubblico giovanile, nonché il contenimento e la riduzione del costo dei fattori produttivi, anche mediante lo scambio di spettacoli o la realizzazione di coproduzioni, di singoli corpi artistici e di materiale scenico, e la promozione dell'acquisto o la condivisione di beni e servizi comuni al settore, anche con riferimento alla nuova produzione musicale;

b) previsione del controllo e della vigilanza sulla gestione economico-finanziaria della fondazione, con rafforzamento della responsabilizzazione della fondazione nella gestione economico-finanziaria e attribuzione della responsabilità dell'equilibrio di bilancio al sovrintendente, quale unico organo di gestione;

c) revisione dei criteri di ripartizione del contributo statale al fine di incentivare il miglioramento dei risultati della gestione, dare impulso alla buona gestione amministrativo-contabile, operativa ed economica della fondazione, nonché alla qualità dell'attività lirica, sinfonica e di balletto realizzata e alla capacità di reperire risorse private e di altri soggetti pubblici compresi gli enti locali;

d) disciplina organica del sistema di contrattazione collettiva;

e) incentivazione di un'adeguata contribuzione da parte degli enti locali;

f) rafforzamento e consolidamento del percorso di risanamento e di stabilizzazione economico-finanziaria e patrimoniale avviato dalle fondazioni sulla base dell'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112.

3. Con particolare riferimento alle fondazioni lirico-sinfoniche, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto del seguente criterio direttivo specifico: revisione dei criteri di ripartizione del contributo statale, anche tramite scorporo dal Fondo unico per lo spettacolo delle risorse ad esse destinate, in coerenza con le disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 24, comma 3-bis, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, e con i princìpi di riparto delle risorse di cui all'articolo 1, comma 583, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nonché sulla base dei seguenti ulteriori parametri:

a) rafforzamento della responsabilità del sovrintendente sulla gestione economico-finanziaria delle singole fondazioni;

b) realizzazione di coproduzioni nazionali e internazionali;

c) promozione e diffusione della cultura lirica, con particolare riguardo alle aree disagiate;

d) risultati artistici e gestionali del triennio precedente.

4. Con particolare riferimento ai settori del teatro, della prosa, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti e delle attività circensi, i decreti legislativi di cui al comma 1 si attengono ai seguenti ulteriori princìpi e criteri direttivi specifici:

4. Con particolare riferimento ai settori del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti e delle attività circensi, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) razionalizzazione dell'organizzazione e del funzionamento dei diversi settori sulla base dei princìpi di tutela e valorizzazione professionale dei lavoratori, di efficienza, corretta gestione, economicità, imprenditorialità e sinergia tra i diversi enti e soggetti operanti in ciascun settore, anche al fine di favorire l'intervento congiunto di soggetti pubblici e privati, sostenendo la capacità di operare in rete tra soggetti e strutture del sistema artistico e culturale, adeguando il quadro delle disposizioni legislative alla pluralità dei linguaggi e delle espressioni dello spettacolo contemporaneo;

a) ottimizzazione dell'organizzazione e del funzionamento dei diversi settori sulla base dei princìpi di tutela e valorizzazione professionale dei lavoratori, di efficienza, corretta gestione, economicità, imprenditorialità e sinergia tra i diversi enti e soggetti operanti in ciascun settore o nell'ambito di settori diversi, anche al fine di favorire l'intervento congiunto di soggetti pubblici e privati, sostenendo la capacità di operare in rete tra soggetti e strutture del sistema artistico e culturale, adeguando il quadro delle disposizioni legislative alla pluralità dei linguaggi e delle espressioni dello spettacolo contemporaneo;

b) riconoscimento del ruolo dell'associazionismo nell'ambito della promozione delle attività di spettacolo;

b) miglioramento e responsabilizzazione della gestione;

c) identica;

c) ottimizzazione delle risorse attraverso l'individuazione di criteri e modalità di collaborazione nelle produzioni;

d) identica;

d) destinazione di una quota crescente del finanziamento statale in base alla qualità della produzione;

e) previsione, ai fini del riparto del Fondo unico per lo spettacolo, che i decreti non aventi natura regolamentare di cui al comma 2, lettera b), numero 2), definiscano i seguenti criteri:

1) l'adozione di regole tecniche di riparto sulla base dell'esame comparativo di appositi programmi di attività pluriennale presentati dagli enti e dagli organismi dello spettacolo, corredati di programmi per ciascuna annualità;

2) la valorizzazione della qualità delle produzioni;

3) la definizione di categorie tipologiche dei soggetti ammessi a presentare domanda, per ciascuno dei settori della danza, della musica, del teatro, delle attività circensi, degli spettacoli viaggianti, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche;

4) l'adozione di misure per favorire la mobilità artistica e la circolazione delle opere a livello europeo e internazionale;

5) il finanziamento selettivo di progetti predisposti da giovani di età inferiore ai trentacinque anni;

6) l'erogazione di contributi per manifestazioni e spettacoli all'estero;

7) l'attivazione di piani straordinari, di durata pluriennale, per la ristrutturazione e l'aggiornamento tecnologico di teatri o strutture e spazi stabilmente destinati allo spettacolo, con particolare riferimento a quelli ubicati nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti;

8) il sostegno ad azioni di riequilibrio territoriale e diffusione, anche tramite la realizzazione di specifici progetti di promozione e di sensibilizzazione del pubblico, da realizzare in collaborazione con gli enti territoriali, mediante i circuiti di distribuzione che includano anche i piccoli centri urbani;

e) individuazione delle modalità con cui le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono all'attuazione dei princìpi fondamentali in materia di spettacolo dal vivo secondo i criteri di sussidiarietà, adeguatezza, prossimità ed efficacia, nell'ambito delle competenze istituzionali previste dal titolo V della parte seconda della Costituzione;

soppressa

f) revisione e riassetto della disciplina delle attività musicali di cui alla legge 14 agosto 1967, n. 800, al fine di assicurare l’interazione tra i diversi organismi operanti nel settore, con particolare riguardo alle fondazioni lirico-sinfoniche, ai teatri di tradizione, alle istituzioni concertistico-orchestrali e ai complessi strumentali;

f) in relazione al settore delle attività musicali di cui alla legge 14 agosto 1967, n. 800, revisione e riassetto della disciplina al fine di assicurare:

1) l'interazione tra i diversi organismi operanti nel settore, con particolare riguardo alle fondazioni lirico-sinfoniche, ai teatri di tradizione, alle istituzioni concertistico-orchestrali e ai complessi strumentali;

2) l'estensione delle misure di sostegno alle attività musicali popolari contemporanee quali componenti fondamentali del patrimonio culturale, artistico, sociale ed economico del Paese, nonché quali elementi di coesione sociale e di aggregazione e strumenti centrali per lo sviluppo dell'offerta turistico-culturale;

3) la definizione delle figure che afferiscono all'organizzazione e alla produzione di musica popolare contemporanea e dei criteri e requisiti per l'esercizio della suddetta attività;

4) la valorizzazione delle musiche della tradizione popolare italiana, anche in chiave contemporanea, con progetti artistico-culturali di valenza regionale e locale;

g) revisione della normativa in materia di promozione delle attività di danza, con revisione, d'intesa con le altre amministrazioni competenti, dell'organizzazione e funzionamento dell'Accademia nazionale di danza di cui all'articolo 48 del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 1° luglio 2014, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 191 del 19 agosto 2014, recante Nuovi criteri per l'erogazione e modalità per la liquidazione e l'anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, nonché delle scuole di danza, con l'introduzione di disposizioni finalizzate a dare impulso alle scuole di ballo delle fondazioni lirico-sinfoniche;

g) in relazione al settore della danza:

1) revisione della normativa in materia di promozione delle attività di danza, d'intesa con le altre amministrazioni competenti, con l'introduzione di disposizioni finalizzate a dare impulso alle opere di ricostruzione del repertorio coreutico classico e contemporaneo, alla produzione artistica e alla sperimentazione;

2) introduzione di una normativa relativa all'istituzione delle scuole di danza e al controllo e vigilanza sulle medesime nonché, al fine di regolamentare e garantire le professionalità specifiche nell'insegnamento della danza in questi contesti, individuazione di criteri e requisiti finalizzati all'abilitazione di tale insegnamento tramite la definizione di percorsi formativi e professionalizzanti certificati e validi su tutto il territorio nazionale;

h) revisione delle disposizioni in tema di attività circensi, specificamente finalizzate alla graduale eliminazione dell'utilizzo degli animali nello svolgimento delle stesse;

h) identica;

i) introduzione, al fine di incentivare ulteriormente la partecipazione dei privati al sostegno e al rafforzamento del settore, di disposizioni volte ad ampliare ad ulteriori ambiti e tipologie delle attività di spettacolo le previsioni stabilite in tema di crediti d'imposta per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione o di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni;

soppressa

l) introduzione di norme, nonché revisione di quelle esistenti in materia, volte all'avvicinamento dei giovani alle attività di spettacolo e finalizzate a creare un efficace percorso di educazione delle nuove generazioni;

i) introduzione di norme, nonché revisione di quelle vigenti in materia, volte all'avvicinamento dei giovani alle attività di spettacolo e finalizzate a creare un efficace percorso di educazione delle nuove generazioni, con riserva di un importo complessivo pari ad almeno il 3 per cento della dotazione del Fondo unico per lo spettacolo per la promozione di programmi di educazione nei settori dello spettacolo nelle scuole di ogni ordine e grado in coerenza con l'articolo 1, comma 7, lettere c) e f), della legge 13 luglio 2015, n. 107;

m) riordino e introduzione di norme che, in armonia e coerenza con le disposizioni generali in materia, disciplinino in modo sistematico e unitario, con le opportune differenziazioni correlate allo specifico ambito di attività, il rapporto di lavoro nel settore dello spettacolo;

l) riordino e introduzione di norme che, in armonia e coerenza con le disposizioni generali in materia, disciplinino in modo sistematico e unitario, con le opportune differenziazioni correlate allo specifico ambito di attività, il rapporto di lavoro nel settore dello spettacolo, nel rispetto, quanto agli aspetti retributivi, dell'articolo 36 della Costituzione e dell'articolo 2099 del codice civile, tenuto conto anche del carattere intermittente delle prestazioni lavorative con riferimento alle specificità contrattuali e alle tutele sociali, anche previdenziali e assicurative;

n) fermo restando quanto previsto dai decreti adottati in attuazione dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124, introduzione di disposizioni volte a semplificare le procedure per la vendita automatizzata e quella promozionale dei titoli d'accesso, nonché gli iter autorizzativi e gli adempimenti burocratici relativi allo svolgimento di attività di pubblico spettacolo, ivi inclusa, d'intesa con le altre amministrazioni competenti, l'autorizzazione di pubblica sicurezza per gli spettacoli viaggianti e le attività circensi;

m) fermo restando quanto previsto dai decreti adottati in attuazione dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124, introduzione di disposizioni volte a semplificare gli iter autorizzativi e gli adempimenti burocratici relativi allo svolgimento di attività di pubblico spettacolo, ivi inclusa, di concerto con le altre amministrazioni competenti, l'autorizzazione di pubblica sicurezza;

o) sostegno alla diffusione dello spettacolo italiano all'estero e ai processi di internazionalizzazione, in particolare in ambito europeo, attraverso iniziative di coproduzione artistica, collaborazione e scambio, favorendo la mobilità e la circolazione delle opere, lo sviluppo di reti di offerta artistico-culturale di qualificato livello internazionale, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

n) identica;

o) sostegno all'internazionalizzazione delle produzioni di giovani artisti italiani, nonché degli spettacoli di musica popolare contemporanea, anche attraverso iniziative di coproduzione artistica e collaborazioni intersettoriali.

5. Il decreto o i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato, da rendere nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi di decreto legislativo sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

5. Il decreto o i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentito il Consiglio superiore dello spettacolo di cui all'articolo 3 della presente legge e di concerto con i Ministri interessati, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata e del parere del Consiglio di Stato, da rendere nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi di decreto legislativo sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

6. Dal decreto o dai decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

6. Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate, nel rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi e con le medesime procedure di cui al presente articolo, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate, nel rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi e con le medesime procedure di cui al presente articolo, entro due anni dalla data della loro entrata in vigore.

Art. 3.
(Consiglio superiore dello spettacolo)

1. Al fine di assicurare la migliore e più efficace attuazione della presente legge, è istituito il Consiglio superiore dello spettacolo, di seguito denominato «Consiglio superiore».

2. Il Consiglio superiore svolge compiti di consulenza e supporto nell’elaborazione ed attuazione delle politiche di settore, nonché nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività di spettacolo. In particolare, il Consiglio superiore:

a) svolge attività di analisi del settore dello spettacolo, nonché attività di monitoraggio e valutazione delle politiche pubbliche, con particolare riferimento agli effetti delle misure di sostegno previste dalla normativa vigente, utilizzando anche i dati resi disponibili, a richiesta, dalle competenti strutture del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di seguito denominato «Ministero»;

b) formula proposte in merito agli indirizzi generali delle politiche pubbliche di sostegno, promozione e diffusione dello spettacolo, ai relativi interventi normativi e regolamentari, nonché all'attività di indirizzo e vigilanza, attribuita al Ministero;

c) esprime pareri sugli schemi di atti normativi e amministrativi generali afferenti la materia dello spettacolo e su questioni di carattere generale di particolare rilievo concernenti la suddetta materia;

d) esprime pareri e contribuisce a definire la posizione del Ministero in merito ad accordi internazionali nel settore dello spettacolo, nonché in materia di rapporti con le istituzioni dell'Unione europea o internazionali e con le altre istituzioni nazionali aventi attribuzioni nel medesimo settore;

e) esprime parere in merito ai criteri di ripartizione delle risorse tra i diversi settori di attività e sulle condizioni per la concessione dei contributi finanziari;

f) organizza consultazioni periodiche con i rappresentanti dei settori professionali interessati e con altri soggetti sull'andamento del settore dello spettacolo, nonché sull'evoluzione delle professioni, sul loro contesto tecnico, giuridico, economico e sociale, nonché sulle condizioni di formazione e di accesso alle medesime professioni;

g) formula proposte, tenendo conto delle analisi effettuate ai sensi della lettera a) e a seguito di apposite consultazioni organizzate ai sensi della lettera f), in merito ai contenuti delle disposizioni applicative inerenti il riparto del Fondo unico per lo spettacolo;

h) emana le linee guida cui deve attenersi il Ministero nella redazione di relazioni analitiche e descrittive inerenti l'attività nel settore dello spettacolo, nonché nelle relative analisi d'impatto;

i) esprime parere sui documenti d'analisi realizzati dal Ministero.

3. Il Consiglio superiore è composto da:

a) undici personalità del settore dello spettacolo di particolare e comprovata qualificazione professionale e capacità anche in campo giuridico, economico, amministrativo e gestionale, nominate, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere, dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, tre delle quali su designazione della Conferenza unificata;

b) quattro membri scelti dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo nell'ambito di una rosa di nomi proposta dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore dello spettacolo.

4. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo nomina il presidente del Consiglio superiore tra le personalità di cui al comma 3, lettera a). Il Ministero provvede alla comunicazione dei nominativi del presidente e dei componenti del Consiglio superiore alle Commissioni parlamentari competenti, allegando il curriculum vitae dei soggetti nominati.

5. Il Consiglio superiore adotta un regolamento interno per il proprio funzionamento. I pareri del Consiglio superiore sono espressi, di norma, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta; nei casi di urgenza, il termine è ridotto a dieci giorni. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente. Presso il Consiglio superiore opera una segreteria tecnica, formata da personale in servizio presso il Ministero. Le risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie per il funzionamento del Consiglio superiore sono assicurate dal Ministero nell'ambito di quelle disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

6. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono stabiliti il regime di incompatibilità dei componenti e le modalità di svolgimento dei compiti del Consiglio superiore. Ai componenti del Consiglio superiore non spettano gettoni di presenza, compensi, indennità ed emolumenti comunque denominati, ad eccezione del rimborso delle spese effettivamente sostenute previsto dalla normativa vigente.

7. Il Consiglio superiore dura in carica tre anni. A decorrere dalla data del primo insediamento del Consiglio superiore è soppressa la Consulta per lo spettacolo prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89, e le relative attribuzioni sono assegnate al Consiglio superiore.

Art. 4.
(Dotazione del Fondo unico per lo spettacolo e interventi in favore di attività culturali nei territori interessati da eventi sismici)

1. La dotazione del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, è incrementata di 9.500.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 22.500.000 euro a decorrere dall’anno 2020.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 9.500.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e a 22.500.000 euro a decorrere dall’anno 2020, si provvede, quanto a 9.500.000 euro per l’anno 2018, a 3 milioni di euro per l’anno 2019 e a 22.500.000 euro a decorrere dall’anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, quanto a 5.500.000 euro per l’anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, quanto a 1 milione di euro per l’anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, dei decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3. Per l’anno 2018, è altresì autorizzata la spesa di 4 milioni di euro in favore di attività culturali nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ripartiti secondo le medesime modalità previste dall’articolo 11, comma 3, quarto periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19. Conseguentemente, all’articolo 22, comma 8, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, al primo periodo, le parole: «ciascuno degli anni 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «l’anno 2017» e, al secondo periodo, le parole: «per l’anno 2017» e: «per l’anno 2017 e a 4 milioni di euro per l’anno 2018» sono soppresse. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 5.
(Benefici e incentivi fiscali)

1. Al fine di incentivare ulteriormente la partecipazione dei privati al sostegno e al rafforzamento del settore dello spettacolo, al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, dopo la parola: «tradizione» sono inserite le seguenti: «, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione».

2. Al fine di promuovere la produzione musicale delle opere di artisti emergenti, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 dell’articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, continuano ad applicarsi a decorrere dal 1º gennaio 2018. Al comma 2, primo periodo, dell’articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, le parole: «prime o seconde» sono sostituite dalle seguenti: «prime, seconde o terze».

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 4,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2018, si provvede, per l’anno 2018 e a decorrere dall’anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, per l’anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 199, della medesima legge n. 190 del 2014.

Art. 6.
(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 7.
(Disposizione finale)

1. All'articolo 24, comma 3-bis, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019».

DISEGNO DI LEGGE N. 459

D’iniziativa della senatrice De Biasi

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Finalità)

1. La Repubblica riconosce lo spettacolo dal vivo quale componente fondamentale del patrimonio culturale, artistico, sociale ed economico dell’Italia e dell’Europa, ed elemento qualificante per la formazione e per la crescita socio-culturale dei cittadini. Lo spettacolo dal vivo rientra tra le attività culturali di cui all’articolo 117 della Costituzione ed è riconosciuto dalla Repubblica quale elemento insostituibile della coesione dell'identità nazionale e strumento centrale della diffusione e della conoscenza della cultura e dell'arte italiane in Europa e nel mondo, nonché fattore determinante per lo sviluppo dell'attività turistica nazionale.

2. In attuazione dei princìpi sanciti dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 settembre 2007, n. 167, la Repubblica pone in essere le condizioni per assicurare forme di sostegno e di incentivazione alla musica in tutte le sue espressioni, al teatro, alla danza, al circo, allo spettacolo viaggiante, alle attività degli artisti di strada, allo spettacolo popolare e all'interdisciplinarità dell'espressività, promuovendone lo sviluppo e la diffusione secondo i princìpi fondamentali di cui all'articolo 2.

3. La Repubblica attua gli interventi e realizza le iniziative necessarie alla promozione, allo sviluppo e alla diffusione dello spettacolo dal vivo sulla base dei princìpi della garanzia dei diritti e dell'interesse della collettività, del perseguimento dell'equilibrio, qualitativo e quantitativo, dell'offerta culturale e della diffusione dello spettacolo dal vivo su tutto il territorio nazionale nonché del riconoscimento e della tutela delle attività dei professionisti dello spettacolo dal vivo.

4. La Repubblica, nel rispetto della libertà dell'arte riconosciuta dall’articolo 33 della Costituzione, garantisce il pluralismo e la libertà creativa ed espressiva, tutela la proprietà intellettuale, prevede misure di sostegno economico per gli artisti nei periodi di mancato lavoro e garantisce la libertà di accesso alle professioni artistiche, tecniche e amministrative dello spettacolo dal vivo, favorendo la qualificata formazione professionale.

5. Lo spettacolo dal vivo comprende le seguenti attività culturali: il teatro, la musica, la danza, il musical, il circo e lo spettacolo viaggiante ivi comprese le esibizioni degli artisti di strada e le diverse forme dello spettacolo popolare.

6. Ai fini della presente legge le attività culturali di cui al comma 5 assumono la natura di spettacolo dal vivo quando sono compiute alla presenza diretta di pubblico nel luogo stesso dell'esibizione.

Art. 2.

(Princìpi fondamentali)

1. La presente legge stabilisce i princìpi che sovrintendono all'azione pubblica in materia di spettacolo dal vivo, disciplinando forme di intesa e di coordinamento istituzionale tra lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni per organizzare la politica nazionale dello spettacolo e per favorire la partecipazione di risorse dei settori privato e privato sociale.

2. Costituiscono princìpi fondamentali della presente legge:

a) il prioritario interesse nazionale dello spettacolo dal vivo;

b) l'azione in favore delle attività di produzione nazionali, in particolare della tradizione teatrale, musicale e di danza italiana del grande repertorio classico, moderno e contemporaneo, la valorizzazione della lingua italiana, la tutela dei suoi dialetti e degli idiomi delle minoranze linguistiche;

c) la promozione delle finalità sociali dello spettacolo dal vivo anche come strumento di interculturalità, di relazione tra le culture e tra le generazioni, di sostegno nelle aree del disagio fisico e mentale e di presenza negli istituti di prevenzione e di pena per favorire il recupero e il reinserimento sociale;

d) la radicata e diffusa presenza delle forme dello spettacolo dal vivo sul territorio per promuoverne pari opportunità di accesso da parte dei cittadini;

e) l'azione in favore dei giovani autori e artisti e la promozione dell'innovazione artistica e imprenditoriale;

f) l'azione in favore delle strutture pubbliche e private dello spettacolo dal vivo, ivi inclusi i teatri tenda e le residenze di cui all'articolo 5, comma 1, lettera p), essenziale momento di aggregazione sociale, imprenditoriale e di fruizione multidisciplinare della proposta artistica e del tempo libero;

g) la presenza della produzione nazionale all'estero, anche mediante iniziative di scambi fra istituzioni e compagnie nazionali ed estere;

h) la promozione dell'insegnamento delle discipline artistiche e della conoscenza dei diversi settori dello spettacolo dal vivo nell'ambito del sistema nazionale di istruzione;

i) la promozione delle attività di spettacolo dal vivo e la diffusione dell'informazione ad esse relativa, attraverso la stampa e gli strumenti della comunicazione multimediale;

l) l'attivazione di sinergie operative con la filiera cinematografica, con il turismo, con il patrimonio ambientale, con i beni culturali e demo-etno-antropologici per la costituzione di un sistema integrato di valorizzazione dell'immagine e dell'offerta culturali del Paese;

m) la regolamentazione dell'attività di procuratore degli artisti professionisti e di organizzatore culturale;

n) la tutela e la conservazione della memoria dello spettacolo dal vivo;

o) la tutela della libera concorrenza nel mercato dello spettacolo dal vivo e il riconoscimento del ruolo svolto dagli operatori privati del settore;

p) l'azione di incentivazione dell'apporto privato in favore delle attività e dei soggetti dello spettacolo dal vivo;

q) il riconoscimento dello spettacolo dal vivo quale strumento di riqualificazione di aree o zone a ridotto interesse turistico.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede secondo quanto previsto dall’articolo 27.

Art. 3.

(Compiti dello Stato)

1. Le competenze statali in materia di spettacolo sono esercitate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, al quale spetta la contitolarità con le regioni della quota del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, destinata alle attività musicali, di danza, teatrali circensi e dello spettacolo viaggiante.

2. In attuazione dei princìpi fondamentali di cui all'articolo 2, e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo:

a) propone alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di seguito denominata «Conferenza unificata», gli indirizzi generali per il sostegno dello spettacolo dal vivo e, acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata, disciplina, con proprio decreto, l'accesso, le modalità e i criteri di attribuzione e di erogazione delle risorse del FUS ai soggetti di prioritario interesse internazionale e nazionale e di ulteriori risorse destinate al settore;

b) promuove, valorizza e sostiene la realizzazione e la diffusione delle attività dello spettacolo dal vivo nelle sue molteplici espressioni e in tutte le forme possibili di creatività, quale strumento per diffondere la conoscenza della storia culturale delle regioni, affinare e approfondire i diritti di cittadinanza, conservare la memoria e trasmetterla alle future generazioni;

c) favorisce la diffusione dello spettacolo dal vivo a livello europeo e internazionale, attivando rapporti di collaborazione e di interscambio per promuovere l'integrazione culturale tra i Paesi dell'Unione europea e del bacino del Mediterraneo e una migliore comprensione delle culture di altri Paesi;

d) promuove l'utilizzo di fondi dell'Unione europea e la partecipazione ad iniziative della Commissione europea per finanziare e sviluppare attività e manifestazioni culturali in Italia e all'estero, mediante la rete diplomatica e consolare e quella degli istituti italiani di cultura all'estero;

e) promuove e favorisce, in relazione con i preposti uffici dell'Unione europea, l'accesso ai fondi europei da parte degli operatori del settore, avvalendosi delle strutture attualmente esistenti all'interno della pubblica amministrazione, anche promuovendo l'istituzione di un portale informatico che consenta di utilizzare le informazioni disponibili relativamente ai fondi destinati ad attività e manifestazioni culturali svolte a livello italiano, europeo e internazionale;

f) favorisce un'adeguata politica di accesso al credito in favore dei soggetti dello spettacolo dal vivo, anche avvalendosi dell'Istituto per il credito sportivo;

g) promuove la sottoscrizione di protocolli d'intesa con le piattaforme radiotelevisive pubbliche e private per destinare adeguati spazi di programmazione alle produzioni italiane ed europee dello spettacolo dal vivo e per riservare spazi di informazione specializzata al pubblico nel medesimo settore, anche attraverso la valorizzazione degli artisti italiani come ospiti e l'utilizzo di colonne sonore composte da autori italiani e registrate in Italia. Specifici obblighi di informazione, promozione, programmazione e produzione sono previsti dal contratto di servizio tra lo Stato e la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo;

h) assicura la conservazione del patrimonio artistico nazionale dello spettacolo dal vivo e promuove la diffusione del repertorio classico del teatro greco e romano;

i) promuove, anche attraverso forme di collaborazione con enti pubblici e privati, quali gli Archivi di Stato, la Mediateca Rai, il Centro sperimentale di cinematografia e l’Istituto Luce, l'istituzione dell'Archivio nazionale dello spettacolo dal vivo al fine di conservare e diffondere la memoria visiva del patrimonio storico dello spettacolo dal vivo, anche attraverso le nuove tecnologie in sistema digitale, e realizza, presso l'Istituto centrale per i beni sonori ed audiovisivi, una banca dati della produzione musicale che raccoglie e conserva il patrimonio musicale italiano, comprensivo anche della musica popolare e dialettale e della canzone tradizionale.

Art. 4.

(Compiti della Conferenza unificata)

1. Per l'attuazione dei princìpi fondamentali, di cui all'articolo 2, la Conferenza unificata esercita le seguenti funzioni:

a) stabilisce la ripartizione del FUS tra la quota di competenza statale e la quota da attribuire alle regioni, nonché i criteri di utilizzo e la ripartizione tra le regioni del Fondo per l'innovazione e il sostegno dei giovani talenti di cui all'articolo 12;

b) promuove e coordina intese interistituzionali volte a favorire l'affermazione dell'identità culturale nazionale, regionale e delle minoranze linguistiche e il coordinamento nazionale e regionale delle procedure di definizione degli interventi, anche relativi alle iniziative direttamente assunte dagli enti locali;

c) promuove e coordina intese interistituzionali volte a favorire la presenza delle attività dello spettacolo dal vivo su tutto il territorio nazionale, perseguendo obiettivi di diffusione, di circolazione e di fruizione omogenei;

d) promuove e coordina intese e accordi di collaborazione interistituzionali per il sostegno agli autori, agli artisti esecutori e agli operatori dello spettacolo dal vivo, anche in riferimento alle iniziative giovanili, di innovazione, ricerca e sperimentazione nonché alle figure professionali legate allo sviluppo delle nuove tecnologie;

e) promuove e coordina intese interistituzionali per la valorizzazione della cultura dello spettacolo dal vivo attraverso programmi specificamente rivolti al mondo della scuola e dell'università;

f) valuta l'efficienza e l'efficacia dell'intervento pubblico nel settore dello spettacolo dal vivo.

Art. 5.

(Compiti delle regioni)

1. Le regioni, nell'ambito delle competenze istituzionali previste dal titolo V della parte seconda della Costituzione, e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, secondo i criteri di sussidiarietà, adeguatezza, prossimità ed efficacia, concorrono all'attuazione dei princìpi fondamentali indicati all'articolo 2. In particolare, le regioni:

a) nell'ambito della propria autonomia legislativa e amministrativa, definiscono un programma triennale degli interventi in favore della presenza, della promozione e della valorizzazione delle attività dello spettacolo dal vivo, tenendo presenti gli interventi effettuati, nel proprio ambito territoriale, dagli enti locali, dalle altre regioni e dallo Stato;

b) gestiscono le quote del FUS loro attribuite per il sostegno delle attività dello spettacolo dal vivo di esclusivo interesse regionale e locale svolte da soggetti aventi sede legale nel proprio territorio, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 8, commi 3 e 4, e favoriscono il sostegno di giovani autori e artisti e il rinnovamento della produzione artistica in concorso con lo Stato;

c) concorrono con lo Stato, le province, le città metropolitane e i comuni al sostegno delle attività di prioritario interesse internazionale e nazionale laddove esistenti e riconosciute tali;

d) promuovono il turismo culturale e i circuiti nazionali di eccellenza per il turismo delle arti e dello spettacolo, di cui all'articolo 22 del codice di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, 79, partecipando al coordinamento delle strategie di promozione territoriale a livello nazionale e internazionale, di informazione all'estero e di sostegno alle produzioni di qualità dello spettacolo dal vivo;

e) concorrono alla tutela del patrimonio dello spettacolo dal vivo attraverso progetti di catalogazione e di conservazione di audiovisivi mediante forme di collaborazione in rete con l'Archivio nazionale dello spettacolo dal vivo, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera i);

f) promuovono iniziative per agevolare l'accesso al credito, anche attraverso l'istituzione di fondi di garanzia, e attivano prestiti d'onore in favore dell'imprenditoria giovanile e femminile nel settore dello spettacolo dal vivo;

g) definiscono, dopo aver acquisito le indicazioni delle province, delle città metropolitane e dei comuni, il piano regionale di costruzione, recupero, restauro, ristrutturazione, adeguamento tecnico e funzionale e conversione degli spazi, delle strutture e degli immobili destinati allo spettacolo dal vivo, ai fini di cui all'articolo 3;

h) possono promuovere e stipulare protocolli d'intesa, anche attraverso la previsione di appositi finanziamenti, con la società RAI -- Radiotelevisione italiana Spa per la divulgazione al pubblico delle programmazioni dello spettacolo dal vivo nell'ambito del proprio territorio, anche attraverso le testate giornalistiche regionali;

i) possono istituire osservatori territoriali per la condivisione e lo scambio di dati e di informazioni sulle attività dello spettacolo dal vivo;

l) verificano l'efficacia dell'intervento pubblico sul territorio rispetto ai risultati conseguiti, anche attraverso attività di osservatorio e di monitoraggio, in collaborazione e attraverso lo scambio di informazioni con l'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 7;

m) anche con la partecipazione delle province, delle città metropolitane e dei comuni, direttamente e in concorso con lo Stato, promuovono e sostengono le attività dello spettacolo dal vivo, favorendo il consolidamento del loro rapporto con il territorio in base a criteri di trasparenza ed equità nelle procedure e nelle decisioni; le iniziative direttamente assunte o partecipate che rispondono ai suddetti criteri concorrono a sostenere lo sviluppo complessivo garantendo il necessario equilibrio tra manifestazioni, festival, eventi culturali e la crescita strutturale dello spettacolo dal vivo sul territorio;

n) in collaborazione con le province, le città metropolitane e i comuni, promuovono la conoscenza della storia, delle tradizioni regionali e delle lingue locali attraverso scambi culturali nell'ambito dello spettacolo dal vivo;

o) partecipano alle convenzioni triennali tra enti locali e soggetti pubblici e privati per la realizzazione e il sostegno di progetti triennali di produzione, di distribuzione e di promozione dello spettacolo dal vivo svolti all'interno di teatri storici, teatri municipali, auditorium e strutture polivalenti, quali forme di residenza destinate alle attività di teatro, danza e musica, ovvero all'interno di più strutture che, nell'ambito di un territorio definito, con carattere di continuità, assicurano il riequilibrio della presenza culturale e valorizzano la funzione dei luoghi di spettacolo quale strumento di aggregazione sociale;

p) in concorso con gli enti locali riconoscono e sostengono l'attività musicale esercitata nei teatri tenda, come servizio offerto alla collettività per favorire la diffusione della musica popolare e di altre forme dello spettacolo dal vivo, come ulteriore sostegno all'attività produttiva e di promozione e formazione del pubblico;

q) definiscono gli indirizzi generali ai quali le città metropolitane e i comuni devono attenersi per il rilascio delle autorizzazioni all'installazione e all'esercizio di circhi, parchi di divertimento e altre forme di spettacolo viaggianti.

2. Alle regioni spetta l'attuazione dei princìpi fondamentali della legislazione statale, attraverso l'emanazione o l'adeguamento di propri atti legislativi e regolamentari. In sede di prima attuazione, le regioni provvedono entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

(Compiti delle province, delle città metropolitane, dei comuni e di Roma Capitale)

1. Nell'ambito delle competenze istituzionali previste dal titolo V della parte seconda della Costituzione, e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, le province, le città metropolitane e i comuni, secondo i criteri di sussidiarietà, adeguatezza, prossimità ed efficacia, concorrono con le regioni all'attuazione dei princìpi fondamentali indicati all'articolo 2.

2. In particolare, le province, le città metropolitane, i comuni e Roma Capitale:

a) partecipano con le regioni alla definizione del programma triennale degli interventi in favore della presenza, della promozione e della valorizzazione delle attività dello spettacolo dal vivo;

b) concorrono con le regioni al sostegno delle attività dello spettacolo dal vivo di esclusivo interesse regionale e locale svolte da soggetti aventi sede legale nel proprio territorio, e favoriscono il sostegno di giovani autori e artisti e il rinnovamento della produzione artistica;

c) concorrono con lo Stato e le regioni al sostegno delle attività di prioritario interesse internazionale e nazionale laddove esistenti e riconosciute tali;

d) concorrono con le regioni al periodico censimento della domanda e dell'offerta di lavoro e delle potenzialità di nuova occupazione esistenti nel settore dello spettacolo;

e) partecipano con le regioni all'attuazione delle strategie di turismo culturale per la promozione territoriale a livello nazionale e internazionale, di informazione all'estero e di sostegno alle produzioni di qualità dello spettacolo dal vivo;

f) collaborano con le regioni nella tutela del patrimonio dello spettacolo dal vivo;

g) partecipano all'elaborazione del piano regionale di costruzione, recupero, restauro, ristrutturazione, adeguamento tecnico e funzionale e conversione degli spazi, delle strutture e degli immobili destinati allo spettacolo dal vivo, ai fini di cui all'articolo 3;

h) collaborano alla verifica, in ambito locale, dell'efficacia dell'intervento pubblico rispetto ai risultati conseguiti, favorendo lo scambio di informazioni e svolgendo attività di osservatorio e di monitoraggio mediante forme di collaborazione in rete;

i) promuovono e sostengono le attività dello spettacolo dal vivo, favorendo il consolidamento del loro rapporto con il territorio in base a criteri di trasparenza ed equità nelle procedure e nelle decisioni; le iniziative direttamente assunte o partecipate dagli enti locali, che rispondono ai suddetti criteri, concorrono a sostenere lo sviluppo complessivo garantendo il necessario equilibrio tra manifestazioni, festival, eventi culturali e la crescita strutturale dello spettacolo dal vivo sul territorio;

l) collaborano con le regioni, alla valorizzazione della conoscenza della storia, delle tradizioni regionali e delle lingue locali attraverso scambi culturali nell'ambito del settore dello spettacolo dal vivo;

m) promuovono e sostengono, d'intesa con le regioni, le residenze di cui all'articolo 5, comma 1, lettera p);

n) nell'ambito degli indirizzi generali definiti dalle regioni per il rilascio delle autorizzazioni all’installazione e all'esercizio di circhi, parchi di divertimento e altre forme di spettacolo viaggianti, le città metropolitane e i comuni definiscono l'elenco delle aree disponibili per ospitare tale attività e rilasciano le relative autorizzazioni;

o) riconoscono e sostengono, in concorso con le regioni, l'attività musicale esercitata nei teatri tenda.

Art. 7.

(Osservatorio dello spettacolo)

1. l'Osservatorio dello spettacolo, di seguito denominato «Osservatorio», nell'attuazione dei compiti di cui all'articolo 5 della legge 30 aprile 1985, n. 163, svolge, funzioni consultive nei riguardi della Conferenza unificata a supporto delle politiche di settore e instaura rapporti continuativi e organici con le regioni, le province, le città metropolitane, i comuni e gli osservatori territoriali, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l).

2. Nello svolgimento della propria attività, l'Osservatorio, per l'individuazione di metodologie di lavoro, di condivisione e scambio di dati e di informazioni sulle attività dello spettacolo dal vivo, sui fabbisogni formativi, sulle dinamiche evolutive e previsionali dei diversi settori, sulle politiche di promozione nei riguardi del pubblico, può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, della collaborazione del sistema universitario nazionale, di istituti di statistica, centri di ricerca e documentazione e di banche dati di organizzazioni rappresentative degli operatori del settore e di altri soggetti pubblici e privati, la cui attività abbia direttamente o indirettamente riferimento allo spettacolo dal vivo.

3. L'Osservatorio partecipa al portale informatico di cui all'articolo 3, comma 2, lettera e), curando in particolare l'attività di orientamento, informazione e consulenza in favore dei soggetti che intendono intraprendere attività di spettacolo dal vivo, per l'accesso alle informazioni concernenti i finanziamenti locali, regionali, statali e dell'Unione europea e per servizi di supporto e tutoraggio per le istituzioni e per gli operatori, anche attraverso specifiche banche dati di carattere normativo, amministrativo e professionale.

4. Nello svolgimento delle proprie funzioni, l'Osservatorio instaura rapporti di collaborazione con analoghe istituzioni pubbliche e private estere, con particolare riguardo a quelle europee, anche al fine di consentire alle attività italiane dello spettacolo dal vivo la più ampia presenza e integrazione nei processi culturali promossi dall'Unione europea.

5. La Società italiana degli autori ed editori fornisce periodicamente all'Osservatorio, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, una ricognizione analitica sull'andamento delle attività dello spettacolo.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo ad esclusione del comma 3, si provvede in sede di riparto annuale delle risorse del FUS secondo le aliquote di riparto annuale stabilite dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Capo II

INTERVENTI DI RIFORMA

Art. 8.

(Riorganizzazione delle attività dello spettacolo dal vivo e individuazione delle tipologie di attività)

1. Al fine di promuovere il processo di semplificazione dell'articolazione strutturale e organizzativa dello spettacolo dal vivo, sono favoriti trasformazioni e adeguamenti statutari e societari volti a garantire l'autonomia artistica, l'economicità e l'efficienza delle attività gestionali con l'obiettivo della qualità. Le agevolazioni per le aggregazioni tra imprese, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, si applicano alle operazioni di aggregazione, realizzate attraverso fusione o scissione, effettuate dai soggetti operanti nel settore dello spettacolo dal vivo anche successivamente all'anno 2009.

2. Al fine di garantire responsabilità e trasparenza per il più ampio e libero accesso alla direzione degli enti dello spettacolo dal vivo a prevalente partecipazione pubblica, degli incarichi conferiti è data notizia attraverso pubblici avvisi.

3. Per l'individuazione delle tipologie dell'attività dei soggetti dello spettacolo dal vivo ai fini di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), si tiene conto dei seguenti elementi, riferiti all'attività svolta dal soggetto nel triennio precedente:

a) la quantità, la qualità artistica e la complessità organizzativa degli spettacoli prodotti;

b) l'innovazione dell'offerta culturale e la valorizzazione delle tradizioni dello spettacolo dal vivo, anche mediante la messa in scena di nuove opere e l'impiego di nuovi talenti;

c) la continuità del progetto artistico e imprenditoriale in termini culturali, organizzativi ed economici;

d) il numero degli spettatori paganti, complessivo e medio per ciascuna rappresentazione, nonché le iniziative realizzate per promuovere la crescita della domanda di spettacolo, anche rivolgendosi al mondo della scuola e dell'università, ai ceti meno abbienti e alle aree del disagio sociale;

e) l'economicità e l'efficienza della gestione, anche in relazione al rapporto tra i costi di produzione e i proventi degli spettacoli e alle caratteristiche dell'organizzazione imprenditoriale;

f) la rilevante valenza dell'attività internazionale, quando il soggetto abbia costantemente esercitato attività al di fuori del territorio nazionale, anche mediante la partecipazione a scambi culturali con istituzioni estere, tesi a valorizzare la produzione italiana e a promuovere la conoscenza dei linguaggi artistici nazionali;

g) la preponderante valenza dell'attività nazionale, quando l'impresa abbia costantemente assolto ad una funzione culturale sull'intero territorio nazionale;

h) la preponderante valenza dell'attività locale, quando l'impresa operi prevalentemente in ambito locale avendo come referente la regione, la provincia, l'area metropolitana o il comune nel cui territorio essa ha sede.

4. Con le medesime procedure adottate per l'individuazione delle tipologie delle attività dello spettacolo dal vivo, di cui al comma 3, la tipologia dell'attività è soggetta a revisione triennale per la verifica della sussistenza, della modifica o della cessazione delle condizioni che hanno prodotto il riconoscimento.

5. Per il primo triennio di applicazione della presente legge, nell'assegnazione delle risorse del FUS, per tutti i soggetti si tiene prevalentemente conto del criterio della spesa storica riferito alla media dell'intervento statale registrata nel triennio immediatamente antecedente alla sua entrata in vigore relativamente all'attività consuntivata.

Art. 9.

(Accordi di programma)

1. Secondo i princìpi di leale collaborazione e cooperazione istituzionale, la gestione unitaria delle risorse del FUS può essere attuata, su richiesta della regione, anche attraverso accordi di programma, quali strumenti concertativi e convenzioni triennali con lo Stato, in cui sono definiti obiettivi e priorità generali degli interventi finanziari e per tutte le forme e i singoli soggetti dello spettacolo dal vivo, inclusi quelli di prioritario interesse internazionale e nazionale, i rispettivi investimenti economici e ulteriori interventi degli enti locali e di privati. L'accordo di programma può anche prevedere la compartecipazione di più regioni.

2. All'accordo di programma sono allegati l'istruttoria preliminare e il parere della regione sui progetti presentati dai soggetti dello spettacolo dal vivo che hanno sede legale nel proprio territorio.

3. La gestione delle risorse determinate ai sensi del comma l è affidata alla regione, che, con cadenza periodica e comunque al termine del triennio, ovvero anche su richiesta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, riferisce sugli esiti artistici, organizzativi, economici e sociali degli accordi di programma in seno al Consiglio di cui all'articolo 18.

Art. 10.

(Agevolazione su finanziamenti)

1. Sono istituiti presso l'Istituto per il credito sportivo, che ne cura la gestione, il Fondo per la concessione di contributi in conto interessi e il Fondo per la concessione di garanzie in favore di finanziamenti erogati alle imprese e agli operatori del settore dello spettacolo dal vivo.

2. I Fondi sono di esclusiva titolarità dello Stato e sono alimentati con la destinazione, da parte del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di un importo annuo pari all'l per cento della quota del FUS destinata alle attività disciplinate dalla presente legge.

3. Il contributo e la garanzia, concessi dai fondi di cui al comma 1, possono essere assegnati a soggetti pubblici e privati operanti nello spettacolo per:

a) finanziamenti diretti alla costruzione, al recupero, al restauro, alla conservazione, all’adeguamento tecnico e funzionale e alla conversione degli spazi, delle strutture e degli immobili destinati allo spettacolo dal vivo, ivi compresi i teatri tenda;

b) finanziamenti per il sostegno, lo sviluppo e lo svolgimento delle attività dello spettacolo dal vivo.

4. Con decreto adottato dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sono definiti le quote delle risorse da destinare al Fondo per la concessione di contributi in conto interessi ed al Fondo per la concessione di garanzie, le tipologie di operazioni ammissibili, le modalità di concessione e i criteri di selezione. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo stipula convenzioni con enti pubblici, enti privati e istituzioni, nazionali ed europee, per l'incremento delle risorse dei fondi di cui al comma 1.

5. Le regioni, per la quota del FUS di propria competenza, possono concedere contributi in conto interessi e garanzie a valere su finanziamenti di cui al comma 3. A tal fine, le regioni stabiliscono la quota del FUS di propria competenza eventualmente da destinare allo scopo di cui al presente comma nonché le modalità e i termini per il riconoscimento del contributo medesimo.

Art. 11.

(Fondo perequativo per lo spettacolo
dal vivo)

1. È istituito il Fondo perequativo per lo spettacolo dal vivo, di seguito denominato «Fondo perequativo», con dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

2. L'esclusiva titolarità del Fondo perequativo è attribuita al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e la gestione alla società Arcus Spa. Le risorse del Fondo perequativo sono destinate:

a) allo svolgimento di un'azione di riequilibrio in favore delle aree nelle quali gli interventi per la diffusione dello spettacolo dal vivo risultano inadeguati, anche attraverso la realizzazione di attrattori culturali territoriali e di specifici progetti di promozione e di sensibilizzazione da attuare d'intesa con le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni direttamente interessati;

b) alla realizzazione, alla ristrutturazione o all'ammodernamento tecnologico, con criteri comprensoriali, di strutture di dimensioni adeguate al bacino di utenza di riferimento e aventi caratteristiche tecniche atte a garantire la fruizione di ogni forma di spettacolo dal vivo e riprodotto.

Art. 12.

(Istituzione del Fondo per l'innovazione e il sostegno dei giovani talenti)

1. È istituito, con dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. il Fondo per l'innovazione e il sostegno dei giovani talenti le cui risorse sono destinate alla promozione e al sostegno di nuovi autori e artisti dello spettacolo dal vivo e alla realizzazione. degli spettacoli da loro prodotti. Le risorse del Fondo, la cui titolarità esclusiva spetta al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sono ripartite dalla Conferenza unificata, previo parere del Consiglio di cui all'articolo 18, tra le regioni e ad esse attribuite sulla base di progetti proposti da nuove imprese e dalle imprese già esistenti con l'indicazione specifica, per queste ultime, delle somme destinate a ciascun progetto nei rispettivi bilanci.

2. Nell'ambito del Fondo di cui al comma 1, il 50 per cento delle risorse annue è riservato al finanziamento di progetti destinati all'innovazione interdisciplinare, alla promozione e al sostegno di giovani autori teatrali, compositori, coreografi o gruppi musicali, di danza e dei nuovi linguaggi e alla realizzazione delle loro opere; il 25 per cento annuo a borse di studio in favore di ricercatori di tecniche e linguaggi dello spettacolo dal vivo; il restante 25 per cento alla promozione della musica, della danza e del teatro mediante il sostegno all'attività dei soggetti più rappresentativi a livello regionale e degli organismi di formazione di autori e interpreti di spettacoli contemporanei.

3. Per il conseguimento degli obiettivi inerenti all'innovazione interdisciplinare, si tiene conto dell'attività di ricerca di nuovi linguaggi e di realizzazione di nuove modalità di contaminazione dei generi artistici, dell'apporto di altre forme artistiche o letterarie, della promozione della mobilità degli artisti in ambito nazionale e internazionale e della creazione di presidi culturali in aree poco servite o socialmente disagiate per privilegiare la relazione sociale e l'incontro artistico tra gli attori e il pubblico.

Art. 13.

(Norme di agevolazione e interventi
in materia fiscale).

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2016, è riconosciuto alle persone fisiche e giuridiche che esercitano attività d'impresa, anche fuori del settore dello spettacolo, un credito d'imposta, entro il limite massimo complessivo di 300.000 euro annui per ciascun soggetto, per gli investimenti effettuati nello svolgimento di attività di spettacolo dal vivo ovvero per gli investimenti finalizzati al recupero, al ripristino o all'ammodernamento di locali adibiti o da adibire ad attività di spettacolo dal vivo.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 del presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

3. I requisiti e le modalità per la fruizione del credito d'imposta di cui al comma l del presente articolo, le tipologie degli investimenti e delle spese agevolabili, nonché le relative disposizioni applicative, sono definiti con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il medesimo decreto provvede a fissare le modalità di riduzione del limite di fruizione del credito d'imposta nel caso in cui, a seguito del monitoraggio eseguito ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la copertura finanziaria risulti insufficiente.

4. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2016, le spese documentate sostenute dai soggetti operanti nel settore dello spettacolo dal vivo in forma non continuativa o professionale per l'acquisto, la manutenzione e la riparazione delle strumentazioni tecniche, artistiche e coreografiche strumentali allo svolgimento dell'attività artistica, nonché le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, funzionalmente necessarie all'esecuzione della prestazione lavorativa derivante da rapporti di scrittura o di lavoro in associazione, sono deducibili, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nelle misure e secondo le modalità previste dall'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente comma sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il medesimo decreto provvede a fissare le modalità di riduzione dei limiti di deducibilità da far valere in sede di imposta sul reddito delle persone fisiche dell'anno successivo, nel caso in cui la copertura finanziaria risulti insufficiente, a seguito del monitoraggio eseguito ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

5. Gli organismi dello spettacolo dal vivo sono assimilati alle piccole e medie imprese ai sensi dell'articolo 51-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

6. Per la copertura degli interventi di cui al presente articolo, è istituito il Fondo di agevolazione fiscale, con dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

7. In deroga alla normativa vigente, gli organismi dello spettacolo dal vivo sono assimilati alle piccole e medie imprese, usufruendo delle agevolazioni nazionali e dell'Unione europea previste per tale fattispecie.

Art. 14.

(Educazione e formazione culturale)

1. La Repubblica riconosce l'alto valore educativo e formativo delle arti dello spettacolo quali elementi fondamentali di crescita culturale dell'individuo e della collettività, di integrazione e di contrasto del disagio sociale nelle sue manifestazioni.

2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nel rispetto dell'autonomia organizzativa e didattica delle istituzioni scolastiche e delle università, formula linee di indirizzo per promuovere l'inserimento della musica, della sua storia, dell'educazione all'ascolto e della pratica strumentale e corale, della storia del teatro e della pratica delle tecniche di recitazione, dell'animazione teatrale e del teatro di figura, della storia della danza e della pratica della danza e della tradizione circense tra le attività curriculari ed extracurriculari.

3. Al fine di favorire la formazione culturale e la pratica artistica, amatoriale e professionale, delle nuove generazioni, sono attivate forme di collaborazione tra istituzioni scolastiche e universitarie e soggetti professionali operanti nei settori dello spettacolo dal vivo.

Art. 15.

(Formazione professionale
e alta formazione)

1. Senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, la Conferenza unificata promuove intese e accordi per la definizione degli indirizzi generali per la formazione del personale artistico, tecnico e amministrativo e di figure professionali legate allo sviluppo delle nuove tecnologie nello spettacolo dal vivo, promuovendo il coordinamento nazionale delle iniziative formative e la condivisione delle linee di intervento.

2. Le regioni, avvalendosi di poli formativi e del sistema della formazione professionale con attività comprovata di almeno cinque anni operanti nel settore, curano, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, la formazione e l'aggiornamento, permanenti e continui, del personale dei profili tecnico-professionali dello spettacolo dal vivo, quali scenografo, tecnico delle luci e del suono, costumista, truccatore e parrucchiere di scena, e assicurano l'adeguato livello di qualificazione professionale e di specializzazione degli amministratori, organizzatori ed altri operatori del settore.

3. Senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, lo Stato sostiene l'alta formazione nelle discipline dello spettacolo dal vivo. Previa intesa in sede di Conferenza unificata, lo Stato promuove corsi di alta qualificazione professionale, anche a carattere di scambio internazionale, organizzati da soggetti pubblici e privati e rivolti alla formazione e alla selezione di giovani artisti, per favorire la circolazione di esperienze artistico-formative.

4. Senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sono individuati i criteri di classificazione nazionale per le scuole di alta formazione nella danza classica e contemporanea, e per le scuole di ballo riconducibili ad attività sportive e di ginnastica artistica. I medesimi decreti fissano altresì le caratteristiche delle strutture preposte all'insegnamento, i titoli, i curricula e gli altri requisiti necessari per l'accesso ai corsi integrativi, nonché le verifiche periodiche della qualificazione. L'insegnamento della danza, limitatamente ad allievi di età inferiore a quattordici anni, è riservato a chi è in possesso dell'attestato di cui al comma 5.

5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottati di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono individuati i criteri di rilascio degli attestati per l'insegnamento della danza ad allievi di età inferiore a quattordici anni.

6. Senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, è riconosciuta, all'Accademia d'arte circense, con sede a Verona, la funzione didattica e professionale di formazione e perfezionamento per gli operatori circensi. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, promuove l'attività del Centro educativo di documentazione delle arti circensi (CEDAC) di Verona per la costituzione di un archivio permanente di studio delle arti circensi e di quelle affini, anche al fine di istituire un museo del circo e di mettere a disposizione di ricercatori, studiosi e studenti materiali informativi di approfondimento sulle arti circensi.

7. Senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, la Scuola nazionale dell’amministrazione concorre alla formazione del personale dirigente per la gestione delle istituzioni culturali dello spettacolo e per la direzione dei servizi culturali delle regioni e degli enti locali. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazine, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente comma.

Art. 16.

(Banca dati professionale del personale dello spettacolo dal vivo)

1. Senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, è istituita una banca dati professionale in cui è iscritto, a domanda, il personale appartenente ai quadri artistici, tecnici e organizzativi dello spettacolo dal vivo, in base ad autocertificazione curriculare soggetta alla verifica da parte del medesimo Ministero.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, acquisito il parere del Consiglio dello spettacolo dal vivo di cui all'articolo 18, determina con proprio decreto i requisiti necessari per l'iscrizione nella banca dati.

Art. 17.

(Disposizioni in materia di rappresentanza contrattuale degli artisti professionisti)

1. Fermo restando che le attività di cui all'articolo 2, lettere a), b), c) e d), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono riservate alle Agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4 del medesimo decreto legislativo, il procuratore degli artisti professionisti è la persona fisica che, in forza di contratto di mandato conferito dal professionista, cura e promuove professionalmente i rapporti:

a) tra gli artisti professionisti e gli organizzatori di attività di pubblico spettacolo ai fini della stipulazione di un contratto di prestazione artistica;

b) tra due soggetti che rappresentano società od organizzatori di spettacoli privati e pubblici, per la conclusione di contratti di ingaggio per artisti e musicisti professionisti.

2. Il procuratore cura gli interessi dell'artista professionista, che gli conferisce procura al fine di:

a) promuovere, trattare e definire, in nome e per conto dell'artista, i programmi, i luoghi e le date delle prestazioni, nonché le condizioni normative e finanziarie e le modalità di organizzazione delle attività;

b) prestare opera di consulenza in favore dell'artista nelle trattative dirette alla stipulazione del contratto, ovvero predisporre la redazione dei contratti che regolano le prestazioni artistiche e sottoscrivere gli stessi in nome e per conto dell'artista;

c) provvedere alla consulenza per tutti gli adempimenti di legge, anche di natura previdenziale e assistenziale, relativi o conseguenti al contratto di prestazione artistica;

d) assistere l'artista nell'attività diretta alla definizione del contenuto, della durata, del compenso e di ogni altra pattuizione relativa al contratto di prestazione artistica.

3. L'esercizio della professione di procuratore è subordinato all'iscrizione nell'apposita sezione della banca dati di cui all'articolo 16, comma 1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati le modalità e i requisiti per l'iscrizione e le cause di decadenza.

4. Agli organizzatori culturali, che in via prevalente, stabile e continuativa promuovono e rappresentano gli artisti e ne producono, organizzano e allestiscono gli spettacoli, anche di musica popolare contemporanea dal vivo, svolgendo attività manageriale ed economica nel settore, si applicano le disposizioni di cui ai commi da l a 3 del presente articolo.

Art. 18.

(Consiglio dello spettacolo dal vivo)

1. È istituito il Consiglio dello spettacolo dal vivo, articolato in quattro comitati tecnici: musica, teatro, danza, circo e spettacolo popolare. Esso è composto dal presidente, nominato dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, e da venti membri designati, nel rispetto dell'articolo 51 della Costituzione, nel numero di:

a) sei dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano

b) sei dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo;

c) quattro dalle associazioni datoriali del settore dello spettacolo dal vivo maggiormente rappresentative a livello nazionale, rispettivamente, delle imprese di musica, teatro, danza, circo e spettacolo viaggiante nonché quattro dalle associazioni sindacali dei lavoratori dello spettacolo dal vivo maggiormente rappresentative a livello nazionale e firmatarie dei relativi contratti nazionali di lavoro.

2. I componenti del Consiglio restano in carica tre anni, con mandato rinnovabile una sola volta, e sono scelti tra esperti aventi comprovate e specifiche competenze professionali, artistiche, organizzative, dirigenziali e contabili, che non versino in situazioni di incompatibilità diretta o indiretta in rapporto alla contribuzione pubblica.

3. L'organizzazione e il funzionamento del Consiglio sono disciplinati, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. Con successivo decreto dello stesso Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i compensi spettanti ai predetti componenti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambito della ripartizione delle risorse del FUS.

4. In caso di impedimento il presidente è sostituito nelle sue funzioni dal vice presidente, eletto dal Consiglio tra i propri membri. In caso di impedimento di entrambi presiede il membro più anziano per età. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti.

5. Il Consiglio svolge la propria attività in seduta plenaria e nei comitati tecnici. I membri di cui al comma 1, lettera c), partecipano ai lavori del Consiglio e dei comitati tecnici con voto consultivo. Ai lavori del Consiglio e dei comitati tecnici partecipa, senza diritto di voto, il direttore generale per lo spettacolo dal vivo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo o persona da lui designata.

6. Il Consiglio, in seduta plenaria, si esprime:

a) sugli indirizzi generali per lo sviluppo dello spettacolo dal vivo, sui criteri e sulle modalità di concessione e di erogazione dei contributi a valere sul FUS per la quota spettante allo Stato, con l'adozione di specifici indirizzi per l'attività interdisciplinare di prosa, musica, danza, circo e spettacolo popolare;

b) sull'individuazione della quota del FUS da destinare alle regioni ai sensi dell'articolo 5;

c) sulla ripartizione tra le regioni della quota parte del FUS loro destinata;

d) sul riconoscimento e sulla permanenza delle tipologie di cui all'articolo 8;

e) sulla quota di partecipazione statale agli accordi di programma di cui all'articolo 9;

f) sull'utilizzo di risorse aggiuntive destinate al sostegno dello spettacolo dal vivo;

g) sulle iniziative per lo sviluppo e il riequilibrio territoriale delle attività dello spettacolo dal vivo;

h) sulle questioni di rilievo generale interessanti lo spettacolo dal vivo e sulle altre questioni ad esso deferite su iniziativa del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, su richiesta dei rappresentanti designati dal Ministro medesimo, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, o sui temi proposti dalle associazioni dei datori di lavoro, dalle associazioni sindacali dei lavoratori del settore e dalle venti associazioni di promozione sociale degli spettatori dello spettacolo dal vivo, a carattere nazionale, in possesso dei requisiti di legge e legalmente costituite e operanti da almeno un anno.

Art. 19.

(Comitati tecnici)

1. I comitati tecnici di cui al comma 1 dell'articolo 18 sono composti da cinque membri scelti in base alla competenza nelle materie attribuite a ciascun comitato.

2. I comitati tecnici sono presieduti dal presidente o, su sua delega, dal vicepresidente del Consiglio, e deliberano a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente. I comitati tecnici si avvalgono della consulenza amministrativa del direttore generale per lo spettacolo dal vivo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

3. I comitati tecnici si esprimono:

a) sulla normativa di riferimento del settore e sui criteri e parametri attuativi dei progetti di prioritario interesse internazionale e nazionale;

b) sulla ripartizione delle risorse all'interno del settore di riferimento relativamente ai progetti di prioritario interesse internazionale e nazionale, compresi quelli inclusi negli accordi di programma di cui all'articolo 9;

c) sull'istruttoria relativa agli oggetti di cui all'articolo 18, comma 6, lettere d), e), f) e g);

d) sulla valutazione preventiva e consuntiva dei progetti di attività di prioritario interesse internazionale e nazionale per l'erogazione di contributi triennali in forma convenzionata;

e) sull'esame di specifiche questioni concernenti il settore di riferimento.

Capo III

ATTIVITÀ SETTORIALI

Art. 20.

(Attività musicali)

1. La musica, quale mezzo di espressione artistica e di promozione culturale, costituisce, in tutti i suoi generi e manifestazioni, ivi compresa la musica popolare contemporanea, aspetto fondamentale della cultura e insostituibile valore sociale, economico e formativo della collettività. È riconosciuta la necessità della sua esecuzione dal vivo come fattore costitutivo della sua esistenza e salvaguardia per le attuali e future generazioni, nonché del valore culturale e storico dei suoi autori.

2. La Repubblica tutela e valorizza, mediante le risorse disponibili a legislazione vigente a livello statale, nell'ambito della quota del FUS destinata al settore, regionale, provinciale e comunale e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le attività lirico-concertistiche, orchestrali, musicali e dei teatri di tradizione, riconosce l'importanza dei soggetti che favoriscono la produzione musicale nelle sue varie forme di diffusione, dal vivo, discografica, video e con mezzi telematici, favorisce la formazione dei patrimoni delle istituzioni e ne valorizza lo sviluppo in riferimento alle forme di produzione, di promozione, di coordinamento e di ricerca che, con carattere di continuità, promuovono:

a) la conservazione del patrimonio storico della musica di tutti i generi, degli archivi delle istituzioni, nonché la raccolta e la diffusione di documenti e di statistiche di interesse musicale;

b) la tutela del repertorio classico, compreso il jazz, e la produzione contemporanea di nuovi autori, con la promozione dell'attività degli interpreti e degli esecutori nazionali;

c) la sperimentazione e la ricerca di nuovi linguaggi musicali;

d) la diffusione della cultura musicale sull'intero territorio nazionale attraverso la distribuzione di opere e la realizzazione di concerti, nonché la promozione e la formazione del pubblico, in particolare giovanile, avvalendosi, d'intesa con le scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni musicali finanziate dallo Stato;

e) la realizzazione di eventi e di manifestazioni a carattere di festival, rassegne e premi per il confronto tra le diverse espressioni e tendenze artistiche italiane e straniere;

f) la formazione, lo studio e il perfezionamento del canto, dello strumento musicale e della composizione, anche attraverso forme di collaborazione con le istituzioni scolastiche e universitarie, nonché la realizzazione di corsi e di concorsi di alta qualificazione professionale;

g) l'attività di complessi musicali;

h) la diffusione all'estero della produzione musicale nazionale e la promozione della musica, dei compositori e degli interpreti musicali qualificati, anche attraverso programmi pluriennali organici;

i) la diffusione della musica jazz, popolare contemporanea e per le immagini, quale importante forma espressiva contemporanea e patrimonio artistico-culturale di rilevante interesse sociale;

l) la conservazione, il sostegno, la valorizzazione e l'ampliamento degli spazi polifunzionali, inclusi i teatri tenda, di fruizione dello spettacolo, sport e tempo libero adeguati alle esigenze strutturali e artistiche per la realizzazione e l'ascolto di concerti e di tutte le forme dello spettacolo dal vivo.

Art. 21.

(Attività teatrali)

1. Il teatro, quale mezzo di espressione artistica e di promozione culturale, costituisce aspetto fondamentale della cultura e insostituibile valore sociale, economico e formativo della collettività.

2. La Repubblica tutela e valorizza, mediante le risorse disponibili a legislazione vigente a livello statale, nell'ambito della quota del FUS destinata al settore, regionale, provinciale e comunale e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le attività teatrali professionali e amatoriali, per queste ultime con la prioritaria competenza degli enti locali, e ne promuove lo sviluppo, senza distinzione di generi, con riferimento alle forme di produzione, di distribuzione, di promozione e di ricerca che, con carattere di continuità, promuovono:

a) un rapporto permanente tra un complesso organizzato di artisti, tecnici e amministratori e la collettività di un territorio per realizzare un progetto integrato di produzione, promozione e ospitalità;

b) la tradizione, l'innovazione, la drammaturgia contemporanea, il teatro per l'infanzia e le nuove generazioni, il teatro di figura e di strada;

c) l'azione imprenditoriale a carattere di diffusione nazionale che valorizzi l'incontro tra domanda e offerta teatrale, con particolari incentivi se detta azione è svolta anche nelle aree del Paese meno servite, in un'ottica di equilibrio, omogeneità e pari opportunità per la collettività nella fruizione di un servizio culturale;

d) una qualificata azione di distribuzione e ospitalità dello spettacolo, di promozione e di formazione del pubblico, in particolare giovanile, tesa a diffondere la cultura teatrale;

e) la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento professionali del personale artistico, tecnico e amministrativo, nonché l'impiego di nuove tecnologie;

f) la realizzazione di eventi e di manifestazioni a carattere di festival e di rassegna per il confronto tra le diverse espressioni e tendenze artistiche italiane e straniere;

g) la diffusione della presenza del teatro italiano all'estero.

3. L'attività riconosciuta con il carattere della stabilità deve attenersi e sostenere i criteri atti a promuovere:

a) la capacità produttiva nell'ambito delle funzioni e dei territori di riferimento;

b) la promozione degli autori contemporanei italiani ed europei;

c) la formazione di nuove generazioni di interpreti anche attraverso un loro adeguato inserimento nell'attività produttiva;

d) il perseguimento di un corretto rapporto tra attività produttiva e di ospitalità per un equilibrato sviluppo del sistema teatrale in ambito locale e nazionale.

Art. 22.

(Attività di danza)

1. La danza, quale mezzo di espressione artistica e di promozione culturale, costituisce, in tutti i suoi generi e manifestazioni, aspetto fondamentale della cultura e insostituibile valore sociale, economico e formativo della collettività.

2. La Repubblica favorisce, mediante le risorse disponibili a legislazione vigente a livello statale, nell'ambito della quota del FUS destinata al settore, regionale, provinciale e comunale e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, lo sviluppo delle attività professionali di danza che, con carattere di continuità, promuovono:

a) un rapporto permanente tra un complesso organizzato di artisti, tecnici e amministratori e la collettività di un territorio per realizzare un progetto integrato di produzione, promozione e ospitalità di particolare valenza culturale e con significativa attenzione alla tradizione della danza;

b) la danza classica e contemporanea, la sperimentazione e la ricerca della nuova espressività coreutica e l'integrazione delle arti sceniche;

c) un itinerario geografico che valorizzi l'incontro tra domanda e offerta della danza, anche con particolare riguardo alle aree del Paese meno servite, in un'ottica di equilibrio, omogeneità e pari opportunità per la collettività nella fruizione di un servizio culturale;

d) una qualificata azione di distribuzione della danza e di promozione e di formazione del pubblico, in particolare giovanile, volta a diffondere, quale servizio sociale, la cultura della danza e a sostenere l'attività produttiva;

e) la realizzazione di eventi e di manifestazioni a carattere di festival e di rassegna per il confronto tra le diverse espressioni e tendenze artistiche italiane e straniere;

f) la diffusione della presenza della danza italiana all'estero.

Art. 23.

(Circhi, spettacolo viaggiante, artisti di strada e spettacolo popolare)

1. La Repubblica promuove e tutela la tradizione circense, degli spettacoli viaggianti, degli artisti di strada e dello spettacolo popolare, riconoscendone il valore sociale e culturale.

2. La Repubblica, in attuazione di quanto disposto al comma 1, valorizza, mediante le risorse disponibili a legislazione vigente a livello statale, nell'ambito della quota del FUS destinata al settore, regionale, provinciale e comunale e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le attività di cui al medesimo comma nelle diverse tradizioni ed esperienze e ne sostiene lo sviluppo attraverso:

a) la produzione di spettacoli di significativo valore artistico e impegno organizzativo, realizzati da persone giuridiche di diritto privato caratterizzate da un complesso organizzato di artisti, con un itinerario geografico che valorizzi l'incontro tra domanda e offerta, anche con particolare riguardo alle aree del Paese meno servite, in un'ottica di equilibrio, omogeneità e pari opportunità per la collettività nella fruizione di un servizio culturale;

b) iniziative promozionali, quali festival nazionali e internazionali e attività editoriali;

c) iniziative di consolidamento e di sviluppo dell'arte di strada e della tradizione circense e popolare mediante un'opera di assistenza, formazione, addestramento e aggiornamento professionali;

d) la diffusione all'estero della presenza delle attività di cui al presente comma.

3. La Repubblica sostiene lo sviluppo e la qualificazione dell'industria dello spettacolo viaggiante anche attraverso l'istituzione di appositi registri, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attestazione del possesso dei necessari requisiti tecnico-professionali per lo svolgimento di tale attività. La disciplina concernente l'istituzione dei registri di cui al periodo precedente è definita con regolamento adottato con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24.

(Decadenze)

1. All'atto dell'insediamento del Consiglio dello spettacolo dal vivo di cui all'articolo 18 della presente legge, decadono i componenti delle sezioni dello spettacolo dal vivo della Consulta per lo spettacolo e delle Commissioni consultive per la musica, per il teatro, per la danza, per i circhi e lo spettacolo viaggiante, di cui agli articoli 1 e 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89.

Art. 25.

(Coordinamento normativo)

1. Con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede al coordinamento delle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89, con le disposizioni della presente legge.

Art. 26.

(Autorizzazione della Commissione europea)

1. L'efficacia delle misure che realizzano aiuti di Stato di cui all'articolo 13 della presente legge, è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo provvede ai necessari adempimenti.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 possono essere fruite soltanto a decorrere dalla data della decisione di autorizzazione della Commissione europea.

Art. 27.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, salvo quanto previsto per gli articoli 11, 12 e 13, si provvede mediante utilizzo della quota del FUS destinata alle attività musicali, di danza, teatrali, circensi e dello spettacolo viaggiante, nonché della corrispondente quota parte del fondo destinata alle spese di funzionamento dell'Osservatorio e di comitati e commissioni, così come integrata ai sensi del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, e con la quota degli utili derivanti dal gioco del lotto destinati allo spettacolo di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 11, 12 e 13, quantificati in complessivi 15.000.000 di euro annui, a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle risorse destinate al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ai sensi dell'articolo 12, comma 30, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

3. È prevista la possibilità di bilanciamento e compensazione tra i fondi di cui agli articoli 10, 11 e 12, al fine di migliorarne l'efficacia rispetto alle manifeste ed effettive esigenze, anche di natura economica, delle diverse misure previste.

DISEGNO DI LEGGE N. 1116

D’iniziativa della senatrice Bianconi

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Finalità)

1. La Repubblica riconosce lo spettacolo dal vivo quale componente fondamentale del patrimonio culturale, artistico, sociale ed economico del Paese, ed elemento qualificante per la formazione e per la crescita socio-culturale dei cittadini.

2. In attuazione dei princìpi sanciti dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), resa esecutiva ai sensi della legge 27 settembre 2007, n. 167, la Repubblica pone in essere le condizioni per assicurare alla musica, al teatro, alla danza, al circo, allo spettacolo viaggiante, alle attività degli artisti di strada e alle diverse forme dello spettacolo popolare, forme di sostegno e di incentivazione tutelando il pluralismo e la libera espressione della creatività.

Art. 2.

(Oggetto e princìpi fondamentali)

1. Costituiscono princìpi fondamentali in linea con l'articolo 9, della Costituzione:

a) il prioritario interesse nazionale dello spettacolo dal vivo;

b) la valorizzazione dello spettacolo dal vivo quale fattore di sviluppo ed elemento unificante dell'articolata identità nazionale del Paese e del suo patrimonio artistico e culturale;

c) la radicata e diffusa presenza sul territorio per favorire pari opportunità di accesso alla fruizione degli spettacoli dal vivo anche da parte dei meno abbienti e disagiati;

d) la promozione dei nuovi talenti e dell'innovazione artistica ed imprenditoriale, favorendo adeguati criteri formativi agli operatori del settore dello spettacolo dal vivo;

e) la promozione dell'insegnamento delle discipline artistiche e della conoscenza del diversi settori dello spettacolo dal vivo nell'ambito del sistema scolastico;

f) la sensibilizzazione e la promozione del pubblico e del prodotto artistico attraverso l'editoria e gli strumenti più diffusi e moderni di comunicazione di massa;

g) l'attivazione di sinergie operative con la filiera cinematografica, con il turismo, con il patrimonio ambientale, con i beni culturali e demo-etnoantropologici per favorire la nascita di un sistema integrato di valorizzazione dell'immagine e dell'offerta culturali del Paese;

h) la tutela sociale degli operatori del settore attraverso gli strumenti del welfare;

i) la tutela e la conservazione della memoria dello spettacolo dal vivo;

l) la garanzia di adeguate risorse pubbliche e la promozione dell'apporto privato a sostegno delle attività del settore, nell'ottica di salvaguardare l'efficacia e l'efficienza degli investimenti, secondo princìpi di qualità imprenditoriale ed artistica, di ricaduta sociale e di economicità.

Art. 3.

(Compiti della Conferenza unificata)

1. In attuazione delle finalità della presente legge, alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di seguito denominata «Conferenza unificata», sono attribuiti i seguenti compiti:

a) esprimere i prescritti pareri sull'attività regolamentare dello Stato per i criteri e per le modalità di erogazione dei contributi a valere sul Fondo unico dello spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive modificazioni, di seguito denominato «Fondo»;

b) definire gli strumenti di cooperazione e di solidarietà istituzionali al fine di favorire l'affermazione dell'identità culturale nazionale, regionale e delle minoranze linguistiche;

c) fissare i criteri per il coordinamento nazionale e regionale delle procedure di definizione degli interventi, anche relativi alle iniziative direttamente assunte dagli enti locali;

d) promuovere la presenza delle attività dello spettacolo dal vivo su tutto il territorio nazionale, perseguendo obiettivi di omogeneità della diffusione, della circolazione e della fruizione;

e) promuovere il sostegno agli autori, agli artisti esecutori e agli operatori, anche in riferimento alle iniziative giovanili, di innovazione, ricerca e sperimentazione e alle figure professionali legate allo sviluppo delle nuove tecnologie;

f) promuovere la cultura dello spettacolo dal vivo attraverso programmi specificamente rivolti al mondo della scuola e dell'università;

g) definire gli indirizzi generali in materia di formazione del personale artistico, tecnico e amministrativo, e degli addetti ai servizi culturali delle regioni e degli enti locali;

h) definire linee di indirizzo comune per la programmazione degli interventi di costruzione, recupero, adeguamento funzionale e tecnologico, ristrutturazione e conversione di spazi, strutture ed immobili destinati o da destinare allo spettacolo dal vivo e alla multimedialità;

i) promuovere la costituzione di un archivio digitale nazionale, in cui condividere in rete i fondi archivistici e i documenti prodotti da enti e associazioni operanti nel settore dello spettacolo dal vivo, a livello sia nazionale che regionale;

l) individuare i criteri e le modalità per verificare l'efficacia dell'intervento pubblico, sia statale che territoriale, attraverso attività di monitoraggio e di osservatorio a livello locale e nazionale, anche in collaborazione con uffici studi e banche dati di strutture private che perseguono medesime finalità.

Art. 4.

(Compiti dello Stato)

1. Regolamentare la disciplina di accesso, le modalità e i criteri di attribuzione e di erogazione delle risorse del Fondo, che assume il carattere di fondo di investimento pluriennale, e di ulteriori risorse destinate e da destinare al settore.

2. Operare, su indicazione del Consiglio dello spettacolo dal vivo di cui all'articolo 11, la ripartizione della quota parte del Fondo tra i diversi settori dello spettacolo dal vivo e delle risorse aggiuntive, incluse specifiche quote da destinare a progetti aventi valenza multidisciplinare e al sostegno di nuovi talenti, inclusi nuovi autori e cantanti di musica leggera per la tutela del patrimonio della canzone italiana.

3. Promuovere e sostenere lo sviluppo e il riequilibrio territoriale delle attività dello spettacolo dal vivo.

4. Favorire la diffusione dello spettacolo dal vivo a livello europeo e internazionale, attivando rapporti di collaborazione e di interscambio per un'effettiva integrazione culturale tra i Paesi dell'Unione europea e del bacino del Mediterraneo.

5. Promuovere l'insegnamento della musica, nell'aspetto storico, di educazione all'ascolto e della pratica strumentale e corale, della storia del teatro e delle tecniche di recitazione, della storia della danza e della pratica coreutica e della tradizione circense.

6. Sostenere l'alta formazione nelle discipline dello spettacolo dal vivo, con particolare riferimento ai conservatori di musica, alle accademie delle belle arti, agli istituti superiori per le industrie artistiche e alle accademie nazionali d'arte drammatica e di danza.

7. Predisporre, verificare e aggiornare la banca dati professionale del settore di cui all'articolo 8.

8. Favorire un'adeguata politica di accesso al credito, anche avvalendosi dell'Istituto per il credito sportivo, ai sensi dell'articolo 4, comma 14, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per la costituzione di un apposito fondo di garanzia.

9. Sottoscrivere protocolli d'intesa con l'emittenza radiotelevisiva, in chiaro, criptata e in streaming, per destinare consoni spazi di programmazione alle produzioni italiane ed europee dello spettacolo dal vivo e per riservare momenti di informazione specializzata al pubblico. Specifici obblighi di informazione, promozione e programmazione sono previsti dal contratto di servizio tra lo Stato e la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, che può procedere alla costituzione di una specifica società per la promozione e la coproduzione di spettacoli dal vivo e utilizzare le società esistenti per la diffusione del prodotto italiano all'estero.

10. Assicurare la conservazione del patrimonio artistico e promuovere la diffusione del repertorio classico del teatro greco e romano.

11. Vigilare, attraverso le autorità preposte, sulla sussistenza delle condizioni per un corretto sviluppo del mercato dello spettacolo dal vivo, rimuovendo ogni situazione, potenziale e reale, che sia di turbativa della concorrenza e del pluralismo culturali.

12. L'azione della pubblica amministrazione è improntata a tempestività, certezza e oggettività della normativa regolamentare nonché alla trasparenza dei criteri di quantificazione, erogazione e verifica degli esiti del sostegno pubblico.

Art. 5.

(Compiti delle regioni, delle aree metropolitane, delle province e dei comuni)

1. Nell'ambito delle specifiche prerogative istituzionali, le regioni, le aree metropolitane, le province e i comuni, in ossequio ai princìpi di sussidiarietà, adeguatezza, prossimità ed efficacia, concorrono all'attuazione dei princìpi fondamentali di cui alla presente legge, e in particolare:

a) promuovono e sostengono le attività dello spettacolo dal vivo, in ogni genere e manifestazione, favorendone il consolidamento del rapporto con il territorio con criteri di trasparenza ed equità nelle procedure e nelle decisioni secondo i princìpi di cui alla presente legge; le iniziative direttamente assunte e partecipate dalle regioni e dagli enti locali, che rispondono ai citati criteri, concorrono a sostenere lo sviluppo complessivo del settore senza precostituire oggettive limitazioni della libera concorrenza del mercato;

b) valorizzano la cultura della storia, delle tradizioni regionali e delle lingue locali, attraverso progetti finalizzati all'integrazione comunitaria dello spettacolo dal vivo e iniziative per il dialogo culturale tra i popoli;

c) favoriscono il sostegno di nuovi talenti e il rinnovamento della scena artistica in concorso con lo Stato;

d) curano la formazione, l'aggiornamento e la creazione di nuovi profili professionali, secondo presupposti e criteri predeterminati per l'attività formativa di scuole e di organismi operanti nel settore, definiti dalla Conferenza unificata, e assicurano l'alto livello di qualificazione professionale e di specializzazione degli operatori del settore e degli addetti della pubblica amministrazione, con il coinvolgimento di poli formativi, università ed enti competenti;

e) svolgono, in collaborazione con l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS) e con la borsa «Listaspettacolo.it», di cui all'articolo 10, comma 1, il periodico censimento della domanda e dell'offerta di lavoro e delle potenzialità del mondo del lavoro di assorbire nuova occupazione;

f) promuovono il turismo culturale, compartecipando all'effettivo coordinamento delle strategie di promozione territoriali a livello nazionale e internazionale, di informazione all'estero e di sostegno alla commercializzazione dei prodotti turistici italiani e delle produzioni di qualità dello spettacolo dal vivo, come prefissate nelle sedi di concertazione competenti;

g) individuano le aree comprensoriali in cui promuovere la costruzione, il restauro, l'adeguamento e la qualificazione di sedi polivalenti dello spettacolo dal vivo;

h) concorrono alla tutela del patrimonio dello spettacolo dal vivo attraverso progetti di catalogazione e di conservazione di materiali audiovisivi da condividere in rete all’interno dell'archivio nazionale di cui all’articolo 3, comma 1, lettera i);

i) effettuano il rilascio di autorizzazioni all'installazione e all'esercizio di circhi, parchi di divertimento e spettacoli viaggianti, predisponendo periodicamente l'elenco delle aree disponibili a ospitare tali attività, e regolamentano le concessioni stesse;

l) promuovono l'istituzione di fondi di garanzia per agevolare l'accesso al credito;

m) verificano l'efficacia dell'intervento pubblico sul territorio rispetto ai risultati conseguiti, anche attraverso attività di osservatorio e di monitoraggio in collegamento con l'attività di osservatorio dello Stato.

Capo II

DELEGHE LEGISLATIVE

Art. 6.

(Delega al Governo per il riordino
del settore)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo, è delegato ad adottare, sentita la Conferenza unificata, uno o più decreti legislativi recanti norme per la rideterminazione dei soggetti dello spettacolo dal vivo, delle loro finalità e dei criteri di intervento pubblico e di misure correlate.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) semplificazione dell'articolazione strutturale e organizzativa dello spettacolo dal vivo;

b) adozione di forme giuridiche e di modalità operative volte a garantire l'autonomia artistica, l'economicità e l'efficienza delle attività gestionali, individuando nuovi presupposti e requisiti per l'accesso all'intervento pubblico;

c) regolamentazione dell'avvicendamento alle direzioni degli enti e degli organismi, attraverso pubblici bandi di concorso per titoli ed esami, al fine di favorire il ricambio delle esperienze artistiche e professionali;

d) costituzione di una videoteca e di una biblioteca dello spettacolo dal vivo, in rete con analoghe strutture presenti sul territorio nazionale, promozione e diffusione del teatro antico;

e) individuazione e razionalizzazione dell'uso di risorse aggiuntive all'investimento operato attraverso il Fondo;

f) introduzione di adeguate tutele sociali e di idonee forme contrattuali correlate all'atipicità dei lavoratori dello spettacolo dal vivo;

g) riconduzione dell'attività della Società italiana degli autori ed editori (SIAE) alle competenze esclusivamente collegabili alla tutela del diritto d'autore, con preclusione di funzioni in ambiti non direttamente pertinenti alla propria finalità istituzionale;

h) quantificazione dell'intervento dello Stato prioritariamente rapportato al numero delle produzioni, al pubblico pagante, al numero di repliche assicurato, alla presenza di interpreti italiani, alla capacità di avviamento professionale artistico e tecnico e di rinnovamento della scena artistica, all'attività svolta in coproduzione, alla capacità innovativa del progetto di ampliare la diffusione della lirica sul territorio cittadino, regionale, nazionale e internazionale e di rivolgersi alle scuole, ai giovani e agli anziani, nonché alla sana gestione economica.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Le Commissioni possono chiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di venti giorni il termine per l’espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero dei decreti legislativi. Qualora la proroga sia concessa, i termini per l’adozione dei decreti legislativi sono prorogati di venti giorni. Decorso il termine previsto per l’espressione del parere o quello eventualmente prorogato, il decreto può essere comunque adottato.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo riferisce ogni sei mesi alle Commissioni parlamentari competenti per materia in ordine all’attuazione della delega. In sede di prima applicazione il Governo riferisce alle Commissioni entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

(Delega al Governo in materia fiscale)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo, sentita la Conferenza unificata, è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti norme di agevolazione e di incentivazione fiscali per l'economia del settore dello spettacolo dal vivo.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) estensione delle agevolazioni previste per le piccole e medie imprese;

b) adozione della detassazione degli utili reinvestiti, di crediti di imposta, della detassazione di entrate e di proventi finalizzati alla gestione delle attività dello spettacolo dal vivo, sia per gli operatori che per gli esterni al settore;

c) introduzione della pubblicità indiretta;

d) esenzione dalle imposte degli avanzi di gestione impiegati per l'ammortamento di perdite pregresse e per le attività di formazione o reinvestiti nel recupero, ripristino o ammodernamento di locali adibiti o da adibire ad attività di spettacolo dal vivo;

e) definizione di crediti di imposta per gli investimenti effettuati dalle imprese del settore per il sostegno di nuovi autori, interpreti, musicisti, cantanti e ballerini;

f) individuazione di interventi di agevolazione fiscale in favore dei professionisti del settore per le spese di vitto e alloggio correlate allo svolgimento di attività di spettacolo dal vivo;

g) ampliamento del limite di deducibilità sia dal reddito imponibile delle persone fisiche, sia dal reddito delle società delle erogazioni liberali in denaro;

h) riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) al 4 per cento e armonizzazione del regime dell'IVA agevolata ai servizi e alle attività strettamente connessi e strumentali; individuazione di misure per l'applicazione alle fondazioni e alle associazioni con personalità giuridica finanziate dal Fondo del regime di esenzione fiscale dell'imposta sui reddito delle società (IRES), già operante per le fondazioni lirico-sinfoniche ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Le Commissioni possono chiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di venti giorni il termine per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero dei decreti legislativi. Qualora la proroga sia concessa, i termini per l'adozione dei decreti legislativi sono prorogati di venti giorni. Decorso il termine previsto per l'espressione del parere o quello eventualmente prorogato, il decreto può essere comunque adottato.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo riferisce ogni sei mesi alle Commissioni parlamentari competenti per materia in ordine all'attuazione della delega. In sede di prima applicazione il Governo riferisce alle Commissioni entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Capo III

INTERVENTI DI RIFORMA

Art. 8.

(Banca dati professionale)

1. Presso la Direzione generale per lo spettacolo dal vivo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in collaborazione con l'ENPALS e con la borsa «Listaspettacolo.it» di cui all'articolo 10, comma 1, è istituita una banca dati professionale in cui sono censite in base ad autocertificazione curricolare soggetta alla verifica della pubblica amministrazione, le persone fisiche che presentano presupposti e titoli per svolgere attività manageriale artistica ed economica nel settore, inclusi i promotori della musica leggera e le persone giuridiche che svolgono attività di spettacolo viaggiante e di gestione di parchi di divertimento.

2. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, acquisito il parere del Consiglio dello spettacolo dal vivo di cui all'articolo 11, provvede, con proprio decreto da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla determinazione dei presupposti, delle condizioni soggettive e oggettive nonché dei titoli necessari per l'inserimento nella banca dati.

3. La registrazione nella banca dati costituisce titolo esclusivo per rivestire il ruolo di direttore generale, direttore artistico e direttore organizzativo nelle fondazioni lirico-sinfoniche, nei teatri di tradizioni, nelle istituzioni concertistico-orchestrali, nei teatri stabili e nei soggetti stabili della danza, negli organismi di promozione e di formazione del pubblico, nei teatri municipali, nelle rassegne e nei festival, nella fondazione La Biennale di Venezia e nella Fondazione INDA - Istituto nazionale dramma antico, nonché per svolgere attività di organizzatore di compagnia e di promotore in imprese che operano nella musica leggera con il sostegno diretto o indiretto dello Stato.

4. La Scuola superiore della pubblica amministrazione concorre alla formazione di manager per la gestione delle istituzioni culturali dello spettacolo e per gli addetti ai servizi culturali di regioni e di enti locali, secondo modalità fissate con decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 9.

(Disciplina della professione di agente per lo spettacolo dal vivo)

1. È riconosciuta e disciplinata la figura di agente di spettacolo quale soggetto che, in forza di un contratto scritto di procura, rappresenta artisti, esecutori e interpreti, nei confronti di terzi, allo scopo di:

a) promuovere, trattare e definire i programmi delle prestazioni, i luoghi, le date e le clausole contrattuali;

b) sottoscrivere i contratti che regolano le prestazioni in nome e per conto dell'artista in base ad esplicito mandato;

c) provvedere alla consulenza per gli adempimenti di legge, anche di natura previdenziale e assistenziale, relativi o conseguenti al contratto di prestazione artistica;

d) ricevere comunicazioni che riguardano prestazioni artistiche e provvedere a quanto necessario per la gestione degli affari inerenti l'attività professionale dell'artista.

2. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono istituiti, presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, un registro degli agenti dello spettacolo dal vivo e la commissione deputata alla tenuta del registro, alla verifica dei requisiti di ammissione e di cancellazione, alla vigilanza sull'attività degli iscritti, previa definizione dei princìpi del codice deontologico espressamente predisposto, e all'erogazione delle sanzioni a carico di coloro che esercitano tale attività senza la necessaria iscrizione o violando il codice deontologico.

3. La commissione di cui al comma 2, la cui attività è disciplinata con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, dura in carica due anni, non rinnovabili, ed è composta da un rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, da un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da un rappresentante designato dalla Conferenza unificata e da due rappresentanti degli agenti, su indicazione delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.

4. Per l'esercizio della professione di agente per lo spettacolo dal vivo è obbligatoria l'iscrizione al registro di cui al comma 2.

5. Al fine di evitare la creazione di cartelli e di iniziative monopolistici od oligopolistici, la commissione di cui al comma 2 provvede a definire il numero massimo di artisti rappresentabili da ciascun agente.

Art. 10.

(Interventi in materia di collocamento al lavoro e di welfare)

1. La rapida iscrizione dei lavoratori dello spettacolo e l'incontro con gli operatori del settore sono assicurati dalla borsa «Listaspettacolo.it» istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali -- Collocamento nazionale lavoratori dello spettacolo, in coordinamento con la borsa continua nazionale del lavoro prevista dall'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Al fine di constatare l'andamento del mercato del lavoro nel settore, alla medesima lista sono altresì attribuite competenze finalizzate al monitoraggio statistico e alla valutazione delle politiche del lavoro.

2. Per gli appartenenti alle categorie dei tersicorei e dei ballerini già iscritti all'ENPALS alla data del 31 dicembre 1995, il diritto alla pensione di vecchiaia è subordinato al compimento del quarantatreesimo anno di età per gli uomini e del quarantesimo anno di età per le donne.

3. Per tutti i lavoratori artistici e tecnici dello spettacolo dal vivo è prevista la possibilità di effettuare versamenti volontari per il raggiungimento del numero minimo annuo di giornate lavorative necessarie ai fini pensionistici; è altresì facoltà dei medesimi lavoratori di operare il ricongiungimento dei contributi versati, ai fini pensionistici, all'ENPALS e all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

4. Ai lavoratori dello spettacolo dal vivo che, in modo permanente o avventizio, prestano opera retribuita alle dipendenze e sotto la direzione altrui, sono applicate le tutele dell'INAIL in tema di infortuni sul lavoro.

Art. 11.

(Consiglio dello spettacolo dal vivo)

1. È istituito il Consiglio dello spettacolo dal vivo, di seguito denominato «Consiglio», presieduto dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo ed articolato in quattro comitati tecnici, rispettivamente per la musica, il teatro, la danza, il circo e lo spettacolo popolare, per un numero complessivo di ventiquattro membri.

2. I membri del Consiglio sono designati nel numero di:

a) quattro dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome;

b) quattro dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI);

c) quattro dall'Unione delle province d'Italia (UPI);

d) quattro dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo;

e) quattro dalle associazioni datoriali del settore dello spettacolo dal vivo maggiormente rappresentative a livello nazionale;

f) quattro dalle associazioni sindacali dei lavoratori del settore dello spettacolo dal vivo maggiormente rappresentative a livello nazionale.

3. I componenti del Consiglio restano in carica due anni, con mandato rinnovabile consecutivamente una sola volta, e sono scelti tra esperti di comprovate e specifiche competenze professionali artistiche, organizzative e manageriali nel settore, ed esperti di bilancio che non versano in situazioni di incompatibilità diretta o indiretta in rapporto alla contribuzione pubblica.

4. La nomina dei componenti del Consiglio è disposta, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, che ne disciplina altresì l'organizzazione e il funzionamento. Con successivo decreto dello stesso Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i compensi spettanti ai predetti componenti.

5. Il Consiglio svolge la propria attività in seduta plenaria e di area esprimendo pareri obbligatori e vincolanti al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. Partecipa ai lavori, senza diritto di voto, il direttore generale per lo spettacolo dal vivo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

6. Il Consiglio, in seduta plenaria, esprime indicazioni su:

a) la ripartizione della quota parte del Fondo per ogni settore di intervento di cui al comma 1;

b) le proposte di utilizzo di risorse aggiuntive;

c) le proposte per lo sviluppo e per il riequilibrio territoriale delle attività dello spettacolo dal vivo;

d) l'esame di questioni di rilievo generale interessanti lo spettacolo dal vivo e di temi prospettati dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, dalle regioni, dall'ANCI, dall'UPI, nonché dalle associazioni datoriali e sindacali operanti nel settore.

7. I comitati tecnici di cui al comma 1, composti da sei membri scelti proporzionalmente rispetto alle istituzioni che li hanno designati e alle materie di competenza, esprimono indicazioni su:

a) il riparto delle risorse all'interno del settore di riferimento;

b) la valutazione preventiva e consuntiva dei progetti di attività, con erogazione di contributi triennali in forma convenzionata;

c) l'esame di specifiche questioni inerenti il settore di riferimento.

8. I comitati tecnici sono presieduti dal membro designato dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di cui al comma 2, lettera d), e deliberano a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente. I comitati tecnici si avvalgono della consulenza amministrativa del direttore generale per lo spettacolo dal vivo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

9. All'atto d'insediamento del Consiglio sono soppresse la Consulta per lo spettacolo e le commissioni consultive per lo spettacolo dal vivo previste dagli articoli 1 e 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89.

Capo IV

ATTIVITÀ SETTORIALI

Art. 12.

(Attività musicali)

1. La musica, quale mezzo di espressione artistica e di promozione culturale, costituisce aspetto fondamentale della cultura e insostituibile valore sociale, economico e formativo della collettività.

2. La Repubblica tutela e valorizza le attività musicali di livello professionale in tutti i loro generi e manifestazioni, favorisce la formazione dei patrimoni delle istituzioni e ne valorizza lo sviluppo in riferimento alle forme produttive, di promozione, di coordinamento e di ricerca che, con carattere di continuità, promuovono:

a) la conservazione del patrimonio storico della musica di tutti i generi, degli archivi delle istituzioni, nonché la raccolta e la diffusione di documenti e di statistiche di interesse musicale;

b) la tutela del repertorio classico e la produzione contemporanea di nuovi autori, con la promozione di interpreti e di esecutori nazionali;

c) la sperimentazione e la ricerca di nuovi linguaggi musicali;

d) la diffusione della cultura musicale sull'intero territorio nazionale attraverso la distribuzione di opere e la realizzazione di concerti, nonché la promozione e la formazione del pubblico, in particolare giovanile, avvalendosi, d'intesa con le scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni musicali finanziate dallo Stato;

e) la realizzazione di eventi e di manifestazioni a carattere di festival, rassegne e premi per il confronto tra le diverse espressioni e tendenze artistiche italiane e straniere;

f) la formazione, lo studio e il perfezionamento dello strumento musicale, del canto e della composizione, anche attraverso forme di collaborazione con le istituzioni scolastiche e universitarie, nonché la realizzazione di corsi e di concorsi di alta qualificazione professionale;

g) l'attività di complessi musicali;

h) la diffusione all'estero della produzione musicale nazionale e la promozione della musica, dei compositori e degli interpreti musicali qualificati, anche attraverso programmi pluriennali organici;

i) la diffusione della musica leggera e popolare, anche attraverso video musicali, quale importante forma espressiva contemporanea e patrimonio artistico-culturale di rilevante interesse sociale.

Art. 13.

(Attività teatrali)

1. Il teatro, quale mezzo di espressione artistica e di promozione culturale, costituisce aspetto fondamentale della cultura e insostituibile valore sociale, economico e formativo della collettività.

2. La Repubblica tutela e valorizza le attività teatrali professionali e ne promuove lo sviluppo, senza distinzione di generi, con riferimento alle forme produttive, distributive, di promozione e di ricerca che, con carattere di continuità, promuovono:

a) un rapporto di stabilità tra un complesso organizzato di artisti, tecnici e amministratori e la collettività di un territorio per realizzare un progetto integrato di produzione, promozione e ospitalità;

b) la tradizione, l'innovazione, la drammaturgia contemporanea, il teatro per l'infanzia e le nuove generazioni, il teatro di figura e di strada;

c) un itinerario geografico che valorizzi l'incontro tra domanda e offerta teatrale, con particolare riguardo alle aree del Paese meno servite, in un'ottica di equilibrio, omogeneità e pari opportunità per la collettività nella fruizione di un servizio culturale;

d) una qualificata azione di distribuzione dello spettacolo, di promozione e di formazione del pubblico, in particolare giovanile, teso a diffondere la cultura teatrale;

e) la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento professionali del personale artistico, tecnico e amministrativo, nonché l'impiego di nuove tecnologie;

f) la realizzazione di eventi e di manifestazioni a carattere di festival e di rassegna per il confronto tra le diverse espressioni e tendenze artistiche italiane e straniere;

g) la diffusione della presenza del teatro italiano all'estero.

3. Alle attività teatrali non si applicano le ritenute di cui all’articolo 28, secondo comma, e all’articolo 29, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

Art. 14.

(Attività di danza)

1. La danza, quale mezzo di espressione artistica e di promozione culturale, costituisce, in tutti i suoi generi e manifestazioni, aspetto fondamentale della cultura e insostituibile valore sociale, economico e formativo della collettività.

2. La Repubblica favorisce lo sviluppo delle attività professionali di danza che, con carattere di continuità, promuovono:

a) un rapporto permanente tra un complesso organizzato di artisti, tecnici e amministratori e la collettività di un territorio per realizzare un progetto integrato di produzione, promozione e ospitalità di particolare valenza culturale e con significativa attenzione alla tradizione della danza;

b) la danza classica e contemporanea, la sperimentazione e la ricerca della nuova espressività coreutica e l'integrazione delle arti sceniche;

c) un itinerario geografico che valorizzi l'incontro tra domanda e offerta della danza, anche con particolare riguardo alle aree del Paese meno servite, in un'ottica di equilibrio, omogeneità e pari opportunità per la collettività nella fruizione di un servizio culturale;

d) una qualificata azione di promozione della danza e di formazione del pubblico, in particolare giovanile, volta a diffondere, quale servizio sociale, la cultura della danza e a sostenere l'attività produttiva;

e) la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento professionali del personale artistico, tecnico e amministrativo, con estensione alle scuole di danza iscritte alla Federazione italiana attività di danza (Federdanza) dei benefici fiscali previsti per gli enti riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI);

f) la realizzazione di eventi e di manifestazioni a carattere di festival e di rassegna per il confronto tra le diverse espressioni e tendenze artistiche italiane e straniere;

g) la diffusione della presenza della danza italiana all'estero.

3. L'insegnamento della danza, limitatamente ad allievi di età inferiore a quattordici anni, è riservato a chi è in possesso di specifico titolo di studio o di adeguato titolo professionale.

4. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, acquisito il parere dell'Accademia nazionale di danza, sono fissati i requisiti indispensabili, i titoli e le modalità dell'eventuale esame necessari per l'abilitazione all'insegnamento della danza.

Art. 15.

(Circhi, spettacolo viaggiante, artisti di strada e spettacolo popolare)

1. La Repubblica promuove la tutela della tradizione circense, degli spettacoli viaggianti, degli artisti di strada e dello spettacolo popolare, riconoscendone il valore sociale e culturale.

2. La Repubblica, in attuazione di quanto disposto al comma 1, valorizza le attività di cui al medesimo comma nelle diverse tradizioni ed esperienze e ne sostiene lo sviluppo attraverso:

a) la produzione di spettacoli di significativo valore artistico e impegno organizzativo, realizzati da persone giuridiche di diritto privato caratterizzate da un complesso organizzato di artisti, con un itinerario geografico che valorizzi l'incontro tra domanda e offerta, anche con particolare riguardo alle aree del Paese meno servite, in un'ottica di equilibrio, omogeneità e pari opportunità per la collettività nella fruizione di un servizio culturale;

b) iniziative promozionali, quali festival nazionali e internazionali e attività editoriali;

c) iniziative di consolidamento e di sviluppo dell'arte di strada e della tradizione circense e popolare mediante un'opera di assistenza, formazione, addestramento e aggiornamento professionali;

d) la diffusione della presenza delle attività di cui al presente comma all'estero;

e) il parziale risarcimento dei danni conseguenti a eventi fortuiti occorsi in Italia e all'estero;

f) l'acquisto di nuovi impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali;

g) la ristrutturazione di aree attrezzate.

3. La Repubblica sostiene lo sviluppo e la qualificazione dell'industria dello spettacolo viaggiante anche attraverso l'istituzione di appositi registri per l'attestazione del possesso dei necessari requisiti tecnico-professionali per lo svolgimento di tale attività.

4. Alle esibizioni degli artisti di strada non si applicano le disposizioni vigenti in materia di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e di commercio ambulante.

5. L’attività itinerante dello spettacolo dal vivo non è soggetta alle disposizioni del Ministero dei trasporti sulle direttive e sul calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati.

Art. 16.

(Attività delle Accademie nazionali d'arte drammatica e di danza)

1. L'Accademia nazionale d'arte drammatica Silvio D'Amico e l'Accademia nazionale di danza assicurano ai propri allievi adeguati criteri di attività formativa e di ricerca didattica, realizzando progetti in collaborazione con istituzioni estere volti a favorire gli scambi internazionali, l'alta formazione professionale e il conseguente ed effettivo inserimento nel mondo del lavoro italiano ed europeo.

2. Qualora risulti utile al percorso didattico e a specifiche esigenze sinergiche manifestate da regioni ed enti locali, le Accademie di cui al comma 1 possono temporaneamente attivare sul territorio sedi decentrate delle propria attività.